Caricare documenti e articoli online 
INFtub.com è un sito progettato per cercare i documenti in vari tipi di file e il caricamento di articoli online.


 
Non ricordi la password?  ››  Iscriviti gratis
 

L'IMPREDITORE - L'esercizio di un'attività economica

diritto



L'IMPREDITORE


L'imprenditore è, colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio de beni e servizi.


Un soggetto per poter essere definito un imprenditore sono necessarie alcune condizioni:



L'esercizio di un'attività economica


Si parla di un'attività economica nel caso di un'attività produttiva di ricchezza per il mercato. 949b11j

L'attività economica è svolta ai fini del conseguimento di un profitto monetario, il quale risulta dalla superiorità dei ricavi rispetto ai costi sostenuti. Giuridicamente, basta che essa miri alla copertura dei costi.



L'attività economica è sempre legata a un certo rischio, nel senso che l'imprenditore non può avere la garanzia di realizzare profitti o comunque di coprire interamente i costi, ma si possono verificare delle circostanze, che compromettono il raggiungimento dei risultati voluti.


Il requisito della professionalità


Il codice civile utilizza l'avverbio "professionalmente" per indicare lo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Con esso si vuole indicare che tale attività non deve essere occasionale, ma abituale, come quella di un concessionario di automobili. Però non bisogna confondere il concetto di abitualità con quello di continuatività. Ad esempio un lavoro  non continuativo, ma ogni anno, in quei periodi si ripete regolarmente( ad esempio un impianti balneare), classificandosi come non occasionala e, quindi professionale.


La produzione o lo scambio di beni e servizi


L'attività dell'imprenditore può consistere nella produzione, oppure lo scambio di beni, o nella produzione di servizi. E' necessario che lo scambio o la produzione siano destinati al mercato ed alla realizzazione di bisogni altrui.




L'organizzazione dell'attività svolta


Per poter esercitare la sua attività, l'imprenditore deve utilizzare una serie di strumenti materiali, i quali sono: macchinari, attrezzature, locali, mezzi di trasporto, e di risorse umane, riconoscibili nel lavoro prestato da operai, impiegati e altri collaboratori. La capacità di un imprenditore si riconosce proprio nelle modalità con cui sa organizzare tra loro tutti questi elementi, facendoli funzionare nel modo meno costoso e più produttivo possibile.

Un'altra caratteristica è quella che l'attività economica svolta deve essere lecita, ovvero rispettosa delle norme dell'ordine pubblico e del buon costume.




L'IMPRESA



L'impresa è l'attività gestita dall'imprenditore, che si sostanzia nella produzione o nello scambio di beni e servizi.


Le imprese private e pubbliche


In relazione al soggetto che esercita attività imprenditoriale, l'impresa può essere considerata privata o pubblica. Nel primo caso l'imprenditore è un soggetto privato ( impresa individuale) o un insieme di persone ( impresa collettiva); nel secondo caso la gestione dell'attività spetta a un ente pubblico, quale può essere lo Stato, una Regione o un Comune.



Le imprese agricole e commerciali, grandi e piccole


In base all'oggetto dell'attività svolta, le imprese si distinguono in commerciali e agricole. Facendo invece riferimento alle dimensioni, le imprese si distinguono in medie o grandi imprese e piccole imprese, le quali sono sottoposte ad una disciplina meno rigorosa rispetto alle altre.








LA PICCOLA IMPRESA


Sono piccoli imprenditori, i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionalmente organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.


Il codice civile individua tre specifiche categorie di imprese come piccole, subordinatamente però al fatto che sussista il criterio della prevalenza lavorativa:

i coltivatori diretti;

gli artigiani;

i piccoli commercianti.


Il coltivatore diretto


L'art. 2083 c.c. fa innanzitutto riferimento al coltivatore diretto, cioè all'affittuario di un fondo agricolo che lo coltiva con il lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia.


L'artigiano


La seconda categoria individuata corrisponde agli artigiani, definiti in modo specifico dalla legge sull'artigianato.


I piccoli commercianti


Sono infine annoverate tra le piccole imprese quelle dei piccoli commercianti. Si tratta in pratica dei negozianti e degli ambulanti, di chi cioè presta il proprio lavoro nell'impresa, lavoro che risulta prevalere su quello dei dipendenti e sul capitale.

Se un'impresa si qualifica come piccola, proprio in considerazione delle sue dimensioni e, di conseguenza, del limitato numero di creditori con xui entra in relazione, è esonerata dagli obblighi imposti alle grandi imprese a tutela della massa dei creditori.






L'IMPRESA FAMILIARE


La collocazione dell'impresa familiare è collocata nell'ambito del diritto famiglia, si giustifica con l'introduzione di questo istituto a opera della riforma del diritto di famiglia del 1975.

Ovviamente ci sono i così detti diritti di partecipazione, ai familiari che offrono la loro collaborazione al titolare

Questi diritti sono:

il diritto al mantenimento;

il diritto di partecipare agli utili dell'impresa;

il diritto su una quota dei beni acquistati con gli utili;

il diritto su una quota degli incrementi aziendali

I familiari che possono entrare a far parte dell'impresa sono il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.


L'IMPRESA AGRICOLA


E' l'imprenditore agricolo, chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività diretta alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci o salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco e dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.


Da questa definizione è possibile distinguere, nell'ambito delle attività agricole, quelle essenzialmente agricole da quelle agricole per connessione.





Le attività essenzialmente agricole


Tra le attività essenzialmente agricole figura innanzitutto la coltivazione del fondo, che consiste nel complesso di operazioni volte a ottenere i frutti della terra, operazioni che possono essere svolte con o senza l'aiuto di dipendenti e con l'impiego di macchinari e attrezzature anche di alta tecnologia. La giurisprudenza ritiene che non rientrino nel criterio della coltivazione del fondo, proprio perché scollegate dall'elemento naturale, le coltivazioni artificiali, ottenute in serra.


Per quanto riguarda l'allevamento del bestiame, va precisato che nel concetto di bestiame non rientra qualsiasi capo animale, ma solo quelli il cui allevamento viene realizzato attraverso l'uso di un fondo, come gli animali da latte, da carne, da lavoro e da lana.


Le attività connesse


Sono considerate attività agricole per connessione quelle dirette alla trasformazione, alla commercializzazione, alla conservazione e alla valorizzazione dei prodotti agricoli. Risultano, inoltre, attività connesse quelle destinate alla valorizzazione del territorio o del patrimonio rurale e forestale, nonché quelle di ricezione e ospitalità.


Anche gli imprenditori agricoli, come i piccoli imprenditori, sono esentati dagli obblighi previsti per le imprese commerciali, in considerazione del doppio rischio cui essi sono sottoposti rispetto agli altri imprenditori.





Privacy




Articolo informazione


Hits: 8869
Apprezzato: scheda appunto

Commentare questo articolo:

Non sei registrato
Devi essere registrato per commentare

ISCRIVITI



Copiare il codice

nella pagina web del tuo sito.


Copyright InfTub.com 2024