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LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO

giurisprudenza



LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO


Nell'evoluzione del diritto internazionale, non solo del mare, la protezione dell'ambiente ha un posto sempre più importante.


Due norme consuetudinarie sono emerse dalla pratica e dalle convenzioni:

E' fatto divieto ad uno stato di inquinare il territorio di un altro stato o uno spazio posto al di là delle 444d38e giurisdizioni nazionali;

Gli stati hanno l'obbligo di cooperare al fine della protezione dell'ambiente e della prevenzione dell'inquinamento.

Norme che trovano ampia applicazione in materia di mare tanto da essere confermate dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.




Conferma della prima norma:

Nella cnudm troviamo una definizione di inquinamento specificamente elaborata per l'ambiente marino: introduzione diretta o indiretta, da parte dell'uomo, di sostanze o di energia nell'ambiente marino, compresi gli estuari, quando essa può avere effetti nocivi, quali danni alle risorse biologiche o alla fauna e flora marine, rischi per la salute dell'uomo, intralcio alle attività marittime, comprese la pesca e le altre utilizzazioni lecite del mare, alterazione della qualità dell'acqua di mare dal punto di vista della sua utilizzazione e degradazione dei valori di gradimento.

In particolare si ricordi il divieto del cosiddetto inquinamento transfrontaliero, il quale consiste nell'inquinamento originante dalle attività sottoposte alla giurisdizione di uno stato che produce i suoi effetti negativi sugli altri stati o il loro ambiente, con il dovere per ogni stato di evitare che l'inquinamento risultante da incidenti o da attività sottoposte alla sua giurisdizione o controllo si estenda al di là delle zone ove essi esercitano diritti sovrani.

Certamente allora fra le attività sottoposte a giurisdizione di uno stato sono quelle compiute dalle navi che battono la sua bandiera.

Inoltre il divieto di inquinamento marino e' così importante da essere preso in considerazione, seppure  de iure condendo, nel progetto sulla responsabilità internazionale adottato dalla Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite.


Conferma della seconda norma

Sempre in ambito della cnudm troviamo ribadito l'obbligo della collaborazione, diretto o tramite apposite organizzazioni, un obbligo al comportamento in buona fede in pratica, che per es. impone uno stato ad informare gli altri sulle attività a sua conoscenza suscettibili a creare inquinamento, oppure a consultarsi e a partecipare a negoziati in materia. Al proposito la partecipazione doverosa ai negoziati non si esplicita in un semplice dovere formale, bensì le trattative devono essere avviate con lo scopo di arrivare ad una soluzione, e ciò non e' compatibile, in caso di posizioni divergenti, con il mantenimento assoluto e inamovibile delle proprie posizioni.

La collaborazione può poi concernere la elaborazione di piano di urgenza in caso di pericoli, programmi di ricerca scientifica, assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo.


Un grave limite della cnudm è, che le disposizioni in materia di protezione dell'ambiente ivi disposte non si applichino alle navi da guerra e a quelle dello stato utilizzate per usi pubblici non commerciali.


Fonti di inquinamento marino tipiche:

Inquinamento da navi: ci si riferisce all'inquinamento causato dalle navi in conseguenza (a) delle normali operazioni di uso delle navi, il cosiddetto inquinamento operativo, (b) a seguito di incidenti, e allora si parla di inquinamento accidentale.  Al proposito gli stati hanno l'obbligo di disporre misure in materia di prevenzione di tale inquinamento attraverso la regolamentazione della progettazione, costruzione, armamento e gestione delle navi battenti la loro bandiera.

L'applicazione delle norme relative all'inquinamento da navi e' affidata sia allo stato bandiera, sia allo stato del porto, sia allo stato costiero, sempre in coordinazione con il principio secondo il quale l'ambiente deve essere protetto senza intralciare arbitrariamente la navigazione. Tale applicazione e' ripartita secondo un complicato schema di divisione dei poteri stabilito dalla cnudm. In particolare se pieno e' il potere dello stato bandiera sulle sue navi, più limitato quello dello stato costiero e dello stato del porto (porto in cui la nave si trovi volontariamente dopo aver commesso una infrazione al di fuori delle sue acque territoriali). Le azioni intraprese da uno stato per reprimere infrazioni di una nave straniera devono essere sospese quando lo stato di bandiera abbia intentato una procedura per quella infrazione entro 6 mesi dalla prima azione (a meno che si tratti di danno grave o che lo stato di bandiera sia già ripetutamente venuto meno al suo dovere di repressione).

Tale tipo di inquinamento e' stato poi preso in considerazione anche da altre convenzioni internazionali, fra cui importante la convenzione per la prevenzione dell'inquinamento da navi di Londra, '73, detta Marpol, che introduce nuovi sistemi tecnici e impianti da applicare alle navi e stabilisce obblighi di cooperazione in materia di rilascio di certificati per le navi stesse. Ancora altre convenzioni riguardano gli incidenti in alto mare, da idrocarburi e da sostanze diverse, la loro prevenzione, l'attività di intervento e anche la responsabilità civile da inquinamento.



2. Inquinamento da terra o tellurico: proviene da sostanze introdotte in mare tramite corsi d'acqua, condotte e installazioni di scarico, per cui la cnudm prevede la armonizzazione delle misure a livello regionale. Esiste anche una convenzione per la prevenzione operante per l'Atlantico settentrionale.

Inquinamento da immersione (dumping): comprende tutti gli scarichi

volontari di rifiuti o altre materie da parte di navi, aeromobili, piattaforme, con esclusione degli scarichi prodotti dalla utilizzazione normale delle navi (che rientrano nell'inquinamento da navi) Si tratta in pratica delle navi che dopo avere caricato rifiuti a terra, magari anche pericolosi, usano il mare come luogo di smaltimento.

Si noti che tale attività di immersione nel mare territoriale, nella zona economica e sulla piattaforma continentale e' illecita sono se non autorizzata dallo stato costiero (potendo allora questi decidere di istituire una discarica marittima). Alla repressione dell'illecito e' competente oltre allo stato di bandiera sia lo stato costiero che subisce l'inquinamento che quello nel cui territorio o installazioni terminali e' stato effettuato il carico.

E' stata stretta una apposita convenzione su tale inquinamento del 1972 - non applicabile pero' alle acque interne - che suddivide i rifiuti in tre categorie: (1) quelli la cui immersione e' vietata, (2) quelli per cui deve essere concessa con autorizzazione preventiva da autorità nazionali competenti, (3) quelli la cui immersione e' subordinata al rilascio di un permesso generale, le cui condizioni di rilascio sono regolare dalla convenzione stessa.

Inquinamento dai fondi marini nazionali: ci si riferisce soprattutto all'inquinamento causato dallo sfruttamento petrolifero della piattaforma continentale.

Inquinamento dell'Area patrimonio comune dell'umanità: per esso sono competenti sia appositi organi della Autorità sia i singoli stati.

Inquinamento di origine atmosferica o transatmosferica: emissioni fatte nell'atmosfera che ricadono nel mare.


In materia di inquinamento è infine importante sottolineare le misure prese per proteggere gli ecosistemi rari o delicati, oppure gli habitat di specie minacciate di estinzione, per cui viene in rilievo la istituzione di apposite zone particolarmente protette. Per es. si rammenti la convenzione sulle zone umide d'importanza internazionale, riguardante l'habitat degli uccelli acquatici, applicabile alle distese di acqua marina la cui profondità a bassa marea non eccede 6 metri.







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