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COMPETENZA - Art 5 momento determinante della giurisdizione e della competenza

giurisprudenza



COMPETENZA



Art 5 momento determinante della giurisdizione e della competenza


La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge e dello stato medesimo.


L'art 5 enuncia in pratica il principio della perpetuatio iurisdictionis. In relazione alla causa valgono solo le norme già in vigore al momento della domanda, quindi dell'inizio della causa e gli stati di fatto.



Quet'art è stato oggetto di modifiche nel tempo in quanto in passato prevedeva solo l'elemento dello stato di fatto, l'elemento normativo non era stranamente previsto. È stato Renato Oriani ad in dicare come gnerica, in realtà, la dicitura dell'art 5. infatti stato di fatto si riferiva genericamente an 828g62i che alle norme. Questo perché l'art 5 è un art che ha origini nel ord giuridico tedesco in cui si interpretava questa norma sottintendendo anche l'elemento normativo. Inoltre vi è l'elemento della ratio della norma a confermare questa tesi. La ratio è quella di non far pesare su chi ha ragione le lungaggini del processo. Se dovessimo cambiare giudice ogni volta che durante la causa entra in vigore una legge di modifica si prolungherebbe il processo per tempi interminabili.


Va ora individuato il momento in cui la causa inizia in modo tale da creare uno spartiacque tra le norme applicabili e gli stati di fatto rilevanti e quelli irrilevanti.

Sappiamo che il modo e il momento di proposizione della domanda sono diversi a seconda dei processi:

nei processi che iniziano con citazione;

nei processi che iniziano con ricorso.


Nei primi compilata la citazione va notificata all'altra parte e depositata entro 10 giorni. Entro 60 giorni dalla notifica viene emanato il decreto che fissa l'udienza.

Nei secondi l'attore compila il ricorso lo deposita, entro 5 giorni dal deposito il giudice emette il decreto di fissazione dell'udienza, dopodichè l'attore notifica il decreto e il deposito all'altra parte.


Qual' è il momento determinante della giur e della comp?

Nei casi in cui si agisce con citazione: il momento della notifica.

Nei casi in cui si agisce con ricorso: il momento del deposito.


Deroghe all'art.5


Esistono delle deroghe all'art 5, quali quelle relative al giudice di pace e ai giudici onorari aggregati.

Con la legge che elimina le preture si stabilisce che le cause che sarebbero state di competenza del giudice di pace, ma pendevano davanti al pretore, vanno al giudice di pace. È una deroga perché in questo caso la competenza cambia nonostante la norma sia intervenuta a causa iniziata.

Altra deroga è quella riguardante le cause pendenti davanti al tribunale iniziate prima del 30/4/95. queste cause sono state assegnate alle sezioni stralcio e saranno risolte dai giudici onorari aggregati applicando il vecchio rito, a causa dell'entrata in vigore della legge 353/90 che introduce il nuovo rito civile.



la nostra costituzione prevede all'art 25 che:

"nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge"


la precostituzione avviene attraverso 3 criteri che il nostro ordinamento prevede:

un criterio orizzontale, per territorio;

due criteri verticali per materia e valore.


Dalla combinazione di questi tre criteri si ottiene la giurisdizione ordinaria. Le competenze ormai sono semplificate data la presenza di solo due giudici: il giudice di pace ed il tribunale.





Art 7 c.p.c competenza del giudice di pace


Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire 5 milioni, quando dalla legge non siano attribuite alla competenza di altro giudice.

(il criterio del primo comma è per valore).


Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti purchè il valore della controversia non superi i 30 milioni.

(criterio misto: materia e valore).


Il giudice di pace è competente con il limite del valore di cui al 2 co., per le cause di opposizione alle ingiunzioni.


È competente qualunque ne sia il valore:

per le cause relative ad opposizione di termini ed osservanza delle    distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti e dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;

per le cause relative ai rapporti tra proprietari e detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative.

(criterio di competenza puro, per materia senza limiti di valore).



Il legislatore ha quindi privilegiato la figura del giud di pace nelle cause dove le sue caratteristiche di notabile dotato di saggezza, dovrebbe condurre le parti ad una soluzione pacifica delle controversie.


Art 9 c.p.c. competenza del tribunale


Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.

È altresì esclusivamente competente per le cause in materia d'imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata, ed in generale per ogni causa dal valore indeterminabile.


LA COMPETENZA PER TERRITORIO


La competenza per territorio è scissa in due parti: quella semplice, cioè derogabile, e quella funzionale, cioè inderogabile.


La competenza derogabile è disciplinata dagli art 18 19 29 c.p.c., i quali individuano i fori generali e non esclusivi e quando è ammessa la deroga.


Art 28 c.p.c. foro stabilito per accordo delle parti


La deroga  al criterio del territorio è subordinata all'accordo delle parti e al fatto che risulti per iscritto.


Art 29 c.p.c. forma ed effetti dell'accordo


L'accordo tra le parti per la deroga alla competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati.l'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito.


Art 18 c.p.c. foro generale delle persone fisiche


Salvo che la legge disponga diversamente è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza   o il domicilio e, se questi non sono conosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora; qualora il convenuto non abbia residenza, domicilio, o dimora, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore.


Art 19 c.p.c. foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute


Qualora sia convenuta una persona giuridica è competente il giudice del luogo dove essa ha sede, salvo che la legge disponga diversamente; è altresì competente il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento con un rappresentante a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.




Inderogabile


Non è in nessun caso possibile la deroga territoriale nei casi in cui è obbligatorio l'intervento del P.M., in particolare nei casi di cui ai n. 1-2-3-5 dell'art. 70 c.p.c., cioè nelle cause che egli stesso potrebbe proporre, nelle cause matrimoniali, nelle cause riguardanti lo stato e le capacità delle persone, negli altri casi per cui la legge prevede l'intervento obbligatorio.


Inoltre non è ammessa la deroga nei casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, nei procedimenti cautelari e possessori, nei procedimenti in camera di consiglio.


INCOMPETENZA


Art 38 c.p.c. incompetenza


L'incompetenza per material, per valore e per territorio inderogabile sono rilevate anche d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione.

L'incompetenza per territorio derogabile è eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le parti aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo.

Le questioni sono decise in base agli atti e quando necessario assunte sommarie informazioni.


A proposito di questa questione non è chiaro con quale tipo di provvedimento devono essere risolte le questioni. In linea di massima il giudice decide con sentenza e perciò, se si ritiene non dotato di competenza, emette una sentenza di contenuto strettamente processuale, ossia una sentenza declinatoria che chiude il processo davanti a lui.


Questa sentenza tuttavia può essere impugnata.

Art 42 c.p.c. regolamento necessario di competenza


La sentenza che pronunciando sulla competenza non decide anche il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza.


Quando il regolamento non è richiesto d'ufficio costituisce un mezzo d'impugnazione. Se invece è il giudice a richiederlo è semplicemente un mezzo per evitare il conflitto negativo di competenza.


Conflitto negativo di competenza: si ha quando il rpimo giudice adito sostenga la propria incompetenza. Adito il secondo giudice accade la stessa cosa. Se non fosse previsto un mezzo quale il regolamento si rischierebbe di negare la tutela.


Art 43 c.p.c. regolamento facoltativo di competenza



Questo articolo si occupa del caso in cui il giudice ha ritenuto allo stato degli atti di essere competente e abbia pronunciato sul merito, decidendo la causa. La parte dispone di una sentenza completa sia sulla parte processuale che su quella di merito, e può decidere se impugnarla con il regolamento oppure con i mezze d'impugnazione ordinari.


Art 44 c.p.c. efficacia della sentenza che pronuncia sulla competenza


Se la sentenza con cui il giudice dichiara la propria incompetenza non è impugnata dalle parti con istanza di regolamento, questa sentenza rende incontestabile l'incompetenza del giudice che l'ha emanata e la competenza del giudice indicato, salvo che si tratti di incompetenza per materia o per territorio inderogabile.



Quindi quando il primo giudice si dichiara incompetente per materia o per territorio inderogabile la causa è riassunta davanti ad altro giudice; questo secondo giudice se ritiene a sua volta di essere incompetente richiede d'ufficio il regolamento di competenza. (art  45 conflitto di competenza







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