Caricare documenti e articoli online 
INFtub.com è un sito progettato per cercare i documenti in vari tipi di file e il caricamento di articoli online.


 
Non ricordi la password?  ››  Iscriviti gratis
 

IMPRESA E LAVORO AUTONOMO

giurisprudenza



IMPRESA E LAVORO AUTONOMO


Problemi nel definire ed inquadrare il lavoro autonomo in quanto alcuni lo considerano attività imprenditoriale o meglio attività svolta dal piccolo imprenditore in quanto c'è l'organizzazione del lavoro proprio.

In realtà è fallace questa definizione in quanto ci si organizza per conto proprio e non per conto d'impresa, e la stessa lettera del 2083 parlando della prevalenza del lavoro proprio e 333b12d della propria famiglia, lascia intendere che devono esserci anche elementi capitalistici, pure se poveri in quanto c'è la prevalenza del lavoro, che però danno un'unicità al processo d'impresa.

Se si volesse accettare la logica di chi vede il lavoratore autonomo imprenditore, il requisito dell'organizzazione del 2082 diventerebbe un pseudo-requisito.

Per aversi un'attività d'impresa occorre la c.d. eteroorganizzazione.






Economicità dell'attività.


A volte il fine teleologico dell'impresa, l'attività produttiva, è stato confuso coll'economicità della stessa.




In realtà questo concetto deve essere autonomo dall'attività produttivo ed è quello che economicamente distingue l'impresa di produzione da quella di erogazione.

Il requisito di economicità deve permettere all'imprenditore di coprire nel lungo periodo i costi per mezzo dei ricavi.

Qualora non ci fosse il principio dell'economicità nell'attività produttiva non si potrebbe parlare di attività di impresa.


Attività d'impresa e scopo di lucro.


Requisiti ex lege per avere impresa sono l'economicità l'organizzazione, la professionalità.


Ci si chiede se lo scopo di lucro sia essenziale ad inquadrare la figura dell'imprenditore.


E' necessario cogliere che essendo nel nostro sistema concepite imprese pubbliche e private, l'essenza dell'istituto è nella parte normativa che accomuna le due figure, ed è nella fattispecie il lucro oggettivo, cioè l'economicità dell'impresa, e non il lucro soggettivo, ovvero il surplus del pareggio. Lo stesso pensiero vale pure per le società cooperative dove il lucro soggettivo si concretizza in un minore prezzo dei beni e servizi da acquistarsi all'interno della coop.


L'imprenditore per conto proprio.


Alcuni esponenti della dottrina ritengono che colui che produce per soddisfare direttamente i propri bisogni non è imprenditore, che la produzione deve essere finalizzata allo scambio.

In realtà la risposta è quella contraria in quanto nel 2082 è espressamente prevista l'impresa finalizzata al consumo proprio senza lo scambio, inoltre il CB fa notare che in pratica le figure di imprenditori per conto proprio sono pochissime, infatti già facendo distinzioni sulla personalità giuridica delle società cooperative nn si può prospettare una impresa per conto proprio, come non lo è lo scambio tra organismi autonomi di uno stesso ente pubblico.



Potrebbe invece esserla la costruzione di un immobile in economia, cioè non destinato alla vendita, e CB fa notare che il problema non sussiste, in quanto lo status di imprenditore edile si ha colla costruzione a prescindere dall'uso che se ne farà dell'immobile.


Il problema dell'impresa illecita.


E' difficile e problematica la procedura di inquadramento dell'attività d'impresa illecita.

In particolare è controversa l'attribuzione dello status di imprenditore a chi lo esercita derogando i principi generali dell'ordinamento.


Il fatto è che bisogna pur sempre tutelare i terzi che possono benissimo avere concluso cogli imprenditori illeciti contratti puliti.


A questo punto occorre distinguere imprese illegale ed imprese immorali.


Sono illecite le imprese che hanno carenza di requisiti amministrativi pure avendo per oggetto attività meritevoli di tutela, come il negozio aperto senza  autorizzazione.

E' nivee immorale l'impresa che per oggetto la produzione di beni o servizi che vanno contro le normative, droga, gestione della prostituzione.


Impresa e professioni intellettuali.


Le professioni intellettuali pure essendo escluse dallo statuto dell'impresa, si desume dal 2238 sono soggetti alle norme che disciplinano il lavoro nell'impresa.


Nella società attuale, vista l'organizzazione che si trova in alcuni studi professionali, si potrebbe sostenere che l'esclusione dei professionisti dall'attività d'impresa sia una libera scelta del legislatore.






Privacy




Articolo informazione


Hits: 1867
Apprezzato: scheda appunto

Commentare questo articolo:

Non sei registrato
Devi essere registrato per commentare

ISCRIVITI



Copiare il codice

nella pagina web del tuo sito.


Copyright InfTub.com 2024