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I FONDI MARINI QUALI PATRIMONIO COMUNE DELLA UMANITA

giurisprudenza



I FONDI MARINI

QUALI PATRIMONIO COMUNE DELLA UMANITA'


L'aspetto più innovativo della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e' la istituzione  dell'Area patrimonio comune dell'umanità, applicabile ai fondi marini al di fuori delle giurisdizioni statali.


I motivi di tale istituzione:

In conseguenza delle innovazioni tecnologiche e scientifiche si e' fatta sempre più verosimile e vicina l'ipotesi dello sfruttamento delle 444d39e risorse minerarie, e in generale economiche, dei fondi marini anche a profondità molto grandi.

In tale prospettiva era importantissimo che si procedesse ad una regolamentazione di tale sfruttamento, in quanto:

l'idea di territorialità su cui e' basato il concetto di piattaforma continentale (recepita dalla convenzione del 1958) avrebbe determinato un vantaggio ingiusto nei confronti degli stati geologicamente più favoriti;



la mancanza di regolamentazione avrebbe invece avvantaggiato altrettanto ingiustamente gli stati più ricchi i quali, soli e per primi, avrebbero potuto affrontare gli investimenti enormi necessari a tali imprese, accaparrandosi i giacimenti più importanti.


Il Patrimonio comune dell'umanità fu proposto da Malta nel 1967 e recepito dapprima nella risoluzione dell'assemblea generale della Nazioni Unite n. 2749 del 1970 e poi dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

La cnudm prevede che l'Area e le sue risorse siano il patrimonio comune della umanita', stabilendo una normativa che si basa almeno su quattro principi fondamentali:

Il principio del divieto di appropriazioni nazionali, per il quale nessuno stato o persona fisica può vantare diritti sovrani o esercitare sovranità sull'Area e le sue risorse;

il principio della destinazione a fini pacifici

il principio della uguaglianza compensatrice, ai sensi del quale nell'utilizzare le risorse dei fondi marini dell'Area occorre favorire i paesi in via di sviluppo. Inoltre tutte le attività condotte devono essere svolte nell'interesse dell' umanità intera, indipendentemente dalla situazione geografica degli stati, e affinché ciò si realizzi bisogna tenere conto di quella parte della umanità in condizioni peggiori e quindi svantaggiata in una eventuale libera corsa allo sfruttamento;

il principio dell'internazionalismo istituzionale; per il quale il raggiungimento dei fini sopra elencati richiede la istituzione  di una apposita organizzazione internazionale, competente in via esclusiva a gestire il patrimonio comune dell'umanità, in modo che le risorse siano inalienabili e i minerali estratti commerciabili solo ed esclusivamente in conformità delle norme della cnudm e della organizzazione internazionale appositamente creata.


Tale organizzazione internazionale e' denominata Autorita' Internazionale dei fondi marini.


Lo sfruttamento delle 444d39e risorse dell'Area si fonda su un sistema detto parallelo, che intende conciliare il principio del patrimonio comune della umanita' con il dato di fatto che soltanto un ristretto numero di stati dispone delle tecnologie e dei capitali per questo tipo di attivita', un sistema di compromesso dunque.

Vengono a trovarsi dunque i seguenti soggetti

- gli stati e le loro imprese private patrocinate;

- la cosiddetta Impresa che e' un organo della stessa Autorita' Int. f. m. conducente attività di esplorazione, sfruttamento, trasporto, trattamento e commercializzazione dei minerali estratti.


Modalità operative, dette nel caso banking system


Questi due poli (Stati o loro imprese e la Impresa) sottopongono alla Autorita'

piani di lavoro i quali devono riguardare lo sfruttamento di una zona con tali

caratteristiche da potere permettere due distinte attività di estrazione,

equivalenti e ben delimitate dal piano presentato;


L' autorità nell'approvare il piano decide quale delle sue attività di estrazione concedere al richiedente in sfruttamento esclusivo. L'altra sarà condotta dalla Autorità stessa tramite la sua Impresa o una associazione di paesi in via di sviluppo;


Tale attività riservata a sé o alla associazione dei paesi in via di sviluppo e' effettuata con tecnologie acquistate a condizioni che apposite norme della cnudm si preoccupano essere giuste, e con finanziamenti avuti dagli stessi stati membri.


In tal modo si riescono a superare le difficoltà che deriverebbero dalle spese di esplorazione ed estrazione.


Altre norme di preoccupano di proteggere i paesi produttori su terraferma

(attraverso sistemi di limitazione della produzione marina e di compensazione)

e di evitare la formazione di monopoli nella attività di esplorazione e

sfruttamento dell'Area.


Organi della Autorità Internazionale dei fondi marini:

Assemblea, di cui fanno parte tutti i membri della cnudm, organo supremo con funzioni di politica generale e competenza su tutte le materie oggetto della organizzazione;

Consiglio, organo esecutivo che si compone di soli 36 stati eletti dalla assemblea con criteri di equa ripartizione geografica fra determinate categorie predisposte (per es. esso e' competente in materia di approvazione dei piani di lavoro);

Segretariato;

Impresa.





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