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I VIZI DELLA VOLONTÀ - ERRORE, DOLO

giurisprudenza



I VIZI DELLA VOLONTÀ

ERRORE

Il contratto (o l'atto unilaterale) è annullabile se la volontà di una delle parti è stata:

· 939f58j 939f58j Dichiarata per errore

· 939f58j 939f58j Carpita con dolo

· 939f58j 939f58j Estorta con violenza


Errore-Vizio

È quello che insorge nella formazione della volontà, prima che questa venga dichiarata all'esterno: consiste in una falsa rappresentazione della realtà presente che induce il soggetto a dichiarare una volontà che, altrimenti, non avrebbe dichiarato.



Per essere causa di annullabilità del contratto, l'errore vizio deve essere contemporaneamente:

- essenziale: (art. 1428 c.c.) ossia determinante del volere, ossia tale per cui il contraente, se non fosse incorso in errore, non avrebbe concluso il contratto: è tale quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

1) 939f58j   sulla natura e sull'oggetto del contratto

2) 939f58j   sull'identità dell'oggetto

3) 939f58j   sulla qualità dell'oggetto

4) 939f58j   sull'identità e le qualità personali dell'altro contraente

riconoscibile: (art. 1428 - 1431 c.c.) tale che una persona di normale diligenza, tenuto conto delle circostanze , avrebbe potuto rilevarlo; tale principio protegge l'affidamento della controparte sulla validità del contratto e la sicurezza nella circolazione dei beni.


Errore ostativo

È quello che cade, anziché sulla formazione della volontà, sulla sua esterna dichiarazione, oppure è l'errore commesso dalla persona o dall'ufficio incaricato di trasmettere la dichiarazione.


DOLO

Dir. Pen.

A costituire il dolo concorrono 2 componenti

1) 939f58j   la rappresentazione, cioè la visione anticipata del fatto che costituisce reato (momento conoscitivo intellettuale),.

2) 939f58j   La risoluzione seguita da uno sforzo del volere diretto alla realizzazione del fatto e rappresentato (momento volitivo)


Dir. Civ.

Da quanto enunciato, si evince che il dolo consiste in un errore riconosciuto, ossia,  nella consapevolezza del contraente in mala fede di indurre in errore la controparte.

Dolo Determinante

· 939f58j 939f58j    Se i raggiri sono stati determinanti del consenso, tali cioè che senza di essi la parte non avrebbe contrattato, il contratto è annullabile (art. 1439 c.c.);

Dolo Incidente

· 939f58j 939f58j    Se invece la parte raggirata avrebbe contrattato a condizioni diverse, il  contratto è valido, e l'altro contraente, "in mala fede", deve risarcirle il danno subito (arrt. 1440 c.c.)

Il dolo è l'altrui induzione in errore: un contraente è indotto in errore dai raggiri usati dall'altro contraente o da un terzo (per comportare l'annullamento del contratto deve essere noto -non solo riconoscibile- al contraente che ne ha tratto vantaggio): perciò l'annullamento del contratto per dolo,  richiede che il raggiro dell'altro contraente o del terzo abbia provocato un errore essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c.

Onere della prova

Chi agisce per ottenere l'annullamento del contratto viziato da dolo, dovrà provare:

1) 939f58j   l'errore cui è stato indotto, se questo verte sulla natura o sull'oggetto del contratto o sull'identità dell'oggetto

2) 939f58j   che l'errore è stato determinante del suo consenso


Cassazione

Il dolo, come causa di annullamento del contratto, può consistere  tanto nell'ingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata, direttamente o per mezzo di terzi (dolo commissivo), quanto nel nascondere alla conoscenza altrui fatti o circostanze decisive (dolo omissivo); la reticenza o il mendacio non bastano da sole a costituire il dolo se non in rapporto alle circostanze che, se note, avrebbero fatto desistere l'altra parte dal concludere il contratto, e in rapporto alle qualità e condizioni soggettive dell'altro contraente.


Dolus Bonus

Consiste nelle esagerate vanterie delle qualità del proprio bene o nella propria abilità professionale che possono accompagnare l'offerta di un bene o di una prestazione.


VIOLENZA MORALE

· 939f58j     Consiste nell'estorcere il consenso di un soggetto con la minaccia che, se il consenso non verrà prestato, verrà inferto un male alla sua persona o ai suoi beni o ai beni dei suoi familiari. È diversa dalla violenza fisica che, escludendo del tutto la volontà del dichiarante, rende nullo il contratto.

· 939f58j     Il male minacciato deve essere notevole (art 1435 c.c.) cioè di gravità superiore al danno che il contratto estorto con la minaccia provoca al contraente.

· 939f58j     La violenza, come i raggiri per il dolo, può provenire da un terzo; ma qui, a differenza che per il dolo, non occorre che la violenza del terzo sia nota al contraente che (anche inconsapevolmente) ne ha tratto vantaggio.

· 939f58j     Non è causa di annullamento il metus ab intrinseco (timore reverenziale): condizione di psicologica soggezione nella quale ci si può trovare rispetto ad una persona a causa della potenza, della influenza o dell'autorevolezza o della ricchezza di questa..





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