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Obiettivo del corso è la conoscenza, da parte degli studenti, dei concetti fondamentali del diritto privato, soprattutto per ciò che concerne la disciplina del contratto quale strumento principale delle relazioni economiche.
A tal fine, dopo l'illustrazione delle nozioni indispensabili per acquisire il lessico base del diritto - diritto oggettivo e diritto soggettivo, fonti del diritto e loro interpretazione, situazioni e rapporti giuridici, fatti e atti giuridici - il corso si concentrerà sulla materia oggetto del Codice Civile (e delle principali Leggi Speciali) secondo il seguente schema di massima.
Il Primo Libro del Codice Civile: Persone Fisiche e Persone Giuridiche
Il Terzo Libro del Codice Civile: i Beni, la Proprietà e gli altri diritti sulle cose
Il Quarto Libro del Codice Civile: Le Obbligazioni e le loro Fonti (con particolare attenzione alla disciplina del Contratto in Generale - formazione, requisiti, validità, invalidità -, dei Contratti Tipici, dei Contratti Atipici e "Nuovi" e dei Contratti d'Impresa)
Il Quinto Libro del Codice Civile (nozioni di base in tema di Impresa e Società)
Il Sesto Libro del Codice Civile (nozione di Responsabilità Patrimoniale, Sistema delle Prove, Tutela dei diritti)
FONTI
Disposizioni sulla legge in generale (c.d. preleggi)
Indicazione delle fonti. Sono fonti del diritto:
1) le leggi
2) i regolamenti
3) le norme corporative
4) gli usi
NB: ordine gerarchico!
ma -> il c.c. è del 1942, e molto è cambiato:
Costituzione (1948)
a) è "rigida" (C.138), vincola il legislatore
b) influisce sulle fonti e modifica art. 1 preleggi
Leggi
leggi (in senso formale: due camere + Pres. Rep.);
decreti legislativi (governo, su delega parlamento)
decreti legge (governo + conversione)
leggi regionali (su materia di competenza)
Regolamenti
Governo (regolamenti di esecuzione: norme applicative di
leggi)
Regioni
Province
Norme corporative (ord. corp. abr.; norme residuali)
Usi
fonte sussidiaria - vale solo se a) richiamo da altra fonte; b) la materia non è regolata da altra fonte, e se sussistono elementi oggettivi e soggettivi (pratica costante e uniforme seguita dai consociati con la convinzione che essa sia vincolante e obbligatoria)
non è uso quello "di fatto" (es. regalo di Natale).
no uso contra legem, no abrogazione "per desuetudine"
uso normativo uso negoziale
Gli usi giuridici o normativi si distinguono da quelli negoziali o interpretativi perché mentre i primi costituiscono fonte sussidiaria del diritto nelle materie in cui manca del tutto la disciplina legislativa (usi praeter legem) ovvero, in materie regolate da leggi o regolamenti, i secondi costituiscono mezzi di interpretazione della volontà ambiguamente espressa dai contraenti o di integrazione della medesima con la clausola che, abitualmente praticata nella zona, si presume voluta dalle parti anche se non espressamente richiamata.
La configurabilità di un uso normativo richiede due requisiti, l'uno - di natura oggettiva - consistente nella uniforme e costante ripetizione di un dato comportamento, l'altro - di natura s 333c23d oggettiva o psicologica - consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, di modo che venga a configurarsi una norma - sia pure di rango terziario, in quanto subordinata alla legge ed ai regolamenti - avente i caratteri della generalità e della astrattezza; l'esigenza del requisito soggettivo deve reputarsi imprescindibile, posto che altrimenti si ridurrebbe il fenomeno consuetudinario al rango della mera prassi (nell'affermare tale principio la suprema corte ha escluso la natura di uso normativo delle norme bancarie uniformi emanate dall'Abi, qualificandole come usi negoziali ex art. 1340 c.c., perché imposte al cliente in base ad una prassi, sia pure ineludibile in quanto richiesta dall'istituto bancario mediante clausole uniformi e predisposte). Cass., sez. I, 11-11-1999, 12507
uso normativo uso interpretativo (c.c. 1368)
Unione Europea
il Consiglio della Comunità emana
Regolamenti, con immediata efficacia e prevalenza su diritto interno
Direttive, volte ad armonizzare le legislazioni; in alcuni casi sono self-executing
Inoltre, il 29.10.04, a Roma, è stato firmato il "Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa" (non in vigore, per la mancata ratifica di Francia e Olanda).
QUINDI -> L'art. 1 preleggi va riletto così
1) Costituzione (e leggi costituzionali)
2) Trattato, regolamenti, direttive UE
3) Leggi dello Stato e delle Regioni
4) Regolamenti
5) Norme corporative (ove ancora in vigore)
6) Usi (normativi)
rapporti fra le norme ed efficacia nel tempo
le fonti sono in ordine gerarchico
la legge entra in vigore con la pubblicazione sulla G.U., dopo 15 gg. (salvo eccezioni) (Cost. 73, prel. 10)
la legge posteriore deroga alla precedente
la legge viene abrogata (prel. 15)
esplicitamente
implicitamente (da fonte grado pari o superiore successiva, da referendum)
la legge speciale deroga alla legge generale
non esiste l'abrogazione per desuetudine (uso contra legem)
la legge non è retroattiva (salva esplicita disposizione, non in materia penale)
l'illegittimità costituzionale della norma è dichiarata solo dalla Corte Cost.
Fonti di cognizione
Gazzetta Ufficiale - Bollettino Ufficiale della Regione (cronologico)
raccolte private (cronologiche e/o sistematiche): Lex, Le Leggi, Cd-Rom, Banche dati internet
INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE
norma giuridica = regola di comportamento condizionata
-> fattispecie astratta (proposizione generale, situazione tipo)
chi causa un danno con colpa deve risarcirlo
-> fattispecie concreta (situazione pratica)
Mario ha aperto distrattamente l'ombrello e ha colpito Marta
norma giuridica = qualificazione normativa di comportamenti
"ogni fattispecie riceve certe qualifiche"
cioè
"ogni comportamento determina certi effetti"
il proprietario. può impedire l'accesso al fondo
chi trova una cosa.. deve consegnarla al proprietario
chi rompe.. paga
a seconda che sia lecito, obbligatorio, vietato
Il lavoro del giudice sussunzione consiste nel riportare la fattispecie concreta a quella astratta, e nel formulare un giudizio (sillogismo)
LEGGE (premessa maggiore) -> chi rompe paga
CASO (premessa minore) -> Marco ha rotto la bicicletta di Romeo
DECISIONE (conclusione) -> Marco deve pagare 200 $ a Romeo
OPERAZIONE COMPLESSA:
la regola giuridica è frutto del concorso di diversi FORMANTI
Legislatore Giurisprudenza Dottrina
Il legislatore formula la disposizione normativa (il testo), alla quale occorre attribuire un significato, mediante l'interpretazione (che mira a ricostruire la regola, la norma).
CRITERI DI INTERPRETAZIONE (prel. 12)
interpretazione letterale (ogni parola può avere più di un significato es. c.c.810: beni=cose; art. 2740: beni=cose+diritti → bisogna tener conto del contesto)
interpretazione logica (il significato deve essere coerente con lo scopo - la ratio - della disposizione): intenzione del legislatore
(principio di razionalità: non è un soggetto fisso e storicizzato; soggetto ideale, coerente, costituzionalmente corretto, rispettoso dei trattati, efficiente, razionale, giusto: interpretazione evolutiva
interpretazione estensiva: la ratio consente di applicare la norma a casi diversi da quelli letteralmente richiamati
interpretazione sistematica: l.'o.g. è un sistema (coerente al suo interno o almeno nelle sue parti)
interpretazione analogica: (analogia legis) il sistema è completo; il giudice non può rifiutare la soluzione → il giudice stabilisce una regola concreta per quel caso applicando la ratio prevista per casi simili (no penale, no leggi eccezionali)
princìpi generali dell'o.g.: (analogia iuris) pr. Costituzionali (uguaglianza, tutela dir. fondamentali.); princìpi. ricavabili come sintesi di norme e istituti (es. affidamento)
PROVENIENZA DELL'INTERPRETAZIONE
legislatore -> interpretazione autentica
studiosi -> interpretazione dottrinale
suggeriscono soluzioni, studiano problemi, scrivono manuali, formano i futuri giudici e avvocati.
giudice -> interpretazione giudiziale
formalmente: la giurisprudenza non è fonte del diritto
vincolanti solo
decisioni di illegittimità Corte Cost.
per la corte di rinvio, la decisione della Cass.
in realtà: i sistemi a "diritto scritto" (civil law, europa continentale)
e quelli "consuetudinari" (common law, paesi anglossassoni)
tendono a CONVERGERE
in particolare: NON è possibile conoscere e descrivere il diritto italiano senza fare
riferimento al precedente giurisprudenziale
(es. diritto riservatezza, diritto identità personale, danno alla salute)
ASPETTI GENERALI DEL DIRITTO PRIVATO
Di cosa si occupa? rapporti fra soggetti (individui ed enti, privati e pubblici)
su un piano di parità
-> rapporti personali, familiari, patrimoniali
-> organizzazione di enti privati
Quali sono le fonti? quelle viste in precedenza, e in particolare
Costituzione (princìpi fondamentali e parte prima)
persone, rapporti familiari, proprietà, iniziativa economica.
Codice civile
Codice: raccolta delle norme giuridiche che disciplinano una determinata materia; è formalmente una legge
Codificazione: movimento politico culturale (dal XVII sec.) mirante a riordinare la selva di regole che governavano la vita dei cittadini.
Ideale: sistematicità, stabilità, uguaglianza dei soggetti, validità sul territorio dello Stato
Tappe: 1804 Code Civil Français (C. Napoléon)
Italia
Conosce il C.N. durante la conquista napoleonica e fino al 1814, poi i vari Regni e Ducati adottano propri codici fino al
1865 - Codice civile unitario (+ cod. commercio 1965, 1882)
I libro Delle persone
II libro Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni
II libro Dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose
1942 - Codice civile vigente (unificato)
I libro Delle persone e della famiglia
II libro Delle successioni
III libro Della proprietà
IV libro Delle obbligazioni
V libro Del lavoro
VI libro Della tutela dei diritti
mutato il baricentro
-> dalla PROPRIETÀ al CONTRATTO e all'IMPRESA
-> dalla RENDITA al PROFITTO
Leggi speciali (sempre più numerose, coeve o successive al c.c.)
Usi (normativi, contrattuali, interpretativi)
Equità (giustizia del caso concreto; non è fonte del diritto, ma viene talvolta
Richiamata)
Diritto internazionale privato (l. 218/95, interviene se una parte in causa è
straniera o se si tratta di beni situati all'estero; stabilisce in particolare la normativa - interna o estera - applicabile)
CATEGORIE GENERALI
Il diritto è relazione: la prescrizione determina un rapporto giuridico, e pone i destinatari in una situazione giuridica
Es. il venditore deve consegnare la cosa al compratore
Ciascun destinatario della disposizione si trova in una
situazione giuridica soggettiva (attiva, vantaggio; passiva, svantaggio)
il cui contenuto può essere descritto attraverso molteplici concetti
dovere: la norma impone di tenere un certo comportamento, di fare (obbligo)
di non fare (divieto)
es. il compratore deve pagare il prezzo
l'usufruttuario non può cambiare la destinazione economica del bene
facoltà la norma consente al soggetto di tenere lecitamente un certo comportamento
es. il locatario può servirsi della cosa locata
potere: la norma consente al soggetto di compiere efficacemente un atto
es. il proprietario può vendere la cosa
nel caso di locazione, il proprietario cede la facoltà di usare la cosa, non il potere di venderla
soggezione posizione di chi subisce le conseguenze del potere altrui
es. i comproprietari subiscono (soggezione) la decisione di uno di loro che fa valere il potere di sciogliere la comunione
pretesa: posizione correlativa all'obbligo; la norma attribuisce un dovere in
vista della realizzazione dell'interesse del portatore della pretesa
es. pretesa del creditore/obbligo del debitore
onere: comportamento non imposto, ma necessario per ottenere un vantaggio
es. onere della prova (art. 2697)
potestà: potere legato a funzione o ufficio, conferito per la tutela di interessi non propri
es. potestà dei genitori
DIRITTO SOGGETTIVO
la norma assicura al soggetto la possibilità di soddisfare un
proprio interesse, economico o morale
contenuto complesso e variabile a seconda dei casi
pretese, facoltà, poteri, immunità - ma anche doveri (ed. obblighi del proprietario, correttezza del creditore.)
definizione accettabile: potere per la tutela primaria e diretta del proprio interesse
classificazione diritti soggettivi
assoluti (erga omnes) ↔ relativi (verso qualcuno determinato)
proprietà credito
della personalità ↔ patrimoniali
vita, onore, privacy proprietà, credito pecuniario
nb: le due classificazioni si combinano: proprietà (assoluto, patrimoniale); credito (relativo, patrimoniale); vita (assoluto, non patrimoniale); fedeltà coniuge (relativo, non patrimoniale)
diritti potestativi al titolare è attribuito un potere, non una pretesa
cui corrisponde una soggezione non un obbligo;
il titolare modifica a proprio vantaggio la situazione
giuridica della controparte
es. c.c. 874, muro sul confine; 1111, scioglimento comunione;
prelazione; riscatto
il concetto di diritto di credito porta a quello di obbligazione
→ vincolo che lega il debitore al creditore (obbligo/dovere - pretesa)
c.c. 1174/5 contenuto patrimoniale
ACQUISTO DEI DIRITTI
TITOLARITÀ
del diritto o dell'obbligo -> relazione di appartenenza
TITOLO = fonte dell'acquisto
I diritti si acquistano a titolo
-> originario
-> derivativo
in questo caso, nessuno può trasmettere ad altri più di quello che egli abbia
ESTINZIONE DEI DIRITTI
Rinunzia (diritti disponibili)
Abbandono (della cosa, ma v. responsabilità)
Prescrizione (non opera per dir. persona, proprietà, nullità contratto)
ALTRE POSIZIONI TUTELATE
Interessi diffusi (risalgono a categorie, classi sociali, collettività)
sono tutelabili con difficoltà con strumenti privatistici,
ma vedi tutela del consumatore: es. artt. 136 ss. - e spec.artt. 139 ss. -, cod. cons. (prima, art. 1469 sexies, c.c.)
Aspettative legittime (diritto in formazione, sottoposto a condizione)
Situazioni di fatto (sono talvolta oggetto di tutela, v. possesso)
Fatto giuridico: ogni fatto al quale una norma giuridica collega un
determinato effetto
es. nascita -> acquisto capacità giuridica
comportamento illecito -> risarcimento
alluvione -> modifica proprietà fondi
-> in senso stretto (p.d.v. oggettivo,
"accadimenti": nascita, morte, caduta di un albero, ecc.)
FATTI GIURIDICI
-> atti (comportamenti umani, aspetto
"soggettivo", rilevanza della volontà: contratto, matrimonio, testamento, ecc.)
NB: gli atti umani nei quali la volontà non conta sono "atti materiali"(meri fatti)
Diversa prospettiva:
-> leciti
ATTI GIURIDICI (comportamenti giuridicamente rilevanti in quanto imputabili
alla persona)
-> illeciti
Atti illeciti (nb. siamo in diritto civile; la sanzione fondamentale è il risarcimento)
-> manifestazioni di volontà
Atti leciti (esercizio di autonomia/disposizione propri interessi)
-> dichiarazioni di conoscenza (confessione; giuramento, riconoscimento figlio naturale)
Classificazione Atti
Unilaterali Bi-plurilaterali
procura contratto
Patrimoniali Non patrimoniali
Contratto matrimonio
Tra vivi Mortis causa
Contratto testamento
NB da non confondere ATTO-COMPORTAMENTO con ATTO-DOCUMENTO
NEGOZIO GIURIDICO
Manifestazione di volontà diretta a costituire, regolare, estinguere rapporti giuridici
Matrimonio= n.g. non patrimoniale
Contratto= negozio giuridico patrimoniale
Testamento= n.g. mortis causa
"supercategoria", di origine tedesca (BGB 1900), non ripresa nel nostro c.c.,
ma appartenente alla nostra cultura giuridica, e utile per la comprensione
dei fenomeni e lo sviluppo di interpretazioni sistematiche ed analogiche.
Il nostro codice disciplina separatamente
IV libro (e non solo) CONTRATTO
(le cui norme si applicano agli atti unilaterali fra vivi
con contenuto patrimoniale: c.c. 1324)
I libro MATRIMONIO
II libro TESTAMENTO
IV libro PROCURA
Per ognuno di questi vengono stabiliti requisiti, effetti, validità, invalidità, ecc.
In particolare vengono stabilite regole legate alla capacità; alla forma; ai profili di validità della volontà e ai rimedi contro i vizi di questa.
TUTTAVIA, molti concetti sono propri di tutti gli atti, e giustificano il richiamo all'idea di negozio come categoria unificante, ad es.
-> capacità/incapacità
validità/invalidità
efficacia/inefficacia
nullità/annullabilità
sono concetti spendibili in tutti i campi"negoziali" seppur con regole spesso diverse
(es.: inganno: annullabile in contratto, non le nozze; motivo: irrilevante nel contratto, rilevante nel testamento.)
In particolare:
L'atto può essere valido ma inefficace (es. vendita cosa altrui)
invalido ma efficace (es. contr. annullabile,
fino all'annullamento)
inoltre: l'efficacia dipende dalla legittimazione (potere di compiere l'atto)
la legittimazione può derivare dalla titolarità o dalla rappresentanza
il titolare compie atti attinenti alla propri sfera (vendo la mia macchina)
il rappresentante compie atti che incidono sulla sfera del rappresentato
(in assemblea, voto anche per il condomino che mi
ha delegato)
NB fonte della rappresentanza (art. 1387) può essere
volontà del rappresentato (procura, atto unilaterale)
legge (es. rappresentanza dei genitori, del tutore, del curatore fallimentare)
Per le collettività (associazioni, comitati, società) e le istituzioni private (fondazioni) o pubbliche (Stato, altri enti) -> RAPPRESENTANZA ORGANICA
Cioè: l'ente agisce tramite il suo organo, che ha il potere di compiere gli atti (non v'è duplicità di soggetti)
SOGGETTI
ORDINAMENTO GIURIDICO come
insieme di regole per il gruppo sociale
cioè insieme di prescrizioni
(qualificazioni normative di comportamenti)
il destinatario è sempre l'uomo
sistema di composizione di conflitti di interesse
portatore di interesse può essere:
Il singolo o il gruppo
chi "tiene il comportamento", e pure
colui al quale (ente, minore, ecc.) il rapporto giuridico è
imputato, riferito
di diritti/obblighi
quindi SOGGETTO GIURIDICO
di attività giuridica
ogni ORD. GIUR. individua i propri SOGGETTI
Stato Persone
Chiesa Fedeli
Sport Tesserati
ONU Stati Aderenti
I soggetti del nostro O.G. sono (in prima battuta, e salvo precisazioni)
-> Persone Fisiche -> Persone Giuridiche
persone fisiche
Art. 1 c.c. : capacità giuridica [attitudine ad essere titolari di diritti e di obblighi, cioè, soggetti di diritto]: si acquista con la nascita
TUTTI gli esseri umani (Cost. 22)
[stranieri, art. 16 prel., reciprocità, non vale per i diritti
fondamentali]
cap. giur. speciali: lavoro (l.spec., 15 anni, di regola)
matrimonio (c.c. 84, 16 anni)
riconoscimento figlio naturale (c.c. 250, 16 anni)
nascituro o non concepito. se ne parla in tema di successioni (462, 1° co.)
di donazioni (784, c.c.)
ma tutto subordinato alla nascita
PROBLEMA determinazione momenti capacità
Nascita (acquisto) Morte (perdita)
individuo vitale l. trapianti (578/93).
(docimasia polmonare) (morte cerebrale)
(commorienza c.c. 4)
(morte presunta) ....
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scomparsa.. assenza morte presunta (48 ss.)
progressivamente il patrimonio va verso gli eredi
conservazione possesso temporaneo eredità
Luoghi (importanti per le relazioni giuridiche, es. notifiche, sedi
giudiziarie competenti..)
domicilio (c.c. 43)
generale, speciale/elettivo
residenza (c.c. 43, 2° co.)
dimora " "
Art. 1 c.c.: capacità d'agire [attitudine a compiere atti giuridici]
Cioè. a 18 anni si possono compiere atti
validamente (prima, annullabilità)
relativamente ai propri interessi (prima,
valida la procura a soggetto capace di
intendere e volere, c.c. 1389)
capacità d'agire
acquisto: 18 anni
perdita formale interdizione giudiziale (c.c. 414)
interdizione legale (c.p. 32)
limitazione formale: amministrazione di sostegno (c.c. 404);
inabilitazione (c.c. 415).
perdita "di fatto" incapacità naturale (c.c. 428)
ATTENZIONE: atti illeciti conta la "capacità naturale"
(intendere e volere, c.c. 2046)
minore, interdetto, possono essere in colpa, quindi responsabili dei propri atti illeciti
molti illeciti prescindono dalla colpa, e il problema non si pone neppure
Minore potestà dei genitori (c.c.316) comporta (sotto sorveglianza
Trib. Min.)
diritto/dovere di mantenere, istruire, educare.
potere/dovere di amministrare i beni (amm. ordinaria; straordinaria: controllo giudice tutelare)
rappresentanza legale (c.c.320)
usufrutto legale sui beni (per le necessità della famiglia, e di tutti i figli, c.c. 324)
sanzione: decadenza potestà, ecc. (c.c.330 ss.)
importante: intervento "soft" del giudice (c.c.316; v. anche c.c. 145)
"anticipi" di capacità
lavoro: se il minore lavora, può esercitare i diritti collegati
matrimonio a 16 anni (emancipazione)
riconoscimento figlio naturale (16 anni)
consenso al proprio riconoscimento (16 anni)
interruzione gravidanza (in certi casi, anche senza assenso genitori, con provvedimento del giudice)
consenso per eventi della vita familiare (16 anni)
adozione (consenso a 14 anni, parere a 12)
in più. validità atti vita quotidiana (in via diretta, o con presunzione di procura dei genitori)
Amministrazione di sostegno (nuovi artt. 404 ss., c.c.) chiunque, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi
provvedimento elastico, "ritagliato" dal giudice sulle esigenze del beneficiario
alcuni atti possono essere compiuti solo dall'amministratore
altri atti richiedono l'assistenza dell'amministratore
per tutti gli altri atti il beneficiario conserva la capacità di agire, e comunque può compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana
Interdetto giudiziale maggiorenne infermo di mente
Posizione:
essenzialmente come minore, ma il tutore ha meno poteri
dei genitori
non può compiere alcun atto, né patrimoniale, né non patrimoniale (ma la sentenza può determinare gli atti di ordinaria amministrazione che l'interdetto può compiere da solo o con l'assistenza del tutore: nuovo art. 427, c.c.).
Interdetto legale sano, ma condannato a ergastolo o
reclusione > 5 anni
pena accessoria: non può compiere atti patrimoniali
Inabilitato malattia mentale non grave, abuso sostanze,
prodigalità, sordomutismo o cecità in assenza di
sufficiente educazione
obiettivo: salvaguardare il patrimonio familiare
nomina di curatore che assiste negli atti di straordinaria amministrazione (ma la sentenza può indicare alcuni atti di straordinaria amministrazione che l'inabilitato può compiere da solo: nuovo art. 427, c.c.).
persone giuridiche
Art. 2740. Responsabilità patrimoniale. - Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
ciascuno, nella propria attività giuridica, "rischia tutto"!
il diritto offre però la possibilità di
vincolare delle risorse a uno scopo
**creando un patrimonio autonomo**
la "collettività" risponde ex art. 2740
ma i singoli appartenenti al gruppo rischiano solo quanto investito
la P.G.
è titolare di propri rapporti giuridici cioè
ha propri crediti e debiti
ha un proprio ordinamento interno (statuto)
ha propri organi (decisionali, di rappresentanza.)
ha una propria legittimazione processuale
i singoli sono soggetti "esterni", ed hanno
rapporti "da persona e persona" con la collettività
es.
il socio deve pagare le quote
non può ripetere quanto versato all'associazione
il socio è soggetto allo statuto
classificazione delle P.G.
se guardiamo agli obiettivi possiamo distinguere
gruppi miranti al lucro (tendenzialmente: V libro)
gruppi non miranti al lucro (tendenzialmente: I libro)
però:
cooperative, mutue assicuratrici
V libro, ma scopo mutualistico
soggetti del I libro
se di fatto esercitano attività d'impresa,
sono assoggettate alle norme sull'imprenditore
se guardiamo all'attribuzione di personalità possiamo distinguere
enti personificati (autonomia patrimoniale perfetta)
associazioni riconosciute (I libro)
fondazioni (riconosciute, I libro)
comitati (se riconosciuti, I libro)
società di capitali (V libro)
enti non personificati
ass. non riconosciute (I libro)
comitati n.r. (I libro)
società di persone (V libro)
l'assenza di autonomia patrimoniale perfetta non impedisce una certa separazione del patrimonio del gruppo da quello dei singoli
in maniera attenuata, c'è comunque uno "schermo" tra singolo e gruppo
es.
ass. non riconosciuta c'è un fondo patrimoniale indivisibile (c.c. 37); per le obbligazioni risponde il fondo, e le persone che hanno agito (c.c. 38) - non gli associati
società di persone c'è un patrimonio, ma rispondono anche i soci che hanno agito (gli altri possono essere esonerati (c.c.2270); esiste l'escussione preventiva del patrimonio sociale (c.c. 2271); il creditore particolare del socio incontra limiti nell'aggressione ai beni della società (c.c. 2270)
tipologia
persone giuridiche pubbliche (Stato, Regioni, Comuni, ecc.)
persone giuridiche private
fondazioni (non profit; p.g.)
associazioni riconosciute (non profit; p.g.)
comitati ric. (non profit; p.g.)
associazioni non riconosciute (non profit; no p.g.)
comitati n.r. (non profit; no p.g.)
società commerciali
di persone (profit; no p.g.)
s. semplice
s. in nome collettivo
s. in accomandita semplice
di capitali (profit, p.g.)
s. per azioni
s. a responsabilità limitata
s. in accomandita per azioni
s. cooperative e mutue assicurative (scopo mutualistico; p.g.)
in più, nuove figure quali (il legislatore interviene con vari scopi, di intervento sociale, ecc.)
associazioni di volontariato (l.266/91)
ONLUS (l. l.460/97)
Cooperative di solidarietà sociale (l.381/91)
Enti di promozione sociale (l.383/2000)
Caratteristiche fondamentali delle p.g.
Elemento materiale risorse e persone unite per un certo scopo
a) Pluralità di individui (può mancare nelle fondazioni)
b) Patrimonio (danaro, beni)
c) Scopo determinato da Atto costitutivo (oggetto sociale, ecc.)
d) Regole interne (Statuto: + elastico nel I libro; + rigido nel V)
e) Organi: decisionali, rappresentativi
f) Denominazione, sede
Elemento formale determina l'acquisizione della personalità
a) Iscrizione nel registro delle p.g. c/o Prefettura o Regione (I libro)
b) Iscrizione registro imprese (V libro)
Inoltre
Pubblicità: registro p.g. c/o prefettura (I libro); registro imprese (V libro)
Controlli: governo e magistratura (I libro); magistratura + autority (es. Consob, antitrust) (V libro)
I BENI
810. Nozione. Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.
"il concetto è circolare"
"beni" = "cose che possono formare oggetto di diritti"
"cose che possono formare oggetto di diritti"= "beni"
allora??
I ci deve essere una "cosa", cioè
parte del mondo materiale, esterna alla persona: reputazione non è "cosa"
luna è "cosa"
automobile è "cosa"
energia è "cosa" (c.c. 814)
II diritto => soluzione conflitti
oggetto di diritti => cosa su cui può sorgere conflitto
risorsa scarsa => conflitto
risorsa scarsa => valore economico (economia &diritto)
quindi: cosa è bene se utile e scarsa
es.: energia elettrica
del fulmine: è cosa, non è bene
prodotta dall'uomo: è bene
es.: etere ("supporto onde hertziane") diventa scarso con libertà di antenna
III "può formare": anche in futuro
Res nullius appropriazione
Cose future se ne può disporre prima che esistano
CLASSIFICAZIONI DEI BENI
Nb. => sempre funzionali all'individuazione delle regole operative
1) Beni mobili e beni immobili (+beni mobili registrati)
criterio tutti "mobili" tranne quelli "immobili" (c.c. 812)
finalità regole in tema di appropriazione; possesso; forma contratti; esistenza sistema di pubblicità; garanzie, ecc.
2) Universalità di mobili (c.c. 816)
criterio uguale appartenenza e destinazione unitaria (biblioteca, gregge, ecc.; azienda, eredità)
finalità facilità traffici; regole in tema di possesso
3) Pertinenze (c.c. 817 ss.)
criterio destinazione durevole a servizio o ornamento
finalità facilità traffici
nb: la cosa composta (separando gli elementi perde la propria integrità)
4) Cose generiche e cose specifiche
criterio determinate per quantità, numero, misura
oppure con propria identità
finalità molteplici in materia contrattuale: serve a determinare l'oggetto dell'accordo, le obbligazioni, i rischi.
nb: cosa generica diventa specifica con individuazione
5) Cose fungibili e infungibili
sostituibilità o meno con uguale quantità e qualità
finalità: nei rapporti contrattuali (es. prestito bicicletta; prestito denaro)
6) Cose consumabili e inconsumabili
criterio fecondità semplice o ripetuta
finalità rapporti contrattuali; usufrutto (c.c. 995; 996)
7) Frutti naturali e civili (820 ss.)
criterio fonte di produzione dei frutti
finalità appartenenza, disponibilità, regole sull'indebito.
ATTENZIONE:
BENI, nel linguaggio del legislatore può voler dire di più
art. 2740; c.c. 320; c.c. 375.
beni = diritti (reali, di credito) = sostanze (c.c. 587)
e, più ampiamente, nel linguaggio giuridico
bene=interesse protetto dal diritto (proprietà, integrità fisica, onore, ecc.)
Beni pubblici
Art. 42 Cost.
i beni possono appartenere allo Stato, agli altri enti pubblici, a persone fisiche, a enti privati.
però
Proprietà pubblica (c.c. 822 ss.) Proprietà privata (c.c. 832)
BENI PUBBLICI (regime: leggi speciali)
(appartenenza a Stato o enti p. + destinazione p.u. o pubblico servizio)
Beni demaniali (c.c. 822 s.s.) - d. naturale/artificiale
Inalienabili
Sfruttamento possibile tramite "concessione"
Non soggetti a usucapione
Beni patrimonio indisponibile (c.c.826)
Stessi limiti dei beni demaniali ma, secondo qualcuno, soggetti a usucapione
Occupabile la selvaggina
Beni patrimonio disponibile (c.c. 826, 830)
Proprietà ordinaria
VI LIBRO del Codice Civile
Delle tutela dei diritti
Esigenze di certezza => pubblicità
Pubblicità notizia (conoscibilità)
interdizione su atto di nascita (c.c.423)
pubblicazioni matrimoniali (c.c. 93)
Pubblicità costitutiva (validità)
ipoteca (iscrizione c.c. 2808)
sistema tavolare
Pubblicità dichiarativa (efficacia, opponibilità)
cambio di residenza (c.c. 44)
registro imprese (c.c. 2188, 2296, 2298.)
registri immobiliari (trascrizione
c.c. 2643 ss.)
Esistono vari registri, con molteplici funzioni
(notizia, dichiarativa, costitutiva)
registri immobiliari
registri dei beni mobili registrati
registri persone giuridiche
registro imprese
registri stato civile
PUBBLICITÀ IMMOBILIARE (Italia)
quali beni?
beni immobili
quali vicende?
tutte quelle che influiscono sui diritti reali
alcune vicende relative a crediti
quali atti (c.c. 2643; 2645-bis, ss.)?
contratti, atti unilaterali, vicende delle successioni
mortis causa, costituzione fondo patrimoniale
che influiscono su d.r.
taluni contratti preliminari (c.c. 2645-bis)
contratti di locazione > 9 anni
atti di liberazione o cessione di fitti e pigioni
non scaduti per + 3 anni
domande giudiziali, sentenze, transazioni
quali effetti (c.c. 2644)?
in Italia vale il principio consensualistico (c.c.1376)
pubbl. imm., serve solo a opponibilità:
v. ipotesi "doppia alienazione immobiliare"
però: c.c. 2652, n. 6 pubblicità sanante"
quali modalità?
registri a base personale
continuità trascrizioni
SISTEMA TAVOLARE (TN, BZ, GO, TS, comuni UD, BL)
base reale pubblicità costitutiva
LE PROVE
Regola generale (c.c. 2697)
Chi vuol far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provarne i fatti che ne sono a fondamento
Eccezione: inversione onere prova (es. alcune ipotesi di r.c.; promesse di pagamento, ecc.)
MEZZI DI PROVA
prove documentali
atto pubblico (c.c.2699, ss.)
scrittura privata autenticata o non autenticata (c.c.2702 ss.)
documento magnetico - documento informatico (l.59/97, d.p.r. 445/2000, d.lgs. 82/2005)
altri mezzi di prova
testimoni (c.c. 2721 ss.)
confessione (c.c.2730 ss.)
giuramento (c.c. 2736, ss.)
presunzioni (c.c.2727)
CERTEZZA NEL TEMPO
PRESCRIZIONE
estinzione del diritto per il decorso del tempo
tutti i diritti si prescrivono tranne
diritti della persona (poiché indisponibili)
azione di rivendicazione (a difesa della proprietà)
azione di nullità del contratto
decorrenza: dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (2935)
sospensione: l'orologio si ferma (2941/1), ad es. perché creditore e debitore si sposano fra loro
interruzione: l'orologio si azzera (2943) con l'esercizio del diritto
durata:
10 anni (regola, 2946)
5 o meno (prescr. brevi, 2947 ss.)
20 anni (diritti reali: es. 954, superficie)
PRESCRIZIONI PRESUNTIVE (2954 ss.)
ATTENZIONE
in certe situazioni, si presume che il debito sia stato pagato, o sia comunque estinto, quindi decorso il termine (breve) la prestazione non può più essere richiesta; ma non è normale prescrizione
il giuramento o la confessione consentono al creditore di far valere il proprio credito
DECADENZA estinzione del diritto per inerzia, in maniera assoluta e senza possibilità di sospensione; di regola, termine breve (es. 8 giorni: c.c. 2697)
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