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IL CONTRATTO - ELEMENTI DEL CONTRATTO

diritto



IL CONTRATTO


Il contratto è l'accordo tra due o più parti per costituire, regolamentare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Il rappresentante è un mandante che può concludere personalmente i contratti(ma no 242g67c n i testamenti).

La rappresentanza può essere: volontaria (conferita tramite procura) o generale (per tutti gli affari); legale(conferita dalla legge) od organica (il rappresentato ed il rappresentante sono la stessa persona, ciò avviene nelle SPA).


ELEMENTI DEL CONTRATTO:

Gli Elementi essenziali: Sono quelli richiesti dalla legge per la valida formazione del contratto e la mancanza de uno di essi lo rende nullo. Questi elementi si dividono in:



Accordo tra le parti: è la manifestazione dell'accordo tra le parti composta dalla proposta e dall'accettazione e possono essere espresse o tacite(richieste dalla legge in alcuni casi)

Causa: è uguale per ogni contratto dello stesso tipo e deve essere lecita. Dobbiamo distinguerla dal motivo(non rilevante nel diritto). La causa è prevista nei contratti tipici, mentre in quelli atipici non è predeterminata.

Oggetto: E' il contenuto del contratto, deve essere lecito, possibile e determinato(determinabile in valore).

Forma: E' il modo in cui viene stipulato il contratto. Distinguiamo tra contratti formali(l legge prevede la forma determinata) e non formali(nessuna forma specifica prevista). La libertà di forma è verbale, scritta, ecc., e serve per velocizzare l'accordo.

Gli Elementi accidentali: Elementi rivolti a modificare il contenuto nei contratti per adattarli alle esigenze delle parti; essi sono:

La Condizione: è una clausola da rispettare per la risoluzione di un possibile avvenimento futuro(deve essere lecita e possibile), può essere sospensiva (l'efficacia del contratto dipende dall'avvenirsi dell'evento) o risolutiva (quando l'evento fa si che il contratto si annulli); Queste due si dividono in: casuali, potestative e meramente potestative.

Il Termine: E' il momento futuro e certo dal quale (iniziale) o fino al quale(finale) si producono gli effetti del contratto.

Il Modo: E' un elemento accidentale valido solo per i contratti a titolo gratuito e consiste in una prestazione con la quale si limita il contenuto di un attribuzione patrimoniale a favore di altri.

Gli Elementi naturali: sono definiti elementi naturali:

La Garanzia per l'evizione: Significa garantire al compratore che nessun altro soggetto vanti dei diritti sulla cosa venduta.

La Garanzia per vizi occulti: Significa garantire al compratore che la merce venduta non presenta de difetti nascosti che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata.

CLASSIFICAZIONE DEI CONTRATTI:

Contratti tipici: previsti e regolamentati dal codice civile.

Contratti atipici(o innominati): non previsti e non disciplinati dal legislatore.

2)Contratti a titolo oneroso: che prevedono pagamento sotto forma di denaro

Contratti a titolo gratuito: che prevedono pagamento sotto forma di una prestazione da eseguire.

3)Contratti ad effetti obbligatori: danno luogo ad obbligazioni, cioè a debiti ed a crediti tra delle parti.

Contratti ad effetti reali: sono idonei a produrre la costituzione od il trasferimento di un diritto reale.

4)Contratti a prestazioni corrispettive: sono obblighi reciproci e sono

a)Commutativi: i contraenti possono valutare fino dalla conclusione del contratto i sacrifici e benefici che ne derivano.

L'INVALIDITA' E LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO:

Non tutti i contratti conclusi possono essere definiti Contratti perfetti: Il contratto è definito perfetto, quando si è ultimato il suo processo di formazione, se è provvisto di tutti gli elementi essenziali e non presenta nessun vizio. Esso si suddivide in efficace ed in inefficace. E' efficace quando produce i suoi effetti. E' inefficace quando non li produce per la presenza di alcuni inadempimenti(presupposti di efficacia; per esempio il termine iniziale)

Alcuni contratti infatti possono presentare al momento della conclusione tali vizi o difetti che ne impediscono in tutto od in parte la produzione dei suoi effetti. Le cause di invalidità sono: la nullità, l'annullabilità e la rescissione.

La Nullità è la forma più grave e si verifica quando il contratto è privo di un elemento essenziale o è illecito. La nullità è insanabile, perpetua e assoluta.

L'Annullabilità si verifica quando il contratto è concluso da un incapace d'agire (interdetto, minorenne, ecc.) o è affetto da vizi di valore (il valore dato non corrisponde a quello effettivo). L'annullabilità è sanabile, non perpetua e relativa. Il negozio annullabile necessita di una sentenza giudiziaria e può essere convalidata in maniera tacita (si decide di proseguire pur conoscendo il vizio, ma senza dichiararlo) o espressa (dichiarandolo)

La Rescissione: nei contratti a prestazioni corrispettive l'ordinamento giuridico prevede che esse siano equivalenti. In caso un soggetto sfrutti il momento di bisogno (un soggetto che è a conoscenza dei molteplici debiti dell'altro ne approfitta per acquistare un suo oggetto per meno della metà del reale valore) o di pericolo (es.: il soggetto accetta di essere salvato da dei marinai mentre sta affogando per una cifra molto alta) dell'altro, il contratto può essere rescisso dalla legge. La rescissione può essere richiesta da qualunque interessato fino ad un anno dalla conclusione del contratto, purché la lesione perduri fino a quel momento.





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