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OBBLIGAZIONI PARZIARIE E SOLIDALI

giurisprudenza



OBBLIGAZIONI PARZIARIE

E

SOLIDALI


Obbl. parziarie il creditore ha diritto di esigere una parte soltanto dell'oggetto della prestazione

(vi sono più creditori /debitori).

Questa prestazione è infatti ripartita fra i diversi debitori ognuno dei quali ha la

propria prestazione corrispondente alla propria parte da compiere. Per il diritto ro-

mano era il caso ad es: dell'eredità devoluta a più eredi. In forza di un precetto

delle XII tav. infatti, crediti e debiti del defunto si imputavano agli eredi in modo

che automaticamente (ipso iure) a ciascuno spettasse , oppure ognuno dovesse, una



parte soltanto proporzionale alla propria quota ereditaria.

Si fa eccezione per le OBBLIGAZIONI INDIVISIBILI.


Obbl. solidali : vi sono più creditori o più debitori per la stessa obbligazione, avente ad oggetto per

tutti una sola, medesima prestazione, ciascuno dei creditori potrà ottenere e ciascuno

dei creditori potrà ottenere e ciascuno dei debitori sarà tenuto all'intera prestazione

(PRESTAZIONE IN SOLIDUM per l'intero)





















A) Esempi di OBBLIGAZIONI SOLIDALI CUMULATIVE sono:

Legati per damnationem si tratta di solidarietà cumulativa attiva: una stessa cosa legata disgiuntamente a più creditori. L'erede doveva l'intera cosa a più legatari ed ogni legatario aveva a disposizione Actio Ex Testamento In Solidum, senza che la prestazione a favore di uno liberasse l'erede verso gli altri legatari. Quando il legato aveva per oggetto una res individuata nella species, l'erede avrebbe prestato ad un legatario la res, agli altri l'aestimatio.


Illeciti con sanzione penale (delicta solidarietà cumulativa passiva ,vi erano più debitori: la vittima di più colpevoli poteva chiedere la pena da ognuno di questi ed il pagamento di uno non liberava gli altri. In materia di INIURIA si aveva solidarietà cumulativa anche dal lato attivo: se taluno con lo stesso atto avesse commesso iniuria nei confronti di più persone, tutte quante avrebbero avuto contro di lui l'Actio Iniuriarum ed esigere l'intera pena, senza che il pagamento ad un offeso liberasse l'offensore nei confronti degli altri ( anche se poi vi fu attenuazione della penalità privata).


B) Esempi di OBBLIGAZIONI ELETTIVE ( così dette per la scelta che andava compiuta, a seconda dei casi, fra debitori o creditori) derivarono da:


Da alcune applicazioni della stipulatio:

Per la solidarietà attiva (più creditori e 1 debitore) : una domanda rivolta da più

stipulanti a un promettente.

Per la solidarietà passiva : una domanda a più promettenti rivolta da uno stipulante.


Si ricordi però che nel caso di adstipulator, per la solarità attiva occorrevano due

stipulatio, e non una sola.


Viceversa nei casi di solidarietà passiva derivata dalla presenza di : sponsores , fideipromissores , fideiussores occorrevano 2 o più stipulationes.


La solidarietà elettiva poteva prue derivare da contratti diversi dalla stipulatio (semprechè una delle parti contraenti fosse costituita da più persone) : mutuo, compravendita.

In questi casi normalmente la parziarietà o la solidarietà dell'obbligazione era decisa da una QUAESTIO VOLUNTATIS dipendeva dalla volontà dei contraenti, non importa se manifestata esplicitamente o se desumibile in via di interpretazione.


Nel caso di più obbligati o più creditori per un'obbligazione indivisibile il criterio era necessariamente quello dell'elettività e così pure nell'ipotesi di legato per damnationem in cui il testatore avesse posto a carico dell'erede obbl.di compiere la stessa prestazione in favore di uno o degli altri legatari; o viceversa il testatore avesse posto alternativamente a carico di più coeredi l'obbligo di compiere la stessa prestazione ad un legatario.


Il fatto estintivo delle obbligazioni e elettive poteva estinguere l'obbligazione verso tutti i debitori o i creditori oppure solo verso colui cui il fatto si riferiva, verso tutti si estinguevano però:


  1. SOLUTIO ( con adempimento prestazione)
  2. NOVATIO
  3. ACCEPTILATIO
  4. IMPOSSIBILITA'  SOPRAVVENUTA NON IMPUTABILE al debitore o a nessuno dei condebitori se si trattava di solidarietà passiva.
  5. gli effetti del GIURAMENTO  DECISORIO
  6. Con Giustiniano gli effetti  DELL'ATTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE.

Verso l'interessato estinguevano per (ossia solo creditore o condebitore a cui si riferivano):

  1. CONFUSIO
  2. CAPITIS DEMINUTIO
  3. LA MORA aveva effetti estintivi solo per il con creditore o condebitore per cui si fosse verificata




















La litis contestatio era un fatto estintivo e ricorrendone i presupposti estingueva pure la solidarietà elettiva. Ma si estingueva per tutti o solo per le parti coinvolte nel processo?A seconda (nel dir.classico):

Iudicia stricta (soptu per le obbligazioni sorte da stipulatio) estinzione per tutti sia dal lato passivo che attivo (condebitori e con creditori)

Iudicia bonae fidei la buona fede faceva sussistere l'obbligazione con il debitore o creditore non ancora convenuto in giudizio. Fra le parti in giudizio si chiudeva solo il "loro" rapporto.

Nell'ambito dei iudicia bonae fidei, si affermò un principio diverso, essendosi ritenuto che il criterio di buona fede cui il giudice doveva attenersi , comportasse, nell'ipotesi di solidarietà elettiva passiva e finchè il creditore non fosse stato soddisfatto ( o l'obbligazione non fosse stata altrimenti estinta), la sussistenza dell'obligatio ( oportere ex fide bona) a carico del condebitore non ancora convenuto in giudizio. La premessa dovette essere che nei iudicia bonae fidei, con la litis contestatio si deduceva in giudizio niente altro che il rapporto tra le parti donde la possibilità di ripetere la lite contro altro condebitore.

Soluzione analoga si adottò per la solidarietà attiva.


Giustiniano estenderà il regime dei iudicia bonae fidei a tutti i processi.
















ACTIO MANDATI DIRECTA fra creditore (è lui che l'aveva) principale ed

adstipulator. Qui la prestazione spettava solo ad

uno verso il debitore, l'uno e l'altro erano

creditori in solidum; per i loro rapporti interni

che furono inquadrati nel mandato, la

prestazione doveva restare tutta al creditore

principale (o eredi), l'adstipulator che avesse

esatto la prestazione, avrebbe dovuto riversare

tutto il ricavato al creditore principale(o eredi)



A situazioni simmetriche per solidarietà elettiva passiva davano luogo i rapporti fra il debitore principale ( era questo che in definitiva avrebbe dovuto sopportare il sacrificio economico della prestazione) e garante.




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