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L'ALTO MARE - La bandiera

giurisprudenza




L'ALTO MARE


L'alto mare e' il mare che non è sottoposto alla sovranità di alcuno stato ed inizia là dove terminano gli spazi dove gli stati costieri possono rivendicare diritti esclusivi. Le norme ad esso relative si applicano dunque a tutte le parti di mare che non sono comprese nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale, nelle acque interne e arcipelagiche. Si tratta evidentemente di definizioni di carattere negativo.


Il regime giuridico dell'alto mare e' basato sulla piena libertà per tutti gli stati, anche quelli privi di l 353d34d itorale:

navigazione, sorvolo, posa di cavi e condotte sottomarine, costruzione di isole artificiali o altre installazioni, pesca, ricerca scientifica.

Tale liberta'  non va intesa pero' in senso assoluto, in quanto va esercitata tenendo presente gli interessi degli altri stati aventi tutti i medesimi diritti degli altri, si dice esercizio ragionevole.



Non sarebbe per es. tale l'esercizio indiscriminato della pesca in modo da esaurire le risorse biologiche senza la preoccupazione di conservarle o di permettere la stessa attività agli altri stati.

Fra le libertà si ricorda quella di istituire zone chiuse in alto mare per la effettuazione di manovre militari a condzione che:

sia dato adeguato preavviso ai terzi;

il periodo di chiusura deve essere limitato;

che le zone in questione non siano essenziali per la navigazione internazionale.


Condizione che a parere dell'Australia e della Nuova Zelanda non sarebbero state rispettate dalla Francia per i suoi esperimenti nucleari all'atollo di Muroroa, nella Polinesia francese, anche se la dichiarazione della fine degli esperimenti da parte della Francia impedì il pronunciamento della Corte internazionale di Giustizia.


La bandiera


Ogni stato può fare navigare liberamente le navi battenti la propria bandiera, con la pretesa che davanti a questa nessun altro stato possa esercitare la propria giurisdizione su di esse (o anche quelle battenti bandiera di organizzazioni internazionali).


Se invece una nave percorre l'alto mare senza battere alcuna bandiera, non godendo della protezione di alcuno stato, può essere oggetto di visita e di controllo da parte delle navi da guerra, così anche la nave che batte diverse bandiere a seconda della convenienza. Comunque se la ispezione risulta infondata non avendo la nave senza bandiera compiuto alcun atto che giustificava il controllo, essa può richiedere l'indennizzo di ogni danno derivato.


Riguardo l'attribuzione della bandiera da parte di uno stato ad una nave nessuna norma del diritto internazionale generale determina le condizioni per il rilascio. Esiste invece una norma che obbliga ogni stato ad esercitare un controllo effettivo sulle navi battenti la propria bandiera. Utile anche per individuare le cosiddette bandiere ombra o di comodo oltre al fatto che in tal modo si può assicurare il controllo tecnico, amministrativo delle stesse, soprattutto in relazione alla sicurezza della sua circolazione, interesse di tutti gli stati.

Deve dunque esistere un collegamento fra nave e stato di cui batte bandiera. Tuttavia in caso di violazioni a tali obblighi le sanzioni sono più che blande: un altro stato non può interferire materialmente limitandosi a segnalare il pericolo allo stato corrispondente che prenderà autonomamente iniziative di inchiesta o i rimedi che riterrà opportuni. Nel tentativo di assicurare tale legame tra stato e bandiera e' stata recentemente adottata la convenzione delle Nazioni Unite di Ginevra del 1986 sulle condizioni di registrazione delle navi.


In materia di interferenze da parti di stati sulle navi di altri in alto mare si osservi che:

le navi da guerra e le navi appartenenti ad uno stato o da esso gestite e impiegate esclusivamente per un servizio pubblico non commerciale hanno una immunità dalla giurisdizione degli altri stati che e' completa;

per le altre navi invece il divieto di interferenze da parte di altri stati ha delle eccezioni:

pirateria, che e' definita in base a molte condizioni, tante che può dirsi un reato difficile a verificarsi. Occorre infatti che esso sia compiuto attraverso un'altra nave o aeromobile specificamente in alto mare, dove non vi e' giurisdizione di altro stato. Non si parla di pirateria per atti analoghi compiuti da navi da guerra o di proprietà di uno stato perché l'atto sarebbe immediatamente a lui imputato (salvo il caso di ammutinamento). Ogni stato può in alto mare fermare la nave responsabile e arrestare l'equipaggio per processarlo in base alle proprie leggi e per mezzo dei propri tribunali. Si e' parlato a proposito di crimen juris gentium, che offende la comunità internazionale nel suo insieme. Bisogna tuttavia notare che le condizioni della definizione vista sono tali che quasi tutti gli atti affini cadono sotto denominazioni diverse. E' sufficiente che il reato avvenga nelle acque territoriali, per esempio, magari scelta fra gli stati che non hanno i mezzi per prevenire e reprimere il reato.

il diritto all'inseguimento, quando le autorità di uno stato costiero hanno motivo di pensare che una nave abbia contravvenuto alle leggi e regolamenti propri e tenta di catturarla. Il diritto di inseguimento e' sottoposto ad alcune condizioni: che abbia inizio a partire dalle acque interne o territoriali o sottoposte comunque alla sua sovranità;che sia preceduto dalla intimazione a fermarsi fatta a distanza tale e nei modi tali che possa essere avvertita; che l'inseguimento non sia interrotto; infine l'inseguimento deve cessare quando la nave inseguita entra nel mare territoriale di un altro stato (per rispetto della sovranita' di quest'ultimo).

la interruzione di emissioni radiofoniche o televisive non autorizzate e comunque in violazione del diritto internazionale, caso previsto dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare invero non per codificazione di norma generale esistente ma per promuovere lo sviluppo progressivo. Il diritto di fermare le trasmissioni e di arrestare i responsabili e' comunque subordinato al fatto che le emissioni possano essere ricevute.


Da notare che riguardo le navi dedite alla tratta degli schiavi, queste ultime possono esclusivamente essere oggetto di visita da parte di navi da guerra straniere, e in teoria l'unico obbligo e' quello di segnalare il fatto allo stato competente per bandiera, in teoria...


Ai fini della collaborazione da parte di tutti gli stati per la repressione del traffico di stupefacenti in alto mare va notato che il diritto di interferire a bordo di tali navi battenti bandiera straniera e' subordinato ad un accordo fra gli stati interessati alla repressione.


La libertà di pesca in alto mare non è assoluta in quanto è ispirata alla conservazione delle risorse biologiche e alla coordinazione non solo di interventi a tale fine ma anche della pesca altrui. Si noti che la cooperazione per le misure di conservazione delle risorse e' sfociata in diversi trattati internazionali riguardanti specifiche zone (come l'Atlantico nord occidentale, l'Antartide) o per determinati animali (convenzione sulla caccia alla balena di Washington del 1946).

Vi e' piena liberta' di posare condotte sul fondo marino, salvo responsabilita' per colpa o dolo in caso di rottura o comunque di danni.


Riguardo le attivita' militari in alto mare la norma che destina quest'ultimo esclusivamente a fini pacifici non esclude attività di navi e mezzi militari che non si traducano nella minaccia o nell'uso della forza contro la integrità territoriale o la indipendenza politica di altri stati.

Vari trattati hanno provveduto riguardo al progressivo disarmo di tali zone,in particolare di armi nucleari.




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