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LE SUCCESSIONI - SUCCESSIONE A CAUSA DI MORTE

diritto



LE SUCCESSIONI


SUCCESSIONE A CAUSA DI MORTE


Fenomeno per cui, alla morte di una persona, i rapporti giuridici patrimoniali, sia attivi che passivi, di cui egli era titolare si trasferiscono ad un altro soggetto, il successore.

La successione si dice a titolo universale quando il successore, che acquista la qualità d'erede, subentra in tutto o in parte nei rapporti patrimoniali del defunto; se invece acquista la titolarità d'altri beni o diritti, la successione si dice a carattere particolare (legato). Chi acquista la qualità d'erede subentra in tutti i rapporti giuridici, anche in quelli passivi, ed è tenuto, quindi, a rispondere degli eventuali debiti della persona alla quale succede. La successione sii apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.

Nel nostro ordinamento esistono tre tipi di s 515c23f uccessione: testamentaria, legittima e necessaria. Nel primo caso l'eredità si devolve secondo quanto disposto dal testatore stesso in un atto formale e solenne, il testamento. Ogniqualvolta il testamento manchi o preveda l'assegnazione di una parte soltanto del patrimonio ereditario, l'eredità viene stabilita e devoluta secondo criteri e modalità stabiliti dalla legge ai cosiddetti successori legittimi (successione legittima). La successione necessaria, infine, è costituita dal complesso di norme che garantiscono a determinati soggetti indicati dalla legge (i successori necessari, o legittimi o riservatari) una quota dei beni ereditari anche contro la volontà del testatore.




SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE

A titolo universale

Il successore subentra nei rapporti patrimoniali del defunto

A titolo particolare

Il Successore diventa titolare di singoli beni o diritti

Testamentaria

Avviene secondo Testamento


Legittima

Secondo modalità stabilite dalla legge (in mancanza di testamento)

Necessaria

Garantita dalla legge a favore di successori legittimi (riservatari) o legittimari



OGGETTO DELLA SUCCESSIONE


Oggetto di successione sono tutti quei diritti e obblighi facenti capo al de cuius al momento della sua morte e aventi natura patrimoniale che non si estinguono con la morte di una persona: non costituiscono oggetto di successione, ad esempio, i diritti inerenti alla persona (come quelli al nome, all'onore, alla libertà) e relativi a rapporti familiari la cui tutela è affidata, alla morte del titolare, ai congiunti di questo e non agli eredi. Tra i diritti che non formano oggetto di successione va segnalato anche quello al risarcimento del danno morale (sempre che sia già maturato al momento della morte del soggetto), il quale spetta ai parenti, ma non come eredi. Esistono eccezioni a questo principio: così vi sono rapporti patrimoniali che non si trasmettono ma si estinguono con la morte del titolare (ad esempio i diritti a rendite vitalizie e ad alimenti, quelli d'usufrutto, d'uso, d'abitazione e quelli corrispondenti a tali diritti) ed esistono, viceversa, rapporti non patrimoniali che non si estinguono con la morte del titolare ma si trasmettono ai successori (i diritti d'autore, d'inventore e quello di disconoscere la paternità di un figlio naturale); intrasmissibili sono, di regola, i rapporti di diritto pubblico.



SUCCESSIONE LEGITTIMA DEL CONIUGE E DEI FIGLI


La legge considera successori legittimi il coniuge, i discendenti legittimi e naturali, gli ascendenti legittimi e parenti fino al sesto grado. Se tutti questi successori mancano l'eredità si devolve allo Stato; se mancano ascendenti, discendenti fratelli e sorelle l'intero patrimonio è conseguito dal coniuge; se il coniuge concorre con un figlio, l'eredità sarà divisa in parti uguali, mentre se concorre con più di un figlio riceverà un terzo del patrimonio e se concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle, anche se unilaterali, ne riceverà due terzi. Queste disposizioni si applicano anche al coniuge separato, ma se la separazione è stata a lui addebitata avrà diritto solo ad un assegno vitalizio il cui ammontare non potrà, in ogni caso, essere superiore agli alimenti già goduti (se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti). Se il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al superstite di buona fede spetta la quota attribuita ai sensi delle norme sopracitate, salvo la persona della cui eredità si tratta sia, al momento della morte, legata da valido matrimonio. Per quanto riguarda i figli, se concorrono da soli (senza il concorso, cioè, di uno o di entrambi i genitori)all'apertura della successione riceveranno l'intera eredità in parti uguali tra loro; i figli naturali riconosciuti, i legittimati e gli adottivi succedono al pari di quelli legittimi.



SUCCESSIONE LEGITTIMA DEGLI ALTRI PARENTI


Gli altri parenti del defunto possono essere classificati in tre ordini di successori: discendenti, ascendenti altri parenti collaterali fino al sesto grado; all'interno di ciascun grado i parenti si distinguono in base al grado di parentela più o meno prossimo con il defunto.




Se mancano.

Succedono.


Figli, fratelli o sorelle o loro discendenti

Genitore o genitori in parti uguali


Tutti i precedenti più i genitori

Per metà agli ascendenti in linea materna e metà in linea paterna

Genitori, figli e altri ascendenti

Fratelli e sorelle in parti uguali


Discendenti e ascendenti

Parenti fino al sesto grado





SUCCESSIONE NECESSARIA


Le norme in proposito costituiscono un limite alla libertà testamentaria e sono poste a tutela dei diritti di determinate categorie di successibili ai quali la legge riserva di diritto, cioè anche contro la volontà del defunto, una quota del patrimonio ereditario (la cosiddetta porzione legittima  o quota di riserva). Questi soggetti (legittimari) sono: il coniuge, i figli legittimi e naturali e gli ascendenti legittimi.




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