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LA PROPRIETA'

giurisprudenza



LA PROPRIETA'



Art. 832 C.C.: il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.


La proprietà costituisce uno strumento di manifestazione dell'iniziativa economica.

La proprietà è definita quale diritto pieno ed esclusivo ed è affiancata da limiti ed obblighi.




Primo esempio di limite alla proprietà è il pubblico interesse nominato nell'Art. 834 che menziona la possibilità che il proprietario venga privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà esclusivamente per causa di pubblico interesse, sempre però dietro il pagamento di un'indennità.


Altro limite è quello menzionato dall'Art. 835: nel caso di gravi ed urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può essere disposta la requisizione dei beni mobili ed immobili. Al proprietario è dovuta una giusta indennità..


E ancora Art. 838: "...quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione o l'esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, può farsi luogo all'espropriazione dei beni da parte dell'autorità amministrativa.


L'uomo è protetto non per ciò che ha, ma per ciò che è; infatti, nella gerarchia dei valori, alle situazioni patrimoniali si sostituiscono le situazioni esistenziali. Infatti, la proprietà non viene più considerata attributo della persona, ma un mezzo attraverso il quale il soggetto esprime la sua personalità.


Oltre che dal C.C., la proprietà viene disciplinata dalla Costituzione.

L'Art. 421 Cost., infatti, distingue la proprietà da pubblica a pri 858h77i vata.

Art. 422: "... la proprietà privata è riconosciuta dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale..."

Art. 423: la proprietà può essere, nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi di itneresse generale.


Abbiamo quindi detto che la proprietà attribuisce il diritto di godere e disporre della cosa, in senso pieno ed esclusivo, ma entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento.

Per potere di godimento si intende la facoltà di usare o meno le cose, di deciderne le modalità di utilizzazione, di trasformazione, etc.

Il potere di disposizione, invece, consiste in una serie di facoltà difficilmente riconducibili ad un concetto unitario (es.: disponibilità negoziale, scelta del tempo di utilizzazione e di godimento ..quindi la destinazione futura del bene.


Si parla di poteri pieni ed esclusivi nel senso che per:


pieni si intende che della cosa e sulla cosa il proprietario potrebbe fare ciò che vuole.

Esclusivi si intende che sarebbe vietata ogni intrusione altrui sulla scelta del proprietario.


Ma, di fatto, si può notare come questi poteri non siano né pieni né esclusivi, essendo sottomessi a limiti ed obblighi.





ESPROPRIAZIONE ED INDENNIZZO


Il caso più evidente di limite imposto alla proprietà è appunto l'espropriazione: provvedimento amministrativo che provoca un trasferimento coattivo di beni oggetto di proprietà privata a favore di un soggetto (di solito pubblico) che dovrà provvedere a realizzare un'opera di pubblica utilità.

Esso trova il suo fondamento costituzionale nell'Art. 423 dove si parla di indennizzo nel caso in cui la proprietà privata venga espropriata per motivi di pubblico interesse,

Quindi bisogna chiarire due punti: cosa s'intende per espropriazione e cosa per indennizzo.

Per quanto riguarda il primo problema la Corte Costituzionale ha parlato di esproprio non solo nel caso di provvedimento che determina un trasferimento coattivo del diritto di proprietà, ma anche nel caso di provvedimenti che sebbene non trasferiscono la proprietà, tuttavia lo limitano in modo considerevole tanto da incidere in modo sostanziale sui suoi poteri di godimento (espropriazione anormale).


Espropriazione

-) normale (trasferimento coattivo della proprietà

-) anormale (atti amministrativi che pur non trasferendo la proprietà la limitano

considerevolmente.


Anche nel caso di espropriazioni anormali si dovrà corrispondere un indennizzo.

Comunque, è stato chiarito che non si parlerà di espropriazione tutte le volte in cui sia la legge (e non il provvedimento) ad imporre limitazioni ad intere categorie di beni, individuati a priori (es.: vincoli paesaggistici, di beni aventi valore storico, artistico, archeologico)


Per quanto riguarda il secondo problema, la Corte Costituzionale ha chiarito che esso non equivale ad integrale risarcimento, quindi non consiste nel valore venale, ma neppure in un valore irrisorio, bensì deve garantire un serio ristoro. Cioè:


indennizzo diverso integrale risarcimento


non valore venale serio ristoro

indennizzo  

non valore simbolico (irrisorio)



I rapporti di vicinato si sostanziano in una serie di limiti alla proprietà volti a non nuocere la libertà altrui:


Limitazioni alla proprietà privata


v  Divieto degli atti di emulazione (Art. 833)

v  Divieto di immissioni (Art. 844)

v  Limiti legali: sia di interesse pubblico, sia di interesse privato
















LIMITI LEGALI :


limiti legali alla proprietà privata di interesse pubblico



Trovano il loro fondamento costituzionale nell'art. 42 2 ( là dove si parla di "funzione sociale" )e nell'art. 44 (là dove prevede limiti al fine di "conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali").

Nell'ambito di tali limiti pubblici si possono ricordare: le distanze legali di ogni costruzione da strade, autostrade, ferrovie, tralicci (c.d. " zone di rispetto"); l'imposizione di servitù pubbliche ( non edificare nei pressi degli aeroporti , di dare passaggio a condutture elettriche , telefoniche), i vincoli forestali ( per assicurare la conservazione del patrimonio forestale ) , i vincoli idrogeologici.



Limiti legali alla proprietà privata posti nell'interesse privato




Riguardano la proprietà immobiliare e regolano i rapporti di vicinato , cioè tra proprietà vicine. Vengono definite obbligazioni reali o propter rem ( sono prestazioni accessorie inerenti ad un diritto reale ).Si tratta di obbligazioni cui è tenuto il titolare di un diritto reale(non solo di proprietà ) per il solo fatto di essere tale.





Differenze tra i limiti legali e le servitù legali

I primi disciplinano i rapporti di vicinato, regolano l'esercizio di una facoltà già compresa nel diritto di proprietà ( es. quella che dispone la distanza minima tra 2 edifici ); in quanto ineriscono al diritto di proprietà sono imprescrittibili ( perché imprescrittibile per non uso è il diritto di proprietà ).

Invece le servitù prediali sono diritti reali limitati e consistono in un peso imposto sopra un fondo ( servente ) a vantaggio di un altro fondo( dominante ) appartenente a diverso proprietario ; sono prescrittibili in seguito al loro non uso per venti anni ( come tutti i diritti reali di godimento ).




Questi limiti riguardano :



v  LA DISTANZA TRA LE COSTRUZIONI E EL PIANTAGIONI (art 873/899)


Rispetto alle costruzioni il codice rinvia alle distanze dei regolamenti comunali. In mancanza di questi ultimi la distanza non può essere inferiore ai tre metri.



v  LUCI E VEDUTE (900 e segg. ). Luci permettono il passaggio alla luce ad aria ma non di affacciarsi sul fondo del vicino ( possono essere aperte ad una altezza non inferiore ai 2 metri e ½ dal pavimento e devono essere dotate di una inferriata ). Vedute o prospetti : finestre che permettono di affacciarsi e guardare di fronte o obliguamente o lateralmente.











v  ACQUE PRIVATE ( 909- 910 ). Esse appartengono al proprietario del suolo su cui sorgono e il proprietario potrà utilizzare le acque che naturalmente attraversano il suo fondo con l'obbligo di restituire gli avanzi.



v  LO STILLICIDIO (908) : il proprietario deve costruire i tetti in modo tale che la acque piovane scolino sul proprio terreno.



v  DIVIETO DI ATTI DI EMULAZIONE (833): il proprietario non può compire quegli atti che non hanno altro scopo che nuocere ad altri. Si richiedono 2 elementi: uno oggettivo ( assenza di utilità per il proprietario ), l'altro soggettivo ( intenzione di nuocere ad altri).Per esempio è vietato piantare alberi senza utilità per il proprietario al solo scopo di togliere la veduta panoramica ad alti .





v  DIVIETO DI IMMISSIONE (844) a causa della vicinaanza dei fondi a fonti di fumo o di calore o rumori, ciascun proprietario è costretto a sopportarli.Il limite è dato dalla normale tollerabilità . La risoluzione delle controversie è rimessa alla valutazione del giudice. Le immissioni vanno distinte in tre categorie:

Immissioni che non superano la normale tollerabilità :devono essere tollerate e colui che le subisce no ha diritto a nulla

immissioni che superano la normale tollerabilità ma che il giudice può consentire in considerazione delle esigenze dell' impresa rispetto a quelle del proprietario. Danno luogo ad un indennizzo.

Immissioni che superano la normale tollerabilità e non sono giustificate da esigenze produttive. Se ne può ottenere la cessione più il risarcimento danni.





Modi di estinzione della proprietà



Per perimento della cosa oggetto di proprietà, per il trasferimento (atto inter vivos o mortis causa ). Non si estingue per non uso, a differenza degli altri diritti reali, a meno che al non uso corrisponda l'usucapione acquisitiva da parte di un terzo :cioè il proprietario che non ha utilizzato il bene ne perderà la proprietà qualora il terzo dimostri di averla acquistata per usucapione.



Per quanto riguarda la estinzione della proprietà immobiliare (840e segg.) si distingue la proprietà in "verticale" ed in "orizzontale" .

La proprietà in verticale si estende all'infinito (cioè nel sottosuolo e nello spazio aereo sovrastante il suolo); ma il proprietario non può opporsi ad attività di terzi che si svolgono ad una profondità o ad una altezza tali da non avere interesse ad escluderli. Così il proprietario non può opporsi al passaggio di aeroplani sul fondo.

La proprietà in linea orizzontale si estende nell'ambito dei propri confini. Comunque l'accesso dei terzi al fondo non può essere negato per l'esercizio della caccia , per costruire o riparare un muro, per riprendere una cosa o animale .










Modi di acquisto della proprietà




L'acquisto della proprietà può avvenire sia mediante atti di autonomia negoziale (contratto), sia con semplici fatti anche soltanto naturali (separazione dei frutti naturali)

L'acquisto della proprietà può avvenire a titolo originario o a titolo derivativo.




Acquisto a titolo derivatio


l'acquisto dipende dall'esistenza di un diritto di proprietà di un precedente titolare.

Quest'ultimo non può cedere un diritto più ampio di quello di cui è titolare (es.: se sul bene esiste un'ipoteca, il diritto che si acquista rimane gravato dall'ipoteca).

Quindi il nuovo proprietario acquista un diritto identico per qualità e quantità a quello del precedente titolare.

Si può notare, quindi, che in tal modo si ha esclusivamente un trasferimento di un diritto e non un vero e proprio acquisto.

L'acquisto a titolo derivativo può avvenire attraverso:

contratti traslativi della proprietà

trasferimenti coattivi

successioni mortis causa






Acquisto a titolo originario


I modi di acquisto a titolo originario sono indicati dall'Art. 922: occupazione, invenzione, specificazione, unione e commistione


Occupazione: materiale impossessamento di una cosa, accompagnato dalla volontà di farla propria. Suscettibili di occupazione sono le cose abbandonate, animali, oggetto di caccia o di pesca. E' concessa anche la possibilità al proprietario di inseguire, sul fondo altrui, sciami di api ed animali mansueti, altrimenti questi apparterrebbero al proprietario del fondo.


Invenzione: sono sottoposte ad acquisto per invenzione le cose smarrite. Dato che, però, lo smarrimento non fa perdere il diritto ma soltanto il possesso, la cosa deve essere restituita al proprietario. Non sempre, però, può essere conosciuto il proprietario, perciò l'ordinamento prevede l'acquisto della proprietà da parte del ritrovatore: questi ha l'obbligo di consegnare la cosa al Comune del luogo dove è stata trovata, affinchè sia reso pubblico il ritrovamento. Se il proprietario reclama    dal giorno della pubblicazione dell'avviso, il ritrovatore ne acquista la proprietà per invenzione.


Tesoro (Art. 932)  per "res nullius" di pregio nascoste o sotterrate. Se la cosa non riveste un particolare interesse storico o artistico, il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro è trovato in un fondo altrui, se scoperto solo per caso, spetta per metà al proprietario del fondo, e per metà al ritrovatore; lo stesso se il tesoro si trova in una cosa mobile altrui.









L'accessione, l'unione e la commistione riguardano il fenomeno espansivo della proprietà in base al quale, per un atto naturale o per opera dell'uomo, cose appartenenti a proprietari diversi sono attratte in un'unica situazione. In tal caso deve prevalere un diritto sull'altro per la necessità di salvaguardare tra gli interessi contrapposti quello più meritevole.


Accessione: qualunque opera o costruzione esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo


Commistione: il proprietario della cosa principale o di valore superiore acquista

la proprietà del tutto


Unione: tra i proprietari delle due cose unite o mescolate si costituisce una

comunione. In questa situazione è evidente il rispetto di entrambe le situazioni.   




Sia l'unione che la commistione si riferiscono a beni mobili . L'accessione, invece, riguarda l'unione di beni mobili ad immobili, immobili ad immobili.

Nell'ultimo caso si verifica ciò che viene detta alluvione e avulsione:

Alluvione: incremento lento e progressivo di un fondo causato dal distacco di detriti da altro fondo e trasportati a poco a poco dall'acqua corrente dei fiumi e dei torrenti

Avulsione : riguarda gli incrementi di un fondo cccausati dal distacco (determinato da un'azione improvvisa dell'acqua ) di una parte considerevole e riconoscibile di un altro fondo.

Nel secondo caso (e non nel primo) è prevista per il proprietario del fondo diminuito una indennità rapportata al valore recato al fondo.



Abbiamo parlato di accessione naturale , ma esiste anche l'accessione artificiale, con la quale si intendono le opere fatte dal proprietario del suolo con materiale altrui(il prop. Dovrà pagare il valore se non è chiesta la separazione), le opere fatte da un terzo con materiale proprio e le opere fatte da un terzo con materiale altrui.


Un apparente accezione è quella prevista per l'occupazione, in buona fede, di una parte di un fondo, da una costruzione. In tal caso, il proprietario della costruzione diviene dopo 3 mesi (salvo opposizione) della parte di fondo dietro pagamento del doppio del valore della superficie occupata.

In questo caso, prevale sì l'interesse più meritevole, ma viene anche tutelata la situazione del proprietario del fondo.



Specificazione (Art. 940) Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quella della mano d'opera.

In quest'ultimo caso, la proprietà spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d'opera.







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