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IL CONTRATTO, TRATTATIVE, MOMENTO CONCLUSIVO DEL CONTRATTO, FASI DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

giurisprudenza




IL CONTRATTO

"E' l'accordo di due o più parti per costituire, regolare od estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale".

Il contratto è un negozio giuridico ma vediamo che si distingue dagli altri, quali il matrimonio e il testamento, poiché :

v  E' atto bi o plurilaterale , necessita il consenso di minimo due parti.

v  Deve avere contenuto patrimoniale.




La distinzione più importante che si fa nel nostro ordinamento riguarda i CONTRATTI TIPICI e quelli ATIPICI:

TIPICI sono già disciplinati dal legislatore, già posti dalla legge

ATIPICI le parti possono concludere contratti che non sono previsti dall'ordinamento, purché   

diretti a realizzare un interesse meritevole di tutela e purché abbiano in sé i requisiti

essenziali del contratto.

Il contratto è un atto di autonomia privata e visto che la legge ammette contratti atipici, significa che le parti hanno una grande libertà nelle decisioni contrattuali.

Questa libertà ha cmq dei limiti che possono essere sia legali che 747d33h convenzionali:

LEGALI : la legge pone delle norme inderogabili che non possono essere modificate dalla volontà delle

parti

CONVENZIONALI : classico esempio è il contatto NORMATIVO, secondo il quale le parti si accordano per

il contenuto degli eventuali futuri contratti e da cui non possono desistere.


Altri limiti riguardano la libertà di contrarre, sappiamo che le parti sono libere di decidere se farlo o no, ma a questo fanno eccezione due casi

OBBLIGO LEGALE A CONTRARRE : quando è la legge ad imporre la contrattazione (per imprese che esercitano attività in regime di monopolio di Stato)

OBBLIGO CONVENZIONALE A CONTRARRE : Nasce l'obbligo dal "Contratto Preliminare" > le parti si obbligano a contrarre definitivamente entro anno. Se l'obbligo non viene rispettato l'art 2932 prevede l'esecuzione forzata degli effetti che avrebbe avuto il contratto una volta concluso.

Il contratto preliminare è stato da poco sottoposto a TRASCRIZIONE per rendere opponibile ai terzi gli effetti prima ancora che il contratto venga definitivamente concluso.

Si prescrive entro un anno.


TRATTATIVE

Durante il periodo delle trattative le parti sono libere di concludere o meno il contratto, ma hanno cmq l'obbligo di comportarsi secondo BUONA FEDE, ossia sono obbligate al dovere di correttezza e lealtà;

Se le trattative sono giunte a buon punto una delle parti non può ritirarsi che per un motivo più che legittimo, infatti secondo il cd "interesse negativo" l'altra parte ha magari sostenuto spese onerose perché convinta che il contratto era ormai certo.

Ogni parte ha il dovere di informare l'altra sugli eventuali vizi del contratto

Bisogna agire in buona fede anche nella interpretazione del contratto e delle sua clausole.


La legge però da la possibilità alle parti di revocare dal contratto mediante la REVOCA

Art. 1328 "La proposta può essere revocata fino alla conclusione del contratto"

"L'accettazione può essere revocata purché giunga a conoscenza del proponente prima

dell'accettazione"

La proposta può divenire irrevocabile in due casi.

PROPOSTA FERMA : Il proponente di sua iniziativa dichiara di tener ferma la proposta per un certo

Periodo di tempo.

PATTO DI OPZIONE : Una della parti rimane ferma sulla sua dichiarazione per un certo periodo.


MOMENTO CONCLUSIVO DEL CONTRATTO

E' importante a livello legislativo sapere il momento conclusivo del contratto;

Art. 1326 "Il contratto si considera concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza

dell'accettazione dell'altra parte"

Art. 1335 "La conoscenza si presume nel momento in cui la dichiarazione arriva all'indirizzo del

destinatario"

Questo ovviamente vale solo per i contratti consensuali perché per quelli reali la conclusione

avviene al momento della consegna della cosa.


FASI DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

I requisiti fondamentali del contratto sono: ART 1325

ACCORDO

CAUSA

OGGETTO

FORMA






Accordo

Perché il contratto possa concludersi è necessario l'accordo ossia la manifestazione di volontà delle parti; tale manifestazione può essere:

ESPRESSA : quando la volontà viene dichiarata oralmente o per iscritto

TACITA : quando la volontà emerge dal comportamento delle parti (il silenzio non è considerato né

assenso né dissenso)

I momenti fondamentali della conclusione sono quelli della proposta e della accettazione
PROPOSTA : viene fatta dal proponente che si espone all'accettazione dell'altra parte; per valere deve

Avere tutti i requisiti dell' art. 1325, altrimenti non è una proposta ma un "invito a

proporre".

La distinzione rimane chiara nel considerare la cd OFFERTA AL PUBBLICO (1336)

(indirizzata a destinatari indeterminati): vale come proposta se contiene gli elementi

essenziali quindi se il negoziante espone il cartellino del prezzo; in questo modo il

negoziante si espone all'accettazione dell'altra parte, per cui non potrebbe rifiutare la

consegna di una cosa ad un cliente sgradito e non potrebbe fare un prezzo diverso da

quello segnato.

Se invece lo fa significa che il cliente è invitato a proporre il prezzo e il negoziante può

accettare o meno.

La nostra esperienza quotidiana ci dimostra che si verifica spesso il caso che il negoziante

sia libero di modificare prezzi e di rifiutarsi di servire, per cui ci sembra logico (in base alle

definizioni sopra date) che il loro è un "invito a proporre".

Invece l'art. 1336 dice che "L'offerta al pubblico vale come proposta se contiene tutti i

requisiti del contratto" (merce in vetrina con il prezzo), e aggiunge "salvo che risulti

diversamente dalle circostanze o dagli usi" e questo è il caso del negoziante che si rifiuta di

servire un cliente sgradito o che cambia il prezzo.

ACCETTAZIONE : viene fatta dall'accettante che acconsente al contratto in tutto e per tutto.

Non sempre l'accettazione è necessaria per concludere il contratto, infatti nei contatti

da cui derivano OBBLIGAZIONI A CARICO DEL SOLO PROPONENTE (1333) come quello

di fideiussione, il contratto si considera concluso se l'altra parte non pone rifiuto entro

il termine previsto dalla legge.


Causa

E' l'elemento essenziale del contratto, importante per DETERMINARE e GIUSTIFICARE se uno spostamento di ricchezza (il contratto deve avere carattere patrimoniale) è lecito o meno.

Causa come GIUSTIFICAZIONE > ogni spostamento di ricchezza deve essere giustificato e motivato

Causa come FUNZIONE > la causa del contratto deve avere una funzione economico-sociale

Grazie alla causa noi possiamo QUALIFICARE il contratto e riportarlo alla fattispecie di un contratto per poi applicare le giuste regole e clausole.

La causa è necessaria solo per i negozi giuridici a contenuto patrimoniale, per tutti gli altri non è necessaria (matrimonio, testamento) : i primi sono detti causali, i secondi ASTRATTI.

Sono negozi astratti quei negozi in cui manca la causa o per meglio dire viene accantonata. (cambiale)

Vediamo adesso i difetti della causa che producono nullità:

MANCANZA per

Difetto Genetico > quando manca dall'inizio..compro un bene già acquistato da altri


Difetto funzionale > quando una circostanza che si verifica successivamente impedisce alla causa di funzionare; esempio nei contratti a prestazioni corrispettive i difetti funzionali sono: impossibilità sopravvenuta, inadempimento, eccessiva onerosità.

ILLICEITA'

Se la causa è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.



Oggetto

Affinchè il contratto si valido, l'oggetto deve sottostare a tre criteri fondamentali:

POSSIBILITA' > l'oggetto deve rendere possibile la prestazione

LICEITA' > l'oggetto deve essere lecito (non contrario a norme imperative..)

DETERMINATO o DETERMINABILE > l'oggetto deve essere determinato e se non lo è deve avere i 

requisiti per esserlo.


Forma

A volte la legge dispone una specifica forma a seconda del contratto da stipulare; sappiamo che per nascere, il contratto ha bisogno di un mezzo che manifesti la volontà delle parti.tale volontà è solitamente libera (per cui le parti possono liberamente scegliere quale mezzo adottare), ma a volte è la legge stessa che impone delle regole.

Ex : atti di costituzione ipoteca sono soggetti a trascrizione, atti di compravendita anche.


Finora abbiamo esaminato i requisiti "essenziali del contratto", ma la legge ammette anche i cd "elementi accidentali" :

CONDIZIONE > clausola con cui le parti decidono di subordinare l'efficacia o la risoluzione del 

contratto ad un certo avvenimento; a seconda di questo avremmo:

Condizione sospensiva = sospende gli effetti del contratto fino a che non si verifica un determinato avvenimento.

Condizione risolutiva = risolve il contratto se si verifica un certo avvenimento.

Gli effetti della condizione RETROAGISCONO al momento della conclusione del contratto che si considera efficace non dal momento del verificarsi dell'evento, ma dal momento della stipulazione.

TERMINE > si fissa nel tempo l'inizio o la fine degli effetti del contratto ; allo scadere del "termine

essenziale" vi è la risoluzione del contratto.

ONERE > inteso come "modus", ossia opposizione ad una condizione di liberalità allo scopo di  

limitarla.


Interpretazione del contratto

Nello stipulare un contratto le parti manifestano la loro volontà e per evitare fraintendimenti ai loro gesti o alle loro parole, bisogna interpretarne il significato in buona fede, affinchè si possa giungere alla qualificazione.

Le regole basi sono:

v  Risalire alla comune intenzione delle parti e non soffermarsi quindi solo al senso letterale

v  Interpretare secondo buona fede

v  Non interpretare le clausole singolarmente , ma sempre in riferimento a tutte le altre presenti nel contratto.

Può accadere che una clausola possa avere più di un significato legittimo e che bisogna scegliere uno dei possibili significati :

v  Si attribuisce il significato che da qualche effetto alla norma piuttosto che quello che non lo da

v  Si attribuisce il significato più consono secondo gli usi, il luogo in cui il contratto è stato concluso.

In seguito alla interpretazione si avvia la INTEGRAZIONE del contratto:

v  Là dove le parti non abbiano disposto nulla si applicano le norme DISPOSITIVE o DEROGABILI ossia quelle norme che possono cmq essere modificate dalla volontà delle parti ( ad ex sul luogo o tempo della prestazione); si applicano secondo gli usi e l'equità.

v  Là dove le parti abbiano invece già disposto si cambiano le clausole qualora queste siano in contrasto con le norme IMPERATIVE o INDEROGABILI disposte dalla legge.


I contratti di serie

Sono i cd "contratti standard", così chiamati perché vi è una sola parte che predispone l'intero contenuto e l'altra può accettare o no, senza alcuna contrattazione.

Sono i nostri atti negoziali giornalieri, come la spesa , il parrucchiere : pagando noi accettiamo un contratto già disposto.

In questo modo sembra che l'autonomia privata del soggetto venga invasa e non considerata, ma la legge (che dispone questi tipi di contratto per velocizzare il mercato) tutela il sogg. con un art. importante:

1° comma "in questi tipi di contratto entrano solo le norme che il contraente ha conosciuto o avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza" quindi si tratta ovviamente di norme "scontate"

2° comma "Le clausole che stabiliscono particolari vantaggi a favore del predisponente e quelle che stabiliscono particolari oneri al contraente chiamate vessatorie ) devono essere specificate per iscritto"


I contratti del consumatore

Sono regolati nel libro IV (delle obbligazioni), e sono composti da 5 articoli > 1469 ss.

Hanno per oggetto :

Cessione di beni   

Prestazioni di servizi

Tra un professionista (persona fisica o giuridica pubblica o privata che utilizza il contratto per svolgere attività imprenditoriali), e un consumatore ( persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriali).

Per questi contratti sono considerate VESSATORIE (abusive) tutte quelle clausole che "determinano uno squilibrio a carico del consumatore", ad esempio quelle che limitano la responsabilità del professionista o danno particolari svantaggi e oneri al consumatore.

Vi sono invece delle clausole che non possono assolutamente considerarsi vessatorie:

quelle che sono state oggetto di trattativa individuale

quelle che sono nate in seguito ad accordi internazionali (CEE)

Tutte le clausole che si considerano vessatorie sono inefficaci, ma non rendono il contratto nullo che però dovrà essere spogliato di tali norme e integrato con le lecite disposizioni legislative.


Efficacia del contratto

L'art. 1372 dichiara che "Il contratto ha forza di legge tra le parti; non può essere sciolto che per mutuo consenso delle parti o per cause ammesse dalla legge"

Da questo deduciamo subito due elementi fondamentali:

RECESSO > secondo tale articolo il contratto non può essere sciolto che per muto consenso, però bisogna sottolineare che viene data cmq una possibilità di "ripensamento", grazie al recesso.

L'art. 1373 attribuisce tale facoltà alle parti, " purchè il contratto non abbia ancora avuto un principio di esecuzione talvolta nel contratto stesso le parti inseriscono la cd caparra penitenziale che la parte che recede dovrà versare.

EFFETTI RISPETTO AI TERZI > la legge dispone che gli effetti del contratto siano limitati alle sole parti stipulanti, pertanto i terzi non possono subentrare in tale accordo né nei lati attivi né in quelli passivi.

Ex: se le parti stabiliscono il divieto di alienazione, tale patto non potrà essere rivendicato nei confronti di un terzo acquirente che pertanto essendo in buona fede e fuori dall'ambito contrattuale, mantiene la proprietà.

Ex: se un sogg. ha fatto la cd Promessa dell' Obbligazione ( o del fatto del terzo) secondo la quale

promette al creditore l'adempimento di un terzo soggetto, rimane lui responsabile qualora questi si

rifiuti di eseguire la prestazione come promesso.

Vi sono cmq delle eccezioni per cui la legge prevede l'esistenza dei :

Contratti a favore dei terzi (1411)

Sono contratti con cui una parte (promittente) si obbliga nei confronti di un'altra (stipulante) ad eseguire una prestazione nei confronti di un terzo.

Esempio tipico è quello dell'assicurazione sulla vita con la quale lo stipulante fa promettere alla promittente (assicurazione) che tutti i suoi soldi una volta deceduto andranno ai famigliari (terzo).

Affinchè tale contratto sia ammesso è richiesto un requisito essenziale, che il soggetto stipulante vi abbia interesse .

Al terzo è data la possibilità di non accettare, ma lo deve dichiarare espressamente perché il non-rifiuto equivale ad accettazione = 1333 obbligazioni a carico del solo proponente.




Cessione del contratto

Riguarda contratti a prestazioni corrispettive , pertanto implica una successione sia nel DEBITO )lato passivo) che nel CREDITO (lato attivo).

E' ovvio quindi che occorre anche il consenso del ceduto, visto che tali contratti sono caratterizzati da un rapporto sinallagmatico che fa sì che si giustifichino una con l'altra.

La cessione è un ulteriore contratto stipulato da una parte del contratto originario (cedente) con un terzo (cessionario) su cui vengono trasferiti tutti i diritti e gli oneri che spettavano prima al cedente.

Ribadisco che è necessario il consenso del ceduto!!!

La cessione può essere :

convenzionale > le parti stabiliscono già nel contratto iniziale l'ipotesi di una cessione

legale > avviene automaticamente come previsto dalla legge come in caso di alienazione di un bene locato : la vendita non fa cessare il contratto di locazione, che invece continua a persistere.

Diversa è la figura del subcontratto con cui non avviene una successione tra vivi, bensì si viene a costituire un nuovo rapporto giuridico, derivato da quello principale; ad esempio il caso della sublocazione.


Simulazione del contratto (1414)

Simulare un contratto significa "fingere" la sua stipulazione; affinchè sia valido la legge richiede:

la stipulazione di un contratto

l'accordo simulatorio con il quale si dichiara che tale contratto è finto (se questo secondo requisito manca, il contratto diviene efficace e produce tutti gli effetti).

Possiamo subito fare una distinzione tra due tipi di simulazione:

Simulazione assoluta > quando sotto non vi è nascosto nessun effettivo contratto;

un esempio può essere la simulazione di un immobile per evitare che i creditori possano aggredirlo.

Simulazione relativa > quando sotto le parti hanno stipulato un ulteriore contratto che renderanno

efficace; esempio:

Interposizione fittizia di persona > si simula l'acquisto di un bene da parte di Caio, mentre in realtà

va a Tizio; qui viene ovviamente richiesto l'accordo a tre, l'alienante, il simulato acquirente e

l'acquirente vero.

Interposizione reale di persona > abbiamo la stessa situazione di prima, solo che l'accordo non è

stato fatto a tre bensì solo tra un alienante e un acquirente, che non è simulato poichè acquista a

suo nome ma PER CONTO di un terzo che però non vuole comparire nel contratto.

Quindi il rapporto che lega l'acquirente (che ha acquistato per conto di un altro) al terzo che ha

veramente comperato, è solo un RAPPORTO FIDUCIARIO, fatto o con mandato di rappresentanza o

con un semplice patto di fiducia.

Effetti rispetto ai terzi:

Nell'ambito dei contratti simulatori è importante tenere presente la "tutela dei terzi", ossia di tutti coloro che hanno fatto affidamento su un contratto che non produrrà mai effetti (ex: hanno concesso un credito confidando su un bene che il soggetto in realtà non possiede perché simulato acquirente).

-" I terzi estranei al contratto possono far valere la simulazione qualora ne risultino pregiudicati"

-"La simulazione non può essere opposta ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare

apparente"

Effetti rispetto ai creditori:

Anche i creditori possono rimanere pregiudicati dalla simulazione.

I creditori del simulato alienante hanno interesse a far valere la simulazione e di rendere quindi invalida la vendita, perché altrimenti avrebbero un bene in meno sui cui soddisfarsi.

I creditori del simulato acquirente hanno invece interesse a NON far valere la simulazione e di rendere quindi valido il contratto di compravendita perché in questo modo avrebbero un bene in più su cui soddisfarsi.  

Vediamo la legge come si comporta:

I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione contro i creditori chirografari del simulato acquirente solo se il loro credito è anteriore alla stipulazione dell'atto simulatorio.

I creditori del simulato acquirente possono rendere invalida la simulazione se e solo se sono creditori "privilegiati", ossia se il loro credito è stato garantito con pegno o ipoteca.

Altrimenti se sono semplici chirografari (sprovvisti quindi di prelazione) non potranno fare nulla.





Negozio Indiretto

Si ha il negozio indiretto quando determinati scopi si raggiungono non direttamente ma per vie traverse, quindi INDIRETTAMENTE.

Questo negozio non è una simulazione relativa perché le parti non concludono alcun contratto "apparente", questo viene solo formulato in modo diverso.

Un esempio tipico di negozio indiretto è quello dei cd " Negozi Fiduciari"

Un soggetto (fiduciante) trasferisce ad un altro soggetto (fiduciario) la titolarità di un bene con il patto che quest'ultimo dovrà poi restituirlo ad una determinata persona che può essere l'alienante stesso.

Ex: una persona deve farmi un prestito e per dargli garanzia gli vendo un immobile con il patto fiduciario che appena gli restituisco il prestito lui mi restituirà l'immobile. Questo non è altro che un mutuo con garanzia reale sul filo dell' illiceità perché come sappiamo la legge vieta il patto commissorio.

Ex: un soggetto non vuole figurare come proprietario di certi beni per cui li trasferisce ad un altro soggetto con il patto che questi li restituisca quando richiesti.

Questo nostro sitema viene paragonato a quello inglese del "trust", secondo cui il bene acquistato dal fiduciario rimane addirittura separato dal suo patrimonio.


Validità e invalidità del contratto

Per INVALIDITA' si intende che "L'atto non è idoneo a produrre degli effetti giuridici o perché manca di uno dei suoi requisiti essenziali o perché uno di questi è viziato.

E' importante sottolineare subito la differenza tra validità ed efficacia:

un atto valido (idoneo a produrre effetti) può essere inefficace (se compiuto da minore)

una atto invalido può essere efficace (finchè non viene dichiarata l'annullabilità)

Il nostro ordinamento disciplina l'invalidità separando i casi di "nullità" dai casi di "annullabilità".

NULLITA' (1418) > "Il contratto è nullo quando è contrario a norma imperative, salvo che la legge

disponga diversamente" più precisamente:

quando manca uno dei requisiti essenziali esplicitati nell'art. 1325.

quando uno di questi requisiti è illecito = contrario a norma imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

In altri casi stabiliti dalla legge.

La nullità non ha bisogno di essere stabilita di volta in volta, perché avviene automaticamente ogni volta che si verificano gli eventi sopra citati.

Il vizio che ha determinato l'annullabilità può investire l'intero negozio giuridico oppure solo alcune clausole di esso (nullità parziale), in quest'ultimo caso è ugualmente dichiarato nullo se risulta che i contraenti non l'avrebbero mai concluso senza quella parte dichiarata nulla.

ANNULLABILITA' (1425) > "Il contratto è annullabile per incapacità legale di una delle parti  (minore o interdetto, inabilitato) per incapacità naturale o per il verificarsi dei cd vizi della volontà"

Incapacità legale > gli atti compiuti da un minorenne da un interdetto o inabilitato è per definizione annullabile perché questi mancano della capacità di agire ossia di compiere atti giuridici, che si acquista con la maggiore età.

Incapacità naturale > è l'incapacità di intendere e di volere e l'art. 1425 ci riporta al 428 che dice:

- il soggetto che sia stato incapace di intendere e di volere al momento della

conclusione dell'atto, lo rende annullabile

- nell'ambito dei contratti unilaterali occorre un grave pregiudizio a danno

dell'incapace.

- nell'ambito degli atti plurilaterali (contratto) per dichiarare l'annullabilità

occorre la malafede dell'altro contraente.

Possiamo notare quindi che vengono richiesti due requisiti specifici solo per l'incapacità naturale, che sono la malafede e il pregiudizio.

Per quanto riguarda l'atto compiuto da un minore, vi è una deroga a questa disposizione, perché la legge prevede che se un minorenne con raggiri ha fatto credere alla controparte di aver raggiunto la maggiore età, allora l'atto non è annullabile perché il minore dimostra di essere abbastanza furbo per poter contrarre.

I vizi del consenso (errore, violenza, dolo) > può accadere che "il consenso venga dato per errore, estorto con violenza, carpito con dolo" ; il consenso è stato quindi il frutto di un procedimento viziato.

ERRORE > viene definito come una falsa rappresentazione della realtà; abbiamo un errore-vizio che incide sulla "formazione" del contratto ( compro un anello pensando che sia d'oro invece era di ottone), e un errore-ostativo che incide sulla "trasmissiione" della volontà e che fa divergere questa dalla dichiarazione ( ho la volontà di vendere una cosa a £ 100.000 ma la segretaria sbaglia e la vende a £ 50.000). Abbiamo che l'errore-motivo che determina a contrarre.

In tutti questi casi di errore la legge richiede due requisiti essenziali affinchè si possano considerare causa di annullabilità :

"essenziale" = determinante per il consenso

contenere gli aspetti dell'art. 1429 :

1 cadere sulla natura o sull'oggetto del contratto (contratto di acquisto invece che di vendita)

2 cadere sull'identità dell'oggetto (credevo di aver comprato X invece era Y )

3 sull'identità o qualità dell'altro contraente

"riconoscibile" = si considera riconoscibile dall'altro contraente quando avrebbe potuto riconoscerlo

una persona di normale diligenza.

l'annullabilità per errore può essere limitata se l'altra parte ha fatto in tempo la proposta di modificare il contratto*

VIOLENZA > è da intendersi soprattutto come "violenza morale", che indica proprio la minaccia fatta da uno dei contraenti per estorcere in consenso all'altro. Anche la violenza ha dei criteri a cui sottostare : deve far impressione su una persona sensata, deve riguardare un male ingiusto e notevole e non essere confusa con il semplice "timore".

DOLO > è il raggiro usato da una parte per estorcere il consenso all'altra.

"dolo determinante" = raggiro senza il quale l'altra parte non avrebbe mai concluso il contratto

"dolo incidente" = raggiro che ha portato a contrarre solo condizioni diverse da quelle previste

Se l'artefice dei raggiri è un terzo il contratto è annullabile solo se la controparte ne era a conoscenza

E ne ha tratto vantaggio.


I vizi del consenso sono caratterizzati dalla cd "tutela dell'affidamento

Abbiamo visto come nei casi sopra citati si trovino sempre contrapposti due interessi : da un lato quello della parte il cui consenso è viziato e che si vede legata a vincoli contrattuali che differiscono dalla sua volontà; dall'altro quello della parte che invece ha regolato le sue azioni e i sui atti confidando nel contratto concluso (riferito all'errore, e dolo fatto da terzi).

La legge non poteva rimanere indifferente a questa divergenza di interessi per cui ha tentato di equilibrare le due esigenze con la tutela dell'affidamento.

Secondo questa teoria se la dichiarazione fatta da una parte diverge dalla sua volontà (errore) e colui cui essa è destinata era in grado di conoscerla ma ha taciuto allora il contratto è annullabile; se invece l'altra parte non era veramente nelle condizioni di poter conoscere (requisito riconoscibilità) la vera volontà dell'altro allora non può essere chiesta l'annullabilità.

Ex: se voglio vendere il formaggio a £ 1.000 al quintale e il mio segretario sbaglia e scrive £ 100, l'altra parte dovrebbe riconoscere l'errore ostativo perché è un prezzo troppo basso, se tace il contratto è annullabile.

Ricapitolando:

- nell'errore la tutela si vede nel principio della riconoscibilità

nell'incapacità legale la tutela si vede nei raggiri usati dal minore

nell'incapacità naturale la tutela si vede nella malafede dell'altro contraente, che se non ne era veramente a conoscenza può rendere valido il contratto.



Azione di nullità

La nullità è ASSOLUTA perché la legittimazione ad agire è data a chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata di ufficio dal giudice.

Non è ammessa la convalida del contratto, cioè la parte che dichiara la nullità non può decidere di rendere il contratto valido.

È però possibile fare una conversione del contratto nullo in un altro valido che abbia cmq gli stessi requisiti dell'altro.

La nullità è DICHIARATIVA perché accerta una situazione esistente ed è nullo fin dall'inizio, e non è effetto di nessuna sentenza.





Azione di annullabilità

L'annullabilità è RELATIVA perché può essere fatta valere solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge.


La parte che chiede l'annullabilità può convalidare il contratto e renderlo efficace.


Non serve la conversione del contratto perché questo può essere convalidato.


L'annullabilità è COSTITUTIVA perché produce un mutamento nella sfera giuridica in quanto pone fine agli effetti finora avuti.



L'azione di nullità non si prescrive mai e può essere fatta valere in ogni tempo.










La nullità è opponibile ai terzi perché se il contratto non può produrre effetti tra le parti non può farlo nemmeno verso i terzi.

Se la nullità riguarda singole clausole il contratto è ugualmente nullo se si dimostra che le parti non lo avrebbero concluso senza quella parte nulla.



L'azione di annullabilità si prescrive in 5 anni; nel caso in cui dipende dai vizi del consenso o da incapacità legale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui è cessata la violenza, scoperto l'errore o il dolo o cessato lo stato di interdizione, inabilitazione o minore età. In tutti glia altri casi decorre dalla conclusione del contratto. Ha effetto retroattivo : se la nullità si dichiara questa retroagisce alla stipulazione del contratto ed è come se non fosse mai esistito.

L'annullabilità è inopponibile ai terzi.















LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

Sciogliere un contratto significa far cessare tutti i sui effetti; le cause principali di scioglimento sono:

mutuo consenso

rescissione per iniquità

risoluzione per inadempimento, eccessiva onerosità, impossibilità sopravvenuta

condizione risolutiva o clausola risolutiva espressa o recesso o revoca o rinuncia

invalidità (nullità o annullabilità)

Quando uno di questi eventi si verifica, l'atto di per sé non viene toccato, ma si viene a ledere solo il rapporto contrattuale tra le parti, togliendogli "forza di legge", e retroagendo come se il contratto non fosse mai esistito.



La rescissione del contratto (il contratto "iniquo")

Abbiamo visto l'art. 1372 dichiara che il contratto non può essere sciolto che per mutuo consenso delle parti o per i casi stabiliti dalla legge...il contratto iniquo è uno di questi.

La legge ammette che i privati possano regolare da soli i propri interessi contrattuali sempre nei limiti della illiceità, non può non intervenire qualora il contratto concluso si basi su delle condizioni di iniquità tra le parti contraenti.

Solitamente l'iniquità non produce l'invalidità del contratto, poiché il privato capace di agire corre personalmente il rischio della poca convenienza dei suoi affari, però vi sono dei casi in cui è necessario l'intervento del legislatore :

1) quando è stato concluso in stato di pericolo

"E' rescindibile il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni inique per lo stato di necessità, noto alla controparte di cui ha approfittato, di salvare sé o altro da un pericolo" (il padrone di una barca si fa pagare per andare a salvare un uomo che sta affogando).Per questo tipo di rescissione occorrono i seguenti presupposti :

lo stato di pericolo    - l'iniquità delle condizioni a cui il contraente ha dovuto soggiacere  

2) per lesione

"E' rescindibile il contratto concluso a condizioni inique per una parte che si trovava in uno stato di bisogno del quale l'altra ha approfittato" ...in questa seconda ipotesi per dichiarare la rescissione occorre

la LESIONE deve essere tale che la prestazione da eseguire della parte danneggiata ecceda il doppio del valore della prestazione della controparte lo stato di bisogno deve essere economico.

La rescissione si prescrive dopo 1 anno.



La risoluzione del contratto

E' un modo di scioglimento che riguarda contratti a prestazioni corrispettive (o sinallagmatici) e che si verifica per una disfunzione che si verifica dopo la stipulazione per uno di questi tre motivi:

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO > il mancato adempimento di una delle parti non significa che il debitore è liberato dall'obbligazione, perché il contratto continua ad avere forza di legge tra le parti; accade solo che l'altra parte acquista il diritto potestativo di chiedere la risoluzione del contratto, quindi l'inadempimento non è causa automatica di risoluzione.

Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una parte ha poca importanza tanto da non rovinare seriamente l'interesse dell'altra.


La scelta dell'adempimento è REVERSIBILE : si può chiedere successivamente la risoluzione, al

contrario quest'ultima è irreversibile perché una volta scelta, la parte non può più chiedere

l'adempimento.

Le parti possono stabilire all'interno del contratto la cd "clausola risolutiva espressa" che prevede la risoluzione automatica se una parte non adempie.

Se una delle due prestazioni aveva un termine essenziale (entro in quale doveva essere eseguita), scaduto questo, l'altra non ha più interesse a riceverla a meno che non de dia notizia entro 3 giorni.

Prima della risoluzione è possibile fare una "diffida ad adempiere" (procedimento monitorio) con la quale si intima l'altra parte ad eseguire la prestazione entro 15 giorni, pena la risoluzione.

Vi può essere la cd "eccezione di adempimento" : se le prestazioni devono essere eseguite contemporaneamente ciascuna parte può rifiutare l'adempimento se l'altra non lo fa o non offre di farlo; se invece sono stabiliti termini diversi, la parte tenuta ad adempiere dopo può rifiutarsi di adempiere se l'altra non l'ha fatto. Altrimenti si può stabilire la cd clausola SOLVE ET REPETE ossia prima esegui la prestazione senza preoccuparti dell'altra, poi richiedi il risarcimento : paga e poi chiedi la restituzione.

Le parti possono inserire nel contratto la clausola penale, secondo la quale si stabilisce la somma che dovrà versare la parte che eventualmente non adempierà.

RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA > Una delle parti viene liberata dalla prestazione qualora dimostra di non aver potuto adempiere per cause a lei non imputabili; siccome siamo nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive (dove le prestazioni si giustificano l'una con l'altra è ovvio che nemmeno quella della controparte ha più senso di esistere = risoluzione. Nel caso di impossibilità parziale l'altra può scegliere se accettarla ugualmente se eseguire anche lei una parte della sua prestazione o se risolvere il contratto.

RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITA' > Può accadere che il rapporto sinallagmatico si alteri quando viene a mutare il valore di una prestazione che diviene quindi troppo onerosa rispetto all'altra. Per ammettere la risoluzione occorre che l'onerosità non superi la "normale alea" ossia quel rischio che si assume la parte al momento della stipulazione. Inoltre la risoluzione per eccessiva onerosità è ammessa solo per i contratto a esecuzione differita o periodica perché sono gli unici casi in cui la prestazione può alterarsi a causa del tempo trascorso.


EFFETTI DELLA RISOLUZIONE:

La risoluzione ha effetto retroattivo tra le parti, se però il contratto è a esecuzione continuata o periodica (locazione), allora l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

La risoluzione è inopponibile ai terzi che mantengono i diritti acquistati.












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