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Azienda - Differenze tra impresa e azienda

economia



Azienda


Definizione


Complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 cc)

Tutti i fattori produttivi che fanno parte dell'azienda (macchinari, strumenti, scorte di magazzino), il codice civile non dice che questi fattori produttivi sono di sua proprietà ma solo che li organizza, quindi può servirsi di beni che gli appartengono ma anche fattori produttivi detenuti ad altro titolo: usufrutto, affitto..l'importante è che l'imprenditore organizzi questi fattori produttivi.


  • L'azienda è lo strumento (il mezzo) per lo svolgimento dell'attività economica organizzata al fine della produzione e scambio di beni e servizi, cui l'art. 2082 connette la qualifica di imprenditore.

Differenze tra impresa e azienda


Azienda




  • ha carattere oggettivo in quanto formata dai beni organizzati dall'imprenditore;
  • ha carattere strumentale in quanto è il mezzo di cui l'imprenditore si serve per raggiungere i propri fini.

Impresa


è l'attività svolta dall'imprenditore con ben precise modalità e per il perseguimento di determinate finalità.


Beni aziendali


l'azienda è costituita da un insieme di beni eterogenei organizzati dall'imprenditore;

i beni aziendali possono essere:


materiali( macchinari, scorte, edifici) o immateriali (brevetti, marchi, know how);


mobili o immobili

di proprietà dell'imprenditore o nella sua disponibilità attraverso semplici rapporti obbligatori (affitto del capannone, leasing dei macchinari, licenze di brevetto).


La qualificazione di un bene come bene aziendale dipende esclusivamente dalla destinazione data al bene dall'imprenditore, indipendentemente dal titolo che gli permette di utilizzarlo;

ciò che rileva è che i beni siano "organizzati" dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.


Beni aziendali: hanno un duplice rilievo


  • Economico

  • Giuridico

Rilievo economico:


i beni aziendali vanno considerati non staticamente ma nella prospettiva del ciclo produttivo (vanno a vedere quale sarà la produttività finale);

l'insieme dei beni che costituiscono l'azienda acquistano un plusvalore rispetto a quello che avrebbe ciascun bene isolatamente considerato (concetto di avviamento);

tale plusvalore prende il nome di avviamento (dovuto all'organizzazione sarà tanto più elevato quanto più è florida).


Rilievo giuridico:


Il codice prende in considerazione l'azienda essenzialmente in vista del suo trasferimento (cessione, usufrutto, affitto);

il trasferimento d'azienda è regolato in modo tale da salvaguardare in qualunque momento la destinazione unitaria che l'imprenditore ha impresso ai beni.


Natura giuridica


Teorie unitarie:


  • l'azienda è considerata un bene unico, nuovo e distinto rispetto ai beni che la compongono;
  • l'azienda viene vista come un'universalità di beni (art. 826 cc) pur presentando rispetto a quest'ultima evidenti differenze;
  • rilievo fondamentale viene attribuito alla destinazione unitaria che viene preservata soprattutto in sede di trasferimento d'azienda.

Teoria atomistica


  • L'azienda è una semplice pluralità di beni tra loro funzionalmente collegati e sui quali l'imprenditore può vantare diritti diversi (non è un bene unico);
  • l'unificazione giuridica dei beni aziendali sarebbe solo relativa e funzionale dato che per il trasferimento dell'azienda dovranno essere necessariamente rispettate "le forme stabilite dalla legge per i singoli beni  che compongono l'azienda" (art. 2556, co.1 cc) (si va a vedere di quali beni è composta l'azienda).

Conclusioni


l'art. 2555 cc valorizza come elemento qualificante dell'azienda la destinazione dei beni dell'esercizio dell'impresa.


Non ha influenza ai fini dell'appartenenza di un bene all'azienda se l'imprenditore ne sia proprietario o ne disponga in forza di un diritto reale (usufrutto) o di un diritto personale di godimento (locazione).


Al bene azienda si applica un regime di circolazione speciale rispetto a quello comune.


Nella prospettiva dinamica e produttivistica del diritto commerciale, il concetto di azienda adempirebbe alla stessa funzione unificatrice che nel diritto privato svolge il concetto di universalità.


La circolazione dell'azienda


Art. 2556 cc "per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto".


La forma scritta è richiesta:


  • solo per la prova del contratto e non per la sua validità;
  • solo per le imprese soggette a registrazione con effetti di pubblicità legale  (sono escluse le piccole imprese e le imprese accessorie di enti pubblici).

Le forme richieste per la validità del trasferimento


  • sono quelle richieste per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda (se nell'azienda è ricompreso un immobile, la vendita-l'usufrutto dell'azienda o il suo affitto ultranovennale richiederanno atto pubblico a pena di nullità);

  • devono essere rispettate da tutte le imprese (agricole -commerciali- piccole).

Pubblicità degli atti di trasferimento


  • i contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda devono essere iscritti nel R.I.  entro 30 gg a cura del notaio rogante (che ha redatto l'atto di trasferimento);

  • per l'iscrizione è necessario che l'atto venga redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata;

  • l'obbligo pubblicitario risponde a ben precise finalità:

tutelare l'interesse dei terzi che entrano in rapporto con l'azienda a conoscerne le vicende;


    • tutelare l'interesse dell'imprenditore trasferente (che trasferisce) e del nuovo imprenditore a rendere opponibile il trasferimento ai terzi (es.: evitare che la cessazione dei crediti conseguente al trasferimento debba essere notificata ad ogni debitore);

    • tutelare l'interesse pubblico di polizia a controllare la circolazione della ricchezza, per evitare l'accaparramento di aziende da parte della criminalità organizzata ed il loro impiego nel riciclaggio del denaro sporco.

Oggetto del trasferimento


Possono essere trasferiti:


  • l'intero complesso aziendale (si applica la disciplina del trasferimento d'azienda);
  • i singoli beni che compongono l'azienda (si applicherà la disciplina che regola quel singolo bene);
  • uno o più rami d'azienda (si applica la disciplina del trasferimento d'azienda trattandosi di un'articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata che cedente e cessionario identifichino come tale al momento della cessione).

Effetti del trasferimento


  • non occorre in sede di trasferimento di azienda la specificazione dei singoli beni che compongono l'azienda;
  • i beni che si trasferiscono all'acquirente sono tutti quelli qualificabili come beni aziendali ossia "organizzati" dall'imprenditore alienante per l'esercizio della propria impresa;
  • i beni saranno determinabili grazie al criterio dell'inerenza degli stessi ad una medesima organizzazione imprenditoriale;
  • è necessaria l'indicazione espressa di quei beni aziendali che, per volontà delle parti, vengono esclusi dal trasferimento;
  • in difetto di un'espressa esclusione, l'intero complesso aziendale si trasferisce all'acquirente della'azienda.

"Serve un quantitativo minimo di beni per potersi parlare di trasferimento di azienda, si dovrà valutare caso per caso, i beni devono essere sufficienti per lo svolgimento di quell'impresa".


Il divieto di concorrenza dell'alienante (art. 2557) (tutela l'avviamento soggettivo)


Contenuto del divieto:


  • chi aliena un'azienda commerciale non può iniziare per cinque anni "una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta" (divieto che spesso viene aggirato ad es.: tramite un  prestanome);
  • nel caso di usufrutto o di affitto di azienda il divieto imposto al nudo proprietario o al locatore vale solo per la durata dell'usufrutto o dell'affitto;
  • nel caso di azienda agricola il divieto opera solo per le attività connesse nell'ipotesi in cui sia configurabile uno sviamento di clientela (agriturismo).

Finalità del divieto


la norma cerca di contemperare due opposti interessi:


  • interesse dell'acquirente alla tutela del c.d. avviamento soggettivo da lui pagato in occasione dell'acquisto dell'azienda;
  • interesse dell'alienante a non subire un'eccessiva compressione della propria libertà di iniziativa economica.

Concetto di avviamento


avviamento: attitudine del complesso aziendale a produrre un reddito, la sua capacità di profitto.


Si distingue tra:

  • avviamento oggettivo;
  • avviamento soggettivo.

Avviamento oggettivo:


  • è intrinseco all'organizzazione aziendale;
  • l'acquirente lo consegue automaticamente per il solo fatto di aver acquistato l'azienda;
  • ha un prezzo che viene quantificato al momento della cessione dell'azienda;
  • non è un bene a se stante ma una qualità dell'azienda.

Avviamento soggettivo:


  • dipende dalle doti personali dell'imprenditore, dal rapporto di fiducia che lega i consumatori ad un determinato imprenditore;
  • non si consegue con l'acquisto del complesso aziendale ma solo nel momento in cui l'imprenditore cedente si astiene dall'iniziare una nuova impresa che per oggetto, ubicazione o attività sia idonea  a sviare la clientela dell'azienda ceduta;
  • è una qualifica dell'imprenditore piuttosto che una qualità dell'azienda;
  • diventa un'entità economicamente valutabile solo nella forma negativa di prezzo per l'astensione dalla concorrenza (concorrenza differenziale).










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