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PROCEDURE CONCORSUALI (amministrazione controllata, concordato preventivo)

giurisprudenza



PROCEDURE CONCORSUALI (amministrazione controllata, concordato preventivo)


a)   Amministrazione controllata (artt.187 193 l.f.)


PRESUPPOSTO OGGETTIVO:


Procedura prevista per l'imprenditore che si trova nella temporanea difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni ovvero si trova in una sorta di insolvenza reversibile,più precisamente in una sorta di insolvenza che nel giro di 2 anni può essere sanata dall'imprenditore;




PRESUPPOSTO OGGETTIVO:


Oltre quello generalmente previsto per tutte le procedure concorsuali (qualifica di imprenditore commerciale non piccolo) l'impresa non deve essere cessata o posta in liquidazione,e l'imprenditore:

dall'inizio dell'impresa o da almeno un biennio  è iscritto nel registro delle imprese e ha tenuto regolare contabilità;

nei 5 anni precedenti non è stato dichiarato fallito o ammesso a procedura di concordato preventivo;

non ha subito condanne per bancarotta o per delitti contro il patrimonio,la fede pubblica,l'economia pubblica.


REQUISITI PER L'APPROVAZIONE DA PARTE DEI CREDITORI


Maggioranza numerica dei creditori ammessi al voto (chirografari) che rappresenti anche la maggioranza dei crediti


b)   Concordato preventivo (artt.160 186 l.f.)


PRESUPPOSTO OGGETTIVO


Insolvenza non reversibile



PRESUPPOSTO SOGGETTIVO


Lo stesso della amministrazione controllata,con la sola eccezione che,in questo caso,poiché il risanamento dell'impresa è solo un risultato possibile e non un obiettivo necessario,possono esservi ammessi anche gli imprenditori che hanno cessato la loro attività, nonché,in applicazione analogica della disciplina dettata per il fallimento,entro l'anno dalla cessazione dell'attività possono essere ammessi anche l'imprenditore defunto e l'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'attività.

Inoltre,per la maggiore gravità del presupposto oggettivo,si richiede che l'imprenditore sia considerato meritevole del beneficio in relazione alle cause che hanno provocato il dissesto e alla sua condotta



REQUISITI PER L'APPROVAZIONE DA PARTE DEI CREDITORI


Maggioranza numerica dei creditori votanti (e non quella dei creditori chirografari) che rappresenti anche i 2/3 dei crediti (AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLA GRANDI IMPRESE IN CRISI

D.L.8 luglio 2000 n°274


L'amministrazione straordinaria delle grande imprese in crisi è la procedura concorsuale destinata a conservare il patrimonio produttivo della grande impresa insolvente,tramite prosecuzione,riattivazione o riconversione delle attività industriali


Per essere ammessa a questa procedura,l'impresa deve possedere questi requisiti:

un numero di lavoratori non inferiore a 200 da almeno 2 anni,compresi quelli in cassa integrazione;

debiti per un totale superiore a 2/3  sia dell'attivo patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.


La procedura viene concessa secondo 2 modalità:

mediante un piano di risanamento,presentato dall'imprenditore,di durata non superiore a 2 anni;

mediante la cessione del complesso produttivo sulla base di un programma di prosecuzione dell'attività per un periodo non superiore a 1 anno


L'impulso alla procedura può essere dato dall'imprenditore,da uno o più creditori,  dal PM o d'ufficio, mediante ricorso al Tribunale competente (quello dove ha sede l'Impresa interessata).


Gli organi principali della procedura sono il tribunale, e i commissari giudiziali (nel numero di uno o tre, quest'ultima possibilità nel caso di eccezionale rilevanza e complessità della procedura), nominati dal Ministero dell'Industria su impulso dello stesso Tribunale.


La disciplina è la stessa del fallimento, per quanto riguarda i meccanismi, mentre per quanto riguarda la cessazione,presenta delle particolarità, e più precisamente:


essa può essere convertita in fallimento qualora

in qualsiasi momento nel corso della procedura,risulta che la stessa non può più essere utilmente proseguita;

quando essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali,tale cessione non sia ancora avvenuta,in tutto o in parte, alla scadenza del programma;

quando essendo stato autorizzato un programma di ristrutturazione,l'imprenditore non abbia recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni alla scadenza del programma.


Se l'impresa fa parte di un gruppo alla stessa procedura sono assoggettate (mediante conversione della procedura di fallimento,se questa è stata già iniziata) anche le altre imprese del gruppo che versino in stato d'insolvenza, senza necessità di altri requisiti


La disciplina penale prevista per il fallimento dagli artt.216 ss l.f. è applicabile anche a questa Procedura. maggioranza per somme)




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