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Prescrizione e Decadenza
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Prescrizione |
Decadenza |
Nozione |
la prescrizione è un mezzo con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge. (art. 2934 cod. civ.) |
la decadenza consiste nella perdita della possibilità di eserc 252j99c itare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio. |
Aspetti dell'istituto |
è prevista dalla legge solo nell'interesse generale |
può essere stabilita anche nell'interesse di uno dei soggetti del rapporto |
Rilevabilità |
non può essere rilevata d'ufficio dal giudice |
non può essere rilevata d'ufficio dal giudice |
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può essere prevista solo dalla legge |
può essere stabilita anche convenzionalmente dalle parti
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Effetti |
implica la perdita di un diritto acquisito |
impedisce l'acquisizione di un nuovo diritto |
Eccezioni |
non sono soggetti a prescrizione:
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Inizio |
la prescrizione decorre dal giorno in cui si può far valere il diritto |
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Termini di prescrizione |
i termini di prescrizione sono:
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Sospensione e interruzione |
il termine di prescrizione può essere soggetto a sospensione o a interruzione:
mentre la sospensione crea una parentesi, di modo che il tempo anteriore al verificarsi della causa di sospensione non perde la sua efficacia ma si somma con il periodo successivo; l'interruzione toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso. |
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Prescrizioni presuntive |
nelle prescrizioni presuntive la legge presume iuris tantum che il dopo il decorso del termine il debito sia stato pagato. Ciò comporta:
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Articolo informazione
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