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ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE

giurisprudenza



ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE

Il rapporto di obbligazione, solitamente, per la maggiore delle ipotesi, si conclude con l'avvenuto pagamento del debitore al creditore e con la conseguente estinzione della pretesa di prestazione del debitore (res debita).


In casi del tutto eccezionali l'adempimento del debito, sorto dall'obbligazione tra due soggetti, può essere risolta mediante l'esecuzio 818b13i ne forzata con l'ausilio del tribunale Civile.


In altri casi l'obbligazione viene estinta per riflesso con il pagamento del debito da parte di terzi estranei al rapporto obbligatorio stesso (art. 1180 cod. civ.).

In questo caso il pagamento può avvenire anche contro la volontà del creditore, ma mai contro quella del legittimo debitore.




Il pagamento dell'obbligazione non è un negozio giuridico e quindi non può essere viziato per volontà del soggetto pagante ne può essere negato ad un minorenne che non ha ancora la capacità di agire. Pertanto il minorenne è soggetto alle stesse responsabilità del maggiorenne in tema di pagamenti.


L'adempimento è frutto di un comportamento di correttezza del soggetto debitore (art. 1175 cod. civ.) e corrispondente a quanto farebbe un buon padre di famiglia (art. 1176 cod. civ.), infatti, per evitare la responsabilità contrattuale (art. 1218 cod. civ.), si considera la diligenza di un buon padre di famiglia e non si deve scendere sotto la media di tale diligenza (art. 1176 cod. civ.).


Il pagamento va fatto sempre al creditore o ad un suo legale rappresentante (art. 1188 cod. civ.).

A norma dell'art. 1189 cod. civ. l'obbligazione si estingue anche con il pagamento al creditore apparente, cioè quando il debitore paghi e dimostri di averlo fatto in buona fede a chi sembrava essere il legittimo creditore ma non lo era.


Quando non esiste il debito non esiste neanche l'obbligazione, ma in caso di non legittimo pagamento si viene a creare una seconda obbligazione, quella di restituzione.


Non si è obbligati a dare qualche cosa di diverso dall'obbligo assunto in termini di qualità o di quantità, quindi il creditore può rifiutare l'accettazione di adempimenti parziali anche nel caso in cui la prestazione si presenta divisibile (Es. somma di denaro, ecc.).


Spesso accade che il debitore offra una prestazione diversa da quella obbligata nel tentativo di svincolarsi. Se il creditore accetta l'obbligazione si estingue. Egli può anche rifiutare.


In tema di obbligazioni il Codice Civile, dall'art. 1277 in poi disciplina gli obblighi con oggetto una somma di denaro.

In tal senso un grande significato riveste la legge antiriciclaggio n° 197 del 1991 che vieta, tra l'altro, il trasferimento di somme di denaro o di titoli al portatore superiori all'importo di lire venti milioni.


Il pagamento delle obbligazioni pecuniarie va fatto con moneta in corso legale dello Stato in cui l'obbligazione è sorta (art. 1277 cod. civ.) con lo stesso valore monetario.

Se l'obbligazione riguarda una somma di denaro in un tempo diverso da quello corrente, si avrà lo stesso debito con lo stesso valore e non si calcoleranno gli interessi monetari trascorsi ne frattempo.


Si distinguono, quindi, debiti in:


valuta sono quelli che non subiscono i cambiamenti di valore nel tempo (principio nominalistico);


valore sono quelli che con il passare del tempo subiscono le oscillazioni di interessi a causa delle variazioni di mercato.


In caso di monete non più in corso, a norma dell'art. 1277 cod. civ., si applica la conversine della cifra con il vecchio valore monetario.


Frequenti sono le clausole monetarie che trasformano i debiti di moneti in valore al fine di bloccare gli slittamenti del valore monetario.


Quando il debito contiene una cifra di denaro, l'art. 1282 cod. civ. produce gli interessi di diritto su tale cifra. Può accadere, però, che per volontà delle parti o per motivi di legge l'obbligazione pecuniaria sia infruttifera.

Lo stesso pagamento di interessi produce un obbligazione pecuniaria accessoria che non produrrà, a sua volta, più interessi.

Il tasso legale degli interessi è del 5 % per anno, dopo l'ultima riforma del 1997 che lo ha diminuito da quello che inizialmente era del 10 %. Le parti, così, possono attenersi a tale tasso o decidere di aumentarlo o diminuirlo a loro piacimento. Gli interessi, però, non possono essere levati infinitamente perché si incomberebbe l'ipotesi di reato per usura.

La tecnica di calcolo di tale tasso di usura si applica considerando la media degli interessi (aumentati della metà) praticato dalle banche nel semestre precedente.


Il luogo di adempimento della prestazione è determinabile dalle parti o, in mancanza, dagli usi locali.

Se si tratta di una somma di denaro il pagamento va fatto al domicilio del creditore.


Se di una stessa cifra fanno parte diversi debiti di diversa origine, la legge da il diritto di imputazione al debitore che deve specificare e decidere quale debito estinguere per prima (art. 1193 cod. civ.) tra tutti.

Se il debitore, però, non imputa il suo pagamento, questo può essere chiesto dal creditore al momento della quietanza (art. 1195 cod. civ.).

Se nessuno delle due parti ha dichiarato l'imputazione, la legge stabilisce un preciso ordine: prima i debiti scaduti, poi quelli meno garantiti, poi quelli più importanti per il creditore ed in fine quelli più antichi.


Se l'adempimento comporta delle spese, come quelle di trasporto o di tipo fiscale, queste saranno a carico del debitore in modo tale che al creditore pervenga il netto del debito preteso.


Il debitore ha il diritto di ricevere una quietanza che attesti il pagamento fatto.


Il pagamento totale del debito obbligato estingue il rapporto fra creditore e debitore estinguendo, automaticamente, l'obbligazione ed ogni eventuale pretesa.






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