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I DELITTI - FURTUM

giurisprudenza



I DELITTI


I delitti (atti illeciti) sono comportamenti volontari riprovati dal diritto.Sono tipici e tutti comunque rientranti nella categoria extracontrattuale ( per distinguer 858f53i li dall'inadempimento).

Non così oggi art.2043 . Nel diritto romano, nonostante vari temperamenti non si giunse mai all'idea dell'illecito extracontrattuale quale categoria unitaria, per questo sono tipici.

 







L'obbligazione consiste nel vincolo che lega offensore e offeso, per cui uno doveva all'altro una pena pecuniaria perseguibile con azione penale.



Inizialmente solo il ius civile permetteva di perseguire l'offensore, ma ben presto si ebbero pure actiones pretorie in factum. I giuristi comunque riservarono il termine delictum agli illeciti civili. Benché pure quelli pretori fossero stati riconosciuti fonte di obbligazioni.


Il criterio generale di IMPUTABILITA' fu il dolo (la deliberata intenzione di compiere l'illecito, solo che il più delle volte il dolo era IN RE IPSA = implicito comportamento offensore) ; poi la Lex Aquilia ( e per tanto in materia di DAMNUM INIURIA DATUM) estese l'imputabilità alla culpa laevis, ma per il rigore utilizzato per valutare i criteri si arriverà alla culpa laevissima.

I criteri si facevano poi ancor più rigorosi per taluni illeciti pretori , che Giustiniano comprese tra le obligationes quasi ex delictu


NB: culpa laevis: si imputò il danneggiamento anche a colui che l'avesse provocato per negligenza o imprudenza.


I delicta sono diversi dai crimina che sono atti contro la comunità, lesivi degli interessi della comunità , colpiti da iudicia publica.

 





A proposito la storia presenta una tendenza dei delicta a diventare crimina. Infatti spesso le fattispecie dei delitti privati coincidevano con il criterio pubblico e quindi si aveva una sovrapposizione di iudicia oltre che un cumulo, così il colpevole subiva pena pubblica e privata.

Il processo si accentua a partire dal principato e viene parallelamente alla depenalizzazione dell'illecito privato extracontrattuale (diritto penale diverso da quello civile)




Ciò investe il rapporto tra:   1) AZIONI REIPERSECUTORIE con funzioni risarcitorio

e 2) AZIONI PENALI con funzioni punitive e con regime giuridico

adeguato a questa funzione

INTRASMISSIBILITA' PASSIVA

NOSSALITA'

CUMULO DI AZIONI

SOLIDARIETA' CUMULATIVA


Questo processo si concludeva nell'età intermedia col permettere l'azione privata solo allo scopo di ottenere il risarcimento.

RAPINA

I DELICTA CIVILI SONO 4    FURTUM

DAMNUM INIURIA DATUM

INIURIA


FURTUM


Il furto è la sottrazione illecita di cosa e cose mobili altrui.

E' uno dei delitti più antichi: era previsto dalle XII tav. In epoca postdecemvirale i pontefici ed i giuristi operarono per estendere la tutela prevista per il furto anche a comportamenti illeciti non contemplati ma sentiti come tali. Si giunse così ad una definizione più raffinata:

Il FURTUM è ogni comportamento volontario che, non integrando gli estremi di altri delitti, provochi, per il dolo dell'autore uno svantaggio  ad altri, relativamente ad una cosa mobile o immobile.


 






Ex: furono qualificati come furti istigazione (o la complicità nella fuga) del servo altrui a fuggire, occupazione dolosa di fondo altrui ecc..Si trattava di una definizione assai ampia tale da coprire un ampio settore di illeciti privati.

Verosimilmente si qualificarono furto pure il materiale danneggiamento doloso di cose altrui e l'ACCEPTILATIO dolosa del credito da parte dell' ADSTIPULATOR.

Dagli inizi III sec a.C. con l'emanazione della LEX AQUILIA, danneggiamento ed acceptilatio dolosa dell'adstipulator integrarono gli estremi di un altro delitto IL DAMNUM INIURIA DATUM.

Verso la fine dell'età repubblicana, la nozione venne ridimensionata: si ritenne sufficiente (ferma restando nella nozione l'esclusione di fattispecie rientranti in altri delicta, per parlare di furto che ci fosse stata una CONTRECTATIO REI , un contatto fisico con la cosa anche senza materiale sottrazione.

Vi rientrò così il furtum usus uso non consentito della res da parte del creditore pignoratizio , del depositario, del comodatario.

E vi rientrò l'accipiens conscio di non avere titolo a ricevere di una solutio indebiti.

CONTRECTATIO  REI Per l'aspetto soggettivo e in relazione al requisito del dolo, ci si adoperò di individuare un DOLO SPECIFICO. Si ritenne need , per distinguere il furto da altre figure di illecito, precisare che la contrectatio rei avesse luogo contro :

  • La volontà del proprietario della cosa
  • Dovesse essere compiuta per conseguire un lucro
  • Che il suo autore dovesse avere l'intenzione di commettere furto.

In ogni caso doveva potersi qualificare fraudulosa

 













GENERA FURTORUM

Servio Sulpicio Rufo individuò due tipi di furto:


  1. FURTUM MANIFESTUM : non si intende tanto il ladro visto rubare, quanto il ladro catturato sul fatto. Ad esso fu equiparato il caso in cui la cosa rubata fosse stata ritrovata con la  quaestio lance licioque (antico rito caduto in desuetudine verso la fine dell'età arcaica).

  1. FURTUM NEC MANIFESTUM: categoria residuale. E' ogni furto non manifestum

A queste categorie Gaio aggiungerà (erano casi in cui fosse chiamata a rispondere del furto persona diversa dal ladro.):


  • FURTUM CONCEPTUM: è il caso della persona nella cui casa, presenti dei testimoni, è stata ritrovata la res. Costui però poteva rivalersi eventualmente contro l'autore del furtum oblatum.
  • FURTUM OBLATUM: è il caso in cui il ladro avesse collocato la refurtiva presso altri.

Questi primi due tipi avevano una pena prevista per al triplo.


  • FURTUM  PROHIBITUM: è il caso di colui che avesse impedito la perquisizione in presenza di testimoni della cosa rubata.
  • FURTUM  NON EXIBITUM: è il caso del ladro , o altro soggetto, che essendo stata trovata la refurtiva a casa sua, avesse impedito al proprietario di riprendersela.

Questi due secondi tipi gaiani furono sanzionati da una pena al quadruplum.

La rigida tipologia che distingueva le fattispecie venne meno già in età classica.


TUTELA ( nb.erano entrambi infamanti)


SANZIONE PER IL FURTUM MANIFESTUM se il ladro era una persona libera, secondo le XII tav. veniva fustigato e poi addictus dal magistrato con L.A. PER MANUS INICTIONEM al derubato, divenendone così il servo; se il ladro era uno schiavo pubere veniva fustigato e poi gettato da una rupe,; se era uno schiavo impubere veniva solo fustigato e vi era azione nossale.

Se il furto era avvenuto nottetempo o il ladro avesse tentato una difesa armata era possibile per il derubato ucciderlo ( invocata la testimonianza dei vicini) , impunemente.

A partire dall'età preclassica venne concessa L'ACTIO FURTI MANIFESTI, pretoria, al quadruplo (del valore della cosa rubata) se promossa contro l'uomo libero. Nossale se diretta contro un servo o alieni iuris.


SANZIONE PER IL FURTUM NEC MANIFESTUM: sia per le XII tav. che per il pretore veniva data ACTIO FURTI NEC MANIFESTI, azione in ius, con pena la duplum.



LEGITTIMAZIONE

Era attivamente legittimato chi aveva un interesse giuridico apprezzabile a che la cosa non venisse rubata. Solitamente era il dominus, ma altre volte una persona diversa (ex: il comodatario, perché del furto subito avrebbe dovuto risponderne al comodante, pure se proprietario era carente di interesse perché avrebbe potuto comunque rivolgersi contro il comodatari per custodia.).


Le azioni descritte rimarranno penali anche nel Corpus Iuris giustinianeo, benché ad esse fosse stata affiancata, in concorso cumulativo -l'esercizio di una non escludeva l'altra - la CONDICTIO EX CAUSA FURTIVA, reipersecutoria che si poteva cumulare con le azioni penali , era azione personale. Della condictio poteva fruirne solo il dominus, perché la condictio presupponeva una datio e diretta ad altra datio in senso tecnico.

Verosimilmente sin da quando con la LEX CALPURNIA la L.A. PER CONDICTIONEM, era stata estesa in favore dei creditori di certa res. Soppressa la L.A. per condictionem l'azione si poté esercitare nelle nuove forme processuali




Con l'ACTIO FURTI si perseguiva con la CONDICTIO EX CAUSA

una pena pecuniaria  FURTIVA la restituzione della cosa

o la sua AESTIMATIO.


Nb: in questo caso non c'è stata una datio e non si persegue una datio (com'è necessario perché ci sia la condictio): verosimilmente in origine la datio non era solo trasferimento della proprietà.

 





Ai proprietari si diedero così tante possibilità di perseguire i ladri con mezzi diversi proprio per l'odio verso i ladri dei romani (Gaio)

Quindi anche con REI VINDICATIO (azione reale).

Se il ladro fosse stato onerato di debiti oltre l'attivo del suo patrimonio, i creditori e tra questi anche il derubato che avesse agito cono condictio, sarebbero stati soddisfatti nella misura della % loro offerta dal bonorum emptor.

Talché l'esercizio della rei vindicatio, se la cosa era integra e reperibile sarebbe stata per il derubato più conveniente perché l'avrebbe recuperato per intero .

Viceversa se il ladro fosse stato solvibile la condictio  sarebbe stata per il proprietario rimedio più sicuro: alla rivendica era infatti passivamente legittimato il possessore, tale al tempo della litis contestatio, mentre la condictio ( che era actio in personam) era comunque esperibile contro il ladro pure se non più possessore e pure se la cosa fosse perita ( sia prima che dopo la litis), questo perché il ladro è sempre da considerarsi IN MORA.

Inoltre a fortiori il ladro convenuto con la condictio sarebbe stato responsabile per i deterioramenti subiti dalla cosa sin dal momento del furto che era il momento a partire del quale era considerato " debitore " della cosa.



RAPINA


La rapina è la sottrazione di cosa altrui con la violenza o la minaccia della violenza.


Nel 76 a.C. venne emanato il cosiddetto Editto di Lucullo (all'epoca pretore), contro le scorrerie delle bande di schiavi: era concessa azione alle vittime delle spoliazioni al quadruplum entro l'anno, al simplum dopo.

Era l' ACTIO VI BONORUM RAPTORUM.

Riguardava:

Le familiae servorum che avessero commesso rapina, qui ne sarebbe stato responsabile il padrone,

Chi organizzasse attruppamenti di uomini

Chi istigasse alla violenza

Il rapinatore uomo libero, da solo o in banda.


Era un illecito civile nonostante l'origine pretoria dell'actio.

L'azione era penale ed infamante.

Con Giustiniano l'azione sarà considerata MIXTA reipersecutoria e penale al contempo, la condanna veniva data 4 volte : al simplum per il valore della cosa, al triplum a titolo di pena, anche perché la fattispecie era ormai sanzionata soprattutto con dei iudicia publica.







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