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LE MISURE CAUTELARI

giurisprudenza



LE MISURE CAUTELARI


Il decorso del tempo necessario alla conclusione della vicenda processuale mette a rischio il raggiungimento degli scopi connessi ad un efficace esercizio della funzione giudiziaria penale- libro 4°c.p.p. predispone una serie di misure cautelari di carattere personale e reale dirette ad imporre delle limitazioni alla libertà personale e patrimoniale.


accertamento dei fatti   obiettivi di protezione dei

penalmente rilevanti valori di libertà iscritti

nella Costituzione





valori che l'accertamento di quelle esigenze

potrebbe compromettere

art.2 lex delega: il c.p.p. deve attuare i principi della Costituzione e deve adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali relative ai diritti della persona e al processo penale

DIRITTO ALLA LIBERTA'PERSONALE: regola dell'inviolabilità:

art.13 Cost.

art.5 Conv.europea dei d° dell'uomo

art.9 Patto internaz.dei d° civili e politici





escludere ogni impostazione di tipo inquisitorio = privazione della libertà come condizione normale dell'imputato ai fini dello svolgimento del processo; possibilità d'imporre delle limitazioni alla sfera della libertà personale però a determinate condizioni di garanzia



art.13 Cost.: duplice RISERVA:

di GIURISDIZIONE: "atto motivato dell'autorità giudiziaria"- in caso eccezionale ed urgente l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti restrittivi provvisori da comunicare all'autorità giudiziaria entro 48 ore, la mancata convalida rende il provvedimento automaticamente inefficace

di LEGGE: " nei soli casi e modi previsti dalla lex"- assoluta

+ art.111 Cost.: ricorribilità in Cassazione contro tutti i provvedimenti sulla libertà personale; art.13.5 Cost.: fissazione di un termine max di carcerazione


DIRITTO DI GODERE E DI DISPORRE DEI BENI PATRIMONIALI: RISERVA DI LEX:

art.41.1-3 Cost.: l'iniziativa economica privata è libera.La lex determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali

art.42.2 Cost.: la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla lex, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti


Nessuna previsione contiene l'art.13 Cost. in ordine agli SCOPI- VUOTO DI FINI- in parte colmato dal ricorso ad altre disposizioni:

art.27.2 Cost.:" imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva "

art.6 n.2 Conv.europea

art.14 n.2 Patto internazionale

contenuto minimo del limiti imposti al legislatore nella prefigurazione delle situazioni che giustifichino una restrizione della libertà personale = è bandita ogni situazione che realizzi un'anticipazione della pena.


LE MISURE CAUTELARI PERSONALI

Si parla di limitazioni alla " libertà della persona" = la regolametazione riguarda tutte le misure restrittive e non solo quelle che si riferiscono alla libertà dell'individuo intesa come " libertà fisica di movimento"

art.272 c.p.p.:limitazioni alla libertà della persona: PRINCIPIO DI LEGALITA':

- il potere d'imporre restrizioni ha fondamento solo nella lex

- per finalità di ordine cautelare

art.279 c.p.p.:G.competente: G.che procede; p.m.-> solo potere richiesta

FUMUS COMMISSI DELICTI:art.273 c.p.p.:condizioni generali di applicabilità delle misure:

gravi indizi di colpevolezza -> è lasciata alla discrezionalità del G. la definizione del concreto livello di consistenza al quale devono pervenire gli elementi di prova per poter fondare il provv.cautelare

INDIZI -> elementi di prova necessari e sufficenti per affermare la

responsabilità di un sogg. in ordine al reato ascrittogli:

prove c.d. logiche o indirette

quelli legittimanti una misura


no misura se reato commesso in presenza di una causa  di giustificazione, di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato o della pena

PERICULUM LIBERTATIS:art.274 c.p.p.: esigenze cautelari:pericolo che la persona destinataria della misura lasciata libera, possa pregiudicare le esigenze connesse all'accertamento ritenute meritevoli di tutela:

finalità probatorie

situazioni di cautela finale

esigenze di tutela della collettività

LIMITE OGG.AL POTERE COERCITIVO DEL G.:

art.280 c.p.p.:condizioni di applicabilità delle misure coercitive

art.287 c.p.p.:condizioni di applicabilità delle misure interdittive


CRITERI DI SCELTA DELLA MISURA:art.275 c.p.p.

adeguatezza: alla natura e al grado delle esigenze

proporzionalità: all'entità del fatto e alla sanzione

extrema ratio: custodia cautelare in carcere -> presunzione iuris tantum: sussistenza delle esigenze cautelari; presunzione iuris et de iure: valutazioni di adeguatezza

art.89 t.u. 309/90


art.276 c.p.p.: provv. in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte


art.277 c.p.p.: salvaguardia dei d° della persona sottoposta a misure cautelari


art.278 c.p.p.: determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle mis.-> pena edittale


MISURE COERCITIVE: artt.281-286_bis

MISURE INTERDITTIVE: artt.288-290 -> novità -> vanno a sostituire le figure di pene accessorie applicate provvisoriamente a norma dell'art.140 c.p.


art.291 c.p.p.: proc.applicativo:richiesta del p.m.

art.292 c.p.p.: ordinanza del G.

art.293 c.p.p.: adempimenti esecutivi

art.294 c.p.p.: interrogatorio della persona sottoposta a mis.:

se cust. caut. in carcere entro 5 gg dall'inizio dell'esecuzione

se mis.diversa entro 10 gg dall'esecuzione o notificaz.

se cust. caut.in carcere entro 48 ore se p.m. ne fa istanza

se impedimento ass. G. decr. motivato e termine decorre dalla comunicaz. o accertamento della cessazione dell'imp.

con interrog. G. valuta se permangono le condizioni e le esigenze, altrimenti art.299

art.295 c.p.p.: verbale di vane ricerche

art.296 c.p.p.: latitanza: chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione; = evaso

art.297 c.p.p.: computo dei termini di durata delle misure:

effetti della cust.caut.decorrono dalla cattura,dall'arresto,dal fermo

altre mis.dalla notificaz.ordin.che le dispone

+ ordinanze che dispongono la stessa mis. per uno stesso fatto o per fatti diversi commessi anteriormente alla prima ordinanza tra i quali connessione art.12.1 b)c)dal gg in cui eseguita o notificata laprima ordin. e commisurati all'imputaz.+ grave

art.298 c.p.p.:sospensione dell' esecuzione delle mis.

art.299 c.p.p.:revoca e sostituzione:revoca -> se mancanti anche per fatti sopravvenuti le condiz. di applic. o le esigenze caut.; sostituz. -> esigenze caut.attenuate o mis.applicata non + proporzionata all'entità del fatto o alla sanz.; in melius e in peius.

Le vicende estintive si differenziano da quelle di revoca o sostituzione per l'automatismo dell'effetto che si ricollega al verificarsi dei fatti contemplati nelle varie previsioni normative

art.300 c.p.p.:estinzione delle mis.per effetto della pronuncia di determinate sentenze: di archiviazione, proscioglimento,non luogo a procedere, condanna

art.301 c.p.p.:estinzione di mis. disposte per esigenze probatorie: rinnovazione

art.302 c.p.p.:estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in st. di cust. caut.

Il decorso dei termini di durata max della custodia caut.come strumento diretto ad attuare la garanzia imposta dall'ultimo c. dell'art.13 Cost., di fissare un limite insuperabile oltre il quale le ragioni di libertà dell'imputato prevalgono sulle esigenze del processo -> caducazione automatica; articolato e complesso sistema di TERMINI, SOSPENSIONI e PROROGHE.

TERMINI INTERMEDI: sono previsti per entità e decorrenza in collegamento con la fase delle i.p. e con il giudizio di 1° gr. e successivi; per ogni passaggio di grado e fase comincia a decorrere il nuovo termine in maniera assolutamente indipendente da quello fissato per la fase o il gr. prec.

art.303 c.p.p.: termini di durata max della custodia caut.; c.4 -> TERMINI COMPLESSIVI: durata complessiva della cust. caut. considerate anche le proroghe

art.304 c.p.p.: sospensione dei termini di durata max della cust. caut.; c.6 -> TERMINI FINALI

art.305 c.p.p.: proroga della cust. caut.

art.306 c.p.p.: provv. conseguenti alla estinzione delle misure

art.307 c.p.p.: provv. in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini

art.308 c.p.p.: termini di durata max delle mis. diverse dalla cust. caut.

I mezzi di impugnazione sono:

RIESAME: è previsto soltanto contro i provv. che dispongono le mis. coercitive ed è riservato all'imputato e al suo difensore: art.309 c.p.p.

APPELLO: è stabilito nei confronti di tutti i provv. emessi in materia di mis. caut. personali ed è concesso all'imputato al dif. e al p.m.: art.310 c.p.p.

RICORSO PER CASSAZIONE: diretto contro le decisioni emesse in sede di riesame ed appello ma può essere proposto dall'imputato e dif. anche direttamente saltando il riesame contro il provv.che dispone la mis. coercitiva ( ricorso per saltum ): art.311 c.p.p.


art.312 c.p.p.: condizioni di applicabilità: imputato " socialmente pericoloso" -> applicazione provvisoria mis. di sicurezza disposta dal G. su rich. del p.m. se gravi indizi di commissione del fatto e no condizioni art.273-2

art.313 c.p.p.: procedimento: ordinanza previo accertamento sulla pericolosità sociale dell'imputato

art.314 c.p.p.: presupposti e modalità: ingiustizia della custodia può risultare da situazioni di carattere " sostanziale" -> prosciloto con dec. irrevocabile perché fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, fatto non costituisce reato, non è previsto dalla lex come reato, se non vi ha dato o non ha concorso a darvi causa per dolo o colpa grave; da situazioni di carattere " formale" -> illegittimità del provvedimento( no condizioni di applicabilità di artt.273-280 ); anche per persone nei cui confronti provv. di archiviazione o sent. di non luogo a procedere

art.315 c.p.p.: procedimento per la riparazione: domanda proposta a pena di inammissibilità entro 18 mesi dal giorno in cui proscioglimento o condanna irrevocabili, non luogo aprocedere inoppugnabile, archiviazione pronunciato.



LE MISURE CAUTELARI REALI


Sequestro preventivo e conservativo si distinguono dal sequestro penale:

per i soggetti che possono disporli

per le finalità:

penale -> acquisizione di prova ordinato dal p.m.; i beni sequestrati con finalità di prova sono immessi nel materiale probatorio di cui il G. si serve per formazione del suo convincimento

gli altri 2 -> atti tipici del G. tendono a salvaguardare esigenze che pregiudicate nelle more del processo di accertamento dei fatti; beni sequestrati con finalità cautelare sono indisponibili per evitare che il loro godimento possa pregiudicare l'esecuzione della sentenza o aggravare le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri

art.316 c.p.p.: presupposti ed effetti del provv.:fondato motivo di ritenere che manchino le garanzie per il pagamento di somme dovute in dipendenza della dec. finale -> p.m. seq. cons. dei beni mob. e immobili dell'imputato o somme o cose a lui dovute nei limiti in cui la lex ne consente il pignoramento; richiesta della parte civile a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato

art.317 c.p.p.: forma del provv. competenza: ordinanza del G. che procede

art.318 c.p.p.: riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo: richiesta di chiunque vi abbia interesse, non sospende esecuzione del provv.

art.319 c.p.p.: offerta di cauzione: dell'imputato o del respons. civile G. con decreto no luogo al processo;offerta + rich. di riesame G. revoca seq. se cauz. proporzionata al valore cose seq.; seq. revocato se imput. o resp. civ. offre cauz. adeguata

art.320 c.p.p.: esecuzione sui beni sequestrati


art.321 c.p.p.: sequestro preventivo: pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati; il G. con decreto motivato provvede su rich. del p.m.; revocato se no condizioni di applicabilità + ipotesi per i.p.


art.322 c.p.p.: riesame del decreto di seq. preventivo: rich. dell'imputato,dif.,persona alla quale cose seq. e quella che d° alla restituzione; non sospende esecuzione


art.322bis c.p.p.: appello: p.m.,imput. e dif.,persona alla quale seq.,persona che d°alla restituzione


art.323 c.p.p.: perdita di efficacia del seq. preventivo: con sent. di non luogo a procedere e di proscioglimento il G.ordina la restituzione delle cose seq. a chi ne abbia d°


art.324 c.p.p.: procedimento di riesame


art.325 c.p.p.: ricorso per cassazione











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