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TITOLI DI CREDITO - LINEAMENTI GENERALI SUI TITOLI DI CREDITO

economia




TITOLI DI CREDITO

Introduzione

Un titolo di credito è un documento contenente una dichiarazione (in genere una promessa unilaterale). Questo documento incorpora un diritto letterale ed autonomo (in genere un diritto di credito), che può essere esercitato dal possessore del documento stesso.

   Si viene cioè a creare uno stretto legame tra il documento ed il diritto contenuto nel documento.

   Per quanto sopra il titolo di credito adempie a 2 funzioni essenziali:

costituisce il mezzo necessario e sufficiente per la costituzione e l'esercizio del diritto incorporato nel documento

costituisce il mezzo tecnico indispensabile per la circolazione del diritto menzionato nel documento (nel mondo degli affari quest'ultima è la funzione più importante)



   Il titolo di credito ha ragion d'essere per l'esistenza di un rapporto tra due individui (p.es. in conseguenza di un contratto di compravendita). Questo rapporto sottostante (detto rapporto fondamentale) dà origine al diritto incorporato nel titolo (detto diritto cartolare) nel momento in cui i 2 soggetti decidono di emettere un titolo di credito per facilitare il pagamento riguardante la loro transazione commerciale. Tuttavia il rapporto fondamentale, pur essendo la causa di emissione del titolo e quindi della costituzione del diritto cartolare, non incide più sul diritto cartolare, nel senso che quest'ultimo diritto vive di vita propria e rappresenta un diritto nuovo, che si astrae completamente dal rapporto fondamentale. In altre parole il diritto cartolare gode di un'autonomia e di un'astrattezza rispetto al rapporto fondamentale, che impediscono alle vicende del rapporto sottostante di avere il benché minimo riflesso sul diritto incorporato nel titolo di credito ( p. es 949c26j . il mancato adempimento di un contratto, non impedisce al beneficiario del titolo di credito, originato dal contratto, di ricevere la somma indicata nel titolo stesso).

   Diverso dal titolo di credito è il documento di legittimazione, che, non avendo le caratteristiche peculiari del titolo di credito, ha il solo scopo di identificare la persona che ha diritto alla prestazione. Sono doc. di legittimazione i biglietti di viaggio, i libretti di deposito a risparmio nominativi, ecc..

   Le caratteristiche dei titoli di credito sono importanti per meglio comprendere il significato e la funzione di questi titoli.

   Le varie classificazioni dei t.d.c. sono invece fondamentali per capire quali sono i titoli di credito più rilevanti che incontriamo nella vita di tutti i giorni.





LINEAMENTI GENERALI SUI TITOLI DI CREDITO


Il diritto di credito è il diritto che ha una persona di esigere da parte di un'altra persona una prestazione in proprio favore in virtù di un vincolo giuridico. I titoli di credito sono dei documenti cartacei contenenti la promessa unilaterale di eseguire una determinata prestazione alla scadenza prestabilita in favore di colui che materialmente presenterà il documento al debitore. Hanno la funzione economica di trasferire il credito più velocemente garantendo inoltre maggiormente il creditore. Caratteristiche fondamentali:

INCORPORAZIONE: nel titolo è incorporato il diritto di ottenere la prestazione

LETTERALITA': il titolo vale la cifra riportata su di esso. Se c'è discordanza tra quella in cifre e quella in lettere prevale quest'ultima

AUTONOMIA: ogni rapporto rimane autonomo e indipendente da quelli intercorsi tra altri precedenti possessori e debitori del medesimo titolo

Classificazione:

In base al RAPPORTO: titoli CAUSALI (accanto alla promessa viene specificato anche il rapporto che la giustifica), titoli ASTRATTI (è irrilevante il rapporto che ha dato origine alla promessa).

In base al REGIME DI CIRCOLAZIONE DEL TITOLO: titoli NOMINATIVI (intestati ad una persona e il trasferimento si attua mediante annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e su un apposito registro), titoli all'ORDINE (intestati ad una persona e trasferibili mediante girata), titoli al PORTATORE (non intestati e trasferibili mediante la consegna del documento).

In base ai DIRITTI ENUNCIATI NEL TITOLO: titoli di PAGAMENTO (danno diritto ad una prestazione in denaro), titoli RAPPRESENTATIVI (attribuiscono un diverso diritto).

In base alla NATURA DELL'EMITTENTE: titoli PUBBLICI (emessi dallo Stato), titoli PRIVATI (emessi da soggetti privati).

Nel caso di smarrimento di un titolo di credito, è possibile ricorrere all'ammortamento del titolo. La legge prevede che ci venga consegnato un documento che faccia le veci di quello smarrito e che nello stesso tempo quello smarrito cessi di essere valido. Bisogna innanzitutto rivolgersi al Tribunale in quale entro 30 giorni pronuncia con un decreto del Presidente del Tribunale l'avvenuto ammortamento del titolo che comporta due conseguenze:

chi ha presentato ricorso ha il diritto di avere un duplicato del titolo

il titolo smarrito diventa totalmente inefficace

Solo i titoli all'ordine e quelli nominativi possono essere soggetti ad ammortamento, quelli al portatore no; questi vengono bloccati per mezzo di un avviso all'emittente che provvede a non pagare chi si presenta con il titolo smarrito.

LE CARTE DI CREDITO


Sono documenti che implicano l'acquisto dei beni senza un pagamento immediato del corrispettivo in denaro. Ci sono due tipi di carte:

carte di credito bilaterali: rilasciate da imprese che forniscono beni e servizi e consentono di effettuare gli acquisti degli stessi presso le unità della stessa impresa dislocate sul territorio.

Carte di credito trilaterali: (visa, american express ecc.) si pagano i beni a dei fornitori con la carta. L'impresa che l'ha rilasciata provvede al pagamento in liquidi mentre il titolare della carta si troverà l'importo della spesa accreditato il mese successivo sul suo conto corrente. L'emittente ha due tipi di convenzione: UNA CONVENZIONE DI ABBONAMENTO CON I FORNITORI (questi ultimi si obbligano ad accettare il pagamento con carta di credito mentre l'emittente si impegna a dare loro i liquidi salvo il 3-4% che l'impresa trattiene per i servizi svolti) E UNA CONVENZIONE CON IL TITOLARE DELLA CARTA DETTA CONVENZIONE DI RILASCIO (il titolare può effettuare pagamenti con la carta previo pagamento di un canone annuo oltre al rimborso mensile dopo aver ricevuto l'estratto conto).


L'ASSEGNO BANCARIO


E' uno strumento di pagamento per chi ha fondi presso una banca. E' un titolo all'ordine o al portatore rivolto ad un banchiere affinché questo paghi a vista una somma determinata in favore di un altro soggetto e comportante in via sussidiaria la responsabilità dell'emittente qualora la banca rifiuti il pagamento. Requisiti fondamentali: denominazione di assegno bancario - ordine incondizionato di pagare una determinata somma - indicazione del trattatario (diverso dal traente) - sottoscrizione autografa del traente - indicazione del luogo di pagamento - data e luogo di emissione. Un assegno con data in bianco è nullo ma nella pratica è usatissimo. L'assegno postdatato è immediatamente esigibile e comporta conseguenze fiscali per l'emittente. Un assegno può essere di due tipi:



AL PORTATORE se non figura alcuna indicazione del prenditore e viene pagato mediante la consegna materiale del titolo

ALL'ORDINE se c'è il nome del prenditore e in questo caso si trasferisce mediante girata.

Un assegno ha dei termini massimi entro i quali venire riscosso; alla scadenza di questi termini la banca non rifiuta il pagamento ma l'emittente può dar ordine che questo venga revocato. La durata è di 8 giorni per l'assegno su piazza e di 15 per quello fuori piazza. L'assegno a vuoto o non interamente scoperto costituisce reato grave salvo che l'emittente non riesca a pagare l'ammontare entro 60 giorni. Se uno va in banca e l'assegno non viene pagato questo è tenuto ad informare il traente per non avere responsabilità di danni maggiori per il mancato avviso. Tipi particolari di assegno:

CLAUSOLA NON TRASFERIBILE: l'assegno oltre a non essere girabile è anche non cedibile il che implica che solo il prenditore può riscuoterlo; per questo assegno non esiste di conseguenza la procedure di ammortamento. La clausola di non trasferibilità è obbligatoria per importi sopra i 20 milioni.

ASSEGNO SBARRATO due barre parallele lungo tutta la lunghezza trasversale dell'assegno implicano una limitazione della circolazione in quanto è necessario che l'ultimo giratario sia un banchiere oppure un suo cliente.

ASSEGNO DA ACCREDITARE: non può essere pagato in contanti ma solamente accreditato su un conto corrente bancario.

ASSEGNO TURISTICO O TRAVEL CHECK: il pagamento è legato ad una doppia firma da parte dell'emittente.

Gli assegni bancari possono essere emessi solamente da correntisti.

L'ASSEGNO CIRCOLARE


Può essere fatto da chiunque. E' un titolo all'ordine contenente una promessa di pagamento e dotato di particolari requisiti di forma, emesso da un istituto bancario autorizzato, per somme che siano disponibili presso di esso al momento dell'emissione e pagabile a vista presso tutti i recapiti indicati dalla banca emittente. Consente pagamenti a rischio per l'eccessiva quantità di moneta che sarebbe necessaria. L'autorizzazione viene concessa da Banca Italia che crea una riserva obbligatoria non inferiore al 20% degli assegni messi in circolazione. La banca emittente invece deve creare un provvista ovvero disporre al momento dell'emissione della cifra indicata sull'assegno.

LA CAMBIALE


Titolo all'ordine che attribuisce al possessore legittimo il diritto di farsi pagare una somma determinata alla scadenza indicata. E' una sorta di impegno oggi per un pagamento futuro.

Tipi di cambiale:

VAGLIA CAMBIARIO: promessa fatta da una persona (emittente) di pagare egli stesso una somma ad un altro soggetto (prenditore)

CAMBIALE TRATTA o TRATTA: ordine che una persona (traente) dà ad un'altra (trattario) di pagare un terzo (prenditore)

Requisiti fondamentali della cambiale (se manca uno di questi la cambiale diventa promessa di pagamento o riconoscimento di debito):

denominazione di cambiale

promessa (x vaglia) oppure ordine (x tratta) di pagare una somma

nome del trattario (chi deve pagare)

data di scadenza che può essere a vista (al momento in cui viene presentato il titolo al prenditore), a certo tempo vista (a tot giorni dalla presentazione), a giorno fisso (data completa), a certo tempo data (certo numero di giorni dall'emissione).

Nome del prenditore (quello che incassa i soldi)

Elementi accidentali:

Luogo del pagamento

Luogo e data di emissione

Sottoscrizione di chi emette la cambiale

La cambiale in bianco non esiste in quanto deve essere riempita dal prenditore prima di presentarla al debitore per il pagamento. Tutte le persone giuridicamente capaci possono assumere obbligazioni cambiarie.

I negozi cambiari

EMISSIONE: è il negozio con cui il traente da vita alla cambiale, sottoscrivendola e consegnandola al prenditore



In questo negozio nasce una responsabilità dell'emittente per il pagamento. In caso di tratta il traente deve assicurarsi dell'accettazione del trattario

GIRATA: è il negozio mediante il quale il prenditore (girante) dà ordine all'emittente o all'accettante di pagare un terzo (giratario). La girata trasferisce tutti i diritti della cambiale originando la responsabilità del girante (per accettazione e pagamento). Tale responsabilità è detta di regresso; se il debitore non paga il giratario può rivolgersi al suo girante. Questa responsabilità viene esclusa mediante la girata senza garanzia mentre si possono impedire ulteriori girate con la clausola non trasferibile.

ACCETTAZIONE: riguarda solo la tratta ed ha lo scopo di dare alla cambiale un obbligato principale.

ACCETTAZIONE ORDINARIA: È il negozio cambiario mediante il quale il trattario dichiara di accettare l'ordine e si obbliga a pagare la cambiale diventando obbligato principale. L'accettazione è certificata dalla parola "accettato" o "visto".

ACCETTAZIONE X INTERVENTO: una persona diversa dal trattario (interveniente, onorante) libera un obbligato di regresso dal pagamento della cambiale prima della sua scadenza.

AVALLO: è il negozio cambiario con cui una persona (avallante) garantisce il pagamento della cambiale da parte di uno degli obbligati cambiari (avallato). Effetto dell'avallo è l'obbligazione cambiaria identica e solidale sia per l'avallato che per l'avallante.


Il pagamento della cambiale

Il portatore può esigere il pagamento del titolo alla scadenza e nel luogo indicato sulla cambiale. In una cambiale vi sono due tipi di obbligati:

OBBLIGATI PRINCIPALI: emittente, trattario (solo dopo accettazione) e tutti gli avallanti

OBBLIGATI DI REGRESSO: traente, giranti e loro avvallanti. Pagano se l'obbligato principale rifiuta di farlo

Il pagamento pone fine a tutte le obbligazioni quando è eseguito dal trattario o dall'emittente oppure se è eseguito dal traente di una cambiale tratta non accettata. Il debitore è liberato quando paga al portatore del titolo. Chi paga acquista i diritti inerenti al titolo per difendersi da precedenti giranti, dal traente o l'emittente. Ha diritto alla consegna del titolo. Cancella la sua sottoscrizione e quelle dei giranti susseguenti. C'è anche il pagamento per intervento che è la conseguenza dell'accettazione per intervento.


Il mancato pagamento della cambiale. Le azioni

Il portatore del titolo si può rivolgere all'autorità giudiziaria per ottenere il pagamento della cambiale. A seconda del modo in cui si possono far valere le azioni cambiarie si distinguono varie forme e procedure.

PROCESSO DI COGNIZIONE: per ottenere una sentenza dal giudice che condanni il debitore al pagamento. Il debitore ha l'onere di costituirsi in giudizio. Il convenuto si costituisce in giudizio solo con la comparsa di risposta. La sentenza di 1°grado non è esecutiva, lo è solo quella d'appello.

PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE: siccome il processo di cognizione richiede tempi piuttosto lunghi si ricorre a questa seconda forma. Il creditore fa ricorso ad un giudice che in base alla sola presenza della cambiale emette un decreto di ingiuntivo che diventa operativo ai danni del debitore senza che questo possa contraddire. A questo punto il debitore può avviare un processo di cognizione, oppure, in caso di mancata opposizione si avvia automaticamente un processo di esecuzione.

PROCESSO DI ESECUZIONE: la sola presenza del titolo implica l'avviamento della procedura esecutiva avente lo scopo di far ottenere al creditore la somma dovuta per sorte capitale, spese e interessi. Si parte con l'esecuzione mobiliare (rapida e meno costosa) che colpisce i beni mobili (vendita all'Asta), se questa risulta essere insufficiente si passa all'esecuzione immobiliare che colpisce i beni immobili del debitore. Le azioni che il creditore può compiere possono essere cambiarie o extracambiarie.

L'azione cambiaria in particolare si divide in:

DIRETTA: esercitata dal possessore della cambiale verso l'obbligato principale. Si prescrive in 3 anni dalla scadenza della cambiale.

DI REGRESSO: esercitata contro gli obbligati di regresso; questa può essere esercitata prima della scadenza della cambiale (quando l'accettazione sia stata rifiutata, fallisca o sia insolvente il trattario, fallisca il traente di una cambiale non accettabile) oppure alla scadenza della cambiale (mancato pagamento).

Prima di ricorrere alle azioni cambiarie è necessario avviare un'altra procedura: il PROTESTO.

Il PROTESTO è un atto pubblico di ufficiale giudiziario o di notaio che attesta l'avvenuta presentazione della cambiale e il rifiuto di accettazione o di pagamento. Il creditore dice che la cambiale fattagli non è stata pagata. Il protesto ha valore di vera e propria sentenza. Il protestato ha 60 giorni per sanare la sua posizione altrimenti viene iscritto nel bollettino dei protestati (funzione informativa per le persone che accettano cambiali). La registrazione dura 5 anni quindi si viene cancellati.


OFFERTE PUBBLICHE DI TITOLI


Operazioni con le quali si invitano i titolari di valori mobiliari ad acquistare, vendere, sottoscrivere o scambiare titoli. L'offerta è detta pubblica perché i risparmiatori ne devono essere a conoscenza.

o.p.ACQUISTO: acquisto titoli controprestazione denaro

o.p.SCAMBIO: controprestazione in titoli

o.p.ACQUISTO-SCAMBIO: controprestazione in titoli e denaro

l'offerta pubblica di acquisto (OPA) è un invito ai vecchi azionisti a vendere. Lo scopo è quello di acquistare un pacchetto azionario per tentare la scalata sociale, ovvero controllare una società.

o.p.SOTTOSCRIZIONE: riguarda titoli di nuova emissione collocati sul mercato a prezzo prefissato con rinuncia dei vecchi soci a far valere il loro diritto di opzione.

O.p.VENDITA: riguarda titoli esistenti offerti a prezzo prefissato che rimane tale per un certo periodo.



Le caratteristiche dei titoli di credito


Le caratteristiche dei t.d.c. sono:

  • Incorporazione
  • Letteralità
  • Autonomia


L'incorporazione significa che il diritto di credito è incorporato nel documento (titolo di credito). Credito e titolo si vengono così ad identificare. Queste sono le conseguenze dell'incorporazione:

    • Il diritto di credito si costituisce al momento dell'emissione del documento, cioè il t.d.c. è documento costitutivo del diritto cartolare

    • Il diritto è esercitabile solo dal legittimo possessore del documento (creditore o beneficiario)

    • Il documento è necessario per l'esercizio del diritto da parte del creditore


La letteralità significa che il debitore deve eseguire la prestazione così come indicata dalla lettera del t.d.c..  Art. 1993 del CC: Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sul contenuto letterale del titolo. Di conseguenza il debitore non può essere chiamato ad una prestazione (pagamento) maggiore di quella indicata nel titolo, ma non può neanche rifiutarsi di eseguire il pagamento della somma risultante dal titolo adducendo accordi stipulati con la controparte del rapporto fondamentale o con i precedenti possessori del titolo.


L'autonomia significa che (art. 1993 del CC) il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali. Non è possibile quindi che il debitore rifiuti di pagare un titolo per motivi legati ai vecchi possessori del medesimo.

L'eventuale mancanza di legittimazione del possessore del t.d.c. può essere fatta valere solo sull'ultimo prenditore del titolo, questo perché chi riceve un titolo lo acquista in modo originario, prescindendo dai rapporti intercosi tra il debitore ed i vecchi possessori. Il diritto di credito di ciascun possessore è indipendente ed autonomo rispetto al diritto degli altri. C'è un'unica eccezione a questa regola e riguarda il caso in cui le parti del diritto cartolare (creditore e debitore del titolo) sono le stesse del rapporto fondamentale (creditore e debitore del contratto dal quale è stato originato il titolo). In questa ipotesi (che equivale a dire che il titolo non ha circolato) il debitore può opporre al creditore le eccezioni fondate sul rapporto sottostante (il contratto) e rifiutarsi di pagare il titolo.

Le classificazioni dei titoli di credito


Rispetto all'importante funzione circolatoria dei t.d.c. abbiamo:

  • Titoli al portatore. Sono quelli che si trasferiscono con la semplice consegna (p. es. gli assegni girati in bianco ed i titoli di investimento per i quali si è richiesto questa caratteristica)
  • Titoli all'ordine. Sono i titoli che si trasferiscono mediante girata (p.es. gli assegni e le cambiali)
  • Titoli nominativi. Sono tali i titoli che si trasferiscono con la girata e con l'annotazione del nuovo beneficiario-creditore sui registri dell'emittente (p.es. le azioni)

Secondo la causa dell'emissione si distinguono in:

  • Titoli causali. Sono quelli che menzionano il rapporto fondamentale (p. es. i titoli rappresentativi di merci)
  • Titoli astratti. Sono quelli sui quali non appare il rapporto che ha dato vita al titolo (p. es. gli assegni e le cambiali)

Rispetto alla loro funzione economica possiamo avere:

  • Titoli individuali. Sono i titoli che fungono da mezzo di pagamento (assegni) o di credito (cambiali) e che servono ad agevolare lo smobilizzo del credito o la sua esecutività.

  • Titoli di massa. Sono quelli che sono emessi come strumenti d'investimento e per la mobilizzazione della ricchezza (p.es. le azioni e le obbligazioni)


Secondo il contenuto della dichiarazione cartolare si distinguono in:

  • Titoli cambiari. Rappresentano promesse di pagamento e sono emessi nell'ambito di una transazione commerciale (p.es. cambiali ed assegni)

  • Titoli obbligazionari o di prestito. Sono titoli di massa e attribuiscono al loro possessore la partecipazione ad un prestito emesso da una società o un ente (p.es. le obbligazioni, i B.O.T. e quasi tutti i titoli pubblici)

  • Titoli di partecipazione. Sono quei titoli che attribuiscono al loro possessore una quota di partecipazione al capitale di una società o ente (p.es. le azioni)

  • Titoli rappresentativi di merci. Questi titoli attribuiscono il diritto alla consegna delle merci indicate nel documento, nonché il potere di disporne (p.es. fede di deposito, nota di pegno e polizza di carico)

  • Titoli atipici. Nel mondo commerciale e dell'alta finanza nascono sempre nuovi tipi di titoli che generalmente attribuiscono una partecipazione a qualche operazione di investimento, diversa dalle azioni o dalle obbligazioni






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