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LA PROPRIETA' - Modi di acquisto della proprietà

diritto



LA PROPRIETA'

Questa lezione si propone di illustrare brevemente il diritto di proprietà e i diritti reali.

La Costituzione, pur riconoscendo e garantendo il diritto di proprietà, pone ad esso dei limiti, che si ricollegano alla funzione sociale che tale diritto svolge e al valore economico che ha (art. 42 Cost.). L'esercizio della proprietà e delle facoltà ad essa ricollegate, infatti, non può contrastare con le finalità sociali e generali per le quali è garantita. La proprietà, inoltre, può essere espropriata per un pubblico interesse (dietro pagamento di un indennizzo fissato dalla legge).

Gli altri limiti che gravano sulla proprietà, che però derivano dal codice civile, riguardano:

  •  le distanze nelle costruzioni e nell'apertura di luci e vedute (se si tratta di fondi confinanti);
  •  gli atti emulativi;
  •  le immissioni che superino la normale tollerabilità. Criterio per la determinazione di quest'ultima è il contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà (art. 844.2 c.c.). E' bene ricordare che la proprietà del suolo si estende dal sottosuolo allo spazio sovrastante (art. 840 c.c.)

I modi di acquisto della proprietà si diversificano a seconda che siano:



  •  a titolo originario: l'acquisto della proprietà avviene indipendentemente dal 454i89e diritto di precedenti titolari (occupazione; invenzione; accessione; usucapione);
  •  a titolo derivativo: l'acquisto avviene, invece, per trasferimento del diritto da precedenti titolari (il trasferimento, ovviamente, non può aver luogo se il dante causa non aveva la piena titolarità del diritto stesso). 


















Modi di acquisto della proprietà















Usucapione








Le azioni petitorie (a difesa della proprietà) servono ad affermare la titolarità del diritto di proprietà contro chi eventualmente lo contesti o affermi di vantare diritti reali sul bene oggetto del diritto stesso. Esse si distinguono in:

  • azione di rivendicazione: l'art. 948 c.c. prevede che venga posta in essere dal proprietario del bene o della cosa nei confronti di colui che attualmente la possiede. L'onere della prova spetta al proprietario, che dovrà dimostrare di esserne effettivamente il titolare. 
  • azione negatoria: l'art. 949 c.c. statuisce che venga posta in essere dal proprietario del bene o della cosa, che ne è anche in possesso, nei confronti di chi affermi dei diritti sullo stesso bene o cosa, o ne molesti o turbi l'esercizio del diritto. l'onere della prova incombe sul convenuto, il quale dovrà dimostrare l'esistenza dei diritti che pretende di far valere. 
  • azione per regolamento di confini: l'art. 950 c.c. stabilisce che sia posta in essere da proprietario di un fondo, affinchè,  in via giudiziale, si apponga il confine col fondo limitrofo, qualora sia incerto. In questo caso, entrambe le parti devono dimostrare l'estensione dei loro fondi (salva la possibilità che il giudice si attenga alle consultazione delle mappe catastali). 
  • azione per apposizione di termini: l'art. 951 c.c. attribuisce ai proprietari di fondi limitrofi la possibilità di apporre o ripristinare in modo visibile i confini. La prova da fornire (a carico di entrambe le parti) è quella della posizione del confine, che si traduce, comunque, nella prova dell'estensione del fondo. 

La proprietà:

  • limiti derivanti dalla Costituzione
  • limiti derivanti dal codice civile:
    • distanze
    • atti emulativi
    • immissioni

I modi di acquisto della proprietà:

  • a titolo originario
  • a titolo derivativo

Le azioni a tutela della proprietà:

azione di rivendicazione 

azione negatoria

azione per regolamento di confini

azione per apposizione di termini





DOMANDE


I limiti al diritto di proprietà derivano solamente dalla Costituzione.

a.  vero

b.  falso


La proprietà ha una funzione sociale.

a.  vero

b.  falso


L'azione di rivendicazione è un'azione di difesa della proprietà?

a. 

b.  no


La successione a titolo di eredità è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà

a. 

b.  no



RISPOSTE


1. B

2. A

3. A

4. B



Altre domande

Cos'è la doppia alienazione di beni?

Cosa si intende per acquisto "a non domino"?

Cos'è l'accessione invertita?

Che differenza c'è fra luci e vedute?



Glossario

A

ABROGAZIONE = cessazione della vigenza di una legge.

ACCORDO = incontro delle volontà delle parti.

ACQUISTO A NON DOMINO = acquisto da persona che in realtà non è proprietaria, né vanta un diritto reale sul bene oggetto dell'acquisto stesso. 

ASSENZA = scomparsa della persona fisica, protratta per due anni. 

ATTI EMULATIVI = atti che il proprietario compie al fine unico di recare molestie o nuocere ad altri (art. 833 c.c.).

B

BENE = qualsiasi cosa che possa formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.) e che quindi arrechi utilità agli uomini e sia suscettibile di appropriazione (res in commercium).

BUONA FEDE = ignoranza di ledere il diritto altrui. 

C

CAPACITA' DI AGIRE = è la capacità della persona di compiere atti rilevanti per il diritto (art. 2 c.c.). 

CAPACITA' GIURIDICA capacità di essere titolari di diritti e doveri (art. 1 c.c.), che si acquista, in via generale, dalla nascita. Si perde solamente con la morte (art. 22 Cost.), intesa, ex L. 29.2.93 n. 578, come "cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo". 

CODICE CIVILE = complesso delle norme che disciplina il diritto civile e il diritto commerciale. Esso è stato approvato con il regio decreto 16.3.1942, n. 262 (e successivamente modificato); consta di 6 libri, ciascuno dei quali ripartiti in titoli. Questi ultimi sono a loro volta composti di capi, talvolta divisi in sezioni. E' quindi nelle sezioni che vi sono gli articoli, per un totale di 2969.

COMUNIONE = più persone (i c.d. "comunisti") sono contitolari di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale sul medesimo bene (art. 1100 c.c.).

CONFESSIONE = dichiarazione fatta di una parte di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte (art. 2730 c.c.). 

D

DECADENZA = perdita della possibilità di esercitare un diritto a causa del compimento di una determinato atto o di una determinata attività. Può essere stabilita dalla legge (decadenza legale), oppure dalle parti (decadenza negoziale/contrattuale). 

DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA = modo d acquisto a titolo originario della servitù, in virtù del quale, una volta provato che due fondi attualmente divisi sono stati posseduti in precedenza da un unico proprietario, che ha lasciato le cose in uno stato dal quale risulta la servitù, si costituisce di diritto una servitù a favore di uno e a carico dell'altro (art. 1062 c.c.).  

DETENZIONE = potere di fatto sulla cosa, che deriva e trova giustificazione nel possesso altrui. Tuttavia, tale potere non è caratterizzato dalla pretesa della titolarità di un diritto reale sul bene (art. 1140.2 c.c.).

DIFFAMAZIONE = offesa (scritta o verbale) dell'altrui reputazione, a mezzo di comunicazione ad una o più persone.

DIMORA = luogo del temporaneo soggiorno della persona. 

DIRITTO DI ABITAZIONE = diritto di abitare una casa, limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia (art. 1022 c.c.).

DIRITTO DI SUPERFICIE = diritto che consiste nella proprietà di un fabbricato costruito sul suolo altrui (è il vero e proprio "ius aedificandum") oppure nell'alienazione, da parte di un soggetto titolare di un fondo e di un fabbricato su questo costruito, della proprietà del fabbricato, separatamente da quella del fondo (art. 952 c.c.).

DIRITTO D'USO = diritto di servirsi di una cosa, unito alla possibilità di raccoglierne i frutti per soddisfare i bisogni propri e della propria famiglia (art. 1021 c.c.).

DIRITTO OGGETTIVO = (norma agendi) è l'insieme delle norme disciplinanti in astratto la condotta degli individui.

DIRITTO PUBBLICO = ramo del diritto che disciplina l'organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, nonché i  rapporti in cui una parte sia lo Stato, cui la legge espressamente conferisce una condizione di maggiore autorità rispetto alle altre).

DIRITTO PRIVATO = regola i rapporti giuridici fra gli individui, l'organizzazione e l'attività degli enti privati, nonchè i  rapporti fra i privati e lo Stato, laddove a quest'ultimo non sia riconosciuto un potere di supremazia.

DIRITTI REALI = diritti che garantiscono al titolare un potere immediato e assoluto sulla cosa. Sono tipici, in quanto  tassativamente previsti ed elencati dal legislatore. Si caratterizzano per il c.d. diritto di seguito, che esprime l'immediato collegamento fra il diritto stesso e la cosa, cosicchè il titolare può perseguire la cosa presso qualunque soggetto si trovi. 

DOMICILIO = luogo degli affari e degli interessi della persona (art. 43.1.c.c.: c.d. domicilio generale). Può essere speciale (per determinati atti o affari; art. 47 c.c.), oppure necessario (per i minori e per gli interdetti; art. 45 c.c.) 

E

EFFICACIA = capacità di un atto o di un fatto di avere "effetti giuridici" che siano in grado di modificare la "realtà giuridica". 

ENFITEUSI = diritto di godimento di un fondo, concesso dal proprietario del fondo ad un soggetto (c.d. "enfiteuta") con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone periodico (sotto forma di denaro o di prodotti naturali) (art. 960 c.c.).

ESTRINSECO = l'atto pubblico fa piena prova -fino a querela di falso- della provenienza delle dichiarazioni rese  davanti al P.U., ma non anche della veridicità delle stesse (c.d. INTRINSECO). 

F

FAMIGLIA = secondo l'art. 2 Cost. è la formazione sociale in cui l'uomo svolge la sua personalità, nonché (art. 29 Cost.) una società naturale fondata sul matrimonio. 

FRUTTI = prodotti dei beni capitali. Si distinguono in naturali (derivano direttamente e periodicamente da un altro bene -indipendentemente dal 454i89e l'opera dell'uomo- e ne fanno parte fino alla separazione; art. 820.1 c.c.) e civili (derivano indirettamente da un altro bene, come corrispettivo del godimento che viene concesso. Si acquistano giornalmente, in ragione della durata del diritto; art. 820.3 c.c.). 

G

GIURAMENTO = dichiarazione di una parte su argomenti o fatti a sé favorevoli, rilevanti per la decisione (art. 2736 c.c.). Può essere richiesto dall'altra parte (giuramento decisorio) oppure dal giudice (giuramento suppletorio). 

I

IMMISSIONI = propagazioni di fumo, calore, rumori, e scuotimenti provenienti dal fondo del vicino (art. 844 c.c.). 

INGIURIA = offesa (scritta o verbale) della valutazione che il singolo individuo ha del proprio valore sociale.

L

LUCI = aperture del muro, che consentono il passaggio di aria e luce, ma non di affacciarsi nel fondo vicino.

M

MORTE PRESUNTA = scomparsa della persona fisica protratta per dieci anni. 

N

NORMA GIURIDICA = precetto generale ed astratto, rivolto ai componenti di un ordinamento giuridico, col quale è imposta una determinata condotta, sotto la minaccia di una sanzione. Si caratterizza per la generalità.

P

PATRIMONIO = insieme di rapporti giuridici attivi e passivi, che fanno capo ad una persona e che sono suscettibili di valutazione economica. 

PERSONA FISICA = il singolo soggetto, l'uomo, l'individuo.

PERSONA GIURIDICA = complesso organizzato di persone fisiche, dotato di riconoscimento formale ed avente come scopo il raggiungimento di un determinato fine.   

POSSESSO = potere di fatto sulla cosa, che si estrinseca in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (possesso vero e proprio) o di altro diritto reale (quasi possesso) (art. 1140.1 c.c.).

PRELEGGI = (dette anche "disposizioni sulla legge in generale" o "disposizioni preliminari") sono disposizioni premesse al codice civile, che però riguardano l'intero sistema giuridico italiano. Sono 31 articoli raccolti in due gruppi (rispettivamente riguardanti le fonti del diritto e i criteri di applicazione della legge). 

PROPRIETA' = diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo (art. 832 c.c.). 

PRESCRIZIONE = perdita di un diritto soggettivo a causa dell'inerzia o del mancato uso da parte del titolare per un determinato periodo di tempo previsto dalla legge. 

PRESUNZIONI = (art. 2727 c.c.) sono operazioni logiche, tramite le quali la legge (presunzioni legali) o il giudice (presunzione semplice) risalgono da un fatto noto ad uno ignoto. In quest'ultima ipotesi il giudice potrà ammetterle, purchè gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.).

PRINCIPIO DISPOSITIVO = nel processo civile la decisione del giudice si fonda sulle prove prodotte dalle parti.

PRINCIPIO DELLA PREVALENZA = attrazione nell'orbita della cosa principale delle cose accessorie (accessorium 
cedit principale
).

PUBBLICAZIONI = atto affisso per otto giorni consecutivi alla porta della casa comunale dei comuni di residenza dei futuri coniugi in cui sono indicate le generalità di costoro e il luogo delle nozze.

Q

R

RAPPORTO GIURIDICO = qualsiasi relazione interpersonale regolata dal diritto. 

RESIDENZA = luogo dell'abituale dimora della persona (art. 43.2 c.c.).

S

SCOMPARSA = allontanamento della persona dal luogo del suo ultimo domicilio, senza che vi abbia più fatto ritorno e dato di sè notizie.

SERVITÙ PREDIALI = consistono nel peso imposto su di un fondo, al fine precipuo di recare un'utilità oggettiva ad un fondo contiguo, di proprietario diverso (art. 1027 c.c.).

SINALLAGMA = vincolo di corrispondenza fra le reciproche obbligazioni.

T

TESTIMONIANZA = dichiarazione di soggetti estranei alla causa, su fatti controversi di quest'ultima, dei quali abbiamo a qualsiasi titolo conoscenza (art. 2721 c.c.). 

TESORO = cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di esserne il proprietario (art. 932.1 c.c.).

U

USUFRUTTO = diritto di godere della cosa altrui, rispettandone la destinazione economica e traendo (per quanto previsto) dalla cosa stessa ogni utilità (art. 981 c.c.).  

UNIVERSALITA' = insieme di beni mobili che appartengono ad un unico proprietario e hanno una destinazione unitaria (art. 816 c.c.). I singoli beni che costituiscono l'universalità possono essere oggetto di separati atti e rapporti giuridici.

USUCAPIONE = modo di acquisto della proprietà o di altri diritti di godimento per effetto del possesso (continuato, non violento, non clandestino) del bene protratto per un certo periodo di tempo.

V

VEDUTE = aperture che consentono il passaggio di aria e luce, nonché di affacciarsi, orizzontalmente e obliquamente, nel fondo vicino. 

VACATIO LEGIS = periodo di tempo che deve necessariamente trascorrere dopo la pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, affinché i destinatari ne possano venire a conoscenza. Trascorso questo periodo (che, salvo eccezioni, è di quindici giorni), la legge si presume essere conosciuta da tutti (ignorantia legis non excusat). 





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