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LA DELIMITAZIONE DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE E DELLA ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA

giurisprudenza



LA DELIMITAZIONE DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE E DELLA ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA


Si tratta di un problema che si pone fra gli stati che si fronteggiano o sono adiacenti per i quali e' necessario determinare il tracciato di una linea di confine relativa ai fondi marini e per la z.e.e. anche alle acque sovrastanti. Problema delicato e controverso.


Laddove gli stati riescono a stringere un accordo non vi sono problemi

Ma difficile e' individuare le norme o la norma applicabile in caso di mancanza di accordo.


La Conferenza di Ginevra del 1958 fa riferimento in primis all'accordo e in mancanza, salvo che delle circostanze speciali non giustifichino altra delimitazione, dispone la individuazione della linea mediana i cui punti sono equidistanti dai punti più prossimi delle linee di base a partire dalle quali e' misurata l'ampiezza del mare territoriale di ciascuno di questi stati. Ma poi non specifica quali siano le circostanze speciali citate e gli altri modi di delimitazione.




La Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 non riesce al fare meglio a causa della mancanza di uniformità e convergenza a livello si prassi internazionale (e dunque di consolidata regola generale consuetudinaria a proposito). Si limita a invitare ad intese provvisorie con la ratio di impedire in ogni caso conflitti assicurando mezzi pacifici di risoluzione della controversia.


Mancando una norma sostanziale che regoli la materia la giurisprudenza a riguardo richiama il principio della equa soluzione.

Se si può parlare di formazione giurisprudenziale di una norma che prescrive un'equa soluzione rimane difficile stabilire con certezza come tale norma operi. Si tratta in realtà di un espediente concettuale cui ricorre il giudice che, dovendo comunque dirimere la controversia proposta, non vuole apertamente ammettere il suo ruolo creativo di diritto.


Si ricordi comunque che la regola del ricorso a equi principi non ha alcunché in comune con la soluzione ex aequo et bono: più che applicare  l'equità, quest'ultima e' posta come fine mediante il quale individuare dei principi di determinazione rigorosi improntati a evitare ogni differenza di trattamento ingiustificabile.


Vediamo allora quali sono tali principi di delimitazione praticati dalla giurisprudenza e richiesti dalla norma sull'equa soluzione.




LE CIRCOSTANZE RILEVANTI AI FINI DELLA DELIMITAZIONE


Nell'ambito della norma sull'equa soluzione vediamo quale siano le circostanze adottate ai fini della delimitazione della piattaforma continentale e i metodi adottati per ciascuna circostanza analizzata, in un secondo momento vedremo le applicazioni pratiche di tali criteri e metodi.


Circostanze geografiche

Esse assumono una importanza preminente nella delimitazione. I metodi applicati sono:

metodo della equidistanza o della linea mediana;

metodo della proporzionalità: viene applicato quando le coste dei due paesi che si fronteggiano sono irregolari, nel caso concave (con effetto di avvicinare il punto di incontro delle linee di equidistanza) e convesse (con effetto di allontanare il punto di incontro di tali linee), con chiaro svantaggio per i paesi aventi la costa conformata alle seconde. Con il criterio della proporzionalità si cerca un rapporto ragionevole tra l'ampiezza delle zone di piattaforma appartenenti allo stato costiero e la lunghezza del suo litorale, misurata secondo la direzione generale della costa.

Si noti che rileva a riguardo la lunghezza della facciata marittima di

uno stato e non già la superficie del suo territorio. Sempre per motivi di

equità si possono prendere in considerazione per applicare l'equità anche i

fondi sottostanti al mare territoriale e le acque interne.

il metodo dello spostamento della linea di equidistanza per effetto della diversa lunghezza delle facciate marittime;

il metodo della perpendicolare alla direzione generale della costa o della bisettrice dell'angolo formato dalle linee di direzione generale della costa che si applicano per evitare effetti amputativi e inqui derivanti dal metodo della equidistanza;

il metodo della perpendicolare alla linea di chiusura di una baia, evidentemente laddove la baia sia divisa fra due stati;

il metodo del semieffetto delle isole in cui la delimitazione si ricava costruendo la linea di divisione prima ignorando la presenza dell'isola, poi calcolandola come punto base. Il semieffetto si ricava individuando la linea tracciata a metà strada fra le due linee precedenti; nel caso di isole c.d. dalla parte sbagliata della linea mediana, ossia più prossime al territorio di un altro stato diverso da quello cui appartengono, si è utilizzato il metodo dell'enclave: si è effettuata una separazione fra la piattaforma adiacente alla costa inglese e quella delle isole in questione, attribuendo loro una piattaforma limitata a 12 miglia.


Circostanze geologiche

Hanno un peso oggi poco marcato. Si tratta di prestare attenzione alla struttura fisica del fondo marino (presenza di fosse o catene montuose sottomarine), visto che la piattaforma continentale non altro che una zona prolungante fisicamente il territorio dello stato. In molti casi, sebbene tali ragioni siano state avanzate dalle parti, la Corte le ha respinte come equivoche preferendo altri metodi e criteri.

Riguardo la presenza di pozzi petroliferi o altri giacimenti importanti, sebbene a rigore dovrebbe trattarsi di circostanza geologica in realta' il peso e' tutto politico.


Circostanze politiche

Rileva anche la pratica intercorsa in passato di fatto fra le parti, anche in base a precedenti convenzioni, come nel caso  della delimitazione fra Libia e Tunisia, per il primo suo tratto, in cui la corte si e' rifatta a precedenti convenzioni fra Francia e Italia allora responsabili delle relazioni estere dei due paesi, o ancora per il caso delle Guinea - Guinea Bissau.


Circostanze militari

In realtà ove sono state richiamate sono parse estremamente ambigue ed equivoche. Come nel caso Libia Malta.


Circostanze biologiche ed ecologiche

La loro valutazione e' stata però respinta dalla Core nel caso del Golfo del Maine, non essendo essa convinta che sia possibile riconoscere le vere frontiere naturali stabili e sicure in un ambiente mobile, variabile, appunto vivente.


Circostanze economiche

Esse poi, fino ad ora, non hanno avuto rilievo alcuno nelle delimitazione, essendo ad avviso della corte circostanze variabili e tali da potere in qualsiasi momento far pendere la bilancia da una parte o dall'altra in modo imprevedibile, secondo la buona o cattiva sorte dei paesi in causa.






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