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LA TEORIA SPECIAL-PREVENTIVA DELLA SANZIONE PENALE

giurisprudenza



LA TEORIA SPECIAL-PREVENTIVA DELLA SANZIONE PENALE


Maestro della special-prevenzione è il medico Lombroso, che nel 1876, con la pubblicazione del libro "L'uomo delinquente", affermò che in tutti i delinquenti era presente una anomalia antropometrica: la fossetta occipita 919e42j le medianica. Il delinquente allora non è che un anormale, che presenta anomalie empiricamente riscontrabili; è un individuo poco evoluto, non al passo con lo stadio evolutivo degli altri esseri umani; tant'è che la fossetta occipita 919e42j le medianica è presente soprattutto in alcuni primati e mammiferi minori.

Quindi se l'uomo delinquente è da reputarsi un anormale, la società deve difendersi da lui, soprattutto con lo strumento penale. La teoria in questione mira a spostare il punto focale dal reato al reo.


Definizione di pena: la pena è uno strumento diretto ad evitare il compimento di reati da parte di soggetti che hanno una certa predisposizione a compierli; iol soggetto cioè deve essere punito in quanto incline a compiere reati. Notevoli sono le divergenze nei confronti delle teorie general-preventive  (dove l'attenzione è posta sulla comunità e non sui singoli) e retributive.




Concetto di pericolosità: se la pena si relaziona nel suo oggetto a particolari soggetti pericolosi, è necessario chiarire il concetto di pericolosità; perché esistono soggetti pericolosi? Quali fattori determinano la pericolosità? Vi sono anomalie di ordine vano, altre di carattere scientifico basate su riscontri empirici; in questo senso vi sono 2 direttrici di studio:

- direttrice antropologica: l'anomalia che spinge a delinquere è di carattere psico-fisico; sono due aspetti mai totalmente scindibili, a cui però viene attribuita maggiore o minore importanza a seconda delle correnti di pensiero; la pericolosità dipende quindi dall'animo o dal corpo. Già Aristotele aveva compiuto studi di fisionomica, che vengono qui applicati allo studio dei criminali. La direttrice antropologica quindi si divide in una corrente fisica ed in una psichica. Quella fisica è una corrente somatologica, cui è riferibile l'opera del Lombroso; quella psichica invece mette in primo piano le eventuali turbe psichiche del delinquente: si riconosce un ciclo emotivo per il quale il soggetto alterna stati di esaltazione ad altri di depressione, il che lo porta ad essere un potenziale omicida/suicida.

- direttrice sociologica: si guarda soprattutto l'ambiente che circonda il delinquente; si mettono in evidenza fattori politici, religiosi, sociali, stagionali, burocratici, etc.

Le risultanti di queste due correnti comunque convergono. Si traggono da questi studi delle tipologie delinquenziali e dall'applicazione di uno dei criteri o di entrambi si creano una classificazione delle tipologie. Enrico Ferri costruisce 5 classi di delinquenti: i delinquenti nati, i pazzi, i delinquenti abituali, coloro che delinquono per passione e coloro che lo fanno d'occasione; la classificazione si spingersi anche poi a distinguere delinquenti correggibili da quelli incorreggibili: la pena va applicata solo ai primi.


Struttura della pena: differenti scienze teorizzano la pericolosità di determinati soggetti, però bisogna stabilire quali sono in concreto i soggetti pericolosi, cioè indagare il presupposto di irrogazione della pena; questi sono:

- presupposto oggettivo: il soggetto deve aver tenuto una condotta dalla quale si desume una alta probabilità che questi delinquere o continuerà a delinquere; peculiare è il fatto che la commissione del reato non è fondamentale per l'irrogazione della sanzione.

- presupposto soggettivo: non viene considerato solo il comportamento in sé, ma in quanto questo è indice di una determinata personalità; il comportamento deve essere, rispetto alla personalità considerata, in rapporto di filiazione.

La pena andrà applicata solo dove questa possa avere dei risultati, quindi solo su individui correggibili.

Si ha prevenzione speciale positiva quando ci si rivolge a soggetti correggibili, per cui la pena ha valenza terapeutica e trova valore nel fine di risocializzare colui che fu pericoloso, negativa quando ci si rivolge a soggetti incorreggibili per i quali la pena non avrà dunque intenti terapeutici ma con il fine di segregarli dalla società, fino ad eliminarli.

La pena è un concetto molto ambiguo in questa teoria; comunque, in generale, per essere definita tale, deve assumere queste caratteristiche: deve neutralizzare la personalità pericolosa, deve essere diretta ad interporsi tra società e soggetto pericoloso, deve inoltre essere flessibile, indeterminata.

La pena è uno strumento di decondizionamento rispetto a fattori criminogeni e di ricondizionamento rispetto a fattori criminofughi.


La visione special-preventiva è permeata dal determinismo, il che porta presupporre che l'uomo nella sua condotta è condizionato da forze esogene e da altre endogene. Vari possono essere i motivi di critica: il determinismo porta necessariamente a rendere dogmatiche le proprie affermazioni; infatti il determinismo è comunque un assioma che non si dimostra da sé, che anzi è sempre smentito dall'esperienza.

Il sogno, il miraggio, che si ha come scopo è quello della società dei perfetti, ma per arrivare a ciò è necessario che l'imperfetto sia escluso, che il male ia chiuso in una "sacca". Queste furono tesi che probabilmente influenzarono i totalitarismi di ogni tipo, dove grande estensione ebbe la denominazione di "nemico del popolo" e dove la pena doveva fare tabula rasa della soggettività dell'accusato.

L'attualità ancora vede applicazioni di queste tesi: nell'art. 27 comma terzo della carta costituzionale si richiede il carattere rieducativi della sanzione penale; l'art. 133 del codice penale si parla di limitazione della capacità delinquenziale del soggetto. Sulla stessa lunghezza d'onda è il progetto di Tony Blair di creare uno schedario genetico con le impronte di criminali e sospetti (quest'ultima categoria molto sfuggente); una banca dati dove trovano spazio quindi anche soggetti che non hanno commesso reati ma di cui è meglio stare attenti e non fidarsi.

Il pensiero special-preventivo, in conclusione, non è del tutto da eliminare, se considerato con maggiore spirito critico, la pena, quindi, non dovrà magari risocializzare, ma almeno non desocializzare ulteriormente; per cui anche l'art.27 della Costituzione, come affermano Bettiol e Leone, non deve spiegarsi nel senso che la pena deve rieducare il condannato, ma che non sia d'ostacolo a questo





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