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Punto per punto la nuova Costituzione

giurisprudenza



Punto per punto la nuova Costituzione


Ecco la sintesi, preparata dall'agenzia Ansa, delle ipotesi di riforma della Costituzione  così come sono emerse dai lavori della commissione bicamerale.


FEDERALISMO

Ordinamento federale
La Repubblica italiana diventa federale e si stabilisce che le funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, Province, Regioni e Stato sulla base della sussidiarietà e differenziazione, nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte dall'iniziativa autonoma dei cittadini. Allo Stato sono attribuite una serie di competenze fra le quali la politica estera e di difesa, la moneta, la disciplina della concorrenza, l'ordine pubblico e le telecomunicazioni. Per tutte le altre materie sono competenti le regioni che devono approvare uno statuto. I 828e47i n esso si stabilisce la forma di Governo della Regione e la legge elettorale.

Federalismo fiscale
I Comuni, le Province e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Gli enti locali dispongono di non meno della metà del gettito complessivo dello Stato al quale però vanno sottratte le risorse per gli interessi del debito pubblico, per le calamità naturali, per lo sviluppo economico e sociale. Viene istituito un fondo perequativo per consentire alle Regioni e agli Enti
locali di erogare servizi adeguati.

FORMA DI GOVERNO

Presidente della Repubblica
Il capo dello Stato è eletto a suffragio universale diretto dai cittadini. Presiede il consiglio supremo per la politica estera e la difesa; nomina il primo ministro tenendo conto dei risultati dell'elezione della Camera; può chiedere al capo del Governo di recarsi alla Camera per verificare la sussistenza del rapporto di fiducia; promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge; può inviare
messaggi alle Camere. Il capo dello Stato è eletto per sei anni e il suo mandato può essere rinnovato una sola volta. Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, da 500 mila elettori, da parlamentari, rappresentanti italiani nel Parlamento europeo, consiglieri regionali, presidenti di Provincia e sindaci. Con una legge approvata dalle due Camere vengono regolati i finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, le condizioni di par condicio tra candidati. La legge inoltre prevede norme per evitare il conflitto di interessi del presidente della Repubblica.

Poteri del presidente della Repubblica
Il capo dello Stato può indire le elezioni anticipate della Camera nel caso di dimissioni del Governo, quando il presidente neoeletto assume le sue funzioni. Questo potere non può essere esercitato nell'ultimo semestre di mandato del presidente. Il capo dello Stato non può sciogliere in anticipo la Camera durante l'anno successivo alle elezioni dei deputati se esse sono avvenute dopo l'elezione del
capo dello Stato. Se la legislatura scade nel penultimo semestre del mandato del capo dello Stato le elezioni della Camera sono anticipate in modo tale da svolgersi un anno prima di quelle presidenziali.

Messa in stato d'accusa
Il presidente della Repubblica viene messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione. Per atti diversi a quelli compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, per i quali il capo dello Stato non è responsabile, il presidente risponde penalmente dopo l'autorizzazione del Senato a maggioranza assoluta.

GOVERNO

Il Governo è composto dal primo ministro e dai ministri;
il premier dirige l'azione di Governo e ne è responsabile. Il primo ministro illustra il suo programma alla Camera entro dieci giorni dalla formazione del Governo, dove si da' una fiducia presunta. Entro 24 ore dall' esposizione programmatica può essere presentata una mozione di sfiducia motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti. Non sono ammesse mozioni di sfiducia contro singoli ministri. Il premier si dimette in quattro casi: elezione della Camera; mancata approvazione della fiducia chiesta dal Governo: approvazione della mozione di sfiducia; dimissioni all'atto dell'assunzione delle funzioni del neopresidente eletto.

Legge elettorale
Un ordine del giorno prevede un doppio turno di coalizione con premio di maggioranza e quota proporzionale.

Pubblica amministrazione
Opera nell'interesse dei cittadini seguendo i principi di imparzialità, ragionevolezza e trasparenza, agisce in base alle norme del diritto privato, è tenuta al risarcimento del danno ingiusto causato a terzi, secondo il diritto civile. Con una legge approvata dalle due Camere si possono stabilire limitazioni all'iscrizione a partiti per magistrati, militari di carriera in servizio attivo,
funzionari e agenti di polizia, e diplomatici all'estero.

Banca d'Italia
Sancite l'autonomia e l'indipendenza

Consiglio di Stato
E' organo di consulenza giuridico amministrativa del Governo.

Corte dei Conti
E' organo di controllo dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa.

PARLAMENTO

Composizione
Si compone della Camera e del Senato, eletti a suffragio universale e diretto. La legislatura dura cinque anni.

Numero dei parlamentari
Per il Senato è di 200; per la Camera sarà compreso fra 400 e 500.

Senato
E' eletto su base regionale e possono diventare senatori tutti coloro che hanno compiuto 35 anni. La Camera alta
"raddoppia" e arriva a quota 400 quando è integrata dai
consiglieri regionali, provinciali e comunali per le sessioni speciali. Queste sono convocate per esaminare i disegni di legge sulla legislazione elettorale, sugli organi di Governo e sulle funzioni fondamentali di Comuni e Province.

Funzione legislativa
Viene introdotto un Bicameralismo imperfetto e solo un certo numero di argomenti e oggetto di esame da parte di entrambe le Camere. Sono quelli che riguardano gli organi costituzionali, le autority, le elezioni nazionali ed
europee, i diritti fondamentali civili e politici, l'informazione, le norme penali, la concessione di amnistia e di indulto, la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali di Comuni e Provincie. I disegni di legge sono presentati alla Camera e in caso di approvazione vengono trasmessi al Senato. Il Senato, se lo richiede un terzo dei suoi componenti, entro dieci giorni dall'arrivo del disegno di legge esamina il testo che può modificare. Sulle modifiche delibera la Camera in via definitiva. Per le leggi bicamerali la seconda lettura è affidata a una specifica commissione composta da un numero uguale di deputati e senatori.

Conferenza Stato-Regioni-Enti locali
Viene costituzionalizzata.

Referendum
Diventano necessarie 800 mila firme e si introduce il referendum propositivo per approvare una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare presentata da almeno
800 mila elettori quando le Camere non abbiano deliberato su di essa entro due anni dalla sua presentazione.

Unificazione europea
Si costituzionalizza l'ingresso dell'Italia in Europa e si prevede che siano consentite limitazioni di sovranità con una legge approvata a maggioranza assoluta delle due Camere. La legge inoltre può essere sottoposta a referendum.

GIUSTIZIA

Giudici e Pm
I giudici sono soggetti solo alla legge. I magistrati del Pm sono indipendenti da ogni potere e godono delle garanzie stabilite dall'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.

Giustizia amministrativa
E' esercitata dai giudici dei tribunali regionali di giustizia amministrativa e dalla Corte di giustizia amministrativa.

Csm
I giudici ordinari amministrativi e i Pm costituiscono
un ordine autonomo ed indipendente da ogni potere. Vengono
istituiti due Csm, uno della magistratura ordinaria uno della magistratura amministrativa, entrambi sono presieduti dal presidente della Repubblica e il Csm della magistratura
ordinaria è diviso in due sezioni, una per i giudici e una per i pm. I componenti di ciascuna sezione sono per tre quinti togati e per due quinti laici eletti dal Senato. Il Csm della magistratura ordinaria a sezioni riunite e il Csm della magistratura amministrativa, esercitano le funzioni
amministrative riguardanti le assunzioni, il tirocinio, le
assegnazioni alle due diverse funzioni e i relativi passaggi per il giudici ordinari e i Pm e per i magistrati organizzativi. Ad ogni sezione del Csm ordinario e al Csm amministrativo spettano le funzioni amministrative riguardanti l'aggiornamento professionale, i trasferimenti, le promozioni e dei giudici ordinari, dei Pm e dei magistrati amministrativi.

Corte di giustizia
Si occupa dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei giudici ordinari, amministrativi e dei Pm. Contro i provvedimenti disciplinari è possibile il ricorso in Cassazione. Il Csm ordinario a sezione riunite elegge sei componenti (quattro togati e due laici designati dal Senato). Il Csm amministrativo elegge tre componenti (due togati e un laico).

Superprocuratore
Un procuratore generale eletto dal Senato a maggioranza dei tre quinti esercita l'azione disciplinare che è obbligatoria. E' lo stesso procuratore a riferire annualmente alle Camere sull'esercizio dell'azione disciplinare.

Passaggio di funzioni
La carriera dei magistrati ordinari comincia con le funzioni giudicanti che vengono svolte per tre anni. Al termine di questo periodo il Csm ordinario assegna i magistrati alla funzione giudicante o inquirente. In seguito il passaggio è consentito con concorso riservato e in nessun caso le funzioni giudicanti penali e quelle del Pm possono essere
svolte nel medesimo distretto giudiziario.

Norme sulla giurisdizione
Non è punibile chi ha commesso un fatto punito come reato nel caso in cui esso non abbia determinato una concreta offensività.

Garanzie processuali
I processi devono essere ispirati ai principi dell'oralità, della concentrazione e dell'immediatezza, si svolgono nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità e davanti al giudice terzo, la legge inoltre ne assicura le ragionevole durata. Rafforzate le garanzie per l'imputato. Nel procedimento penale la legge assicura che l'imputato sia informato nel più breve tempo possibile della natura e dei motivi dell'accusa, disponga del tempo e delle condizioni per preparare la difesa, abbia la facoltà di interrogare o far interrogare dal suo difensore le persone da cui vengono le accuse, possa ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle di accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. La legge inoltre assicura che la custodia cautelare in carcere venga eseguita in appositi istituti.

L'azione penale
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitarla e a questo fine avvia le indagini quando ha notizia di un reato. Il ministro di Grazia e giustizia riferisce annualmente alle Camere sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine.

CORTE COSTITUZIONALE

E' composta da venti giudici: cinque nominati dal capo
dello Stato; cinque dalle supreme magistrature ordinaria e
amministrativa; cinque dal Senato; cinque sono nominati da un collegio di rappresentanti di Regioni, Provincie e Comuni che integrano il Senato in sessione speciale. La corte giudica tra l'altro sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e tra questi e le regioni; sui ricorsi in materia di elezione del presidente della Repubblica e sui ricorsi dei cittadini per la tutela dei diritti fondamentali. Può organizzarsi in sezioni.





(4 novembre 1997)





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