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Il decorso del tempo necessario alla conclusione della vicenda processuale mette a rischio il raggiungimento degli scopi connessi ad un efficace esercizio della funzione giudiziaria penale- libro 4°c.p.p. predispone una serie di misure cautelari di carattere personale e reale dirette ad imporre delle limitazioni alla libertà personale e patrimoniale.
accertamento dei fatti obiettivi di protezione dei
penalmente rilevanti valori di libertà iscritti
nella Costituzione
valori che l'accertamento di quelle esigenze
potrebbe compromettere
art.2 lex delega: il c.p.p. deve attuare i principi della Costituzione e deve adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali relative ai diritti della persona e al processo penale
DIRITTO ALLA LIBERTA'PERSONALE: regola dell'inviolabilità:
art.13 Cost.
art.5 Conv.europea dei d° dell'uomo
art.9 Patto internaz.dei d° civili e politici
escludere ogni impostazione di tipo inquisitorio = privazione della libertà come condizione normale dell'imputato ai fini dello svolgimento del processo; possibilità d'imporre delle limitazioni alla sfera della libertà personale però a determinate condizioni di garanzia
art.13 Cost.: duplice RISERVA:
di GIURISDIZIONE: "atto motivato dell'autorità giudiziaria"- in caso eccezionale ed urgente l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti restrittivi provvisori da comunicare all'autorità giudiziaria entro 48 ore, la mancata convalida rende il provvedimento automaticamente inefficace
di LEGGE: " nei soli casi e modi previsti dalla lex"- assoluta
+ art.111 Cost.: ricorribilità in Cassazione contro tutti i provvedimenti sulla libertà personale; art.13.5 Cost.: fissazione di un termine max di carcerazione
DIRITTO DI GODERE E DI DISPORRE DEI BENI PATRIMONIALI: RISERVA DI LEX:
art.41.1-3 Cost.: l'iniziativa economica privata è libera.La lex determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali
art.42.2 Cost.: la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla lex, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti
Nessuna previsione contiene l'art.13 Cost. in ordine agli SCOPI- VUOTO DI FINI- in parte colmato dal ricorso ad altre disposizioni:
art.27.2 Cost.:" imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva "
art.6 n.2 Conv.europea
art.14 n.2 Patto internazionale
contenuto minimo del limiti imposti al legislatore nella prefigurazione delle situazioni che giustifichino una restrizione della libertà personale = è bandita ogni situazione che realizzi un'anticipazione della pena.
Si parla di limitazioni alla " libertà della persona" = la regolametazione riguarda tutte le misure restrittive e non solo quelle che si riferiscono alla libertà dell'individuo intesa come " libertà fisica di movimento"
art.272 c.p.p.:limitazioni alla libertà della persona: PRINCIPIO DI LEGALITA':
- il potere d'imporre restrizioni ha fondamento solo nella lex
- per finalità di ordine cautelare
art.279 c.p.p.:G.competente: G.che procede; p.m.-> solo potere richiesta
FUMUS COMMISSI DELICTI:art.273 c.p.p.:condizioni generali di applicabilità delle misure:
gravi indizi di colpevolezza -> è lasciata alla discrezionalità del G. la definizione del concreto livello di consistenza al quale devono pervenire gli elementi di prova per poter fondare il provv.cautelare
INDIZI -> elementi di prova necessari e sufficenti per affermare la
responsabilità di un sogg. in ordine al reato ascrittogli:
prove c.d. logiche o indirette
quelli legittimanti una misura
no misura se reato commesso in presenza di una causa di giustificazione, di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato o della pena
PERICULUM LIBERTATIS:art.274 c.p.p.: esigenze cautelari:pericolo che la persona destinataria della misura lasciata libera, possa pregiudicare le esigenze connesse all'accertamento ritenute meritevoli di tutela:
finalità probatorie
situazioni di cautela finale
esigenze di tutela della collettività
LIMITE OGG.AL POTERE COERCITIVO DEL G.:
art.280 c.p.p.:condizioni di applicabilità delle misure coercitive
art.287 c.p.p.:condizioni di applicabilità delle misure interdittive
CRITERI DI SCELTA DELLA MISURA:art.275 c.p.p.
adeguatezza: alla natura e al grado delle esigenze
proporzionalità: all'entità del fatto e alla sanzione
extrema ratio: custodia cautelare in carcere -> presunzione iuris tantum: sussistenza delle esigenze cautelari; presunzione iuris et de iure: valutazioni di adeguatezza
art.89 t.u. 309/90
art.276 c.p.p.: provv. in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte
art.277 c.p.p.: salvaguardia dei d° della persona sottoposta a misure cautelari
art.278 c.p.p.: determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle mis.-> pena edittale
MISURE COERCITIVE: artt.281-286_bis
MISURE INTERDITTIVE: artt.288-290 -> novità -> vanno a sostituire le figure di pene accessorie applicate provvisoriamente a norma dell'art.140 c.p.
art.291 c.p.p.: proc.applicativo:richiesta del p.m.
art.292 c.p.p.: ordinanza del G.
art.293 c.p.p.: adempimenti esecutivi
art.294 c.p.p.: interrogatorio della persona sottoposta a mis.:
se cust. caut. in carcere entro 5 gg dall'inizio dell'esecuzione
se mis.diversa entro 10 gg dall'esecuzione o notificaz.
se cust. caut.in carcere entro 48 ore se p.m. ne fa istanza
se impedimento ass. G. decr. motivato e termine decorre dalla comunicaz. o accertamento della cessazione dell'imp.
con interrog. G. valuta se permangono le condizioni e le esigenze, altrimenti art.299
art.295 c.p.p.: verbale di vane ricerche
art.296 c.p.p.: latitanza: chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione; = evaso
art.297 c.p.p.: computo dei termini di durata delle misure:
effetti della cust.caut.decorrono dalla cattura,dall'arresto,dal fermo
altre mis.dalla notificaz.ordin.che le dispone
+ ordinanze che dispongono la stessa mis. per uno stesso fatto o per fatti diversi commessi anteriormente alla prima ordinanza tra i quali connessione art.12.1 b)c)dal gg in cui eseguita o notificata laprima ordin. e commisurati all'imputaz.+ grave
art.298 c.p.p.:sospensione dell' esecuzione delle mis.
art.299 c.p.p.:revoca e sostituzione:revoca -> se mancanti anche per fatti sopravvenuti le condiz. di applic. o le esigenze caut.; sostituz. -> esigenze caut.attenuate o mis.applicata non + proporzionata all'entità del fatto o alla sanz.; in melius e in peius.
Le vicende estintive si differenziano da quelle di revoca o sostituzione per l'automatismo dell'effetto che si ricollega al verificarsi dei fatti contemplati nelle varie previsioni normative
art.300 c.p.p.:estinzione delle mis.per effetto della pronuncia di determinate sentenze: di archiviazione, proscioglimento,non luogo a procedere, condanna
art.301 c.p.p.:estinzione di mis. disposte per esigenze probatorie: rinnovazione
art.302 c.p.p.:estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in st. di cust. caut.
Il decorso dei termini di durata max della custodia caut.come strumento diretto ad attuare la garanzia imposta dall'ultimo c. dell'art.13 Cost., di fissare un limite insuperabile oltre il quale le ragioni di libertà dell'imputato prevalgono sulle esigenze del processo -> caducazione automatica; articolato e complesso sistema di TERMINI, SOSPENSIONI e PROROGHE.
TERMINI INTERMEDI: sono previsti per entità e decorrenza in collegamento con la fase delle i.p. e con il giudizio di 1° gr. e successivi; per ogni passaggio di grado e fase comincia a decorrere il nuovo termine in maniera assolutamente indipendente da quello fissato per la fase o il gr. prec.
art.303 c.p.p.: termini di durata max della custodia caut.; c.4 -> TERMINI COMPLESSIVI: durata complessiva della cust. caut. considerate anche le proroghe
art.304 c.p.p.: sospensione dei termini di durata max della cust. caut.; c.6 -> TERMINI FINALI
art.305 c.p.p.: proroga della cust. caut.
art.306 c.p.p.: provv. conseguenti alla estinzione delle misure
art.307 c.p.p.: provv. in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini
art.308 c.p.p.: termini di durata max delle mis. diverse dalla cust. caut.
I mezzi di impugnazione sono:
RIESAME: è previsto soltanto contro i provv. che dispongono le mis. coercitive ed è riservato all'imputato e al suo difensore: art.309 c.p.p.
APPELLO: è stabilito nei confronti di tutti i provv. emessi in materia di mis. caut. personali ed è concesso all'imputato al dif. e al p.m.: art.310 c.p.p.
RICORSO PER CASSAZIONE: diretto contro le decisioni emesse in sede di riesame ed appello ma può essere proposto dall'imputato e dif. anche direttamente saltando il riesame contro il provv.che dispone la mis. coercitiva ( ricorso per saltum ): art.311 c.p.p.
art.312 c.p.p.: condizioni di applicabilità: imputato " socialmente pericoloso" -> applicazione provvisoria mis. di sicurezza disposta dal G. su rich. del p.m. se gravi indizi di commissione del fatto e no condizioni art.273-2
art.313 c.p.p.: procedimento: ordinanza previo accertamento sulla pericolosità sociale dell'imputato
art.314 c.p.p.: presupposti e modalità: ingiustizia della custodia può risultare da situazioni di carattere " sostanziale" -> prosciloto con dec. irrevocabile perché fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, fatto non costituisce reato, non è previsto dalla lex come reato, se non vi ha dato o non ha concorso a darvi causa per dolo o colpa grave; da situazioni di carattere " formale" -> illegittimità del provvedimento( no condizioni di applicabilità di artt.273-280 ); anche per persone nei cui confronti provv. di archiviazione o sent. di non luogo a procedere
art.315 c.p.p.: procedimento per la riparazione: domanda proposta a pena di inammissibilità entro 18 mesi dal giorno in cui proscioglimento o condanna irrevocabili, non luogo aprocedere inoppugnabile, archiviazione pronunciato.
LE MISURE CAUTELARI REALI
Sequestro preventivo e conservativo si distinguono dal sequestro penale:
per i soggetti che possono disporli
per le finalità:
penale -> acquisizione di prova ordinato dal p.m.; i beni sequestrati con finalità di prova sono immessi nel materiale probatorio di cui il G. si serve per formazione del suo convincimento
gli altri 2 -> atti tipici del G. tendono a salvaguardare esigenze che pregiudicate nelle more del processo di accertamento dei fatti; beni sequestrati con finalità cautelare sono indisponibili per evitare che il loro godimento possa pregiudicare l'esecuzione della sentenza o aggravare le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri
art.316 c.p.p.: presupposti ed effetti del provv.:fondato motivo di ritenere che manchino le garanzie per il pagamento di somme dovute in dipendenza della dec. finale -> p.m. seq. cons. dei beni mob. e immobili dell'imputato o somme o cose a lui dovute nei limiti in cui la lex ne consente il pignoramento; richiesta della parte civile a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato
art.317 c.p.p.: forma del provv. competenza: ordinanza del G. che procede
art.318 c.p.p.: riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo: richiesta di chiunque vi abbia interesse, non sospende esecuzione del provv.
art.319 c.p.p.: offerta di cauzione: dell'imputato o del respons. civile G. con decreto no luogo al processo;offerta + rich. di riesame G. revoca seq. se cauz. proporzionata al valore cose seq.; seq. revocato se imput. o resp. civ. offre cauz. adeguata
art.320 c.p.p.: esecuzione sui beni sequestrati
art.321 c.p.p.: sequestro preventivo: pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati; il G. con decreto motivato provvede su rich. del p.m.; revocato se no condizioni di applicabilità + ipotesi per i.p.
art.322 c.p.p.: riesame del decreto di seq. preventivo: rich. dell'imputato,dif.,persona alla quale cose seq. e quella che d° alla restituzione; non sospende esecuzione
art.322bis c.p.p.: appello: p.m.,imput. e dif.,persona alla quale seq.,persona che d°alla restituzione
art.323 c.p.p.: perdita di efficacia del seq. preventivo: con sent. di non luogo a procedere e di proscioglimento il G.ordina la restituzione delle cose seq. a chi ne abbia d°
art.324 c.p.p.: procedimento di riesame
art.325 c.p.p.: ricorso per cassazione
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