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Art. 2900 Condizioni, modalità ed effetti
Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare .
Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi .
-NATURA ED EFFETTI-
CARATTERE STRUMENTALE A FINI AUTO-GARANTISTICI
CONSERVAZIONE DELL'INTEGRITA'DELLERAGIONI CREDITORIE
MANTENERE L'EFFICIENZA PATRIMONIALE DEL DEBITORE
-CONDIZIONI DI ESERCIZIO-
INERZIA GIURIDICA OPPURE NEGLIGENZA DEL DEBITORE
CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI PER L'INTERESSE CREDITORIO
PATRIMONIALITA' DELLE POSIZIONI GIURIDICHE SURROGATE[1]
-MODALITA' DI ESERCIZIO-
UTENDO IURIBUS NOMINE DEBITORIS
SOLAMENTE ATTI GIURIDICI A VANTAGGIO DIRETTO DEL DEBITORE
SOSTITUZIONE PROCESSUALE
[ALLARGAMENTO DELLA LEGITTIMITA' ]
IPOTESI DI LITISCONSORZIO NECESSARIO ( 102 c.p.c.) : PRONUNCIA ( COSTITUTIVA) NEI CONFRONTI DI PIU' PARTI
ESCLUSIONE DELLE POSIZIONI GIURIDICHE PRETTAMENTE PERSONALI, CIOÈ PERSONAE COHAERENTES PERTINENTI IN MANIERA ESCLUSIVA ALL'INDIVIDUO, NON PATRIMONIALI
VALENDOSI DEI DIRITTI E DELLE AZIONI NEL PROPRIO INDIRETTO INTERESSE ( COMMODUM OBLIGATIONIS) E PER IL DIRETTO VANTAGGIO DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE
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