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SEMINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE - " I NUOVI DIRITTI "

giurisprudenza



Seminario di Diritto Costituzionale


" I NUOVI DIRITTI "


Lezione del 27/03/2000





Per l'individuazione e l'interpretazione dei nuovi diritti occorre sempre un dato normativo preesistente da cui desumere gli altri diritti.



La Costituzione elenca i diritti inviolabili nelle fattispecie previste dagli art. 13, 14, 15, 24. La Corte ha detto però che se non tutti i diritti, quelli espres 959d34j samente sanciti come inviolabili dalla Costituzione non sono gli unici.

Il criterio per definire l'inviolabilità di un diritto è l'appartenenza al patrimonio irretrattabile della personalità umana, secondo la teoria tedesca del nucleo essenziale.

Il diritto inviolabile non può essere cancellato né nelle sue forme né nei suoi modi di espressione.

Finora i diritti alla libertà personale, alla privacy, al riconoscimento della propria identità sessuale sono nuovi per due aspetti: non sono stati ancora presi in considerazione e non rientrano nel catalogo costituzionale.


Il diritto alla salute è sancito espressamente nell'art. 32 Cost., in cui viene dichiarato fondamentale, con una portata pervasiva tale da considerarsi espansiva per tutta una serie di diritti collaterali.


a)   Nella sentenza 218/94 la Corte tutela la salute sia in ambiente pubblico che privato, stabilendo che le condizioni di vita, di ambiente e di lavoro a cui il soggetto è sottoposto non pongano a rischio questo bene supremo. (v. art. 9 Cost.) Sono previste ipotesi in cui approntare mezzi di tutela speciali per situazioni di emergenza normalmente considerate come anomale.


b)   Nella sentenza 324/89 la Corte ha stabilito che il Ministro dell'Ambiente, per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti industriali, può attuare misure se entro sei mesi la regione competente non abbia provveduto. Si tratta di un intervento estraneo dello Stato ma necessario.


c)   Nella sentenza 459/89 la Corte sancisce che in caso di emergenza per l'intera collettività soccombono gli interessi locali e la questione diviene di piena competenza statale.


Nel momento della delega alle Regioni lo Stato non si toglie la competenza a legiferare o a prendere provvedimenti su tali materie, ma affida tale competenza all'ente locale. Lo Stato è supervisore dell'attività delle Regioni. Nel caso in cui queste ultime non provvedano entro certi limiti di tempo si attua un potere surrogatorio da parte dello Stato, che si riappropria di quella competenza in materia che aveva delegata alle Regioni.


Come valore primario la salute si interessa sia del singolo che della collettività. (v. sent. 258/94 e 307/90). E' stato individuato un diritto trasversale alla salubrità dell'ambiente ex art. 9 e 32 Cost., la cui evoluzione è stata molto travagliata dagli anni '60 in poi:


Raccogliamo l'iter cronologico dell'istituto:


Piano di Stoccolma in cui si pianifica la gestione delle risorse, in Italia considerata solo molto di recente.

Relazione di Urbino

legge Merli sulle acque ( primo atto normativo di natura però più organizzativa che legislativa)

DPR 616/77 che disciplina l'urbanistica e la tutela del paesaggio delegando la materia alle Regioni

l. 833/78 sulla riforma sanitaria. Istituisce le USL e connette il diritto all'ambiente a quello alla salute

l. 349/86 che istituisce il Ministero dell'Ambiente


L'art. 18 della citata legge 349/86 prevede la possibilità di risarcimento per danno ambientale.

Il giudice ordinario viene indicato come avente competenza esclusiva nel dirimere le controversie ad esso relative. Questo risponde alla tendenza generale dell'ordinamento costituzionale ad abolire o per lo meno a limitare le funzioni dei giudici speciali.

Modugno spiega che l'individuazione di un diritto assoluto all'ambiente pretende l'esistenza di un atto normativo, anche se il diritto all'ambiente appartiene alla collettività e viene tuttora configurato come interesse diffuso.

La Corte di Giustizia Europea ha ripristinato il risarcimento per danno ambientale, anche se in Italia non si ha ancora una tutela effettiva.

Un disegno di legge che attualmente è in fase di esame presso l'apposita commissione parlamentare rappresenta un'ipotesi di riforma dell'art.18, e prevede l'integrazione della tutela con intervento diretto del singolo individuo.

I problemi che si pongono sono i seguenti:


consistenza del risarcimento (chi solleva la turbativa?)

chi è la parte lesa ?

è un interesse diffuso oppure interesse di una collettività specificatamente individuata ( come le associazioni che hanno un certo potere di azione riguardo a questioni ambientali ) ?


Se fosse considerato come interesse collettivo concreto le Regioni creerebbero non pochi attriti per la competenza a far valere tale diritto, che la Corte Costituzionale considera nazionale,  in relazione al patrimonio ambientale che ogni Regione possiede in modo diverso.

L'art.13 della l. 349/86 disciplina le associazioni a protezione dell'ambiente, mentre l'art. 18 prevede la possibilità per lo Stato di chiedere il risarcimento tramite gli enti locali.

Si verifica qui una scissione tra titolarità del diritto (appartenenza a un soggetto specifico) e nazionalità del diritto (l'ambiente è di tutti per cui la lesione all'ambiente lede tutti.)

Tutti siamo titolari di un interesse diffuso, ma la giurisprudenza dice che può essere relazionato da chi abbia interesse nel territorio. E' necessario individuare una più concreta legittimazione del singolo a ottenere un risarcimento di danni ambientali.


Le sentenze 1463 e 5172/79 della Corte di Cassazione hanno sollecitato problematiche già dibattute in dottrina.

Queste hanno riconosciuto la sussistenza di un diritto soggettivo all'ambiente salùbre in capo ai privati.

Il diritto assoluto alla salute viene strumentalizzato alla sua funzione sociale.


La Corte Costituzionale individua poi il diritto all'abitazione come trasversale ed emergente da altri dettami costituzionali. Questo diritto può essere interpretato sotto varie angolature, da un senso più forte (pretesa di ottenere dallo Stato un'abitazione) a un senso più debole ( il diritto è strumentale ad altre situazioni ).

Il diritto all'abitazione viene considerato inviolabile come diritto che crea quelle condizioni minime perché la vita di una persona possa avere dignità.






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