Caricare documenti e articoli online 
INFtub.com è un sito progettato per cercare i documenti in vari tipi di file e il caricamento di articoli online.


 
Non ricordi la password?  ››  Iscriviti gratis
 

LE FONTI DEL DIRITTO NELLE PROSPETTIVE DEI GIURISTI - L'IDENTIFICAZIONE DELLE FONTI LEGALI

giurisprudenza



LE FONTI DEL DIRITTO NELLE PROSPETTIVE DEI GIURISTI

Le fonti sono considerate fattori giuridici dell'ordinamento, cui l'ord.giuridico connette la nascita, la modifica,l'estinzione di una norma. Per contro, è minoritaria la figura delle fonti in senso soggettivo. Fonte non è quindi il Parl, ma la legge formale, non è il governo ma il reg; tanto più che essi dispongono non solo di poteri normativi. Tutte le fonti legali possono vigere xchè vige l'ord.del quale esse fanno parte integrante, e l'ord.vige fin quando sia sorretto da un certo grado d'effettività. Il discorso sulle fonti va distinto in 3 piani: il 1°attiene alle fonti legali, abilitate a produrre diritto oggettivo; il 2°considera i momenti interpretativi e applicativi dei testi normativi. Il 3°riguarda le rotture e i superamenti della disciplina concernente le fonti legali (extra ordinem). Le fonti legali sono dunque atti e fatti dai quali è posto e continuamente rinnovato un certo ord.giuridico da un organo dello Stato-soggetto e trovano la loro formulazione nelle fonti scritte, per l'importanza che esse hanno di stabilire come identificano e selezionano gli interessi prevalenti. Il concetto di fonte è poi preceduto da quello di norma, poiché dove vi siano norme è necessario trarne la fonte.

CAP.2: L'IDENTIFICAZIONE DELLE FONTI LEGALI

Le d.l.g.del 16/3/42 rimandano la formazione ed emanazione delle leggi ad altrettante leggi di carattere costituzionale. Esse esordiscono con il quadripartito elenco dell'art.1, che chiarisce i rapporti gerarchici fra queste fonti. La supremazia è data alle leggi formali, tanto più che anche gli atti ad essa equiparati sono condizionati da una legge delega o conversione. Gli usi sono l'ultimo gradino. Solo per le leggi formali si ha un nomen iuris ed un procedimento di formazione che li rende facilmente individuabili, e assumono rilievo xchè subordinate solo alla Cost. Le fonti inferiori, non vi sono neppure menzionate, salvo qualche accenno ai regolamenti. La Cost non precisa, come le preleggi, i modi di individuazione delle singole fonti, ma le regola a grandi linee secondo 1 disciplina cost.quali le leggi ord. Rilievi analoghi per gli atti normativi dell'esecutivo, regolati da leggi comuni. Le fonti s'individuano secondo criteri formali, cioè riconoscere la denominazione ufficiale dell'atto (nomen iuris) e il procedimento di formazione. In presenza di fonti del diritto è dato distinguere: L'aspetto formale, vale a dire l'atto in quanto posto in essere secondo una determinata procedura; l'aspetto sostanziale, vale a dire il contenuto dell'atto, ciò che con l'atto è disposto; la norma giuridica desumibile, in via interpretativa, dall'atto. Può essere desunta anche da un comportamento e allora avremo la consuetudine. La generalità-astrattezza non è un punto sufficiente per l'individuazione delle fonti, neanche in casi che fanno difetto dei consueti criteri formali. Non meno determinante è il criterio dello scopo, perseguito dagli atti, perché se la struttura degli atti evidenzia lo scopo di innovare l'ord.giuridico, si parla di fonti legali. L'individuazione delle fonti è importante per stabilire il trattamento che un atto dovrà avere e la sua classificazione nel sistema delle fonti. Un dato fondamentale è evidenziato nell'art.113 C.P.C. che impone al giudice di seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli conferisca il potere di decidere secondo equità. Da questo precetto si ricava il principio jura novit curia. Questi esprime il dovere, gravante sui giudici, di interpretare d'ufficio, le proposizioni normative che sono tenuti ad applicare, indipendentemente dalle deduzioni delle eventuali parti nei rispettivi giudizi. Ciò incontra un limite nella corrispondenza fra chiesto e pronunciato.



CAP.3: IL SISTEMA DELLE FONTI LEGALI

Ogni ord.giuridico è un sistema retto dal principio di non contraddizione. Ma, la varietà e molteplicità delle fonti richiedono un criterio per il loro coordinamento nel sistema, in quanto si prestano a diverse discipline poste in fonti o momenti diversi (antinomie). Esistono antinomie apparenti e reali; cioè contrasti tra più discipline che si prestano ad essere superati in sede interpretativa, a fronte di altri che s'impongono di stabilire quali fonti debbano avere la preferenza. Poi antinomie di 2°grado riguardanti le stesse norme sulla produzione del diritto, vale a dire i criteri di risoluzione dei conflitti in esame, che si rivelino a loro volta antinomici. La costruzione di un sistema delle fonti legali rappresenta la conditio sine qua non per l'esercizio della giurisdizione.

IL QUADRO DELLE FONTI-ATTO NELLO STATUTO ALBERTINO

Lo Statuto albertino ebbe 3 ordini di norme interessanti la produzione normativa: 1) concernente lo statuto stesso, definito legge fondamentale, e irrevocabile della monarchia; 2) l'esercizio del potere lgsl da parte del re e delle 2 camere; 3) riguardante i decreti e i regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi. Le consuetudini, invece, non erano nemmeno menzionate. Questo sistema si reggeva solo su due criteri di classificazione delle fonti. Da un lato, il criterio gerarchico, dove le fonti si classificavano su 2/3 livelli, a seconda che fosse considerato o meno lo statuto, sottratto alla revisione delle leggi ordinarie; e che preferiva la superiore a quella inferiore. Dall'altro il criterio cronologico, implicante l'applicazione della lex posterior. La chiave del discorso andava ricercata nella forza di legge, nel suo duplice profilo attivo e passivo. Forza attiva cioè la capacità di innovare l'ord.giuridico, che si riduce a 3 vicende: l'abrogazione, la deroga e la modifica. La forza passiva cioè la capacità di resistere all'abrogazione delle leggi subordinate. L'originario sistema subì poi varie alterazioni. Fu negata la totale preminenza dello Statuto; sopraggiunsero gli atti avente forza di legge del governo, i contratti collettivi di lavoro nelle fonti atto. Cambiò quindi nelle d.l.g.la classificazione gerarchica, giungendo all'attuale art.1. L'entrata in vigore della Cost.ha alterato il sistema delle fonti legali, data la moltiplicazione dei vari atti e fatti normativi, dall'entrata dei regolamenti delle CE e le consuetudini internazionali (art.10). Tutti i tipi di criteri hanno risentito dell'entrata della CC, che risolve tutte le controversie interessanti la conformità delle leggi alla Cost.nell'ambito di processi costituzionali. È stato così risolto il problema del fondamento dell'abrogazione, che lega all'esistenza di un potere giuridico  normativo inesauribile.

IL CRITERIO CRONOLOGICO; FONDAMENTO E LIMITI DEGL'EFFETTI ABROG.

Il criterio cronologico continuò a trovare applicazione, regolando i rapporti tra le leggi anteriori e la Cost. è adoperato quando si parla di due norme confliggenti poste dalla stessa fonte, ed in base al quale si preferisce la norma successiva a quella precedente, tranne quando la stessa ha carattere speciale o eccezionale. La vecchia legge autorizza la propria abrogazione mediante 1 risoluzione implicita delle sue disposizioni.

IL CRITERIO GERARCHICO; GERARCHIA DELLE FONTI E DELLE NORME

Esso consiste nell'ordinare e coordinare le fonti a seconda della diversa misura in cui le varie fonti sono abilitate a produrre diritto, ripartendole secondo una distribuzione verticale; così, quando norme sono di rango inferiore in contrasto con quelle superiori, sono da considerare invalide e annullabili; è adoperato quando le norme confliggenti provengono da fonti diverse. Si serve della forza e valore di legge, cioè il regime della legge, che comprende la disciplina, l'autorità emanante e il procedimento lgsl. Discorsi simili si hanno per le norme interposte, nei giudizi di leg.cost.delle leggi, che si elevano a parametri di legittimità di determinate fonti legali, fissando 1 serie di limiti, traducibili in condizioni di validità degli atti stessi (l.deleganti)

IL CRITERIO DELLA COMPETENZA; FONTI RISERVATARIE E COST.PREFERITE

Il criterio della competenza, in base al quale l'efficacia delle fonti è distinta a seconda della sfera, territoriale o materiale, in cui essa opera. Esso si divide in due forme: 1) c.d.competenza o di riserva, cioè quando la cost.o altre leggi cost.riservano la disciplina di determinati settori a determinate fonti. Ogni altro tipo di atto normativo, non avente rango cost., è escluso da quegli ambiti, sia le fonti competenti abbiano già provveduto a regolarli, sia permanga un vuoto di regolamentazione. L'es.+noto è quello dei reg.parlamentari (art.64) con cui la Cost.assegna la disciplina dell'org.interna a ciascuna camera e le procedure d'approvazione degli atti lgsl. 2) criterio della preferenza quando la Cost. mostra di preferire la disciplina di una materia ad una fonte, anche se l'altra potrà regolarla fin quando la prima non lo faccia. Esse divengono operative nel momento in cui la competenza sia stata esercitata. È il caso delle leggi regionali. Le regioni, secondo la CC, non possono ricorrere, impugnando leggi statali ritenute invasive delle proprie attribuzioni, fino a quando non abbiano usato di quelle competenze. Lo stesso è per le fonti comunitarie. I reg., le direttive, e gli altri atti normativi delle CE non dispongono di competenze riservate. Fino a quando esse non siano state esercitate esse spettano alle fonti interne.

CAP.IV: L'INTERPRETAZIONE

Il momento interpretativo, consistente in una articolata serie di precedenti formati dalla CC, assume una posizione preminente rispetto al momento costituente. Esse coesistono sempre. La legge, così com'è stata interpretata dal giudice al caso concreto, forma la premessa della decisione. Così s'afferma il primato del metodo casistico su quello sistematico. Essi devono integrarsi a vicenda, ma lo stato di giustizia non deve mai soppiantare lo stato di diritto. Sono inserite tra le fonti normative atti applicativi di legge, quali sentenze e provvedimenti amm., anche se non hanno forza di legge. In riferimento all'inter.c'è una coincidenza tra diritto vivente e vigente, alla quale concorre la CC, rivolta a consolidare interp.ripetute in un certo periodo (consuetudini interpretative). Infatti, oggi le premesse sociali, economiche e politiche, che incidono su produzione e rinnovamento del diritto, vanno tenute presenti nel momento interpretativo, tutte le volte che si possa collegarle all' intenzione del lgsl. Non sono xò fonti legali xchè in ogni caso l'interp.non si contrappongono mai ai testi normativi, ma fanno corpo con essi. Il concetto d'interpretazione coincide con la ricostruzione del pensiero espresso dalla legge, e si risolve non in un atto di volontà, ma in una semplice cognizione del diritto vigente. Occorre quindi distinguere testi normativi e i loro enunciati, cioè disp.e norme. L'oggetto dell'inter.sono i testi, poste in essere dalle fonti legali mentre le norme sono ricavate dai testi medesimi dalle autorità chiamate a farne applicazione. Se i significati non sono univoci, si rende necessaria un'interpretazione sistematico-evolutiva, L'inter.avviene generalmente puntando sugli usi consolidati del linguaggio dei giuristi tenendo conto del significato grammaticale delle parole, (i.letterale), nonché dell'intenzione del legislatore (mens o ratio legis). Essi vanno integrati con l'i.sistematica, cioè quando la norma deve armonizzarsi con i principi fondamentali, e qualora non sia possibile, il legislatore dovrà denunciarne l'incostituzionalità. Da questo processo la norma, calata nel sistema, potrà uscirne arricchita (i.estensiva) o ristretta (i.restrittiva). La Cost.poi non va imbalsamata nei suoi concetti originari, perché dallo stesso testo possono trarsi, in diversi periodi storici, norme in tutto o in parte diverse, perché, pur immutato il testo, sono mutati i principi fondamentali che reggono l'ord.; quindi occorrerà adeguare il significato della norma ai nuovi e diversi principi (i.adeguatrice). Importante è il caso dei bilanciamenti per mezzo dei quali vanno riconciliati i principi. Nessuno di loro fissato o desumibile dalla Cost.risulta immune da conflitti con altri principi o valori del medesimo rango. Che a ogni disp.corrisponde una norma è vero solo in parte. Le interpretazioni delle disp.hanno molte volte per oggetto il combinato disposto, cioè enunciati suscettibili di nuovi significati quando siano in collegamento reciproco, accentuando il distacco tra norme e disposizioni. Si hanno 2 grandi complessi di norme senza disposizioni; le norme consuetudinarie, quali fonti del diritto non scritto. Dall'altro i principi generali o fondamentali. L'ord.infine si fonda, oltre che sulla Cost., anche sulla discrezionalità delle decisioni delle autorità giudicanti, in virtù di 3 ordini di fattori posti dal: 1) diritto processuale dove il ruolo dei giudici risulta ben diverso da quello dei Parl (autori materiali delle fonti-atto). A ciò va aggiunto il principio del contraddittorio (partecipazione degli interessati) e della motivazione (111).2) diritto sostanziale, dove il presupposto dell'attribuzione del significato è dato dall'effettiva presenza delle fonti legali, che i giudici sono tenuti ad applicare, nei margini previsti..3) l'esperienza giuridica, che forma i precedenti, secondo il diritto vivente.



CAP.V: LA COSTITUZIONE

Essa è la legge basilare dello Stato, senza la quale esso non è concepibile Non è possibile staccare quindi la Cost.materiale(Mortati) da quella formale, xchè essa rappresenterebbe la fonte di quella formale, il fondamento dell'intero ord.normativo, in quanto sistema di valori fatto proprio dalla classe governante di quel momento storico. Non è irriverente pensare a stati che non abbiano una vera Cost. In Inghilterra, la cost.si risolve nella norma che affida al Parl.la parte saliente del potere normativo, non essendo uno stato a struttura codicistica. In Francia la Cost.divenne forte con la V repubblica, cioè da quando il Conseil constitutionnel, ha potuto sindacare le leggi ordinarie sulla base di impugnative proposte anche da singole minoranze di parlamentari. Considerazioni analoghe si hanno per le Cost.forti socialiste dell'Europa orientale, precedenti il crollo dei rispettivi regimi. Esse riservavano esplicitamente alla Camera popolare le decisioni riguardanti la costituzionalità delle norme giuridiche.Esse possono essere rigide o flessibili. Sono rigide quando, per modificare o abrogare le disposizione in esse contenute sia necessaria una procedura aggravata rispetto a quella delle leggi ordinarie, e assumono, nella gerarchia delle fonti, grado superiore a quello delle leggi ordinarie. Rigida in senso debole, quando non ci sarà nessun controllo sulla conformità ad essa della l.ord. Rigida in senso forte quando si prevedono disapplicazioni da parte del giudice in caso d'incostituzionalità o annullamento quando sono in contrasto con la cost. Quando la procedura di formazione è simile a quella della l.o., la cost. sarà flessibile. Nel periodo statuario(cost.flessibile) non vi è mai stato un sindacato o controllo di legittimità delle leggi, per colpire eventuali inosservanza delle disp.statuarie ed è questa la differenza con la cost.rep. In alcuni stati europei, la superiorità della cost.è proclamata ma non assicurata. La supremazia della Cost. è data dal sindacato di legittimità che esprime con la CC. Tutte le previsioni cost.si prestano a svolgere un triplice ufficio invalidare qualsiasi disciplina lgsl ordinaria che contrasti con le previsioni stesse; 2) fissare i criteri interpretativi di tali discipline, fino al punto di esigere la c.d.interpretazione adeguatrice. 3) integrare le lacune dell'ord., consentendo l'utilizzo della Cost.da parte di qualsiasi autorità giudiziaria.

RAPPORTI TRA LA COST.E LA LGSL ORDINARIA

La Cost.è da un lato condizionante, ma è a sua volta condizionata dalla lgsl attuativa, sotto un duplice profilo. Se quella lgsl difetta, le potenzialità normative degli enunciati cost.sono impoverite. Se invece l'attuazione si registra, le scelte del Parl(e del governo) si prestano a reagire sulla ricostruzione e applicazione della Carta C. Quindi la Cost.è una creazione storica, che di continuo si trasforma, poiché incide su di esso l'attività lgsl rivolta a concretarlo, la cd Cost.vivente, diversa da quella"materiale"perché questa fa della giustizia la sola e fonte suprema. Il momento interpretativo è legato alle decisioni della CC, influenzate da un'indubbia politicità per gli effetti che esse sono in grado di produrre. Cost.rigide come la ns lasciano ampio spazio alle opzioni intepretative. Si pensi a quanto la CC utilizza il canone non scritto della ragionevolezza delle discipline lgsl ad essa sindacate; o il necessario bilanciamento dei principi concorrenti o configgenti, nella risoluzione di tante questioni di legittimità cost. La stessa CC forma l'oggetto di una particolare antinomia: per un verso rappresenta l'elemento che conferisce la rigidità alla Cost, per l'altro la Cost.è espressione di ciò che la CC le fa dire. Oltre alle varie fonti, la Cost.deve infine tener conto delle consuetudini e convenzioni cost, che s'impongono e modificano di forza propria, dovunque la Carta presenti lacune. Occorre infine che la CC tenga conto dei precedenti formati in ogni campo dalle stesse sentenze, e non se ne discosti senza argomentare a fondo le ragioni che la inducono a ratificare i propri indirizzi giurisprudenziali.

LA REVISIONE COSTITUZIONALE

Per diversificare i vari tipi di Cost.è necessaria un'indagine sulle apposite leggi di revisione (art.138). Le fondamenta storiche della distinzione sono nel confronto tra: Cost.giacobina del 1793, dove fu chiarito che il popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria Cost., perché una generazione non può assoggettare alle sue leggi generazioni future. Quindi, in questo caso, le leggi cost.sono parificate alla stessa Cost.; Grundgesetz tedesco, dove non era ammissibile nessuna modifica della legge fondamentale. Da qui i vari tentativi di separare il potere costituente dai poteri costituiti. Il potere costituente non potrebbe considerarsi ripetibile, ma  un unico atto non reiterabile. Sarebbe quella funzione esplicatesi all'origine di ogni ord., sicchè il suo rinnovamento comporterebbe la rottura della continuità cost. Opinioni contrarie invece considerano insensato contrapporre i due poteri, ammettendo una possibilità di revisione totale della Carta. Riguardo gli atti dell'Assemblea Cost.l'argomento più dibattuto fu quello riguardante la definitività della forma repubblicana (art.139). non si tratta né di un limite sostanziale, né di un limite procedurale ma un limite assoluto. La scelta della forma repubblicana ha rappresentato il frutto di un'autonoma scelta del corpo elettorale, sancita con d.lgsl.luog. 16/3/1946 n°98, con la conseguenza che l'art.139 sarebbe con l', formando la categoria dei limiti espressi.



I LIMITI IMPLICITI DELLA REVISIONE COSTITUZIONALE

Oltre ai limiti espressi, sono riscontrabili altri limiti(impliciti) della revisione cost. L'art.2 nella parte in cui si definiscono inviolabili i diritti dell'uomo, l'art.5 dove si proclama la Repubblica unica e indivisibile. Quindi sottratti a revisione sono tutti i principi che in caso d'abrogazione farebbero venir meno l'ord. Formano la categoria dei limiti sostanziali. I limiti formali sono quelli legati alla procedura da seguire, prescritta nell'art.138. Esso ragiona per l'iter prescritto dall'art.138, vale a dire il referendum popolare, che può essere richiesto qualora non si raggiunga, nella 2°votazione, la maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera. Le richieste referendarie avente per oggetto una pluralità di richieste eterogenee sono escluse; così, di conseguenza, è da escludere una nuova Carta C.sottoponibile al voto popolare. La procedura presenta alcuni cambiamenti: cioè l'ulteriore aggravamento del procedimento da seguire per la revisione cost. La legge cost. del 6/8/1993 n°1 ha previsto che le proposte avanzate dall'apposita commissione bicamerale per le riforme istituzionali fossero necessariamente approvate sia dalle Camere, con 2 deliberazioni successive, sia dal popolo, mediante referendum. Così derogando all'iter prefigurato dall'art.138. il procedimento è in parte simile a quello ordinario.

Fase preparatoria (iniziativa e istruttoria). Non è ammessa l'iniziativa del CNEL

  • Fase costitutiva. Occorre 2 deliberazioni a distanza di 3 mesi l'una dall'altra che devono riguardare il medesimo testo di legge (principio della doppia delibera conforme). Dopo la 1°deliberazione il progetto di legge può già passare all'altra camera (principio di consecutività)ed eventuali emendamenti fanno ricominciare daccapo il procedimento (navetta), x giungere alla 1 appr. nello stesso testo. Per la 2°deliberazione è richiesta la magg. Ass.(50%+1)l'i.sistematica, cioè quando la norma deve armonizzarsi con i principi fondamentali, e qualora non sia possibile, il legislatore dovrà denunciarne l'incostituzionalità. Da questo processo la norma, calata nel sistema, potrà uscirne arricchita (i.estensiva) o ristretta (i.restrittiva). La Cost.poi non va imbalsamata nei suoi concetti originari, perché dallo stesso testo possono trarsi, in diversi periodi storici, norme in tutto o in parte diverse, perché, pur immutato il testo, sono mutati i principi fondamentali che reggono l'ord.; quindi occorrerà adeguare il significato della norma ai nuovi e diversi principi (i.adeguatrice). Importante è il caso dei bilanciamenti per mezzo dei quali vanno riconciliati i principi. Nessuno di loro fissato o desumibile dalla Cost.risulta immune da conflitti con altri principi o valori del medesimo rango. Che a ogni disp.corrisponde una norma è vero solo in parte. Le interpretazioni delle disp.hanno molte volte per oggetto il combinato disposto, cioè enunciati suscettibili di nuovi significati quando siano in collegamento reciproco, accentuando il distacco tra norme e disposizioni. Si hanno 2 grandi complessi di norme senza disposizioni; le norme consuetudinarie, quali fonti del diritto non scritto. Dall'altro i principi generali o fondamentali. L'ord.infine si fonda, oltre che sulla Cost., anche sulla discrezionalità delle decisioni delle autorità giudicanti, in virtù di 3 ordini di fattori posti dal: 1) diritto processuale dove il ruolo dei giudici risulta ben diverso da quello dei Parl (autori materiali delle fonti-atto). A ciò va aggiunto il principio del contraddittorio (partecipazione degli interessati) e della motivazione (111).2) diritto sostanziale, dove il presupposto dell'attribuzione del significato è dato dall'effettiva presenza delle fonti legali, che i giudici sono tenuti ad applicare, nei margini previsti..3) l'esperienza giuridica, che forma i precedenti, secondo il diritto vivente.

    CAP.V: LA COSTITUZIONE

    Essa è la legge basilare dello Stato, senza la quale esso non è concepibile Non è possibile staccare quindi la Cost.materiale(Mortati) da quella formale, xchè essa rappresenterebbe la fonte di quella formale, il fondamento dell'intero ord.normativo, in quanto sistema di valori fatto proprio dalla classe governante di quel momento storico. Non è irriverente pensare a stati che non abbiano una vera Cost. In Inghilterra, la cost.si risolve nella norma che affida al Parl.la parte saliente del potere normativo, non essendo uno stato a struttura codicistica. In Francia la Cost.divenne forte con la V repubblica, cioè da quando il Conseil constitutionnel, ha potuto sindacare le leggi ordinarie sulla base di impugnative proposte anche da singole minoranze di parlamentari. Considerazioni analoghe si hanno per le Cost.forti socialiste dell'Europa orientale, precedenti il crollo dei rispettivi regimi. Esse riservavano esplicitamente alla Camera popolare le decisioni riguardanti la costituzionalità delle norme giuridiche.Esse possono essere rigide o flessibili. Sono rigide quando, per modificare o abrogare le disposizione in esse contenute sia necessaria una procedura aggravata rispetto a quella delle leggi ordinarie, e assumono, nella gerarchia delle fonti, grado superiore a quello delle leggi ordinarie. Rigida in senso debole, quando non ci sarà nessun controllo sulla conformità ad essa della l.ord. Rigida in senso forte quando si prevedono disapplicazioni da parte del giudice in caso d'incostituzionalità o annullamento quando sono in contrasto con la cost. Quando la procedura di formazione è simile a quella della l.o., la cost. sarà flessibile. Nel periodo statuario(cost.flessibile) non vi è mai stato un sindacato o controllo di legittimità delle leggi, per colpire eventuali inosservanza delle disp.statuarie ed è questa la differenza con la cost.rep. In alcuni stati europei, la superiorità della cost.è proclamata ma non assicurata. La supremazia della Cost. è data dal sindacato di legittimità che esprime con la CC. Tutte le previsioni cost.si prestano a svolgere un triplice ufficio invalidare qualsiasi disciplina lgsl ordinaria che contrasti con le previsioni stesse; 2) fissare i criteri interpretativi di tali discipline, fino al punto di esigere la c.d.interpretazione adeguatrice. 3) integrare le lacune dell'ord., consentendo l'utilizzo della Cost.da parte di qualsiasi autorità giudiziaria.

    RAPPORTI TRA LA COST.E LA LGSL ORDINARIA

    La Cost.è da un lato condizionante, ma è a sua volta condizionata dalla lgsl attuativa, sotto un duplice profilo. Se quella lgsl difetta, le potenzialità normative degli enunciati cost.sono impoverite. Se invece l'attuazione si registra, le scelte del Parl(e del governo) si prestano a reagire sulla ricostruzione e applicazione della Carta C. Quindi la Cost.è una creazione storica, che di continuo si trasforma, poiché incide su di esso l'attività lgsl rivolta a concretarlo, la cd Cost.vivente, diversa da quella"materiale"perché questa fa della giustizia la sola e fonte suprema. Il momento interpretativo è legato alle decisioni della CC, influenzate da un'indubbia politicità per gli effetti che esse sono in grado di produrre. Cost.rigide come la ns lasciano ampio spazio alle opzioni intepretative. Si pensi a quanto la CC utilizza il canone non scritto della ragionevolezza delle discipline lgsl ad essa sindacate; o il necessario bilanciamento dei principi concorrenti o configgenti, nella risoluzione di tante questioni di legittimità cost. La stessa CC forma l'oggetto di una particolare antinomia: per un verso rappresenta l'elemento che conferisce la rigidità alla Cost, per l'altro la Cost.è espressione di ciò che la CC le fa dire. Oltre alle varie fonti, la Cost.deve infine tener conto delle consuetudini e convenzioni cost, che s'impongono e modificano di forza propria, dovunque la Carta presenti lacune. Occorre infine che la CC tenga conto dei precedenti formati in ogni campo dalle stesse sentenze, e non se ne discosti senza argomentare a fondo le ragioni che la inducono a ratificare i propri indirizzi giurisprudenziali.

    LA REVISIONE COSTITUZIONALE

    Per diversificare i vari tipi di Cost.è necessaria un'indagine sulle apposite leggi di revisione (art.138). Le fondamenta storiche della distinzione sono nel confronto tra: Cost.giacobina del 1793, dove fu chiarito che il popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria Cost., perché una generazione non può assoggettare alle sue leggi generazioni future. Quindi, in questo caso, le leggi cost.sono parificate alla stessa Cost.; Grundgesetz tedesco, dove non era ammissibile nessuna modifica della legge fondamentale. Da qui i vari tentativi di separare il potere costituente dai poteri costituiti. Il potere costituente non potrebbe considerarsi ripetibile, ma  un unico atto non reiterabile. Sarebbe quella funzione esplicatesi all'origine di ogni ord., sicchè il suo rinnovamento comporterebbe la rottura della continuità cost. Opinioni contrarie invece considerano insensato contrapporre i due poteri, ammettendo una possibilità di revisione totale della Carta. Riguardo gli atti dell'Assemblea Cost.l'argomento più dibattuto fu quello riguardante la definitività della forma repubblicana (art.139). non si tratta né di un limite sostanziale, né di un limite procedurale ma un limite assoluto. La scelta della forma repubblicana ha rappresentato il frutto di un'autonoma scelta del corpo elettorale, sancita con d.lgsl.luog. 16/3/1946 n°98, con la conseguenza che l'art.139 sarebbe con l', formando la categoria dei limiti espressi.

    I LIMITI IMPLICITI DELLA REVISIONE COSTITUZIONALE

    Oltre ai limiti espressi, sono riscontrabili altri limiti(impliciti) della revisione cost. L'art.2 nella parte in cui si definiscono inviolabili i diritti dell'uomo, l'art.5 dove si proclama la Repubblica unica e indivisibile. Quindi sottratti a revisione sono tutti i principi che in caso d'abrogazione farebbero venir meno l'ord. Formano la categoria dei limiti sostanziali. I limiti formali sono quelli legati alla procedura da seguire, prescritta nell'art.138. Esso ragiona per l'iter prescritto dall'art.138, vale a dire il referendum popolare, che può essere richiesto qualora non si raggiunga, nella 2°votazione, la maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera. Le richieste referendarie avente per oggetto una pluralità di richieste eterogenee sono escluse; così, di conseguenza, è da escludere una nuova Carta C.sottoponibile al voto popolare. La procedura presenta alcuni cambiamenti: cioè l'ulteriore aggravamento del procedimento da seguire per la revisione cost. La legge cost. del 6/8/1993 n°1 ha previsto che le proposte avanzate dall'apposita commissione bicamerale per le riforme istituzionali fossero necessariamente approvate sia dalle Camere, con 2 deliberazioni successive, sia dal popolo, mediante referendum. Così derogando all'iter prefigurato dall'art.138. il procedimento è in parte simile a quello ordinario.

    Fase preparatoria (iniziativa e istruttoria). Non è ammessa l'iniziativa del CNEL

    • Fase costitutiva. Occorre 2 deliberazioni a distanza di 3 mesi l'una dall'altra che devono riguardare il medesimo testo di legge (principio della doppia delibera conforme). Dopo la 1°deliberazione il progetto di legge può già passare all'altra camera (principio di consecutività)ed eventuali emendamenti fanno ricominciare daccapo il procedimento (navetta), x giungere alla 1 appr. nello stesso testo. Per la 2°deliberazione è richiesta la magg. Ass.(50%+1)

    La rigidità della Cost. non si risolve nella sua immodificabilità, xchè le evoluzioni nel tempo devono trovare rispondenza nelle disp. cost. Sono modifiche espresse quando possono avvenire o ad opera delle due Camere riunite, o da parte degli stessi organi lgsl ordinari ma con procedure aggravate. Sono tacite, quando dipendono dalle consuetudini, convenzioni costituzionali, sentenze della magistratura. Sono legittime quando sono contenute entro limiti che derivano dalla elasticità della Cost. La revisione a procedura variabile, prevista nell'ord.canadese, non è presente in Italia, salvo il caso dell'art.132. qui, la legge cost deve seguire un iter estremamente aggravato, giacchè il ricorso all'art.138 va preceduto dalla richiesta di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno 1/3 degli interessati, nonché di un referendum approvativo di tale proposta.

    LE LEGGI ORDINARIE DELLO STATO

    Le leggi ordinarie statali rappresentano sempre il principale fra gli atti normativi, alla quale spetta il posto di fonte x eccellenza. È dotata di forza e valore di legge riguarda tutti gli atti deliberati dalle due Camere secondo il proc. disciplinato dall'art. 70 ss Sono facilmente individuabili nelle fonti x il loro nomen iuris e il loro procedimento di formazione. Sono subordinate solo alla Cost e godono di efficacia attiva e passiva. La legge ordinaria può essere soggetta a controlli di legittimità solo da parte della CC. A norma dell'art.71 l'iniziativa lgsl (1°atto del procedimento) spetta a) al governo, che è espressione della maggioranza. In determinati casi lo stesso governo è vincolato a quest'iniziativa, con la presentazione di determinati disegni di legge (sul bilancio). I disegni governativi sono approvati dal CDM e trasmessi al PDR, che ne autorizza la presentazione alle camere.b) a ciascun membro delle Camere, normalmente in gruppi.c) al CNEL (99) in ambito di materie del lavoro, consigli regionali (121) e comuni (133). Il 2°atto del procedimento lgsl è quello costitutivo, affidato alle commissioni, che rispettano sempre il criterio proporzionale. Possono agire in sede: referente, che prevede 4 fasi:1) esame preparatorio da parte della commissione comptente.2)discussione in aula.3e singoli art.4)votazione finale. È previsto sempre x leggi previste nell'art.72 (cost, elettorali, delegate). decentrato, che ha le stesse fasi del 1°, e agisce in sede deliberante con comm.competenti x materia.(non ammesso x l.art.72). redigente, dove all'Ass.spetta solo il voto finale. L'approvazione si ottiene con l'unanimità delle 2 Camere sul medesimo testo di legge. Qualora siano apportati emendamenti, il disegno passerebbe all'altra Camera(navetta) x l'eventuale approvazione., altrimenti verrebbe insabbiato.La 3°fase è quella dell' integrazione dell'efficacia e esecuzione della legge comprende la promulgazione, atto del PDR (87), e l'inserzione nella raccolta ufficiale delle leggi, la pubblicazione nella gazzetta ufficiale, dopo il visto apportato dal guardiasigilli, x diffonderne la conoscenza. Limiti possono essere puntuali, ossia riguardanti la regolamentazione di determinate specie di oggetti o rapporti; o generali, cioè contrassegnanti l'intera funzione lgsl statale. Il limite dell'irretroattività vietata solo in campo penale (art.25), in quanto sfavorevoli al reo. Per le altre, l'applicazione pregressiva era rimessa alla prudente valutazione del lgsl. Altro limite generale alla funzione lgsl statale è la riserve di legge cost.prevista. La sua funzione è garantista, cioè assicura che in materie particolarmente delicate le decisioni siano prese dall'organo + rappresentativo, il Parl. Assoluta, cioè riservata alla legge del parl. Vale nel campo penale (art.25), e in quello dei diritti e libertà fondamentali. Relativa (art.23/97)si ha quando la materia può essere disciplinata anche da altre fonti (governo), soltanto dopo che la legge abbia determinato le linee essenziali della disciplina. Possono essere rafforzate quando la Cost. disciplina essa stessa parte della materia ponendo limiti alla discrezionalità del legislatore. (16 ). Limiti procedurali: l.meramente formali e l. rinforzate (leggi atipiche). Sono atti che per diverse ragioni non seguono i normali procedimenti seguiti da altre fonti. Leggi meramente formali, (approvazione Statuti reg.) che sono atti che non promanano dalle Camere e ogni emendamento, oltre ad essere inammissibile, comporta la totale invalidità della legge. Per rinforzate si parla di fonti di particolare competenza, esercitate con procedimento più gravoso rispetto a quello previsto dall'art.70. es.leggi dell'amnistia e dell'indulto (art.79), dov'è aggravata la maggioranza richiesta, pari ai 2/3 dei componenti di ciascuna Camera.






Privacy




Articolo informazione


Hits: 4071
Apprezzato: scheda appunto

Commentare questo articolo:

Non sei registrato
Devi essere registrato per commentare

ISCRIVITI



Copiare il codice

nella pagina web del tuo sito.


Copyright InfTub.com 2024