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GLI ATTI

giurisprudenza






GLI ATTI ( libro secondo c.p.p. )



ATTO GIURIDICO : atto idoneo a produrre effetti giuridici

121c26b 121c26b FENOMENO NATURALE



121c26b 121c26b 121c26b 121c26b   

FATTO GIURIDICO: avvenimento positivo o negativo

121c26b 121c26b COMPORTAMENTO

121c26b 121c26b UMANO

121c26b 121c26b  

ATTO GIURIDICO: comportamento umano VOLONTARIO

FATTO GIURIDICO: fatto della natura produttivo di conseguenze giuridiche e comportamenti umani non volontari



Gli atti nei quali si estrinseca la " notitia criminis " pur essendo dotati di rilevanza processuale ( portano alla instaurazione del processo ) NON sono atti del procedimento.



ATTIVITA' della P.G.= momento iniziale del procedimento

SENTENZE e DECRETI DIVENTANO IRREVOCABILI ed ESECUTIVI = ultimo atto del procedimento ( è possibile una reviviscenza del processo in epoca successiva alla irrevocabilità )



art. 114 c.p.p.: divieto di pubblicazione di atti = distingue tra: atti coperti dal segreto  atti non coperti dal segreto



-vietata la pubblicaz. con    -è sempre possibile la

ogni mezzo 121c26b     pubblicazione

-vietata la pubblicaz.degli

atti non più coperti dal

segreto fino alla conclusione

delle i.p. o al termine della u.p.

-al dibattim.vietata la pubblicaz.

degli atti del fascicolo del p.m.

se non dopo la pronuncia della sent.in grado d'appello;

consentita la pubblicaz.atti utili per le contestazioni

-vietata la pubblicaz.degli atti del dibattim.

a porte chiuse (art.472.1-2)e g.sentite le parti

divieto di pubblicaz.degli atti utili x contestaz.

divieto cessa se trascorsi i termini stabiliti dalla

lex sugli archivi di St.o trascorsi 10 anni dalla

sentenza irrevocabile e pubblicaz.autorizzata dal

ministro di grazia e giustizia

-se no dibattim. g. sentite le parti divieto di pubblicaz.

se può offendere il buon costume o comportare diffusione di

notizie sulle quali la lex prescrive di mantenere il segreto

nell'int.dello St.o causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private

-vietata pubblicaz.generalità e immagine minorenni testimoni,

persone offese o danneggiati fino a che maggiorenni; trib.minorenni

o minorenne di 16 anni può consentire la pubblicaz.

art.115 c.p.p.:violazioni del divieto di pubblicaz

c1.sanz.pen.+ illecito disciplinare il fatto commesso da

impiegati dello St. o di altri enti pubblici o da persone

esercenti una professione x la quale è richiesta una specifica

abilitazione dello St.

c2. di ogni violazione p.m. informa l'organo titolare

del potere disciplinare

art.329 c.p.p.:obbligo del segreto

c1.atti di indagine di p.m. e p.g. coperti dal segreto fino a che

imputato non ne possa avere conoscenza e cmq non oltre chiusura

delle i.p.

c2.se necessario per la prosecuzione delle i. p.m. può consentire

con decreto motivato alla pubblicaz.

c3.anche quando gli atti non + coperti dal segreto p.m. in caso di

necessità x la prosecuzione delle i. può disporre con decreto

motivato:

a)segreto quando imputato lo consente o conoscenza dell'atto può

ostacolare i. riguardanti altre persone

b)divieto di pubblicare atti o notizie relative a determinate

operazioni


ATTI DEL PROCEDIMENTO DAL PUNTO DI VISTA SOGGETTIVO


LEGITTIMAZIONE: idoneità di un soggetto a porsi come titolare di un atto

PROVVEDIMENTO: appartiene alla categoria degli atti e si caratterizza per essere compiuto da un organo dello Stato nell'esercizio di un potere


art.125 c.p.p.:forme dei provvedimenti del giudice

c1. sentenza,ordinanza,decreto; la lex stabilisce quando il provvedimento assume queste forme

c2.sent. pronunciata in nome del popolo italiano:

decisione del giudice che esaurisce il rapporto processuale o un grado o una fase di esso

SENT. di MERITO:risolvono le questioni relative all'esistenza o meno della pretesa punitiva ( sent. di condanna o assoluzione )

SENT.PROCESSUALI:concludono il procedimento o una fase di esso senza affrontare le questioni relative alla pretesa punitiva ma risolvendo una questione di carattere processuale ( sent. di annullamento; quelle adottate in difetto di una condizione di procedibilità; quelle che pronunciano in tema di competenze )

SENT.di CONDANNA

SENT.di PROSCIOGLIMENTO

SENT.DICHIARATIVE:si limitano a verificare l'esistenza di una certa situazione giuridica ( sent. di annullamento della Corte di Cassazione; sent. che dichiarano l'incompetenza)

SENT.COSTITUTIVE:contrassegnano quelle situazioni in cui gli effetti giuridici che derivano dalla sent. trovano nella stessa il loro titolo ( sent. che concede la riabilitazione )

motivata a pena di nullità ( art.111.1 Cost.)

impugnabile ( con motivazione )

c2.ordinanza:interferisce nel rapporto processuale come un momento dello svolgimento di esso

motivata a pena di nullità

impugnabile solo se provvedimento in tema di libertà personale

revocabile

decreto:esprime un comando, un ordine, un atto di autorità del giudice ed ha di regola carattere amministrativo

può essere emesso anche dal p.m.

motivato a pena di nullità solo nei casi espressamente previsti dalla lex

impugnabile solo se provvedimento in tema di libertà personale

c4.il giudice delibera in camera di consiglio, senza ausiliario, deliberazione è segreta

c5.provvedimenti collegiali.

c6.altri provvedimenti sono adottati senza l'osservanza di particolari formalità e se non stabilito diversamente anche oralmente.



art.127 c.p.p.:procedimento in camera di consiglio

c1.il G. o presidente del collegio fissa la data e ne dà avviso alle

parti,comunicato o notificato almeno 10 gg. prima della data

c2.fino a 5 gg. prima si può presentare memorie

c3.p.m.,dif. e altri destinatari dell'avviso sentiti se compaiono;se

interessato è detenuto o internato in un luogo fuori dalla

circoscrizione del G.e ne fa richiesta deve essere sentito prima

del g. dell'udienza dal magistrato di sorv.

c4.u. rinviata se sussiste legittimo impedimento dell'imputato o

condannato che chiesto di essere sentito xsonalmente e no detenuto o

internato in luogo diverso da quello dove ha sede il G.

c5.disp.c1,3,4 a pena di nullità

c6.u. senza presenza di pubblico

c7.ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai sogg. che

ricorso per cassazione

c8.ricorso non sospende esecuzione dell'ordinanza a - che G. che

emessa non disponga diversamente con decreto motivato

c9.inammissibilità atto introduttivo del proc.dichiarata dal G.

con ordinanza anche senza formalità di procedura salvo che altrimenti

stabilito

c10.verbale in forma riassuntiva o integrale


art.128 c.p.p.:deposito dei provvedimenti del G


art.129 c.p.p.:obbligo della immediata declaratoria di determinate

cause di non punibilità:

c1.in ogni st.e gr.del processo il G. che riconosce:

fatto non sussiste

imputato non lo ha commesso

fatto non costituisce reato

fatto non è previsto dalla lex come reato

reato è estinto

manca una condizione di procedibilità

lo dichiara d'ufficio con sentenza

c2.quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti

risulta evidente che

fatto non sussiste

imputato non lo ha commesso

fatto non costituisce reato

fatto non è previsto dalla lex come reato

il G.pronumncia sentenza di assoluzione o di non luogo a

procedere


art.130 c.p.p.:correzione di errori materiali

c1.correzione di sent., ordinanze, decreti inficiati da errori od omissioni che no nullità e la cui eliminazione no modificazione essenziale dell'atto è disposta anche d'ufficio dal G. che emesso il provv.; se questo è impugnato e impugnazione no inammissibile la correzione è disposta dal G. competente a conoscere dell'impugnazione

c2.il G.provvede in camera di consiglio


- art.131 c.p.p.:poteri coercitivi del G.


- art.132 c.p.p.:accompagnamento coattivo dell'imputato


art.133 c.p.p.:accompagnamento coattivo di altre persone



GLI ATTI DEL P.M.


decreto

invito a presentarsi( artt.375-377)

richieste: atti di stimolo ad ulteriori atti del procedimento di esclusiva competenza del G.( artt.392-405-408-434-435-453)

conclusioni:"requisitorie"= atti con i quali il p.m. formula il proprio convincimento sul merito della causa suggerendo quale debba essere il contenuto della decisione del G.( artt.421-523-602-614.4)

modifica della imputazione e relativa contestazione nel corso dell'udienza preliminare e nel corso del giudizio di primo grado

( art.423-516); arresto dell'autore di un reato commesso in udienza

(art.476)

rinuncia( art.589)

consenso( artt.438-439-444-446)

dissenso( art.466.6)

informativa o informazione( artt.106-129 nn.att.c.p.p.)


GLI ATTI DELL'IMPUTATO, DELLE ALTRE PARTI PRIVATE E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO


Non assumono forme esclusive ma forme comuni agli atti del p.m.

richieste

xsona sottoposta alle indagini e imputato:arrt.392-393-438-444-453.3

parte civile:artt.540.1-543.1

persona offesa:artt.394-413-572

enti e associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato:artt.505-511


art.121 c.p.p.:memorie e richieste delle parti

art.367 c.p.p.:memorie e richieste dei difensori


conclusioni;consenso;memorie( illustrare questioni di fatto e di diritto);rinuncia;revoca o accettazione



GLI ATTI DEI C.D.ORGANI AUSILIARI


assistenza( art.126)

documentazione( artt.134-135.136)

verbale:atto pubblico che fa prova fino a querela di falso( art.2700 c.c.)



LE NOTIFICAZIONI


Sono necessarie per portare gli atti del procedimento a conoscenza di soggetti diversi da quelli che li hanno posti in essere

organi: ufficiale giudiziario, p.g.( art.148)

forme:

forma tipica

consegna della copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria

lettura del provvedimento alle persone presenti

avvisi dati dal G.o dal p.m. verbalmente agli interessati in loro presenza

a mezzo del telefono o del telegrafo

Artt.150-171



ATTI DEL PROCEDIMENTO DAL PUNTO DI VISTA FORMALE


SUCCESSIONE degli ATTI:ordine degli atti all'interno di ogni serie procedimentale

PRESUPPOSTI:atto non può essere compiuto prima della realizzazione di altri atti

PRECLUSIONE:compimento di un atto è impedito perché incompatibile con il compimento di un altro precedente

TERMINI:momento in cui un atto può o deve essere validamente compiuto

perentori:prescrivono di compiere un atto entro e non oltre un

determinato periodo di tempo,superato il quale si incorre nella DECADENZA    INAMMISSIBILITA'dell'ATTO:art.173 c.p.p.

ordinatori:fissano il periodo di tempo entro il qualeun determinato

atto deve essere compiuto senza far subire conseguenze sul piano della efficacia all'atto realizzato successivamente alla scadenza

dilatori:indicano che un atto non può essere compiuto prima del loro

decorso    NULLITA'


art.172 c.p.p.:regole generali

art.174 c.p.p.:prolungamento dei termini di comparizione

l.7-10-'69 n.742:sospensione dei termini processuali nel periodo feriale + eccezioni


DECADENZA:perdita di un diritto a causa del mancato esercizio di esso protratto per un certo periodo di tempo da parte del titolare

>>> differenza con nullità e inammissibilità

a) decadenza riguarda un atto che non è stato ancora compiuto

b) nullità e inammissibilità presuppongono un atto al quale ineriscono descrivendone il vizio


art.173 c.p.p.:termini a pena di decadenza.abbreviazione

art.175 c.p.p.:restituzione nel termine

art.176 c.p.p.:effetti della restituzione nel termine



IL LUOGO DEGLI ATTI:

a) aula d'udienza:regola

b) spazi territoriali entro i quali il G. si può o non si può muovere liberamente per atti del proprio ufficio



ATTI A FORMA VINCOLATA:regola

ATTO PERFETTO:quello che riproduce esattamente lo schema predisposto in astratto dal legislatore- VALIDO ed EFFICACE

Il sistema non decreta l'invalidità e l'inefficacia di ogni atto difforme dal modello predisposto in astratto- esigenze di ec.processuale impongono al legisl. di non mettere tutte le imperfezioni formali sullo stesso piano e di specificare quali forme ritiene irrinunciabili- funzione del PRINCIPIO di TASSATIVITA' dei VIZI INVALIDANTI l'ATTO PROCESSUALE

art.177 c.p.p.:tassatività

Vizio formale:

a) INVALIDITA'

b) IRREGOLARITA':non incide sull'efficacia dell'atto però è fonte di sanzioni disciplinari a carico dell'autore

PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE degli atti imperfetti: come non ogni atto imperfetto è invalido così non ogni atto invalido è inefficace- tendenza dell'ordinamento a ricollegare in via precaria agli atti invalidi gli stessi effetti dell'atto valido ; perché cessi tale stato di precarietà bisognerà aspettare l'arrivo o della dichiarazione di invalidità o della sanatoria, quindi di un fatto successivo al compimento dell'atto che:

a)comporterà l'eliminazione ex tunc degli effetti precari

b)normalizzazione di questi effetti


NULLITA

a) rifiuto del detto " quod nullum est nullum producit effectum"- gli atti nulli non hanno una fine prestabilita ( declaratoria di annullamento) ma possono vivere una diversa vicenda processuale: tutte le nullità sono sanabili, conoscono cioè dei fatti che, accompagnandosi all'atto imperfetto, ne surrogano l'elemento viziato e consentono ad esso di raggiungere la stessa rilevanza dell'atto

perfetto

b) per la specificazione del principio di tassatività delle cause che producono questo vizio: ragioni di ec.processuale non consentono di equiparare quanto alle conseguenze tutte le imperfezioni dell'atto solo alcune di esse ben determinate produrranno il vizio in esame


NULLITA' "SPECIALI":tecnica di comminare in via specifica singole ipotesi di nullità

NULLITA' "di ORDINE GENERALE":un vizio ricava la sua legittimazione a porsi come causa di nullità da una norma-madre che, una volta per tutte, colpisca l'inosservanza delle prescrizioni dettate per gli atti riferibili a determinate categorie--> art.178 c.p.p.:per premunirsi contro il rischio di lasciare senza tutela situazioni processuali rilevanti, solo perché era stata omessa una specifica previsione di nullità per garantirne il rispetto

art.178 c.p.p.:nullità di ordine generale: 2 funzioni

recuperare una nullità riguardante violazioni di norme ad esso riferibili

spartiacque tra le nullità relative e gli altri 2 tipi di nullità:solo le nullità in esso riconducibili possono assurgere alla dignità di nullità assoluta o relativamente assoluta; tutte le altre = relative

art.179 c.p.p.:nullità assolute ( c1.generali-assolute; c2.speciali-assolute )

art.180 c.p.p.:regime delle altre nullità di ordine generale: indica in negativo le nullità relativamente assolute = tutte le nullità generali non dichiarate assolute dall'art.179

art.181 c.p.p.:nullità relative

art.182:deducibilità delle nullità

art.183 c.p.p.:sanatoria generale delle nullità

art.184 c.p.p.:sanatorie delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni

art.185 c.p.p.:effetti della dichiarazione di nullità:la rinnovazione non necessaria se gli elementi che doveva fornire l'atto nullo siano stati acquisiti altrove e se l'evolversi del processo abbia dimostrato l'inutilità dell'atto stesso; impossibile quando non esistano + gli elementi indispensabili per la sua ripetizione; dipendenza- in rapporto a quegli atti necessari del proc.l'uno dei quali è condizione del valido compimento dell'altro


INESISTENZA:scaturisce dal contemporaneo operare del princ.di    tassatività e del princ.della generale sanabilità delle nullità- l'operare del 1° rende palese che iniquo e inconcepibile lasciare senza tutela imperfezioni dell'atto + gravi di quelle x le quali è prevista la nullità assoluta; l'operare del 2°rende palese che è una forzatura e un'ingiustizia estendere il regime di sanatoria delle nullità assolute agli atti viziati in maniera + grave

insanabile e rilevabile in qulasiasi momento

casi di inesistenza della sentenza:

atto compiuto "a non judice"o mancante del requisito minimo della coscienza e volontà

pronunciata contro soggetti penalmente incapaci perché esenti dalla giurisdizione

atto che sia frutto di una volontà fisicamente coartata o compiuto in situazioni di forza maggiore o in uno stato di piena incoscienza = atto che non è riferibile al suo autore apparente


INAMMISSIBILITA':colpisce gli atti compiuti nonostante la decadenza decretandone l'invalidità; altre cause di inammissibilità:

mancato rispetto di un requisito di forma dell'atto

mancanza di contestualità dell'atto con altro atto

mancato adempimento successivo al compimento di un atto

comportamento tenuto ss.al compimento di un atto

costante riferimento delle cause agli atti di parte = domande

mancanza di omogeneità fra le stesse cause = accertare se possa incidere, negandolo, sul princ.di tassatività- in realtà vige anche per questa

rilevablie d'ufficio fino al formarsi del giudicato; in alcuni casi però il sistema anticipa ad una fase anteriore al giudicato il limite temporale per la rilevazione del vizio.








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