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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - LE RADICI DI UNA RIFORMA STORICA

giurisprudenza



CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO


LE RADICI DI UNA RIFORMA STORICA


La riforma dei meccanismi di protezione dei diritti fondamentali istituito dalla convenzione è senz'altro la più importante che detto meccanismo abbia conosciuto nella sua pluridecennale storia.


Vecchio meccanismo


Si articolava su tre organi: la Commissione europea dei diritti dell'uomo, la Corte europea del diritti dell'uomo e il Comitato dei ministri del Consiglio d'europa.

I ricorsi, sia individuali sia interstatali, pervenivano alla Commissione che fungeva da filtro. La Comm, di fronte alla quale la procedura era riservata, ne esaminava la ricevibilità, rigettando in media circa i quattro quinti dei ricorsi.

Per i ricorsi dichiarati in tutto o in parte ricevibili, si apriva la fase del cd "regolamento amichevole",  in pratica un tentativo di conciliazione. Ove tale tentativo riuscisse, la procedura si chiudeva con un rapporto della Comm, il quale si limitava a prendere atto della soluzione. Laddove invece non fosse stato possibile un bonario componimento, la Comm adottava un rapporto sul merito, con cui essa si pronunciava sulla sussistenza o meno di una violazione di uno o più diritti garantiti dalla convenzione. Un parere giuridico ma non vincolante per gli stati.



Il rapporto veniva automaticamente trasmesso al Comit, organo politico-esecutivo, e dalla trasmissione scattava la decorrenza di un termine di tre mesi per adire la Corte.

Unicamente agli stati che avevano ratificato il protocollo 9 tra cui l'italia, anke l'individuo poteva adire direttamente la corte.

Se il caso, il rapporto veniva trasmesso alla corte, la procedura diveniva pubblica e si ch 343g66d iudeva con una sentenza vincolante per lo stato. Diversamente il caso rimaneva di competenza del comitato e si concludeva con una decisione di quest'ultimo, denominata risoluzione, vincolante ma non equiparabile ad una sentenza. La procedura di fronte al comitato era resa segreta e la parte ricorrente nopn era ammessa a parteciparvi.

Il comitato dei ministri era inoltre incaricato di sorvegliare l'esecuzione, da parte degli stati condannati, sia delle sentenze della corte che delle proprie risoluzioni.

INCONVENIENTE: pareva eccessivamente complesso e articolato. Durava in media 5 anni. Non era stato concepito per gestire un carico di migliaia di ricorsi l'anno e i suoi ideatori non potevano d'altronde neppure immaginare un successo simile, convinti che i rimedi interni avrebbero risolto la max parte delle situazioni problematiche.


LA RIFORMA

L'idea di riformare il meccanismo risale ai primi anni 80. l'idea era di creare una fusione dei diversi organi intervenienti nella procedura. Il dibattito tra i fautori della fusione e quelli del mantenimento del doppio grado fu acceso e giunse ad una soluzione di compromesso.


Le principali novità del protocollo 11.


La prima e più spettacolare è costituita dalla scomparsa della commissione e dalla nascita di una Corte, unica e permanente a Strasburgo. Ciò comporta l'eliminazione di un'intera fase processuale: la ragione è quella di snellire il meccanismo semplificandolo e ridurne i costi di funzionamento.

Il meccanismo di protezione ha carattere sussidiario: interviene dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne e nella misura in cui queste non siano riuscite a rimediare alla violazione lamentata.

La seconda riguarda la perdita da parte del comitato della funzione decisoria. Il comitato conserva la funzione di sorveglianza all'esecuzione delle sentenze, più consona all'organo politico-esecutivo.

La terza è l'accettazione obbligatoria della giurisdizione della nuova corte, gli stati parti alla convenzione, per il solo fatto di aver ratificato il protocollo 11 si sono sottoposti automaticamente e obbligatoriamente alla giurisdizione della corte.

La quarta è rappresentata dal carattere pubblico, con qualche eccezione, della procedura innanzi alla nuova cortel. Questa persegue l'obiettivo di una totale trasparenza della procedura che si è ritenuta più conforme alla natura di un meccanismo di protezione dei diritti fondamentali. " l'udienza è pubblica a meno che la corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali", " i documenti depositati presso la cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente non decida diversamente".


LA STRUTTURA


La corte si compone di un numero di giudici pari a quello delle Alte parti contraenti. I giudici rimangono in carica per sei anni e sono rieleggibili.

È stata istituita una procedura di selezione delle liste dei candidati presentate dai governi. Le liste composte da tre candidati, vengono sottoposte al vaglio preliminare di una commissione che consiste in un'audizione dei vari candidati allo scopo di verificarne la rispondenza ai requisiti necessari.

La corte ha cominciato a funzionare il 4 aprile 1998 con 39 giudici.


Formazioni possibili


Comitati di tre giudici, camere composte da sette giudici e la Grande Camera composta da 17 giudici.

Le Camere devono essere almeno quattro e costituiscono la formazione base della corte, quella con cui emetterà il max numero di sentenze. Allo scopo di costituirle la corte ha suddiviso i giudici in quattro gruppi, detti sezioni, composti da 10 o 11 giudici. Ogni sezione è dotata di un presidente. All'interno di ogni sezione verranno formate le camere che esamineranno i ricorsi. All'interno di ciascuna sezione sono selezionati i sette giudici costituenti la camera incaricati di decidere il caso.

I comitati vengono costituiti dalle sezioni e sono composti da tre giudici, secondo un sistema di rotazione. Svolgono il ruolo della vecchia commissione pronunciandosi all'unanimità e con rito abbreviato di rigettare i ricorsi manifestamente irricevibili o di cancellare un ricorso dal ruolo.

La Grande Camera è costituita da un presidente e due vice, i quali sono presidenti di sezione, più altri due presidenti di sezione. Gli altri giudici suddivisi in due gruppi si alterneranno ogni nove mesi.

Alle decisioni di camera e grande camera partecipa il giudice eletto in relazione al governo convenuto. La corte è assistita da una cancelleria indipendente.


LE FASI

Vedremo le fasi principali in cui si articola la procedura ordinaria del ricorso individuale, che costituisce la stragrande maggioranza.

Tutto ha inizio con la prima comunicazione scritta con cui il ricorrente espone sommariamente l'oggetto del ricorso.

il ricorso viene affidato ad un giurista della cancelleria che avvia un dossier provvisorio;

se la pratica appare completa la cancelleria provvede all'invio del formulario su cui il ricorso dovrà essere formalizzato;

una volta formalizzato, il ricorso viene registrato, iscritto a ruolo  e assegnato ad una sezione, il cui presid designa il giudice relatore;

il giudice relatore decide se assegnare il ricorso ad un comitato o alla camera;

la camera può decidere, in prima battuta, in due sensi: rigettare il ricorso o cancellarlo dal ruolo, o, se ve ne sono gli estremi, comunica il ricorso al governo convenuto, invitandolo a fornire chiarimenti;

a questo punto la camera è pronta per decidere definitivamente sulla ricevibilità, può rigettare il ricorso o dichiararlo ricevibile, in tutto o in parte;

tale decisione non preclude ulteriori attività istruttorie;

la decisione di ricevibilità innesca la fase del tentativo di composizione amichevole, è una procedura riservata;

se il tentativo amichevole riesce, la procedura si chiude con una decisione di cancellazione dal ruolo, che riveste la forma di sentenza;

in caso contrario la camera passa ad esaminare il merito pronunciandosi con sentenza e chiudendo in tal modo la fase ordinaria della procedura.

Questa procedura assomiglia a quella che avveniva davanti la commissione, però questa si chiude con una sentenza, atto potenzialmente vincolante fin quando non diventi definitivo.


Motivi di irricevibilità


Tali motivi restano immutati, la corte può rigettare un caso in ogni stato del procedimento, ma non significa che uno stato può sollevare una questione di ricevibilità in qualunque grado se fosse stato in grado di farlo in quello anteriore.


Le regole relative alla rappresentanza


Una persona fisica, una ong o un gruppo di individui possono presentare un ricorso sia da soli che assistiti da un rappresentante. A parte le spese relative all'eventuale assistenza di un legale e quelle postali, la procedura non comporta altri costi. Il rappresentante deve essere un avvocato abilitato ad esercitare la professione in una qualunque delle parti contraenti e residente sul territorio di una di esse, oppure un'altra persona autorizzata dal presidente della camera.


Le lingue di lavoro


Le lingue di lavoro restano il francese e l'inglese. Il presidente della camera può autorizzare a continuare ad utilizzare un'altra lingua tra le ufficiali, sottoponendo la corte alle spese.

Le sentenze sono emesse in una delle due lingue o tutte e due.


Precisazioni sulla pubblicità


La pubblicità è divenuta una regola. "il ricorrente che non desideri che la sua identità sia rivelata deve precisarlo e spiegarne le ragioni. Il presidente può autorizzare l'anonimato", può anche negare il pubblico accesso ai documenti.





LA FASE STRAORDINARIA


La convenzione contempla due fattispecie in cui la grande camera interviene.

Art.43 ipotesi di rinvio di un caso dopo che la camera si è già pronunciata nel merito;

art.30 ipotesi di rimessione di una caso alla grande camera da una camera.


Art.43 "entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una camera, ogni parte della controversia può, in situazioni eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato alla grande camera.

Un collegio di 5 giudici della G.C. accogli la domanda quando la questione oggetto  del ricorso solleva grandi problemi d'interpretazione o di applicazione della convenzione e dei suoi protocolli, o anke una grave questione di carattere generale".

La decisione se accettare il rinvio appartiene ad un collegio di 5 giudici composto dal presidente della corte, dai presidenti delle tre sezioni diverse da quella che ha pronunciato la sentenza di cui si chiede il riesame, e un quinto a rotazione.

Se il collegio rigetta la richiesta la sentenza diviene definitiva. Altrimenti il caso diventa di competenza della G.C. che si pronuncia con sentenza definitiva.

La sentenza della camera diviene definitiva anke se le parti fanno decorrere inutilmente il termine dio tre mesi oppure se dichiarano espressamente chye non chiederanno il rinvio.

Nella composizione rientra il presidente della camera che ha emesso la sentenza e il giudice nazionale: composizione poco compatibile con i criteri d'imparzialità sviluppati dalla giurisprudenza degli stessi organi di Strasburgo.


Art.30 "se la questione oggetto del ricorso all'esame di una camera solleva grandi problemi d'interpretazione o se la sua soluzione rischia di dar luogo ad un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente dalla corte, la camera fin quando non pronuncia la sua sentenza, può rimettere il caso alla grande camera a meno che le parti non vi si oppongano".

Il potere di veto delle parti: queste possono impedire alla camera di rimettere il caso alla G.C. obbligando la camera a decidere contro la propria volontà anke in presenza del rischio di creare un conflitto di giurisprudenza. C'è una deroga al principio del diritto processuale secondo cui il giudice sia anke arbitro della propria competenza.

Questa disposizione fa si che il riesame non sia reso impossibile. Il potere di veto ha lo scopo di garantire alla parte la possibilità di poter contare su una seconda chance di fronte alla G.C.

In effetti il giudizio ed esame "allargati" si trovano in ogni giurisdizione.

Il vero problema resta il potere di veto. La corte ha cercato di rimediarvi in sede di elaborazione del regolamento. Ha imposto delle condizioni restrittive e rigorose al suo esercizio, prevedendo un termine perentorio di un mese dalla comunicazione dell'intenzione della camera di rimettere il caso alla G.C., sia l'obbligo di motivare debitamente l'opposizione. Il regolamento non stabilisce un criterio per stabilire la sufficienza delle motivazioni.


Pare opportuno sottolineare che nell'interesse dell'intero sistema l'intervento della G.C. dovrebbe essere limitato allo stretto necessario, visto che non può essere scartato neppure il rischio di un'inflazione di richieste di rinvio; ciò al fine di non sovraccaricare la corte  con il lavoro della G.C.

Si avrebbe un prolungamento eccessivo della procedura inconciliabile con l'obiettivo di accelerazione della riforma.


FASI INCIDENTALI


Le misure cautelari

Sia la commissione che la vekkia corte disponevano, secondo i rispettivi regolamenti, del potere d'indicare alle parti le misure provvisorie la cui adozione fosse ritenuta auspicabile nell'interesse delle parti stesse o dello svolgimento della procedura.

Solitamente si avevano due ipotesi:

quella riguardante la decisione di espellere o estradare individui in circostanze in cui il provvedimento esporrebbe la persona al serio rischio di essere condannata a morte o sottoposta a tortura o trattamenti disumani e degradanti nel paese di destinazione;

nel caso in cui il provvedimento in questione rischierebbe di rompere ingiustificatamente l'unità della famiglia di appartenenza del ricorrente.

Tuttavia abbiamo un caso che non dà molte speranze in materia. Il caso Cruz Varas. La corte ha dovuto confrontarsi contro il governo svedese inadempiente di fronte alla richiesta della commissione di sospendere la misura di espulsione contro i ricorrenti. Il governo svedese aveva di fatto intralciato il ricorso individuale. Ma la vecchia corte concluse il caso con una sentenza secondo la quale la convenzione non prevede nessun obbligo degli stati a conformarsi alle richieste di misure cautelari da parte di organi della convenzione. La fonte delle misure erano i regolamenti.

Nonostante tutto la riforma non ha colmato tale lacuna. C'è però una novità, sempre di natura regolamentare. Possono richiedere misure cautelari sia le parti sia qualunque persona interessata sia d'ufficio. Di solito le persone interessate sono le ong. Grossa novità perche le persone oggetto di misura di espulsione possono trovarsi in serie difficoltà per comunicare in tempo l'immininza dell'esecuzione.


Le misure istruttorie


Ora tutte le funzioni di accertamento dei fatti incombono interamente alla nuova corte, il che costituisce un aggravio del lavoro, dato che il numero di situazioni problematiche è destinato ad aumentare. È importante che la corte non risparmi energie su questo fronte. È vero che le inchieste in loco consumano tempo e risorse, ma è anke vero che la conoscenza del caso che la corte avrebbe è insostituibile, visto che è un organo sopranazionale, che giudica a centinaia o migliaia di chilometri di distanza da dove si sono svolti i fatti.


L'intervento di terzi


Art.36.1 prevede l'intervento dello stato di cui la parte ricorrente abbia la cittadinanza, in più abbiamo l'intervento esterno che non implica l'assunzione del ruolo di parte nella procedura.

Art.36.2 si tratta del noto istituto dell'amicus curiae, prima della riforma tale forma d'intervento era prevista solo dal regolamento. L'intervento può avvenire su invito del presidente ma anke su richiesta motivata del terzo.


L'EFFICACIA DELLE SENTENZE

Formalmente nulla è cambiato in seguito alla riforma. La sentenza statuisce se del caso in materia di equa soddisfazione. La camera può decidere che nel caso in cui il versamento della somma dovuta alla parte ricorrente non venga affettuato entro il termine indicato, lo stato dovrà corrispondere gli interessi moratori.

La sentenza continua ad avere la stessa efficacia:

a)  obbligo immediato per lo stato di conformarsi alle prescrizioni in materia di equa soddisfazione;

b)  obbligo indiretto di rimuovere la situazione lesiva constatata o prevenirne l'insorgere di nuove.


Altri provvedimenti adottabili dalla corte


La corte può emanare, dopo che la sentenza è divenuta definitiva, una sentenza interpretativa entro un anno.

Può sottoporre a revisione una precedente sentenza, anche se definitiva, in caso di successiva scoperta di elementi decisivi che la parte ignorava senza colpa, entro sei mesi dalla data della avvenuta conoscenza.

Entro un mese dalla pronuncia può procedere alla rettificazione di errori di redazione o di calcolo o inesattezze.


Competenza consultiva


I pareri della corte non devono riguardare questioni inerenti al contenuto e alla portata dei diritti e libertà definiti nel titolo I della conv e nei protocolli, né su questioni su cui potrebbe pronunciarsi in seguito.


ACCORDO RIGUARDANTE LE PERSONE CHE PARTECIPANO ALLE PROCEDURE INNANZI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Lo scopo di tale accordo è quello di garantire ad ogni ricorrente il diritto effettivo di accedere alla corte e di partecipare alla relativa procedura senza restrizioni di sorta da parte delle autorità nazionali.

Art.1 dell'accordo. Le disposizioni possono beneficiare la persona ricorrente, ma anke il rappresentante o il legale, e i testimoni, gli esperti e ogni altra persona invitata dal presidente a partecipare.

Art.2 i beneficiari godono dell'imminità di giurisdizione in relazione alle loro dichiarazioni orali o scritte indirizzate alla corte, così come per i documenti prodotti. Tale immunità non si applica alle dichiarazioni all'esterno della corte, innanzi alla corte o depositati presso di essa.

Par.3 dellart.3 mantiene eccezioni per il caso in cui una misura di controllo prevista dalla legge per motivi di sicurezza nazionale.

Art.4 contiene l'impegno delle parti contraenti di non impedire ai beneficiari di viaggiare liberamente ammettendo le eccezioni per la sicurezza nazionale.

Sia nei paesi di transito che dove si svolge la procedura i beneficiari non possono essere perseguite, arrestate, sottoposte ad alcuna restrizione per fatti o condanne anteriori all'inizio del viaggio.

Art.5 la corte conserva la possibilità di revocare l'immunità d'ufficio o su richiesta di una parte contraente o qualunque interessato. Ciò che deve fare se l'immunità ostacola il corso della giustizia e se è necessariamente da revocare per l'esrcizio dell'azione penale per attentato alla sicurezza nazionale.






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