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Il giudice per essere tale deve essere diverso da ognuna delle parti ed estraneo alla controversia oggetto del giudizio. Egli deve essere imparziale e terzo.
Art 51 c.p.c. astensione del giudice
Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
se ha interesse nella causa o i 313c27d n altra vertente su identica questione di diritto;
se egli stesso o la moglie è parente fino al 4 grado o legato da vincoli di affiliazione o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se inoltre è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda dal capo dell'ufficio va chiesta al capo dell'ufficio superiore.
Art 52 c.p.c. ricusazione del giudice
Nel caso in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.
Il ricorso, sottoscritto dalla perte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.
La ricusazione sospende il processo.
Sull'istanza di ricusazione decide il presidente del tribunale se è ricusato un giudice di pace, il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte.
Il giudice nel giudicare è soggetto solo alla legge e alla sua coscienza. Egli può naturalmente errare e procurare dei danni alle parti.
Nel nostro ordinamento la responsabilità del giudice può essere civile penale o disciplinare.
Quella penale è ordinaria;
quella disciplinare è rimessa all'iniziativa del ministro di grazia e giustizia o del procuratore generale della cassazione ed è di competenza della sezione disciplinare del CSM;
quella civile si ha quando:
il giudice ha agito con dolo o colpa grave;
per diniego di giustizia.
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