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L'ATTIVITA'INTERPRETATIVA

giurisprudenza





L'ATTIVITA'INTERPRETATIVA



Ci sono 2 fondamentali accezioni d'inter. La 1°è sinonimo di interpretare, e si riferisce ad 1 fenomeno mentale, come attribuire 1 significato ad 1 documento. Ciò significa che chi vuole intendere la portata precettiva di tale art.deve 141h76b sobbarcarsi l'operazione mentale di attribuire significato ai vocaboli in esso contenuti  e in relazione con gli altri artt.contestuali. È solitamente oggetto di discorsi persuasivi, propagandistici e ideologici, e si riferiscono all'inter-attività.Es.interpreto l'art.40 come l'ascrizione del diritto d'astensione dal lavoro anche x motivi di natura politica. La 2°accezione indica il"prodotto"dell'attività interpretativa, cioè il risultato dell'aver interpretato, incorporato in 1 documento, che vede già compiuto il fenomeno mentale, ed è dotato di max o min rilevanza a 2 di chi ha svolto l'attività. Es.La CC interpreta l'art.40 nel senso che il diritto di sciopero include lo sciopero politico. Il prodotto dell'inter.e i suoi documenti è solitamente oggetto dei discorsi giuridici descrittivi, e si riferisce all'inter-prodotto. Entrambe le entità sono pari; privilegiare l'inter.attività fa sopravvalutare i fenomeni mentali dati o dalla dottrina giuridica, o dagli operatori, o dagli individui. Privilegiare l'inter.prodotto significa sopravvalutare tutti gli elementi di conservazione e di immobilità delle org.giuridiche a scapito dei fattori di mutamento. 1 altra distinzione riguarda il lessico, dove i termini interpretare e applicare e i sostantivi inter.e applicazione nn sempre coincidono completamente. Es.La cassazione applica la legge X o interpreta la legge X. Altre volte xò i termini nn sono fungibili: La legge X nn si applica +, la legge x nn s'interpreta +. Il tutto dipende dalla natura del soggetto dell'inter, ma esiste anche 1 di sovrapposizione, x alcune ragioni culturali, insite in 2 credenze. 1) che nel diritto possa conoscersi indipendentemente dall'utilizzazione e applicazione. 2) che xò 1 diritto, x essere applicato, deve essere contestualmente conosciuto. All'origine di queste 2 credenze c'è la dottrina della scuola di diritto di Savigny, secondo cui il giudice che compie l'attività è parificato nelle sue mansione intellettuale allo scienziato del diritto. Indi, nn è possibile x 1 giudice applicare 1 lex senza intepretarla. Le 2 applicazioni nn sono scindibili, ma nell'applicazione è implicita nella stessa inter. Ciò è riferito soprattutto alle attività dei giudici, che influenzano notevolmente la stabilità del sistema giuridico. H.Kelsen qualifica l'applicazione del diritto da parte degli organi come creazione del diritto e qualifica il prodotto dell'applicazione come norma individuale. Quindi parifica sotto lo stesso termine"norma"sia l'oggetto sia il prodotto dell'inter. La coerenza del sistema è assicurata da 1 gerarchia di norme, dove le superiori delegano il potere a quelle inferiori e le convalidano. H.Hart esplica il rapporto tra oggetto e prodotto dell'inter.ricorrendo alle teorie di Austin sul fatto che, in talune circostanze, talune enunciazioni nn servono tanto a dire qualcosa, ma fare qualcosa, cioè che obblighi, poteri, diritti sono ascritti dalla legge, cioè dagli organi ai soggetti; l'attività di applicazione serve a fare sì che 1 diritto sia effettivamente ascritto. A.Ross qualifica come diritto valido il prodotto dell'applicazione e attribuisce notevole valore condizionante ai documenti lgsl oggetti dell'inter. L'attività inter.mira a delucidare il significato degli enunciati in 2 modi. 1) mediante parole. 2) mediante osservazione, cioè se 1 applicazione verifica il significato dell'enunciato, cosicchè ne risulti la corrispondenza da noi tra tali fatti e l'enunciato al quale si riferisce. I realisti americani ritengono che l'applicazione del diritto da parte dei giudici costituisca ed esaurisca l'attività creativa di tutto il diritto, e negano la qualità di diritto ai documenti oggetto di inter. (come le leggi e i precedenti). Esse riservano il nome di diritto alle sole decisioni degli organi. L'applicazione, oltre all'inter.contiene anche altre operazioni, eventuali o necessarie: 1) l'accertamento delle norme-fatto, come la consuetudine, che sarebbe solo oggetto di accertamento, e si risolverebbe nelle attività inter.di quei comportamenti regolari che formano il contenuto della norma consuetudinaria, nonché delle attività inter.dei documenti di 2°grado. 2) accertamento dell'esistenza formale dell'atto da applicare, precedente e distinta dall'inter. Cioè attribuzione di significato a fatti qualificati. 3) le operazioni di integrazione, con cui si completa 1 volontà insufficientemente manifestata. Prevede l'impiego dell'analogia e del ricorso ai principi, e sono considerate come 1 ulteriore attribuzione di significato ai documenti lgsl, che modifica il significato di 1 prima attribuzione, insufficiente e di difficile integrazione nel sistema. 4) le inferenze logiche, che inferenze completano il significato attribuibile, in quell'org., ai documenti normativi, e x conseguenza, la scelta dello schema di inferenza rientra nell'ambito dell'attività inter., di cui costituisce il momento finale. Il collegamento visibile tra l'applicazione e l'inter.della legge è costituito dalla motivazione cui molti organi sono tenuti.



GL'OPERATORI DELL'INT.: DOTTRINALE, AUTENTICA, UFFICIALE, GIUDIZIALE

Fin dall'antichità gli intepretes furono coloro che erano capaci e legittimati a dire diritto, e hanno rappresentato i mediatori fra lo ius e coloro che richiedevano di dire diritto. Nelle org.moderne si ritiene che il diritto sia suscettibile d'inter.da parte di chiunque. Ciò è importante quando si è distinto tra attività intellettuale e prodotto dell'inter., dotato di max o minore forza socio-istituzionale a 2 della posizione dell'interprete. Si distingue tra gli operatori dell'inter.: Le 1°figure(pubbliche)sono quelle relative alla classe individuata con riferimento a qualificazioni istituzionali compiute dal diritto. La 2°classe(del fatto)è quella che si riferisce all'osservazione empirica di 1 società. X inter.autentica s'intende l'attività e il prodotto inter.compiuta dallo stesso autore dell'oggetto dell'inter.successivamente o separatamente alla produzione dell'oggetto stesso. Es.legge inter.di 1 altra lex., soprattutto quando compiuta da 1 organo gerarchicamente superiore a quello che ha prodotto l'oggetto. X inter.ufficiale s'intende l'attività e il prodotto dell'inter.compiuta da 1 organo dello stato diverso o inferiore a quello che ha prodotto l'oggetto dell'inter, nell'ambito dell'esercizio del proprio ufficio. Es.le circolari amm.inter. X inter.giudiziale o giurisprudenziale s'intende l'inter.compiuta da organi giudiziari mediante sentenze. Rappresenta 1 sottoclasse dell'inter.ufficiale, giacchè gli interpreti sono cmq organi dello stato. La loro inter.può essere + o meno autoritaria, anche x il rispetto dei precedenti posti dallo stesso organo sovraordinato(inter.privata). X inter.dottrinale s'intende l'attività e prodotto dell'inter.compiute dai giuristi nelle opere di dottrina e nelle scuole di diritto, ma ha 1 ruolo marginale, in quanto, qualora in contrasto con 1 inter.giudiziale o autentica dopo 1 po' tende a adeguarsi. Ci sono alcune figure d'interprete nn tipicizzate dal diritto, ma rese tali dal riprodursi di situazioni di fatto. I processi di tipicizzazione si verificano solo quando si manifestano, in 1 contesto sociale dato, degli interessi da parte di qualche gruppo d'operatori in ordine ad 1 particolare attività sociale. Essi vanno ricercati in 2 classi di situazioni: 1) ove si manifestino interessi xsistenti delle attività d'inter.del diritto da parte di gruppi diversi da quelli tipicizzati dal diritto formale. Es.il diritto disciplina con proprie leggi l'attività d'assicurazione, ma le società d'assicurazione interpretano le leggi nelle maniera a loro + conveniente. Quest'inter.è tipica al livello del fatto xché costantemente praticata da 1 gruppo informale e nn aggregato, in vista dei propri interessi. Può essere individuata da tutti e regola in ogni caso tutti quei rapporti d'assicurazione in cui la controparte soggiace alle pretese dell'assicuratore interprete.2) dove si manifestano intermittentemente degli interessi, diversi da quelli consueti, da parte dei membri dei gruppi la cui attività è tipicizzata dal diritto. Es.le leggi che disciplinano le attività doganali sono interpretate intermittentemente alla lettera dai funzionari delle dogane a titolo d'agitazione sindacale, in modo da paralizzare il traffico con l'estero e determinare gravi danni all'economia nazionale. Quindi le inter.tipiche dei fatti comportano sempre gravi problemi x il funzionamento dell'org.giuridica.

RILEVARE, DECIDERE E PROPORRE INTERPR. (DAGLI ENUNCIATI ALLE NORME)

L'attività di attribuire 1 significato ad 1 documento può consistere tanto in 1 volizione quanto in 1 intellezione, tanto in 1 atto di volontà che di conoscenza. L'operatore può decidere e proporre di dare 1 particolare significato. Può rilevare che nel passato sia stato dato a 1 documento 1 particolare significato.. può anche prevedere che sarà dato 1 particolare significato. Il decidere e proporre sono delle volizioni. il decidere riguarda il presente, il proporre il futuro. Il rilevare è 1 intellezione, cioè 1 atto di conoscenza e riguarda il passato, così come il prevedere, quantunque + difficile. Tuttavia, tra le 3 attività possono esserci dei nessi:1) di fatto(culturale, sociologico). Qui si stabilisce 1 forte nesso psicologico tra il decidere e proporre sia xchè la decisione è interpretata anche come 1 proposta, sia xchè l'operatore troverebbe delle difficoltà nel giustificare 1 proposta diversa dalla propria decisione. 2)Tra decidere/proporre e rilevare può stabilirsi 1 nesso ideologico, in 2 sensi, a 2 che l'operatore accolta l'ideologia con continuità (cioè meglio attribuire lo stesso significato che si è già attribuito) o accolga l'ideologia della riforma (cioè è meglio adeguare e rinnovare il diritto). 3)Poi ci sono nessi stabiliti dall'org.giuridica (di diritto). Tra il rilevare e il decidere mediante l'imposizione dell'obbligo al giudice di seguire il precedente. La norma è il significato che è stato dato, o si è deciso di dare, o di proporre, a 1 documento che si ritiene esprimere 1 direttiva d'azione. Il lgsl, o altra autorità normativa, compie rilevamenti nn determinanti. Decide di attribuire 1 significato ad 1 suo precedente enunciato normativo e propone che quel particolare significato sia attribuito a quell'enunciato. Il giudice e il funzionario della p.a. decidono il significato da attribuire a 1 enunciato normativo abitualmente precostituito da normazione altrui, ma nn propongono, se la loro decisione è vincolata al precedente. Il giurista che interpreta procede a rilevamenti, circa i significati dati all'oggetto dell'inter.da giudici e funzionari, ma nn è vincolato, xchè potrà decidere autonomamente il significato da attribuire all'oggetto dell'inter. È rilevante la proposta, rivolta a giudici, funzionari e altri giuristi, di attribuire quel particolare significato. Simile è la proposta dell'avvocato, che muta la sua inter.a 2 dell'interesse del patrocinato e la sua proposta di inter.vale solo x la singola causa. È 1 proposta rivolta al giudice di attribuire a quel particolare documento, in quella causa, quel significato.

MOTIVAZIONE E ARGOMENTAZIONE DELL'INTERPRETAZIONE

Il controllo da parte della società, delle decisioni e delle proposte si esercita come controllo sui procedimenti intellettuali che conducono alla decisione e sostengono la proposta.  In org.dove vi è 1 determinata separazione delle competenze fra chi applica e chi interpreta le legge, il lgsl nn giustifica documentalmente la propria decisione, il cha vale a dire che le leggi nn hanno 1 propria motivazione, perché essa ha 1 volontà generale espressa dal lgsl, e in ciò sta la sua legittimità. Nelle culture giuridiche moderne xò tutte le decisioni eteronome di autorità istituzionali relative all'inter.ad 1 testo normativo sono obbligatoriamente motivate e fondate su argomentazioni. Il controllo sociale sui procedimenti intellettuali dell'interprete si svolge attraverso 1 strumento, il ragionamento giuridico. Le decisioni che attribuiscono a documenti normativi 1 particolare significato sono rispettivamente motivate e argomentate sulla base di schemi di ragionamento giuridico ritenuti corretti. Sono di 2 tipi: 1)di livello culturale, dove opera fortemente il positivismo giuridico; in base a quest'ideologia, il punto di partenza di ogni ragionamento è costituito da 1 enunciato normativo costituito da 1 documento formale di lgsl. Il risultato è che ora quelle regole che producevano norme nn esistenti, ora sono intese e adoperate come strumento di inter.e applicazione. 2)livello di diritto positivo, che impone 1 disciplina legale, cioè vieta o impone l'uso di determinate regole x talune materie ritenute incomplete. Quando le regole de xfetto ragionamento confliggono si ha la possibilità di scegliere 1 delle 2 regole di motivazione x l'attribuzione di significato, x xseguire la propria politica di diritto. La coesione del sistema è assicurata dalla gerarchia delle autorità dell'applicazione e produzione giuridica.

IL RUOLO DELLA LOGICA NELL'INTER.E APPLICAZIONE DEL DIRITTO

Tra le ragioni del corretto ragionare deve annoverarsi quel complesso di regole chiamato logica. X logica si intende l'insieme dei rapporti formali che collegano giudizi. 1) il xiodo aristotelico. La scienza logica fu sviluppata in funzione di controllo di ragionamenti diversi da quelli che si compivano allora da parte di operatori giuridici. Aristotele traccia 1 grande distinzione tra 1 proposizione che funge da premessa, cioè il collegamento analitico, e 1 altra che funge da conseguenza, cioè il collegamento dialettico. Parallelamente, esistono 2 tipi di ragionamento che servono x passare da 1 premessa a quella conseguenza; cioè il ragionamento apodittico, che è quello che, partendo da proposizioni vere arriva a conseguenze vere x ragioni analitiche, basate su teorie giusnaturalistiche; e dialettico, che partendo da proposizioni fondate sull'opinione (xciò nn sicuramente vere, ma opinabili) le consolida mediante argomenti, cioè retorica e xsuasione, e giunge a conseguenze anch'esse opinabili. Alla conclusione veritiera del ragionamento si può arrivare mediante il problema della retorica, cioè al problema dei modi x xsuadere della verità delle premesse. 2) nascita della nuova analitica, la logica. Si occupò dei collegamenti formali fra proposizioni e validità formale delle deduzioni, del tutto indipendente dalla verità delle premesse. La logica è diventato potente strumento del positivismo giuridico. Questi è quella concezione del diritto x cui il diritto è solo quello prodotto da autorità espresse nella gerarchia delle fonti e riconosciute, coordinate tra loro, che hanno 1 unica origine nella sovranità Quindi l'applicazione del diritto nn è creazione dello stesso, ma semplice applicazione ai casi concreti. È 1 schema che ha la premessa max (la disposizione di legge), x premessa minore 1 asserzione di fatto (caso concreto accertata dal giudice) e la conseguenza(la sentenza). Quindi il sistema giuridico deve precostituire schemi astratti in previsione della disciplina dei casi concreti. 3) la logica deontica. Consiste nell'applicazione dei metodi della moderna logica a problemi deontici, cioè relativi all'applicazione di norme e alla decisione in base a norme. 4) il campo della logica.  La logica ha 1 ruolo fondamentale ma circoscritto nell'applicazione del diritto. L'accettazione dell'ideologia positivistica ha comportato nn solo l'accettazione del principio vero e proprio, ma anche l'accettazione che il discorso lgsl va sviluppato mediante tutte le inferenze logiche possibili, le cui regole sono comprese negli stessi organi che applicano la legge. È xò limitato il campo dell'utilizzazione della logica nelle operazioni di applicazione della legge, come osserva Kalinowski. Egli riesce solo a mostrare il carattere puramente logico di alcuni argomenti, come quelli che sopprimono le lacune del diritto, cioè che completano il sistema (argumentum a fortiori, analogico, contrario).5) la retorica. A volte le attribuzioni di significato a documenti normativi precostituiti, e in particolare motivazione di tale attribuzione e argomentazione della proposta, nn seguono regole di ragionamento ma la c.d. argomentazione retorica. Perelman attacca la concezione che concepisce il ragionamento come procedimento discorsivo stringente condotto su schema logico-formale, e rivaluta schemi argomentativi topico-retorici, che sono aperti, e servono a convincere l'interlocutore dissenziente e a motivare il proprio convincimento. La sua teoria ha xò 2 punti deboli: sembra presupporre 1 ragionamento giuridico sempre uguale a se stesso, indipendentemente dal ruolo istituzionale di chi ragiona (lgsl, giudice, giurista) e dal contesto storico. 2)passa continuamente da 1 atteggiamento descrittivo di come avvengono i ragionamenti giuridici alle norme x ben ragionare. X Perelman ogni argomentazione mira ad ottenere l'adesione di un uditorio alla sua conclusione. Vi sono 2 tipi di ragionamenti (o argomentazioni). 1)cogenti ed impongono ad 1 auditorio particolare l'adesione costretta, ed è il ragionamento teorico(o logico-matematico), ristretto a 1 inferenza logica. Concepisce la logica come 1 sistema di regole x inferire conclusioni che sono vere se le premesse sono vere(o reali). È concepito come tecnica di scoperta del vero, e può essere solo valido o invalido (vero o falso). 2)nn è cogente e fa appello all'adesione libera, e nn costretta dell'auditorio. È chiamato ragionamento pratico, xchè è quello che giustifica 1 decisione. È concepito come tecnica di xsuadere all'azione, alla decisione. Può essere xsuasiva e nn, forte o debole, mai valida o invalida. In assenza di 1 criterio finale, quale quello della verità x il rag.teorico, il rag.pratico deve subordinarsi ad 1 autorità competente a decidere; quindi, come alla matematica si richiedono i paradigmi del ragionamento teorico, alla giurisprudenza si richiedono quelli pratici, distinto da quello logico-teorico x 3 motivi. A) il rag.logico dipende da assiomi(verità evidenti), mentre quello giuridico da presunzioni e norme precedenti. B) il rag.logico ha come dogma(principio indiscutibile) la coerenza, quello giuridico la completezza, xchè il giudice ha sempre l'obbligo di decisione. C) 1 argomento logico è corretto o scorretto, quello giuridico è forte o debole. Il rag. Giuridico assume come suo presupposto il principio d'inerzia, secondo cui nulla deve essere mutato senza ragione sufficiente e che dà l'onere dell'argomento o della motivazione a che pretende. In alcuni punti, Perelman è ambiguo xchè teorizza 1 attività che è caratterizzata perché è inventiva, cioè consiste nelle scelte e nella loro giustificazione. È xsuasiva, cioè deve giustificare e motivare. Simile attività nn è propria di tutto il campo giuridico dato che il lgsl è inventivo, cioè pone nuove norme, ma nn deve motivare le scelte; l'attività applicativa di giudici e funzionari, che è eteronoma, deve giustificare le proprie decisioni, ma è inventiva solo quando sceglie gli enunciati normativi da utilizzare e li interpreta.

CAP.3: I DOCUMENTI NORMATIVI E IL LORO SIGNIFICATO

I diversi oggetti dell'inter.nel campo giuridico sono dei documenti normativi, che esprimono norme. Dietro queste prescrizioni c'è la volontà del gruppo, che costituisce il diritto oggettivo seguendo le relative procedure di formazione. L'inter.riguarda x 1°il singolo documento, poi lo stesso in combinato con altri simili. Nn sono documenti le rubriche e le intitolazioni, secondo il principio rubrica legis non est lex. Sono considerate esterne alla legge, nn essendo stati soggetto né a votazione né a deliberazione parlamentare, anche se provenienti dallo stesso organo cui è demandata la legge. Nel settore civilistico, si è manifestata la tendenza a privare di forza vincolante notevoli porzioni di testi di legge, (classificazioni, definizioni, rubriche) cioè parti nn imperative, considerate nn vincolanti. Ogni inter.del diritto scritto parte da 1 documento che si assume esprimere norme giuridiche, e consiste in 1 attività di soggetti che solo occasionalmente coincidono con quei soggetti che hanno voluto e redatto il testo. Gli elementi necessari x l'inter.sono solo 1 documento ed 1 soggetto che gli attribuisce 1 significato, mentre altri soggetti, come il lgsl, ed altri fatti, la legge, sono elementi eventuali dell'operazione, tenuti da conto dall'interprete, cmq condizionato dall'ambiente, dagli altri interpreti. La sua volontà sarà userata come argomento (cd psicologico) x attribuire 1 significato ad 1 documento. L'inter.della legge parte dalla sua parte + piccola, l'enunciato, cioè espressione che si presenta grammaticalmente compiuta, ed è l'oggetto dell'inter.giuridica. La lgsl impiega vocaboli ed espressioni dell'uso ordinario, tecnici e tecnicizzati. X vocaboli ed espressioni dall'uso ordinario s'intende quelli propri della lingua in cui è formulata la legge, che ricorrono cioè nel discorrere abituale dei parlanti. (albero, albero d'alto fusto). X voc.ed es.d'uso tecnico s'intendono quelli che invece nn ricorrono nel discorre abituale dei parlanti, ma in quello di chi pratica 1 determinata scienza (prelazione). X voc.ed esp.tecnicizzati s'intendono quei vocaboli d'uso ordinario che si specializzano nell'ambito di 1 determinata scienza, e adottano 1 senso meglio precisato di quello che hanno nell'uso ordinario (es. autocarro, si precisa, tecnicizzandosi, nell'uso giuridico:nn compreso quelli privati di motore..). Alcuni problemi. 1) Tecnicizzazione successiva. Cioè quando in 1 documento lgsl ricorre 1 vocabolo, che al tempo della formulazione della legge era di uso comune, e successivamente si è tecnicizzato nell'uso. Così è assunto nella sua + recente accezione, x il fatto che la sua tecnicizzazione avviene nel corso delle successive applicazioni della legge. 2) diffusione successiva nell'uso ordinario. Cioè quando in 1 documento lgsl ricorre 1 vocabolo, che al tempo della formulazione della legge era tecnico-giuridico e poi si è diffuso nell'uso comune, assumendo nuove accezioni. In questo caso, nell'inter.si assume l'accezione tecnico-giuridica originaria. 3) costanza dell'uso tecnico nel discorso lgsl. Cioè quando in 1 documento lgsl ricorre 1 accezione tecnicizzata, ma in altri documenti è diversa. Cioè nn c'è costanza terminologica del lgsl nella tecnicizzazione dei vocaboli impiegati, xchè sarebbe insensata. Es. il vocabolo prospetto è tecnicizzato nell'art.900 cc come sinonimo di veduta. Se si presumesse la costanza terminologica del lgsl si dovrebbe ritenere che nel d.l.del 17/1/50 che fissa le caratteristiche delle abitazioni di lusso, 1 delle quali è Prospetti, cioè eseguiti con rivestimenti di marmi.4) tecnicizzazioni nn univoche. Cioè la presenza in diversi settori o in settori in relazione tra loro di 1 vocabolo. Es. nel cod.civile il termine possesso (art.1140ss) è tecnicizzato in maniera distinta dalla detenzione, cioè come previsto dagli artt.707/8/10/11. Talvolta i documenti lgsl nn solo usano vocaboli tecnici o tecnicizzati, ma si preoccupano anche di definirli, cioè le cd definizioni lgsl, cioè gli enunciati definitori inseriti nel discorso lgsl. Il lgsl procede poi alla formazione di vocaboli tecnici o tecnicizzati composti, cioè che nel loro insieme fungono da nomi diversi dai singoli vocaboli singolarmente presi. 1 vocabolo denomina il genere, l'altro designa 1 differenza specifica. Es.vendita con riserva di godimento(art.1520) abbiamo l genere (vendita) e la differenza specifica. Il rapporto tra genere e specie istituito dal discorso lgsl differisce da quello riferito al discorso ordinario di carattere descrittivo (es.animale da cortile) xchè nel 1°si tratta di 1 rapporto imposto, mentre nel 2°è proposto come vero (cioè nn è imposto che gli animali da cortile siano tali). Può accadere poi che il nome e la disciplina nn concordino, e quindi si parlerà di nome inesatto o erroneo, rispetto al contenuto delle norme passibile, previa segnalazione del giudice, procedere all'espunzione o sostituzione del termine erroneo. L'inter.grammaticale è 1 fase nn sufficiente, ma necessaria del processo di inter., dove il lgsl usa la sintassi e la grammatica propria della sua lingua ordinaria scritta, senza regole ben definite. Le regole della punteggiatura danno qualche ambiguità nasce dall'uso della virgola. Hanno valore di"e" se l'ultimo aggettivo (o frase)è preceduto da 1"e". ha valore di"o"se l'ultimo aggettivo (o frase) è preceduto da 1 "o"(debole, vel, o forte, aut). Nel caso in cui la frase nn termini con nessuno dei 2 la virgola sta di solito x"e"tranne alcune eccezioni. Es. d.l.17/1/50 n°13, x la determinazione delle caratteristiche delle case di lusso"Porta d'ingresso degli appartamenti: di legno intagliato, scolpito, intarsiato. I pronomi relativi, dimostrativi e possessivi danno luogo ad ambiguità (che, il quale, suo) xchè possono riferirsi a diversi vocaboli precedenti nell'enunciato. Qui nn vi sono regole grammaticali generalmente seguite, ma il significato è attribuito in base a condizionamenti pragmatici (pratici). X frasi aggettivali, la regola è che il collegamento va fatto con l'ultimo vocabolo o espressione principale che concordi con esso in genere e numero. Sovente è preferito, x ragioni pragmatiche, nn seguire questa regola, xchè l'interprete nn può fermarsi al + vicino vocabolo.es art.608 c.p.Il p.u., che sottopone a misura di rigore nn consentite dalla legge 1 xsona di cui egli abbia la custodia, o a lui affidata...affidata potrebbe riferirsi tanto alla custodia, come indicherebbe la regola generale (che è + vicina), ma in pratica concorda con xsona.

PROBLEMI PARALOGICI

Le frasi attributive assolute, che servono ad attribuire 1 diritto, 1 potere, 1 obbligo, insomma 1 posizione giuridica in genere senza specificare se l'attribuzione è a titolo esclusivo o inclusivo. Es. Il cane ha la coda, il marsupiale ha il marsupio, il marsupiale è contraddistinto dalla coda e dal marsupio. L'interprete costaterà che: il cane, come altri animali, ha la coda. Solo il marsupiale ha il marsupio e lo stesso assieme ad altri animali ha la coda, e a differenza loro ha il marsupio. Quest'esempio è diverso da ciò che si prospetta x il lgsl, perché riguarda 1 discorso ordinario in funzione descrittiva. In funzione normativa; il CNEL ha iniziativa lgsl (art.99), il p.m.esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge (art.69 c.p.c.), il cancelliere redige il processo verbale d'udienza (art.130 c.p.c.). Qui gli enunciati istituiscono gli enti di cui parlano. (CNEL, p.m.) e l'interprete stesso dovrà rispondere alle domande che gli sorgeranno (il CNEL, solo esso o altri organi?). 1°regola. L'attribuzione di qualsiasi posizione giuridica in genere (diritto ecc.) ad 1 soggetto giuridico, nn esclude che la stessa possa essere attribuita ad altri soggetti qualificati, a meno che ciò non osti la natura esclusiva dell'oggetto del diritto. Cosicchè: "anche"il CNEL ha potere d'iniziativa lgsl..mentre il cancelliere e solo lui...xchè, x sua natura, è 1 sua attività esclusiva. 2°regola. L'indicazione di 1 procedimento x la costituzione di 1 status comporta che, in mancanza di 1 altra indicazione di legge che deve esserci, quello status nn può costituirsi. E si può argomentare (a contrario) x escludere che 1 altro enunciato lgsl ambiguo possa essere interpretato nel senso che quello status possa essere costituito senza quel procedimento. 3°regola, quando vi è un rinvio alla legge x la determinazione dei casi in cui 1 soggetto esercita il potere, s'intende solo nei casi previsti dalla legge. Cosicchè, il p.m.esercita l'azione civile"solo"nei casi previsti dalla legge. Tra le frasi attributive assolute si annoverano le cd riserve di competenza, cioè la riserva di legge, da cui 4°regola. Il 2°gruppo di problemi paralogici è quello delle elencazioni nella legge. Possono essere suddivise in elencazioni disgiuntive, cioè quelle x la cui fattispecie normativa che presiede all'elenco si realizza in presenza anche di 1 solo membro dell'elenco (collegati con"o").: 1) casi in cui 1 istituto trova applicazione (art.1203cc), elenca i casi in cui avviene di diritto la surrogazione del 3°pagatore nei diritti del creditore.. 2) casi in cui 1 istituto nn trova applicazione (art.75 referendum abr.).3) membri di 1 classe di enti fatta oggetto di 1 specifica disciplina.(definizione estensionale).art.28 cod.nav.elenca i beni del demanio marittimo. Il problema maggiore che creano in ambito inter.è quello detto tassativo o esemplificativo dell'elencazione. Sono tassative le elencazioni disgiuntive complete, cioè quelle cui l'interprete nn può aggiungere altri membri di quelli compresi nell'elenco. Sono esemplificative quelle completabili dall'interprete. Vi sono alcune regole da seguire: 1) se 1 membro dell'elencazione è 1 indicazione di altri casi stabiliti dalla legge o 1 riserva di legge, l'elencazione è completabile solo con altri membri previsti dalla legge e quindi tassativa. 2) se 1 membro dell'elencazione è 1 descrizione concettuale, essa è esemplificativa e può essere integrata con membri che rispondono almeno a quella descrizione. 3)se l'elencazione è preceduta da 1 definizione lgsl essa può essere integrata con membri che corrispondono a quella definizione. Es.l'art.820, contiene 1 definizione concettuale(sono frutti spontanei..)e 1 elencazione (i prodotti agricoli). Questa può essere integrata. 4) se i membri dell'elencazione sono tutti riconducibili ad 1 concetto unitario che rappresenta la ratio dell'elencazione, è tollerabile che l'interprete aggiunga membri ricompresi nel concetto unitario. 5) in tutti gli altri casi l'elencazione è tassativa e completa e nn si può integrare. Sono cumulative quelle x la cui fattispecie normativa che presiede l'elenco si realizza solo se sono presenti tutti i membri (collegati con"e"). 1) elencate le condizioni alle quali 1 fatto è idoneo a produrre 1 conseguenza giuridica. Art.1212cc elenca le condizioni alle quali in caso di mora del creditore il deposito di cose mobili fatto dal debitore consegue l'effetto liberatorio. 2) requisiti x l'esistenza di 1 atto giuridico tipico (enumerazione delle caratteristiche) es.art 132 cpc elenca i requisiti essenziali della sentenza civile (indicazione del giudice che l'ha pronunciata, delle parti e dei loro difensori, conclusioni del p.m.ecc.). esse nn sono considerate complete, perché tutti i membri sono necessari ma non riescono ad integrarla. Cosicchè, nel caso dell'art.1212, nn si preclude al lgl di aggiungere nuove condizioni alla norma x la validità del deposito, o costituire altri requisiti di esistenza della sentenza civile(132).

IL COSIDETTO PRESUPPOSTO DI FATTO ERRONEO; LA PRESUPPOSIZIONE

Taluni enunciati lgsl sono formulati in modo da rinviare l'interprete ad altri enunciati lgsl, l'inter.del 1°enunciato presuppone l'inter.del 2°. La presupposizione da luogo a 2 ordini di problemi: i problemi attinente alla presupposizione, e quelli che nascono dalla già accertata presupposizione. Quando il presupposto è inesistente, si ha la presupposizione di fatto erronea(divieto di pesca in 1 luogo che nn è 1 bacino d'acqua) (rinvio fra fatti, implicito) nn sorge alcun problema interpretativo, xchè la norma nn si applica. Se è incerto (prescrizione di adottare mezzi di prevenzione dai pericoli quando questi in realtà nn ci sono)il presupposto integra 1 precetto, la prescrizione resta in vigore anche se inutile. Se il presup.integra 1 norma direttiva(cioè prescrive il fine lasciando il mezzo purchè idoneo), essendo rimessa al destinatario la norma s' annulla. In alcuni casi il rinvio è esplicito. es. l'art.50 cp recita che nn è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge nn gli consente nessun sindacato sulla legittimità dell'ordine. Qui si presuppone che sia stato attribuito significato a altri enunciati (rinvio ad enunciati) relativi alla sindacabilità di ordini da parte di taluni soggetti (militari) in talune circostanze (stato d'assedio). Sorge il problema quando l'enunciato contiene 1 vocabolo tecnico o tecnicizzato che è il nome di 1 istituto o ente giuridico, in altri enunciati fatto oggetto di disciplina. In questo caso si ha il rinvio interpretando agli altri enunciati lgsl che disciplinano l'istituto o l'ente. Dopo di ciò occorrerà interpretare gli enunciati oggetto di rinvio, in caso contrario di dà direttamente inter. Si ha invece rinvio ad 1 enunciato inesistente in quei casi in cui 1 enunciato lgsl fa rinvio ad 1 altro enunciato lgsl, cioè lo presuppone, e questo 2 enunciato lgsl oggetto di rinvio manca. Ciò avviene soprattutto quando si ha la trasposizione progressiva in leggi di disegni politici da realizzare in tempi successivi. Nel caso manchi l'enunciato al quale si rinvia si procede cmq con l'inter., a patto che all'enunciato presente possa darsi senso compiuto. In caso contrario è considerato inesistente e sospeso dall'applicazione. Quando viene in esistenza invece la presupposizione normativa entra in vigore. È il caso dell'art.40 che recita che il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Con l'entrata in vigore della cost., gli articoli del c.p.che lo consideravano delitto sono stati dichiarati incompatibili, ma tutt'oggi nn vi è 1 legge che regoli lo sciopero. Qualora fosse fatta allora ci sarebbe presupposizione e l'art.40 andrebbe reinterpretato. Talvolta 1 enunciato lgsl attribuisce 1 posizione giuridica vantaggiosa o no a 1 soggetto condizionandolo ad 1 istituto. Qui esistono gli enunciati lgsl oggetti di rinvio, ma nn sono compiute le attività istituzionali, cosicchè il presupposto è ugualmente impossibile. Es.è l'art.160 della l.fallimentare nell'elencazione cumulativa delle condizioni x l'ammissione dell'imprenditore che si trovi in stato di insolvenza alla procedura del concordato preventivo, che stabilisce che egli deve essere iscritto al registro delle imprese da almeno 1 biennio. Tutt'ora il registro nn esiste. Sorgono quindi 2 soluzioni. In caso di rinvio a istituto nn attuato x l'attribuzione a soggetti di situazioni giuridiche favorevoli la posizione è attribuibile come se l'istituto fosse attuato. Viceversa in caso di posizioni giuridiche sfavorevoli.

B) L'INCOMPATIBILITA'

Si ha tra norme quando gli effetti giuridici che le 2 norme collegano alla stessa fattispecie sono incompatibili. Ci sono 3 gradi di incompatibilità: assoluta, quando nessuna delle 2 norme può essere applicata a qualsivoglia circostanza senza entrare in conflitto con l'altra; unilaterale, quando 1 delle 2 nn può essere applicata senza entrare in conflitto con l'altra, a differenza della 1.Es.1 norma proibisce i comportamenti di 1 classe e l'altra qualifica come facoltativi o obbligatori i comportamenti di 1 classe + ampia, che include la 1.; eventuale, quando in alcuni settori vi è incompatibilità e in altri no. Cioè 1 norma proibisce i comportamenti a, b,c, l'altra qualifica come obbligatori o facoltativi, c,d,e. così sorgono le cd antinomie, che in 1 sistema coerente devono essere risolte mediante i criteri: di gerarchia (lex superior derogar legi inferiori), che trova espressione: nel controllo di legittimità cost(134/6), che verte sulle inter.degli enunciati. La CC si pronuncia attraverso le sentenze interpretative di accoglimento che, senza travolgere il documento, accoglie la questione di cost.di 1 legge in quanto interpretata in 1 determinato modo. Possono essere parziali, quando vertono solo su alcuni enunciati lasciando intatti gli altri. Sentenze aggiuntive, quando lascia vivere il documento pur dichiarando incost.la norma da esso espressa nella parte in cui nn prevede qualcosa in +; cronologico (lex posterior derogat legi anteriori), 2 la successione temporale(art.15 d.l.g) e di specialità (lex specials derogat legi generali). In via generale si predilige sempre risolvere le antinomie in sede di applicazione, interpretando gli enunciati in modo da nn far sorgere antinomie, attuando il principio di conservazione dei documenti. Regola generale è quella di nn travolgere x incom.cost.i testi infracost., quando possibile, e interpretarli in modo da renderli cost.



GLI ENUNCIATI LGSL E I PROBLEMI DELLA RIDONDANZA

Talvolta 2 enunciati sono formulati in modo da poter essere interpretati come colleganti ad 1 certa fattispecie 1 stessa conseguenza o effetto giuridico. La ridondanza è considerata1 difetto nei discorsi precettivi, xsuasivi, xchè la ripetizione logora la forza xsuasiva e propagandistica dei messaggi. Questa dottrina, che si basa sull'argomento economico, stabilisce che qualora vi siano 2 enunciati ridondanti, quello successivo deve essere interpretato, se possibile, come effetto ulteriore e diverso rispetto a quello precedente. È 1 criterio simile a quello della conservazione dei documenti lgsl.




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