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I diritti fondamentali - I diritti fondamentali nella nostra costituzione

diritto



I diritti fondamentali

I diritti fondamentali si classificano in:

Diritti Civili, o diritti di 1° generazione. Garantiscono al Singolo l'indipendenza e l'autonomia dallo stato. Definiti libertà negative o libertà dallo stato perché escludono ogni forma di ingerenza da parte di esso. Fra essi si trovano:

o   Libertà Personale

o   Libertà di Domicilio

o   Libertà Economiche



o   Diritto di Proprietà

o   Libertà di Manifestazione del Pensiero

o   Libertà Religiose.ecc..

Diritti Politici, o diritti di 2° generazione. Definite libertà positive o nello stato. Consentono la partecipazione nella vita dello stato. Trovano affermazione nello stato liberaldemocratico, non più monoclasse ma pluriclasse. Fra essi si trovano:

o   Diritto di voto attivo e passivo

o   Diritto di associazione in partiti e sindacati

o   Diritto di riunione ..ecc.

Diritti Sociali, o diritti di 3° generazione. Disciplinate nella Repubblica di Weimar 818j98i . Definite libertà positive o mediante lo stato, recepite nella nostra costituzione. Sono libertà che si realizzano attraverso un intervento dei poteri pubblici: attribuiscono quindi la pretesa di una prestazione da parte dello stato. Se tali libertà sono realizzate, tendono a equilibrare le disuguaglianze presenti di fatto nel tessuto sociale. Fra essi si trovano:

o   Diritto all'istruzione

o   Diritto alla salute

o   Diritto alla previdenza sociale

o   Diritto alla casa...ecc.

Diritti della Persona, o diritti di 4° generazione. Non sono previsti in costituzione in quanto si sono affermati nel tempo (c.d. nuovi diritti) e sono dovuti alla evoluzione sociale, economica, tecnologica, culturale (esempio: diritto alla privacy)


I diritti fondamentali nella nostra costituzione

Nella nostra costituzione i diritti fondamentali sono tutelati dall'articolo 2:

"la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali.."


Il termine riconosce fu fortemente voluto dalle forze cattoliche e sottolinea il fatto che i diritti fondamentali esistono a prescindere dalla presenza o meno dello stato, che quindi può solo riconoscerli (concezione giusnaturalistica). La dottrina prevalente però sottolinea come la persona sia fondamento del diritto in quanto portatrice non di valori preesistenti allo stato, ma di valori tutelati da un ordinamento giuridico.


Il termine inviolabili indica che tali diritti non possono essere oggetto di revisione costituzionale: una loro modifica costituirebbe un sovvertimento alla Costituzione. 


I diritti inviolabili sono riconosciuti a tutti gli uomini in quanto tali e anche alle formazioni sociali. Sono così affermati due principi fondamentali della costituzione: il principio personalista in base al quale non può essere lesa la personalità fisica e morale di ogni uomo e il principio pluralista che tutela l'uomo nelle formazioni sociali garantendo a queste gli stessi diritti degli uomini.




Ci si è chiesti se di fronte a un testo che intende riassumere tutte le libertà poi dettagliatamente disciplinate negli artt. 13 e seguenti, questo possa considerarsi a fattispecie aperta cioè che permetta di tutelare anche i nuovi diritti che nell'evoluzione del tempo si possono affermare. La Corte Costituzionale ha optato per un testo a fattispecie aperta (basti pensare alla tutela dei diritti della persona).


Ai diritti inviolabili sono riconosciute le seguenti caratteristiche:

Assolutezza, sono esercitabili nei confronti di tutti

Inalienabilità, non possono essere ceduti a terzi

Imprescrittibilità, il mancato esercizio del diritto per qualche tempo non ne comporta l'estinzione

Irrinunciabilità, non vi si può rinunciare


Diritti Relativi alla Sicurezza personale


Libertà Personale art. 13

La libertà personale è inviolabile

L'oggetto della garanzia costituzionale è indicato nel 2° comma: nessuna forma di costrizione personale, né ispezione sul corpo o perquisizione degli indumenti, né qualsiasi altra restrizione (significato più ampio che include anche l'aspetto morale).

Il contenuto della garanzia costituzionale, cioè le regole con le quali l'oggetto viene tutelato, prevede limitazioni attraverso due tipi di riserve:

Riserva di legge assoluta, tali limitazioni possono avvenire solo nei modi previsti dalla legge (statale, no con regolamento tranne regolamenti di mera esecuzione).

Riserva di giurisdizione, nel caso concreto in applicazione della legge solo 1 giudice può in concreto limitare la libertà personale. Il giudice deve emanare un atto motivato. E' tuttavia ammessa in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, una competenza dell'autorità di pubblica sicurezza (arresto in flagranza di reato e fermo di indiziati di reato). L'autorità di pubblica sicurezza può limitare la libertà personale con un provvedimento provvisorio, che deve essere comunicato al giudice entro 48 ore e se questi non lo convalida entro le successive 48 ore, il provvedimento viene revocato e cessa ogni effetto.

Il quarto comma (punita ogni forma di violenza su persone sottoposte a restrizioni di libertà) va messo in relazione all'articolo 27.3 (per il quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso dell'umanità e sono volte alla rieducazione del condannato) e 27.4 (non è ammessa pena di morte).

L'articolo 27.2 stabilisce che qualsiasi forma di reclusione deve essere subordinata ad una sentenza definitiva. Ma con l'ultimo comma dell'articolo 13 (si rinvia al legislatore l'obbligo di fissare i limiti della carcerazione preventiva) si ammette la carcerazione preventiva per motivi di prevenzione cioè per tutelare l'interesse pubblico.


Libertà di Domicilio art. 14

La libertà di domicilio è inviolabile

L'articolo 14 tutela la libertà di domicilio come proiezione spaziale della persona indipendentemente dal titolo giuridico che lega il domicilio al soggetto. I costituenti hanno dato un significato diverso al termine domicilio (non la nozione penale ne civilitica) definito luogo privato e chiuso in cui una persona anche temporaneamente o occasionalmente può stare e svolgere qualsiasi attività inerente la sua vita escludendo gli altri. Quindi non è garantita solo la casa ma ad esempio anche l'auto, la tenda, la camera d'albergo. ecc..

Il costituente ha esteso alla libertà di domicilio le garanzie previste dall'art. 13 prescrivendo che le limitazioni (ispezioni, perquisizioni o sequestro) possano avvenire solo nei casi e modi prescritti dalla legge (riserva di legge assoluta) e per atto motivato dall'autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione), tranne i casi di necessità ed urgenza regolate da leggi speciali.




Libertà di circolazione e soggiorno. Libertà di espatrio art. 16

Garanzia per il cittadino di circolare e soggiornare liberamente sul territorio nazionale. Qui si parla di cittadini (cioè coloro che hanno un rapporto giuridico con lo stato, il corpo elettorale) ma non si esclude che con legge ordinaria tale libertà possa essere riconosciuta anche ad altre categorie. Un regime particolare compete ai cittadini comunitari i quali godono del diritto di stabilimento cioè possono scegliere liberamente dove svolgere sul territorio comunitario la propria attività lavorativa e del diritto di libero ingresso nei paesi aderenti all'Accordo di Schengen.

Le limitazioni sono indicate dalla legge (riserva di legge assoluta) per motivi di sanità e sicurezza (riserva di legge rinforzata).

Questa è una disposizione che non era contenuta nello statuto albertino e che risente fortemente del periodo fascista tanto che è sancito che nessuna restrizione può derivare da ragioni politiche.

E' previsto il diritto di espatrio.

Questo articolo va messo in relazione con 120.1 (divieto di dazi da parte delle regioni).


Libertà e la segretezza della corrispondenza art. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

L'articolo 15 garantisce il diritto di comunicare il proprio pensiero a soggetti determinati che costituiscono la differenza con la libertà di manifestazione del pensiero (articolo 21). Tutela ogni forma di comunicazione caratterizzata da intersoggettività e da attualità. Si tutela libertà e segretezza, di chi la fa ma anche di chi la riceve, a patto che siano soggetti determinati.

E' una libertà inviolabile. Le limitazioni possono avvenire per atto motivato dell'autorità giudiziaria (Riserva di Giurisdizione) e con le garanzie stabilite dalla Legge (Riserva di Legge).


Libertà di pensiero art. 21

Tutela la manifestazione del proprio pensiero nei confronti di tutti. E' rivolta verso tutti e quindi verso nessuno. Questo costituisce la differenza con l'articolo 15. L'unico limite è definito nell'ultimo comma e riguarda le manifestazioni contrarie al buon costume.

Disciplina la stampa che non può essere sottoposta a autorizzazioni o censure prima della pubblicazione; in seguito alla pubblicazione può essere sequestrata per atto motivato dall'autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione) nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa lo autorizzi (riserva di legge rinforzata). Se sussiste una situazione di urgenza, il sequestro della stampa può essere eseguito dall'autorità di pubblica sicurezza con provvedimento provvisorio che deve essere presentato al giudice entro 24 ore. Il giudice deve poi convalidarlo entro 24 ore pena revoca e cessazione di ogni effetto.


Tra le libertà collettive troviamo:


Libertà di riunione art. 17

Garantita ai soli cittadini

Unico limite: non sono ammesse riunioni violenti o armate.

Per riunione si intende il radunarsi in modo volontario in luogo e tempo predeterminati di una pluralità di persone che perseguono uno scopo comune prestabilito.

Vengono fatte delle distinzioni tra riunione privata, riunione in luogo aperto al pubblico e riunione in luogo pubblico. Mentre per le prime due non sono richiesti preavvisi all'autorità di pubblica sicurezza. Per la riunione in luogo pubblico (da intendersi come quel luogo separato dall'esterno l'accesso al quale pur consentito ad una generalità di soggetti, sia regolabile da chi ne ha disponibilità giuridica. Esempio stadio, teatro, cinema) è necessario almeno 3 giorni prima del suo svolgimento comunicare la data al questore, il quale potrà vietarla solo per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica.

Se non viene dato il preavviso sono previste multe nei confronti degli organizzatori.


Libertà di associazione art. 18

Per associazione si intende un'organizzazione di individui legati dal perseguimento di un fine comune e da un vincolo che presenta natura giuridica.

L'unico limite è rappresentata dal perseguimento di fini vietati ai singoli dalla legge penale. Sono quindi implicitamente ammesse le associazioni che si pongono in contrasto con i valori costituzionali in forza dell'articolo 21 che consente di manifestare qualsiasi opinione. Unica eccezione la XII disposizione transitoria e finale che vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista.

Sono previsti anche due limiti specifici (18.2):

Associazioni segrete come la P2 (non è la segretezza ad essere vietata ma la segretezza unita al fine di condizionare poteri pubblici)

Associazioni che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare






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