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Punto per punto la nuova Costituzione
Ecco la sintesi,
preparata dall'agenzia Ansa, delle ipotesi di riforma della Costituzione così come sono emerse dai lavori della
commissione bicamerale.
FEDERALISMO
Ordinamento federale
La Repubblica italiana diventa federale e si stabilisce che le funzioni
pubbliche sono attribuite a Comuni, Province, Regioni e Stato sulla base della
sussidiarietà e differenziazione, nel rispetto delle attività che possono
essere adeguatamente svolte dall'iniziativa autonoma dei cittadini. Allo Stato
sono attribuite una serie di competenze fra le quali la politica estera e di
difesa, la moneta, la disciplina della concorrenza, l'ordine pubblico e le
telecomunicazioni. Per tutte le altre materie sono competenti le regioni che
devono approvare uno statuto. I 828e47i n esso si stabilisce la forma di Governo della
Regione e la legge elettorale.
Federalismo fiscale
I Comuni, le Province e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e
di spesa. Gli enti locali dispongono di non meno della metà del gettito
complessivo dello Stato al quale però vanno sottratte le risorse per gli
interessi del debito pubblico, per le calamità naturali, per lo sviluppo
economico e sociale. Viene istituito un fondo perequativo per consentire alle
Regioni e agli Enti
locali di erogare servizi adeguati.
FORMA DI GOVERNO
Presidente della Repubblica
Il capo dello Stato è eletto a suffragio universale diretto dai cittadini.
Presiede il consiglio supremo per la politica estera e la difesa; nomina il
primo ministro tenendo conto dei risultati dell'elezione della Camera; può
chiedere al capo del Governo di recarsi alla Camera per verificare la
sussistenza del rapporto di fiducia; promulga le leggi ed emana i decreti
aventi valore di legge; può inviare
messaggi alle Camere. Il capo dello Stato è eletto per sei anni e il suo
mandato può essere rinnovato una sola volta. Le candidature sono presentate da
un gruppo parlamentare delle Camere, da 500 mila elettori, da parlamentari,
rappresentanti italiani nel Parlamento europeo, consiglieri regionali,
presidenti di Provincia e sindaci. Con una legge approvata dalle due Camere
vengono regolati i finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, le
condizioni di par condicio tra candidati. La legge
inoltre prevede norme per evitare il conflitto di interessi del presidente
della Repubblica.
Poteri del presidente della Repubblica
Il capo dello Stato può indire le elezioni anticipate della Camera nel caso
di dimissioni del Governo, quando il presidente neoeletto assume le sue
funzioni. Questo potere non può essere esercitato nell'ultimo semestre di
mandato del presidente. Il capo dello Stato non può sciogliere in anticipo la
Camera durante l'anno successivo alle elezioni dei deputati se esse sono
avvenute dopo l'elezione del
capo dello Stato. Se la legislatura scade nel penultimo semestre del mandato
del capo dello Stato le elezioni della Camera sono anticipate in modo tale da
svolgersi un anno prima di quelle presidenziali.
Messa in stato d'accusa
Il presidente della Repubblica viene messo in stato di accusa dal
Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri per alto
tradimento o per
attentato alla Costituzione. Per atti diversi a quelli compiuti nell'esercizio
delle sue funzioni, per i quali il capo dello Stato non è responsabile, il
presidente risponde penalmente dopo l'autorizzazione del Senato a maggioranza
assoluta.
GOVERNO
Il Governo è composto dal primo ministro e dai ministri;
il premier dirige l'azione di Governo e ne è responsabile. Il primo ministro
illustra il suo programma alla Camera entro dieci giorni dalla formazione del
Governo, dove si da' una fiducia presunta. Entro 24 ore dall'
esposizione programmatica può essere presentata una mozione di sfiducia
motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti. Non sono ammesse
mozioni di sfiducia contro singoli ministri. Il premier si dimette in quattro
casi: elezione della Camera; mancata approvazione della fiducia chiesta dal
Governo: approvazione della mozione di sfiducia; dimissioni all'atto
dell'assunzione delle funzioni del neopresidente
eletto.
Legge elettorale
Un ordine del giorno prevede un doppio turno di coalizione con premio di
maggioranza e quota proporzionale.
Pubblica amministrazione
Opera nell'interesse dei cittadini seguendo i principi di imparzialità,
ragionevolezza e trasparenza, agisce in base alle norme del diritto privato, è
tenuta al risarcimento del danno ingiusto causato a terzi, secondo il diritto
civile. Con una legge approvata dalle due Camere si possono stabilire
limitazioni all'iscrizione a partiti per magistrati, militari di carriera in
servizio attivo,
funzionari e agenti di polizia, e diplomatici all'estero.
Banca d'Italia
Sancite l'autonomia e l'indipendenza
Consiglio di Stato
E' organo di consulenza giuridico amministrativa del Governo.
Corte dei Conti
E' organo di controllo dell'efficienza e dell'economicità dell'azione
amministrativa.
PARLAMENTO
Composizione
Si compone della Camera e del Senato, eletti a suffragio universale e
diretto. La legislatura dura cinque anni.
Numero dei parlamentari
Per il Senato è di 200; per la Camera sarà compreso fra 400 e 500.
Senato
E' eletto su base regionale e possono diventare senatori tutti coloro che
hanno compiuto 35 anni. La Camera alta
"raddoppia" e arriva a quota 400 quando è integrata dai
consiglieri regionali, provinciali e comunali per le sessioni speciali. Queste
sono convocate per esaminare i disegni di legge sulla legislazione elettorale,
sugli organi di Governo e sulle funzioni fondamentali di Comuni e Province.
Funzione legislativa
Viene introdotto un Bicameralismo imperfetto e solo un certo numero di
argomenti e oggetto di esame da parte di entrambe le Camere. Sono quelli che
riguardano gli organi costituzionali, le autority, le
elezioni nazionali ed
europee, i diritti fondamentali civili e politici, l'informazione, le norme
penali, la concessione di amnistia e di indulto, la legislazione elettorale,
gli organi di governo e le funzioni fondamentali di Comuni e Provincie. I
disegni di legge sono presentati alla Camera e in caso di approvazione vengono
trasmessi al Senato. Il Senato, se lo richiede un terzo dei suoi componenti,
entro dieci giorni dall'arrivo del disegno di legge esamina il testo che può
modificare. Sulle modifiche delibera la Camera in via definitiva. Per le leggi
bicamerali la seconda lettura è affidata a una specifica commissione composta
da un numero uguale di deputati e senatori.
Conferenza Stato-Regioni-Enti
locali
Viene costituzionalizzata.
Referendum
Diventano necessarie 800 mila firme e si introduce il referendum
propositivo per approvare una proposta di legge ordinaria di iniziativa
popolare presentata da almeno
800 mila elettori quando le Camere non abbiano deliberato su di essa entro due
anni dalla sua presentazione.
Unificazione europea
Si costituzionalizza l'ingresso dell'Italia in Europa e si prevede che
siano consentite limitazioni di sovranità con una legge approvata a maggioranza
assoluta delle due Camere. La legge inoltre può essere sottoposta a referendum.
GIUSTIZIA
Giudici e Pm
I giudici sono soggetti solo alla legge. I magistrati del Pm sono indipendenti da ogni potere e godono delle garanzie
stabilite dall'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici
straordinari o giudici speciali.
Giustizia amministrativa
E' esercitata dai giudici dei tribunali regionali di giustizia
amministrativa e dalla Corte di giustizia amministrativa.
Csm
I giudici ordinari amministrativi e i Pm
costituiscono
un ordine autonomo ed indipendente da ogni potere. Vengono
istituiti due Csm, uno della magistratura ordinaria
uno della magistratura amministrativa, entrambi sono presieduti dal presidente
della Repubblica e il Csm della magistratura
ordinaria è diviso in due sezioni, una per i giudici e una per i pm. I componenti di ciascuna sezione sono per tre quinti
togati e per due quinti laici eletti dal Senato. Il Csm
della magistratura ordinaria a sezioni riunite e il Csm
della magistratura amministrativa, esercitano le funzioni
amministrative riguardanti le assunzioni, il tirocinio, le
assegnazioni alle due diverse funzioni e i relativi passaggi per il giudici
ordinari e i Pm e per i magistrati organizzativi. Ad
ogni sezione del Csm ordinario e al Csm amministrativo spettano le funzioni amministrative
riguardanti l'aggiornamento professionale, i trasferimenti, le promozioni e dei
giudici ordinari, dei Pm e dei magistrati
amministrativi.
Corte di giustizia
Si occupa dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei giudici
ordinari, amministrativi e dei Pm. Contro i provvedimenti disciplinari è
possibile il ricorso in Cassazione. Il Csm ordinario
a sezione riunite elegge sei componenti (quattro togati e due laici designati
dal Senato). Il Csm amministrativo elegge tre
componenti (due togati e un laico).
Superprocuratore
Un procuratore generale eletto dal Senato a maggioranza dei tre quinti
esercita l'azione disciplinare che è obbligatoria. E' lo stesso procuratore a
riferire annualmente alle Camere sull'esercizio dell'azione disciplinare.
Passaggio di funzioni
La carriera dei magistrati ordinari comincia con le funzioni giudicanti che
vengono svolte per tre anni. Al termine di questo periodo il Csm ordinario assegna i magistrati alla funzione giudicante
o inquirente. In seguito il passaggio è consentito con concorso riservato e in
nessun caso le funzioni giudicanti penali e quelle del Pm
possono essere
svolte nel medesimo distretto giudiziario.
Norme sulla giurisdizione
Non è punibile chi ha commesso un fatto punito come reato nel caso in cui
esso non abbia determinato una concreta offensività.
Garanzie processuali
I processi devono essere ispirati ai principi dell'oralità, della
concentrazione e dell'immediatezza, si svolgono nel contraddittorio tra le
parti, in condizioni di parità e davanti al giudice terzo, la legge inoltre ne
assicura le ragionevole durata. Rafforzate le garanzie per l'imputato. Nel
procedimento penale la legge assicura che l'imputato sia informato nel più
breve tempo possibile della natura e dei motivi dell'accusa, disponga del tempo
e delle condizioni per preparare la difesa, abbia la facoltà di interrogare o
far interrogare dal suo difensore le persone da cui vengono le accuse, possa
ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse
condizioni di quelle di accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a
suo favore. La legge inoltre assicura che la custodia cautelare in carcere
venga eseguita in appositi istituti.
L'azione penale
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitarla e a questo fine avvia le
indagini quando ha notizia di un reato. Il ministro di Grazia e giustizia
riferisce annualmente alle Camere sullo stato della giustizia, sull'esercizio
dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine.
CORTE COSTITUZIONALE
E' composta da venti giudici: cinque nominati dal capo
dello Stato; cinque dalle supreme magistrature ordinaria e
amministrativa; cinque dal Senato; cinque sono nominati da un collegio di
rappresentanti di Regioni, Provincie e Comuni che integrano il Senato in
sessione speciale. La corte giudica tra l'altro sui conflitti di attribuzione
tra i poteri dello Stato e tra questi e le regioni; sui ricorsi in materia di
elezione del presidente della Repubblica e sui ricorsi dei cittadini per la
tutela dei diritti fondamentali. Può organizzarsi in sezioni.
(4 novembre 1997)
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