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Bilancio abbreviato |
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n. 50 |
Collegio sindacale |
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n. 50 |
Bilancio consolidato |
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n. 250 |
Il Bilancio di Esercizio |
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Vendita Beni Strumentali (I° parte) |
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Vendita Beni Strumentali (II° parte) |
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Il Conto economico |
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Costruzioni "interna" di beni |
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Crediti verso i soci |
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Fatture da ricevere |
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GLOSSARIO RAGIONERIA
Ammortamento |
L'ammortamento rappresenta il processo mediante il quale il costo delle immobilizzazioni viene ripartito in funzione del periodo in cui l'impresa ne trae beneficio, che normalmente corrisponde con l'intera durata di utilizzazione. Si tratta di un processo "sistematico" di ripartizione che normalmente, ma non necessariamente, implica l'uso di piani ad aliquota costante. In alcune circostanze, infatti, può essere più aderente al principio di prudenza l'utilizzo di piani di ammortamento a quote decrescenti, oppure parametrate ad altre variabili quantitative più pertinenti nella fattispecie oggetto dell'ammortamento |
Differenze fiscali permanenti |
Le differenze fiscali permanenti scaturiscono dalle differenze tra il risultato prima delle imposte da bilancio civilistico determinato senza interferenze fiscali, e l'imponibile fiscale, che hanno origine in un esercizio e non si annullano negli esercizi successivi.Si originano in presenza di costi che risultano ai fini fiscali totalmente o parzialmente indeducibili. |
Differenze fiscali temporanee |
Le differenze fiscali temporanee sono originate prevalentemente da differenze tra il risultato prima delle imposte da bilancio civilistico determinato senza interferenze fiscali, e l'imponibile fiscale, che hanno origine in un esercizio e si annullano in uno o più esercizi successivi.Si tratta di ricavi e costi o di parte di essi che concorrono a formare il reddito fiscale in un periodo d'imposta diverso da quello nel quale concorrono a formare il risultato civilistico.Si distinguono in:tassabili;deducibili.Le prime (di segno positivo) danno luogo ad ammontari imponibili negli esercizi a venire. Si tratta, quindi, di:componenti positivi di reddito tassabili in esercizi successivi a quello in cui vengono imputati al conto economico civilistico;componenti negativi di reddito deducibili fiscalmente in esercizi precedenti a quello in cui verranno imputati al conto economico civilistico;ammortamenti anticipati, se imputati direttamente a riserva di patrimonio netto.Le seconde (di segno negativo) danno luogo ad ammontari imponibili nell'esercizio in cui si rilevano. Si tratta, quindi, di:componenti negativi di reddito deducibili ai fini fiscali in esercizi successivi a quello in cui vengono imputati al conto economico civilistico;componenti positivi di reddito tassabili in esercizi precedenti a quelli in cui vengono imputati al conto economico civilistico. |
Equalizzatore tassazione redditi diversi di natura finanziaria |
È la formula finanziaria che consente di rendere equivalente la tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria e di taluni redditi di capitale basata sul criterio del realizzo con quella basata sul criterio della maturazione.Si ricorda, infatti, che le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria, disciplinati dal'art. 81, TUIR, con esclusione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, possono essere assoggettate ai seguenti tre alternativi regimi di prelievo:dichiarazione;risparmio amministrato;risparmio gestito.Una differenza fondamentale tra i regimi della dichiarazione e del risparmio amministrato rispetto al risparmio gestito consiste nel fatto che nei primi (dichiarazione e amministrato) il prelievo viene effettuato sulle plusvalenze realizzate, ossia finanziariamente disponibili per il contribuente mentre nel secondo (gestito) il prelievo viene effettuato sui risultati maturati e quindi non finanziariamente disponibili.In sostanza con il risparmio gestito si subisce una tassazione anticipata rispetto agli altri due regimi previsti dalla legge.Al fine di evitare che tale meccanismo disincentivi l'adozione del regime del rispamio gestito, il legislatore ha introdotto il sistema dell'equalizzatore, ossia un sistema di formule finanziarie che tende a rendere equivalente i meccanismi di tassazione previsti dai diversi regimi. |
Interferenze fiscaliSi tratte delle rettifiche di valore e degli accantonamenti operati nel bilancio civilistico esclusivamente in applicazione di norme tributarie. |
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Prodotti finanziari strutturati |
Sono strumenti finanziari costituiti dalla combinazione di più contratti. Uno di questi contratti è denominato "ospite" e, di norma, è rappresentato da un'attività o da una passività finanziaria. Gli altri sono contratti derivati, denominati "incorporati", che sono in grado di modificare i flussi di cassa generati dal contratto "ospite".Sono considerati strutturati, ad esempio i seguenti prodotti finanziari:titoli index-linked;titoli reverse convertible. |
Titoli index linked |
Sono titoli obbligazionari il cui rendimento e/o prezzo di rimborso sono ancorati all'andamento di un indice prescelto all'atto dell'emissione.Per questa tipologia di titoli è molto importante porre attenzione al complesso dei parametri di indicizzazione. Tali parametri possono, infatti, produrre risultati sensibilmente diversi da quelli attesi sia per l'emittente sia per il sottoscrittore.Sono normalmente usati i seguenti parametri:FINANZIARI, collegati al costo del capitali o al corso delle azioni;VALUTARI, collegati all'andamento dei cambi;REALI, collegati all'andamento dei prezzi di un panieri di beni o di servizi;MONETARI, collegati all'andamento dei tassi del mercato monetario.Un titolo index-linked potrebbe, ad esempio, offrire un rendimento minimo del 4% annuo, o in alternativa il 100% dell'incremento medio del prezzo delle azioni di un paniere di imprese di telecomunicazioni. |
Titoli reverse convertible |
La caratteristica dei titoli "reverse convertible" è quella di prevedere:la corresponsione di un tasso di interesse fisso;un diritto di opzione a favore dell'emittente che gli conferisce la facoltà di rimborsare il capitale alla scadenza mediante la consegna fisica di un predefinito numero di azioni di una società X.Si tratta di titoli strutturati aventi normalmente durata pari o inferiore all'anno. |
Pronti contro termine |
Si definiscono comunemente operazioni "pronti contro termine" quelle operazioni nelle quali una parte vende ad un'altra una certa quantità di titoli o valori (c.d. operazione a pronti) con contemporaneo riacquisto della stessa quantità ad un termine prestabilito (c.d. operazione a termine).L'art. 1, c. 5, D.Lgs 435/97, recante disposizioni in materia di tasse sui contratti di borsa, definisce "pronti contro termine" quei contratti "che configurano un'operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli o valori e per pari imposto nominale".In tali operazioni, normalmente, il venditore a pronti e acquirente a termine è una banca, mentre l'acquirente a pronti e venditore a termine è un cliente della banca.Il tasso dell'operazione può essere inferiore o superiore a tasso d'interesse del titolo scambiato. In questi casi viene riconosciuto un differenziale sul prezzo secco a termine. |
Eventi contabiliPronti contro termine |
Pronti contro termine |
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Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 16 gennaio 1995, e successive modificazioniCon riferimento al bilancio delle banche, il Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 16 gennaio 1995 e successive modificazioni, stabilisce che "le operazioni di pronti contro termine che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione (ad esempio, di titoli) sono trattate al pari dei riporti e devono essere conseguentemente iscritte da parte del cessionario come crediti verso il cedente e da parte del cedente come debiti verso il cessionario; l'importo iscritto è pari al prezzo pagato o incassato a pronti. Corrispondentemente le attività trasferite continuano a figurare nel bilancio del cedente, che ne indica l'importo nella nota integrativa, e non sono registrate nel bilancio del cessionario".Quando invece l'operazione pronti contro termine preveda per il cessionario la facoltà di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione, queste non possono più figurare nel bilancio del cedente, ma devono essere iscritte in quello del cessionario. L'impegno di riacquisto a termine è registrato da parte del cedente tra le garanzie e gli impegni.Si ritiene che tali disposizioni debbano applicarsi, in via interpretativa, anche nei bilanci redatti secondo il D.Lgs 127/91.Coerentemente con tale impostazione, il legislatore fiscale ha previsto (art. 61, c.1-bis, TUIR) che le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di "pronti contro termine" che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli".Il metodo di contabilizzazione previsto dalla Banca d'Italia si differenzia, invece, dalla disciplina prevista dal legislatore fiscale contenuta nell'art. 56, c. 3-ter, TUIR. Tale norma, infatti, stabilendo che gli interessi derivanti dai titoli concorrono a formare il reddito del cessionario, disconosce la natura di finanziamento del pronti contro termine con obbligo di rivendita assimilandola a tutti gli effetti a una doppia compravendita.Alla luce di questo contrasto tra normativa civilistica e normativa fiscale, in sede di dichiarazione dei redditi occorre procedere al riallineamento dei valori mediante specifiche variazioni in aumento e in diminuzione.Ai fini IVA, l'art. 4 della Legge 133/99, prevede che le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine, che prevedono l'obbligo di rivendita a termine di titoli o valute, vadano considerate unitariamente come prestazioni di servizi di finanziamento aventi come base imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti. |
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Scritture contabili |
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Riporto a nuovo di perdite fiscali |
Le perdite fiscali relative ad un determinato periodo d'imposta possono essere portate in deduzione del reddito imponibile di esercizi futuri . L'art. 102, TUIR, dispone che la perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito complessivo ai fini Irpeg dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi. Le perdite subite nei primi tre esercizi d'imposta possono essere computate in diminuzione dei redditi complessivi dei periodi d'imposta successivi senza alcuna limitazione di tempo.In questo caso, afferma
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Società fiduciaria |
Le società fiduciarie hanno per oggetto lo svolgimento dell'attività di gestione di beni (tipicamente partecipazioni societarie) su incarico di un terzo soggetto detto "fiduciante". Lo scopo del fiduciante è quello di non palesare a terzi la sua posizione giuridica.La legge definisce tali società come soggetti che si propongono di assumere sotto forma d'impresa l'amministrazione dei beni per conto di terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni. |
Utilità ripetuta |
Nel bilancio si definiscono a utilità ripetuta i cespiti che abbiano una utilizzazione economica produttiva di benefici per l'impresa lungo un arco temporale di più esercizi. |
Immobilizzazioni - definizioni |
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Immobilizzazioni Immateriali |
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Immobilizzazioni Materiali |
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Leasing - (I° parte) |
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Leasing - (II° parte) |
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La nota integrativa |
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Ragioneria - Partita Doppia |
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Principi fondamentali per la redazione del bilancio |
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Principi fondamentali per la redazione del bilancio - II° parte |
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Ratei e Risconti - definizioni |
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Risconti Attivi |
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Parliamo dei famosi risconti attivi.
risconto costo attivo rettificato |
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La rivalutazione dei beni aziendali |
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Rimanenze di magazzino |
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Lo Stato patrimoniale |
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Software e Bilancio |
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Valutazioni di bilancio |
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