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TITOLI DI CREDITO

giurisprudenza



TITOLI DI CREDITO


Titoli di credito:  documenti che attribuiscono al loro possessore il diritto a una determinata prestazione indicata nel documento stesso e che vengono emessi allo scopo di consentire la cessione di tale diritto tramite il trasferimento del documento che lo rappresenta. Il diritto indicato nel titolo è incorporato nel documento.


Titoli al portatore: si trasferiscono con la semplice consegna del titolo, il possessore del titolo è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato mediante la semplice presentazione del titolo.


Titoli all'ordine: si trasferiscono tramite la consegna del titolo e la girata dal precedente al successivo possessore del titolo. Il possessore del titolo è legittimato all'esercizio del diritto in base a una serie di continue girate.


Girata: ordine rivolto al debitore dal trasmittente (girante) di eseguire la prestazione a favore del nuovo prenditore del titolo (giratario). Ordine scritto sul titolo e sottoscritto.


Titoli nominativi: si trasferiscono tramite la consegna del titolo e l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo stesso e sul registro dell'emittente oppure col rilascio da parte dell'emittente di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare e annotato sul registro. Il possessore è legittimato all'esercizio del diritto per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta sul titolo e sul registro.




Tutti i titoli di credito vengono emessi sulla base di un rapporto causale esistente tra chi emette il titolo e il primo prenditore del titolo stesso.

Titoli causali: fanno menzione alla loro causa di emissione.

Titoli astratti: non menzionano la causa per la quale sono stati emessi. Si applica il principio della letteralità, per il quale il debitore non può opporre eccezioni basate sul rapporto causale ai possessori del titolo successivi al primo.


Cambiale: titolo all'ordine, astratto ed esecutivo (se in regola col bollo)


Cambiale tratta: contiene ordine incondizionato di pagare una somma di denaro  rivolto dal traente al trattario  al prenditore: il trattario diventa obbligato verso il prenditore se accetta; se non accetta (o avendo accettato non paga) obbligato in via di regresso è il traente:


Cambiale pagherò o vaglia cambiario: contiene promessa incondizionata dell'emittente di pagare una somma di denaro al prenditore


La cambiale si trasferisce tramite girata, il girante diventa obbligato in via di regresso al pagamento della cambiale


Avallo: firma di garanzia rilasciata dall'avallante a favore dell'avallato: l'avallante si obbliga con essa a pagare in tutto o in parte la cambiale nell'ipotesi in cui l'avallato non paghi.


Assegno bancario: titolo di credito che contiene l'ordine rivolto dal traente a una banca trattaria di pagare una somma al prenditore dell'assegno.


 Assegno circolare: titolo di credito che contiene la promessa di una banca di pagare a vista una somma determinata di denaro al prenditore o a un suo giratario; banca direttamente obbligata a pagare al possessore legittimo dell'assegno.


OBBLIGATI PRINCIPALI: trattario accettante;

  emittente del pagherò

  loro avallanti


OBBLIGATI DI REGRESSO:  dopo aver levato protesto

       Giranti

   Traente tratta

    Loro avallanti







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