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mercati regolamentati - Appunti di diritto commerciale

giurisprudenza



Appunti di diritto commerciale

Tema: mercati regolamentati


Nei mercati finanziari regolamentati l'accesso è limitato solo ad emittenti, valori, intermediari muniti di particolari requisiti, le negoziazioni sono standardizzate e soggette alla vi 141j96b gilanza di appositi organismi, la concentrazione delle negoziazioni e degli operatori agevola la circolazione delle informazioni. Nel nostro paese l'organizzazione dei mercati regolamentati è passata da un modello pubblicistico ad uno privatistico. Il D.Lgs. 415/96 ha stabilito che l'attività di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati ha carattere di impresa, deve essere esercitata da società per azioni iscritte in apposito albo tenuto dalla Consob con particolari requisiti di professionalità e onorabilità individuati dal Ministero del Tesoro, deve essere disciplinata da un regolamento e autorizzata dalla Consob. In Italia sono mercati regolamentati: la Borsa valori, il mercato ristretto, il mercato secondario dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato (MTS), il mercato italiano dei futures (MIF), il mercato telematico delle opzioni (MTO). La Consob ha fissato il capitale minimo delle società di gestione in 10 miliardi. Funzionamento della Borsa: dal sistema di contrattazione " alle grida " si è passati nel 1991 al sistema telematico. Fasi: fase di preapertura (8-9.15), di validazione (9.15-9.20), di apertura (9.20-9.30), di contrattazione continua (9.30-17.30), di cancellazione dei contratti, di chiusura (17.30-18). Il listino di borsa è lo strumento ufficiale di diffusione giornaliera delle informazioni relative al mercato e alla sua pubblicazione si provvede nella giornata successiva a quella di riferimento delle contrattazioni. Prezzo di riferimento: il prezzo medio ponderato relativo all'ultimo 10% della quotazione trattata. Prezzo ufficiale: prezzo medio ponderato relativo all'intera quantità trattata. Mercato ristretto (L.49/77): mercato di acclimatamento per titoli di società con i requisiti necessari per essere ammessi alla quotazione ufficiale; sede permanente per la negoziazione dei titoli non muniti dei requisiti richiesti; elemento di riferimento alla Consob per l'ammissione d'ufficio alla quotazione ufficiale di titoli abitualmente e largamente negoziati; finanziamento alle imprese locali e regionali. Le azioni del ristretto sono in prevalenza bancarie e assicurative. Requisiti per l'ammissione al ristretto: la società deve avere un patrimonio netto di almeno un miliardo, l'ultimo bilancio approvato deve aver registrato un utile, i titoli devono essere diffusi tra il pubblico nella misura del 10% del capitale sociale. Le contrattazioni dei titoli si svolgono sul circuito telematico ma in ore diverse da quelle destinate alla contrattazione dei titoli della Borsa valori. Manca la fase della negoziazione continua. Si usa la formula del "contante a giorni", per cui gli operatori hanno 10 giorni di tempo per regolare le operazioni di compravendita. Le società non possono emettere azioni di risparmio. Mercato delle spezzature: creato nel 1994 è un mercato di supporto a quello principale dove è possibile liquidare le c.d. spezzature, cioè quantitativi di titoli inferiori ai lotti minimi richiesti per la contrattazione in Borsa. Mercato telematico secondario dei titoli di Stato: può essere a pronti o a termine. Mercato a pronti (MTS): ove avvengono le negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato e le offerte di acquisto o vendita possono essere effettuate solo dai soggetti abilitati a sottoscrivere la convenzione del mercato telematico (banche, società finanziarie, SIM, società di gestione dei fondi comuni d'investimento, compagnie d'assicurazione con patrimonio netto non inferiore a 10 miliardi e che nell'anno precedente alla richiesta d'adesione al mercato hanno stipulato contratti di compravendita per almeno 1250 miliardi £.). Mercato a termine: i contratti si distinguono in "futures" e "options". Financial futures: una parte si impegna a vendere all'altra in una data predefinita una certa quantità di uno strumento finanziario e l'altra si impegna ad acquistare. Tutte le modalità di negoziazione sono specificamente determinate. L'obbligazione si divide in due negozi per l'intervento di una "clearing house": 1° negozio di vendita dalla controparte alla clearing house e 2° negozio di vendita dalla clearing house all'altra parte. Options: all'acquirente è attribuito il diritto di comprare o vendere uno strumento finanziario ad un certo prezzo entro una certa data (option di tipo americano) o ad una certa data (option di tipo europeo); il diritto è conferito previa corresponsione di un premio detto prezzo dell'opzione. Contratti di borsa: sono contratti inquadrabili nello schema generale della compravendita e possono essere "a contante", per cui vanno eseguiti entro 10 giorni dalla stipulazione, o "a termine", con esecuzione differita rispetto alla stipulazione del contratto, "contratti con impegni definiti", per cui i contraenti si obbligano ad eseguirli secondo il contenuto stabilito al momento della conclusione, o "contratti con impegni non definiti/contratti a premio", per cui un contraente versa all'altro una somma ed acquista il diritto di cambiare il contenuto del contratto o di sciogliersi da esso (contratto a premio dont, put, stellage, strip, strap). La Consob è l'organo di vigilanza dei mercati regolamentati, che deve assicurare trasparenza, ordinato svolgimento delle negoziazioni, tutela degli investitori (L.216/74).




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Appunti di diritto commerciale

Tema: nozione di imprenditore


Art.2082 c.c.: "E'imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi".


Art.2083 c.c.: "E' piccolo imprenditore il coltivatore diretto, l'artigiano, il piccolo commerciante e chi esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".


Art.2135 c.c.: "E' imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".


Art.2195 c.c.: "E' imprenditore commerciale chi esercita un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, un'attività intermediaria nella circolazione dei beni, un'attività di trasporto per terra acqua aria, un'attività bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie delle precedenti".


L.443/1985: "E' artigiana l'attività che ha per scopo prevalente lo svolgimento di attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa".


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