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IL CONTRATTO - INVALIDITA' DEL CONTRATTO

diritto



IL CONTRATTO


Il contratto art 1321 è definito come l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale, la definizione giuridica è uguale a quella economica infatti ogni scambio è un contratto e non sempre ogni contratto è un scambio (locazione), dallo scambio nascono le figure di debitore e creditore che delineano il rapporto obbligatorio.

Il contratto è un paradigma generico ed astratto in quanto accoglie qualunque contenuto serio e lecito.

Dal contratto derivano gli effetti reali ed effetti obbligatori.

Con effetti reali s'intende il trasferimento della proprietà o di un altro diritto reale oppure la nascita di un diritto reale su cosa altrui.

Con effetti obbligatori invece s'intende il sorgere di un rapporto di obbligazione tre la due parti del contratto.



Alcuni contratti posso avere sia effetti reali che effetti obbligatori.

L'autonomia contrattuale o libertà contrattuale art 1322 indica che i privati sono liberi di concludere i contratti che voglio, con le persone che vogliono, determinandone liberamente il contenuto, questa autonomia ha dei limiti che variano a seconda del luogo e del tempo oppure derivano da una 515f52f politica economica che tende a correggere gli effetti socialmente pericolosi del mercato.

Il codice regola alcuni tipi di contratti, bensì i privati sono liberi di stipulare sia contratti appartenenti ai tipi indicati da codice che contratti non regolati purché abbiano causa lecita cioè il contratto deve essere meritevole di tutela art 1322 II comma collegato all'art 1343 che indica la causa illecita cioè il buon costume, norme imperative, e ordine pubblico.

I contratti regolati dal codice si chiamano contratti tipici o nominati, mentre quelli non regolati cioè che non hanno una disciplina specifica si chiamano contratti atipici o innominati (es.leasing)

I contratti possono essere classificati in varie categorie:

  Contratti A Titolo Oneroso: cioè che al sacrificio patrimoniale che compie una parte

eseguendo la prestazione corrisponde un vantaggio

patrimoniale (es. compravendita)

  Contratti A Titolo Gratuito: cioè che il sacrificio patrimoniale di una parte non ha alcun

corrispettivo (es. donazione)

  Contratti A Prestazioni Corrispettive (Bilaterali O Sinallagmatici): cioè che hanno la caratteristica della corrispettività ovvero c'è una corrispondenza tra le prestazioni

  Contratti Unilaterali: cioè solo una delle parti esegue la prestazione (es. comodato)

  Contratti Associativi: cioè le parti conferisco beni per il perseguimento di uno scopo

comune (es. società)

  Contratti Consensuali: si perfezionano con lo scambio dei consensi delle parti

  Contratti Formali: si concludono quando il consenso è manifestato nelle forme indicate

dalla legge

  Contratti Reali: si concludono con la consegna della cosa e lo scambio dei consensi

  Contratti A Effetti Reali: c'è il trasferimento della proprietà o di un altro diritto reale

oppure la nascita di un diritto reale su cosa altrui

  Contratti A Effetti Obbligatori: c'è il sorgere di un rapporto di obbligazione tre la due

parti del contratto

  Contratti Esecuzione Continuativa: c'è la prestazione continuativa cioè che si protrae nel

tempo

  Contratti A Esecuzione Periodica: c'è la prestazione periodica cioè che si verifica a

scadenza stabilite


Contratto

Tipo ed Effetti

Vendita

Consensuale a effetti reali

Pegno

Reale a effetti obbligatori

Mutuo

Reale

Locazione

Consensuale a effetti obbligatori

Usufrutto

Consensuale a effetti reali

Ipoteca

Effetti reali

Estimatorio

Reale a effetti sia obbligatori che reali

Appalto

Consensuale a effetti obbligatori

Mandato

Consensuale a effetti obbligatori

Agenzia

Consensuale a effetti obbligatori

Mediazione

Consensuale a effetti obbligatori

Comodato

Reale a effetti obbligatori

Deposito

Reale a effetti sia reali che obbligatori

Permuta

Reale a effetti reali

Trasporto

Reale a effetti obbligatori



















I requisiti del contratto o elementi essenziali art 1325 sono:

  L'accordo

  La causa

  L' oggetto

  La forma se richiesta a pena di nullità


L'accordo delle parti è l'incontro delle volontà, quest'ultima può essere viziata all'origine o successivamente.

Con l'accordo il contratto è stipulato o concluso; nell'accordo vi è una proposta che contiene tutti gli aspetti rilevanti dell'operazione economica e viene fatta da una parte, e l'accettazione fatta dal destinatario.


La causa non è il motivo, bensì è funzione economica e sociale del contratto la quale deve essere sempre lecita, nei contratti a titolo gratuito la causa è lo spirito di liberalità.

Il motivo è la ragione soggettiva per il quale una persona decide di effettuare una determinata operazione, esso non è a volte identificabile dall'esterno ed è rilevanti quando è illecito.

Il motivo può coincidere con la causa.

Per mancanza della causa s'intende quando uno degli effetti giuridici principali è privo di giustificazione, oppure non può verificarsi.

La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume, se è illecita il contratto è nullo art 1343.


L'oggetto è ciò che le parti hanno voluto realizzare, ed è la prestazione art 1174 che deve essere suscettibile di valutazione economica inoltre deve essere possibile, lecita, determinata e determinabile art 1346 La mancanza di uno di questi requisiti rende nulla l'obbligazione e quindi il contratto.

L'oggetto può non essere la prestazione anzi possono essere altri effetti che le parti hanno voluto realizzare, tuttavia devono rispettare i requisiti di base.


La forma è indicata dall'art 1350.

La forma è importante quando è richiesta a pena di nullità, infatti la forma specificata dalla legge è necessaria per la validità del contratto, in caso contrario il contratto è nullo e non produce alcuni effetti.

  Scrittura privata: qualsiasi atto scritto da un privato e firmato dallo stesso

  Scrittura privata autenticata: atto redatto da un privato e firmato in presenza di un pubblico ufficiale.

  Atto pubblico: atto scritto da un pubblico ufficiale e sottoscritto dallo stesso e dalle parti


Il contratto è concluso, secondo l'art 1326 I comma, nel momento e nel luogo in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

Non sempre accade che il contratto si concluda con l'accettazione, alcune volte è possibile che vi siano delle trattative al fine di definire la mediazione, queste infatti possono avere interesse a fissare in forma scritta di volta in volta i risultati raggiunti, le cosiddette minute, queste non rispecchiano ne un accordo completo ne un contratto preliminare.


La responsabilità precontrattuale art 1337 sta nel fatto che le parti durante la fase preparatoria devono comportarsi secondo buona fede (art 1175), cioè in modo corretto e leale.

La violazione di una parte, del dovere di comportarsi secondo buona fede può produrre un danno economico, la responsabilità precontrattuale è diversa dalla responsabilità del debitore in quanto nella precontrattuale non è possibile che vi sia un inadempimento poiché non sono sorte le obbligazioni.


Il contratto preliminare art 1351 non è il contratto definitivo e non comporta il trasferimento della proprietà, infatti è un contratto il quale effetto è soltanto quello di obbligare le parti a stipulare il contratto definitivo, seguendo il contenuto stabilito di comune accordo. Esso deve contenere la determinazione di tutti gli elementi del contratto definitivo e deve essere redatto nella forma indicata dalla legge.

Se una parte è inadempiente l'altra può ottenere dal giudice una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto definitivo non concluso e anche il risarcimento del danno.

Il contratto preliminare è vincolante ma non produce effetti reali ma solo effetti obbligatori art 2932.






INVALIDITA' DEL CONTRATTO


Un contratto è invalido quando presenta anomalie, vizi o alterazioni rilevanti; in questo caso le parti non sono costrette a rispettare il regolamento che esse hanno dato con quel contratto ai propri rapporti reciproci


  Nullità

  Annullabilità


La Nullità art 1418 non produce alcuni effetti, sono nulli i contratti in cui uno dei requisiti indispensabili del manca o è impossibile o indeterminato.


  Accordo: la proposta o l'accettazione sono difformi

  Oggetto: è inesistente, impossibile, indeterminato è indeterminabile

  Causa: mancanza

  Forma: mancanza della forma indica dalla legge


Tra le cause di nullità c'è illiceità del contratto cioè quando è contrario all'ordine pubblico, norme imperative e buon costume.

  Ordine pubblico: principi fondamentali della struttura economica e politica della società (es. libertà di pensiero)

  Buon costume: regole minime comunemente accette dalla morale (es. sessuale)

  Norme imperative: norme che non possono essere derogate da privati


Il contratto nullo non produce alcuni effetti, non sorge nessuna obbligazione tra le parti, non costituisce alcuna giustificazione di prestazioni già eseguite, non ha effetto di modificare o estinguere obbligazione, non trasferisce la proprietà.

Le prestazioni eseguite, essendo prive di causa devono essere restituite; la nullità può essere fatta valere senza limiti di tempo cioè è imprescrittibile art 1422 e può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio art 1421.

I legittimati attivi sono tutti coloro che hanno interesse art 1321, la sentenza emessa è di tipo dichiarativa e il negozio viene travolto dal momento della stipulazione del contratto viziato (ex-nunc).

La trascrizione salvaguarda l'affidamento ai terzi.

La nullità parziale art 1419 I comma, si verifica quando la nullità non riguarda l'intero contratto bensì solo alcune clausole, in questo caso bisogna stabilire se estendere la nullità all'intero contratto o meno, il contratto è valido se pur essendo privato delle clausole nulle rimane sufficientemente conforme al risultato che si intende raggiungere, se invece le clausole vengono sostituite da norme imperative il contratto è modificato ed è valido.

Il contratto nullo può essere soggetto a conversione cioè produrre effetti di un contratto diverso mantenendo la forma e la sostanza originaria art 1424.

Conversione sostanziale: elemento soggettivo, le parti avrebbero voluto il negozio cui da luogo la conversione se fossero stati a conoscenza della nullità del negozio che invece hanno posto in essere, viene quindi fatta l'indagine sulla volontà dell'ipotetica delle parti e dello scopo che intendevano perseguire.

Elemento oggettivo: il negozio deve contenere i requisiti di sostanza e forma del negozio che dovrà essere convertito.

Conversione formale: un negozio può compiersi in due forme diverse, una delle quali è invalidata così vale l'altra.

L'annullabilità art 1425 produce effetti che possono essere successivamente eliminati, un contratto può essere soggetto di annullabilità quando presenta vizi, riguardanti la capacità d'agire e la formazione della volontà, infatti è annullabile il contratto stipulato da un incapace d'agire art 1425 I comma o da un incapace d'intendere e di volere in modo grave al momento della stipulazione art 1425 II comma in questo caso è annullabile solo se provoca un grave pregiudizio all'incapace.

Il legittimato attivo è la parte che ha interesse, l'annullabilità non è rilevabile d'ufficio, la sentenza è di tipo costitutivo cioè il contratto viene travolto dal momento in cui viene pronunciata.

Art 1445 efficacia interinale o temporanea del negozio annullabile cioè produce effetto finchè non è annullato

L'annullamento è prescrtittibile.

I casi di annullabilità sono tassativi.

È annullabile il contratto stipulato da una persona la cui volontà è viziata, si dice che la volontà è viziata quando si verificano situazioni nelle quali il processo psicologico mediante il quale una persona decide di stipulare il contratto subisce delle interferenze tali da sfociare nella decisione di stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato oppure avrebbe stipulato in modo diverso.

Si dice che è in errore colui che ignora o conosce in modo sbagliato o insufficiente le situazioni determinanti, non sempre l'errore è causa di annullamento del contratto, infatti deve essere esenziale e riconoscibile dall'altro contraente art 1428.

L'art 1429 indica l'errore essenziale quando è determinato dal consenso e cade:

  Sulla natura del contratto o sull'identità o qualità dell'oggetto della prestazione

  Identità o qualità personali dell'altro contraente:

  Qualità giuridiche dell'oggetto della prestazione o della persona dell'altro contraente

L'art 1431 indiche il fatto che l'errore sia riconoscibile dall'altro contraente , ovvero da una persona di normale diligenza.

L'errore può essere ostativo, ovvero che si verifica nella dichiarazione del contratto cioè è una dichiarazione non conforme alla volontà art 1433.

L'errore di calcolo no porta all'annullamento del contratto ma solo a una rettifica.

Il dolo art 1439 I comma si verifica quando un contraente è indotto da altrui raggiri e inganni a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato. i comportamenti fraudolenti portano all'annullamento del contratto se e in quanto inducono in errore determinate del consenso art 1439 II comma.

Dolus bonus: esaltazione pubblicitaria,non è rilevante dal punto di vista dell'annullamento del negozio.

Dolo commissivo: prevede un comportamento psicologico.

Dolo omissivo: menzogna

Dolo determinate: senza il quale la parte non avrebbe negoziato art 1439.

Dolo incidente: non c'è l'annullabilità art 1440.

Se gli inganni non sono determinanti il contratto è valido, ma il contraente ingannato può ottenere il risarcimento del danno cioè si tratta di dolo incidentale art 1440.

La violenza art 1434 si verifica quando un contraente è indotto a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato o avrebbe stipulato in modo diverso dalla minaccia di un male ingiusti e notevole, la violenza non è un'azione fisica ma morale ed è quindi una minaccia.

Il male minacciato deve essere ingiusto e notevole.

Se c'è violenza fisica c'è la nullità.


Convalida art 1444 può essere espressa o tacita, per convalida espressa s'intende che una parte manifesta la volontà di confermare il negozio.

La convalida tacita si verifica quando la parte da esecuzione volontaria al negozio conoscendo il motivo dell'annullamento.


















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