|
|
REDDITI DI CAPITALE
Art. 41 - Redditi di
capitale
1.
Sono redditi di capitale:
a) gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti
correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari,
degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei
certificati di massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli
1861 e 1869 del codice civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della
lettera d) del comma 2 dell'articolo 49;
f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti
indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il
disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 49;
g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità
di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni
affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e
valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di
contratti di assicurazione sulla vita e di c 636e43g apitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni
pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 47 erogate
in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per
oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono
essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento
incerto.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano similari alle azioni i
titoli di partecipazione al capitale di enti, diversi dalle società, soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; si considerano similari alle
obbligazioni:
[a) abrogata]
b) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di
autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto legge 15
marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
c) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare
alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la
corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori
alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa
emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di
controllo sulla gestione stessa.
Art. 42 - Determinazione del
reddito di capitale
1.
Il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o
altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei
redditi di cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell'articolo 41 è
compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei
beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata,
apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati,
apportati od affidati in gestione. I proventi di cui alla lettera g) del comma
1 dell'articolo 41 sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o
affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni
ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i
valori sono impiegati o incassati. Qualora la differenza tra la somma percepita
od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione
dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 41
sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non
ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la
parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo
intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento od il parametro
assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera
interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I proventi di
cui alla lettera g bis) del comma 1 dell'articolo 41 sono costituiti dalla
differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e
delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri
proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel
periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte
sui redditi. I corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta estera
sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono pagati
o incassati. Nei proventi di cui alla lettera g-ter) si comprende, oltre al
compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri
proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel
periodo di durata del rapporto.
2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si
presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le
scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti
nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è determinata
per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.
3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in
conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma
di legge o di contratto.
4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla
vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente
alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si
considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di
opzione. La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni
erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni.
4-bis. Le somme od il valore normale dei beni distribuiti, anche in sede di
riscatto o di liquidazione, dagli organismi d'investimento collettivo
mobiliari, nonché le somme od il valore normale dei beni percepiti in sede di
cessione delle partecipazioni ai predetti organismi costituiscono proventi per
un importo corrispondente alla differenza positiva tra l'incremento di valore
delle azioni o quote rilevato alla data della distribuzione, riscatto,
liquidazione o cessione e l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato
alla data di sottoscrizione od acquisto. L'incremento di valore delle azioni o
quote è rilevato dall'ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione.
4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 41
sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita o di
prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata
senza tener conto dei rendimenti finanziari.
Art. 43 - Versamenti dei
soci
1.
Le somme versate alle società in nome collettivo e in accomandita semplice dai
loro soci si considerano date a mutuo se dai bilanci allegati alle
dichiarazioni dei redditi della società non risulta che il versamento è stato
fatto ad altro titolo.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle
associazioni e ai consorzi dai loro associati o partecipanti.
Art. 44 - Utili da
partecipazione in società ed enti
1.
Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società
soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche a titolo di
ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione
delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di
nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto
capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le
somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente
riconosciuto delle azioni o quote possedute.
2. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o
altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento
gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono
utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto
mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel
comma 1, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è
considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla
parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di
riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, a partire dal meno
recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria
che dispongono diversamente.
3. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso,
di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle
società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato
per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Il credito
di imposta di cui all'articolo 14 spetta limitatamente alla parte dell'utile
proporzionalmente corrispondente alle riserve, diverse da quelle indicate nel
comma 1, anche se imputate a capitale. Resta ferma l'applicazione delle
ritenute alla fonte sulle riserve, anche se imputate a capitale, diverse da
quelle indicate nel comma 1, attribuite ai soci in dipendenza delle predette
operazioni.
4. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche
per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società,
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Art. 45 - Redditi imponibili
ad altro titolo
1.
Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri
proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti nell'esercizio di imprese
commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice.
2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte
a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito
complessivo come componenti del reddito d'impresa.
Privacy |
Articolo informazione
Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |
Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |
Copyright InfTub.com 2024