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SISTEMI ELETTORALI

giurisprudenza





SISTEMI   ELETTORALI




Si possono definire come quel complesso di regole e di procedure che

determinano le modalità con cui gli elettori esprimono il loro voto

nonché il procedimento con cui questi vengono tradotti in seggi.

I sistemi elettorali possono distinguersi in:


- sistemi a maggioranza assoluta : richiedono la



maggioranza assoluta dei suffragi espressi per l'attribuzione del

seggio. Essi operano in collegi uninominali, nei quali, cioè

viene eletto un solo candidato;


- sistemi a maggioranza relativa: anche essi operano in

collegi uninominali e richiedono la maggioranza relativa per

l'assegnazione del seggio. È il sistema in vigore in Gran Bretagna

per l'elezione della Camera dei Comuni e dal 1993 in Italia;


- sistemi proporzionali: queste formule si propongono di assicurare

a ciascun partito un numero di seggi in proporzione alla propria

forza politica e in relazione alla distribuzione effettiva degli

elettori su tutto il territorio nazionale. Essi consentono, inoltre,

una adeguata rappresentanza delle forze politiche minoritarie che,

invece, i sistemi maggioritari tendono a cancellare.




. Elezione della Camera dei Deputati art. 56 Cost.; D.P.R.

30-3-1957, n. 361 modif. dalla L. 4-8-1993, n. 277

Dei 630 deputati della Repubblica, 475 vengono eletti in collegi

uninominali mentre i restanti 155 vengono scelti all'interno delle

liste presentate dai diversi partiti politici.

Per le elezioni alla Camera dei Deputati il territorio nazionale è

suddiviso in 27 circoscrizioni elettorali che in linea di

massima coincidono con i confini delle Regioni: soltanto la Sicilia,

il Piemonte, il Veneto, la Lombardia, la Campania ed il Lazio hanno

più circoscrizioni elettorali. Ogni circoscrizione è a sua volta

suddivisa in tanti collegi uninominali quanti sono i deputati ad

essa assegnati: per la quota proporzionale la ripartizione avviene,

invece, avendo come riferimento l'intera circoscrizione.

Ogni elettore riceve due schede sulle quali deve esprimere due

diversi voti. Sulla prima deve scegliere il candidato, fra quelli

presentatisi nel suo collegio (uninominale), che intende sostenere;

sulla seconda deve indicare il partito prescelto ai fini

dell'assegnazione dei seggi con il sistema proporzionale, senza

esprimere preferenze fra i candidati .

La ripartizione dei 475 seggi da attribuire con il sistema

uninominale è molto semplice: in ogni collegio vince il candidato

che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Se nel corso della legislatura il deputato eletto in un collegio

uninominale muore o si dimette, si dovrà procedere ad una nuova

elezione nel collegio di appartenenza: si tratta delle cd. elezioni

suppletive.

L'assegnazione dei restanti 155 seggi richiede un procedimento

alquanto complesso. Esso si articola nelle seguenti fasi:

- in ogni circoscrizione viene calcolata la cifra elettorale

circoscrizionale, ovvero la somma dei voti validi ottenuti da

ciascuna lista;

- da tale somma va detratto un numero di voti pari a quelli ottenuti

da ciascun candidato di quella medesima lista eletto in collegi

uninominali. Più esattamente bisogna sottrarre un numero di voti

pari a quello del secondo piazzato più uno. La cifra da sottrarre

non può tuttavia essere inferiore al 25% dei voti validamente

espressi in quel collegio. Se il candidato eletto ha ottenuto meno

del 25% dei voti, alla lista sarà sottratto un numero di voti pari a

quelli ottenuti dall'eletto;

- i voti riportati dalle singole liste a livello circoscrizionale

vengono sommati a livello nazionale, ottenendo in tal modo la cifra

elettorale nazionale;

vengono sommati i voti di tutte

le liste: questa somma è poi

suddivisa per il numero dei seggi da assegnare per ottenere il

quoziente elettorale nazionale. I voti ottenuti da ciascuna lista

saranno poi divisi per quest'ultima cifra ottenendo così il numero

dei seggi alla lista stessa spettanti.

Se ad esempio tre liste hanno ottenuto complessivamente 31.000 voti

(lista A = 16.650, lista B = 8.500, lista C = 5.850), bisogna

dividere questa cifra per il numero dei seggi da assegnare (155)

ottenendo il quoziente elettorale nazionale: 31.000 : 155 = 200 =

quoziente elettorale nazionale.

Si procede poi ad assegnare i seggi a ciascuna lista dividendo i

voti che quest'ultima ha riportato per il quoziente elettorale

nazionale.

Lista A = 16.650 : 200 = 83 seggi assegnati: resto voti 50

Lista B = 8.500 : 200 = 42 seggi assegnati: resto voti 100

Lista C = 5.850 : 200 = 29 seggi assegnati: resto voti 50


Il restante seggio non ancora assegnato sarà attribuito alla lista

che ha ottenuto il maggior resto (nel nostro esempio la lista B);


- dopo la ripartizione i seggi vengono distribuiti nelle varie

circoscrizioni con una operazione simile a quella già esaminata a

livello nazionale.

Si ricorda che la legge costituzionale approvata dalla Camera dei

deputati il 18-10-2000 e pubblicata sulla G.U. del 20-10-2000, ai

fini della richiesta di un possibile referendum sospensivo,

ha modificato gli articoli 56 e 57 della Costituzione. In base a

tale revisione 12 deputati e 6 senatori dovranno essere eletti

all'interno della Circoscrizione elettorale estero. Tali

parlamentari non alterano il numero complessivo dei membri delle

Camere; una legge ordinaria dovrà disciplinare le modalità operative

dell'elezione; in ogni caso i 18 parlamentari eletti all'estero

andranno "decurtati" dalla cd. quota proporzionale (155 deputati e

83 senatori).





. Elezione del Senato della Repubblica art. 57 Cost.; D.Lgs.

20-12-1993, n. 533

Anche i 315 senatori sono eletti per il 75% circa (232 seggi) in

collegi uninominali e per il restante 25% (83 seggi) con metodo

proporzionale.

Le circoscrizioni per l'elezione del Senato della Repubblica

coincidono, per dettato costituzionale (art. 57 Cost.), con i

confini delle Regioni: queste ultime sono suddivise in tanti collegi

uninominali quanti sono i senatori da eleggere con questa formula

(fa eccezione la Valle d'Aosta che elegge un solo senatore). A

differenza di quanto avviene per l'elezione della Camera, al Senato

è consegnata all'elettore una sola scheda sulla quale è presente il

contrassegno (non più di uno) di affiliazione politica del candidato

ed il suo nome per esteso: l'elettore può scegliere soltanto un

nominativo tra quelli presenti, votando in questo modo sia per

l'assegnazione del seggio nel proprio collegio uninominale che per

la ripartizione della quota proporzionale.

Così come per la Camera, anche per il Senato 232 candidati sono

eletti in collegi uninominali: in pratica vince chi ha ottenuto

anche soltanto un voto in più del secondo.

Anche in questo caso il decesso o le dimissioni di un senatore

portano ad elezioni suppletive nel suo collegio.

La ripartizione dei seggi con il metodo proporzionale avviene a

livello regionale e non nazionale.

Dalla somma dei voti ottenuti dai diversi candidati di ciascuna

lista vanno sottratti quelli di coloro che sono risultati eletti nel

proprio collegio. Si tratta in questo caso di uno scorporo totale e

non parziale (come abbiamo visto, invece, per la Camera, dove

vengono sottratti i voti del secondo piazzato o, alternativamente,

il 25% dei voti).

La procedura prevede le seguenti fasi:

- vengono sommati (a livello regionale) i voti ottenuti da tutti i

candidati di un partito in ogni collegio uninominale (sia i

candidati eletti che quelli non eletti);

- sono scorporati i voti dei candidati eletti nei propri collegi

uninominali. In questo caso, ripetiamo, si tratta di uno scorporo

totale e non parziale;

- i voti ottenuti da ciascun partito vengono divisi per 1, 2, 3 .

etc. fino a raggiungere il numero dei seggi da assegnare con la

formula proporzionale;

- i seggi sono attribuiti a quei partiti che ottengono i quozienti

più alti;

- all'interno del partito risulteranno eletti quei candidati dei

collegi uninominali che sono stati battuti, ma che in percentuale

hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Immaginiamo che vi siano due liste partecipanti e che, dopo lo

scorporo, abbiano ottenuti i seguenti risultati a livello regionale.


Lista A: 600 voti

Lista B: 450 voti

I seggi da assegnare sono tre per cui i voti di ciascuna lista

vengono così suddivisi:

Lista A Lista B

600 : 1 = 600 450 : 1 = 450

600 : 2 = 300 450 : 2 = 225

600 : 3 = 200 450 : 3 = 150


I tre seggi saranno assegnati alla lista che, in ordine decrescente,

ha ottenuto i quozienti più elevati. Nel nostro esempio la lista A

(primo quoziente 600) la lista B (primo quoziente 450) e ancora la

lista A (secondo quoziente 300).

La prima lista ottiene 2 seggi, la seconda soltanto 1.

Si ricorda che la legge costituzionale approvata dalla Camera dei

deputati il 18-10-2000 e pubblicata sulla G.U. del 20-10-2000, ai

fini della richiesta di un possibile referendum sospensivo,

ha modificato gli articoli 56 e 57 della Costituzione. In base a

tale revisione 12 deputati e 6 senatori dovranno essere eletti

all'interno della Circoscrizione elettorale estero. Tali

parlamentari non alterano il numero complessivo dei membri delle

Camere; una legge ordinaria dovrà disciplinare le modalità operative

dell'elezione: in ogni caso i 18 parlamentari eletti all'estero

andranno "decurtati" dalla cd. quota proporzionale (155 deputati e

83 senatori).





. Elezione del Consiglio regionale art. 122 Cost.; L. 17-2-1968, n.

108; L. 23-2-1995, n. 43

È eletto a suffragio universale con voto (libero e segreto)

attribuito a liste di candidati concorrenti sulla base di

circoscrizioni elettorali provinciali, con utilizzazione dei voti

residui mediante un collegio unico regionale.

Con la L. 43/95 a tale sistema elettorale sono stati apportati

diversi correttivi maggioritari. In particolare tale legge dispone

che: il sistema proporzionale sopravvive per l'elezione dei 4/5 dei

consiglieri (80% dei seggi) sulla base di liste provinciali

concorrenti; il sistema maggioritario è stato introdotto per

l'elezione di 1/5 dei consiglieri (20% dei seggi) che però saranno

assegnati sulla base di liste regionali, e non provinciali.

Il 22 novembre 1999 è stata emanata la legge di revisione

costituzionale n.1 recante disposizioni in materia di elezione

diretta del Presidente della Giunta regionale (oltre che di

autonomia statutaria delle Regioni).

In attesa che entrino in vigore i nuovi statuti regionali e le nuove

leggi elettorali in ossequio alle previsioni del novellato art. 122

Cost., contestualmente al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali

è prevista l'elezione del Presidente della Giunta regionale la quale

si espleterà seguendo le modalità previste dalle disposizioni di

legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli

regionali.

È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale chi fra i

candidati capilista al Consiglio regionale ha conseguito il maggior

numero di voti validi. Il Presidente della Giunta regionale fa parte

del Consiglio regionale.

Sarà invece eletto alla carica di consigliere il candidato alla

carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un

numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del

candidato proclamato eletto Presidente.






. Elezione del Consiglio provinciale art. 9 L. 25-3-1993, n. 81; L.

30-4-1999, n. 120

La L. 81/93 ha provveduto a modificare la L. 8 marzo 1951, n. 122,

mantenendo il sistema proporzionale ma introducendo un premio di

maggioranza in base al quale alla coalizione di liste o alla lista

che ha appoggiato il candidato alla carica di Presidente risultato

eletto, viene attribuito il 60% dei seggi del Consiglio, e il

restante 40% viene attribuito alle altre liste.

Secondo il comma 2 bis dell'art. 9 della L. 81/93, introdotto dalla

L. 120/99, non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di

candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti

validi e che non appartengono a nessuna coalizione di gruppi che

abbia superato tale soglia.

La legge dispone inoltre che qualora il gruppo o i gruppi di

candidati collegati al candidato proclamato eletto Presidente della

Provincia non abbiano conseguito almeno il 60% dei seggi assegnati

al Consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene

assegnato il 60% dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore

qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai

gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50. In caso di

collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto

Presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun

gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai

voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, . sino a concorrenza

del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i

quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni

gruppo di candidati.

Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo

di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di

consigliere i candidati alla carica di Presidente della Provincia

non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che

abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più

gruppi con il candidato alla carica di Presidente della Provincia

non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi

complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

Compiute le operazioni sopra indicate sono proclamati eletti

consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo

l'ordine delle rispettive cifre individuali.




. Elezione del Presidente della Provincia art. 8 L. 25-3-1993, n.

81; L. 30-4-1999, n. 120

Il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e

diretto contestualmente all'elezione del Consiglio provinciale; la

circoscrizione per l'elezione del Presidente della Provincia

coincide con il territorio provinciale. Per l'elezione del

Presidente vigono le stesse modalità di elezione sancite per il

Sindaco nei Comuni con oltre 15.000 abitanti.

La L. 120/99, sostituendo il comma 5 dell'art. 8 della L. 81/93,

introduce anche per le elezioni provinciali la possibilità del voto

disgiunto. Ciò comporta che l'elettore ha una doppia opportunità:


- può votare sia per un candidato alla carica di Presidente della

Provincia (tracciando un segno sul relativo rettangolo), sia per uno

dei candidati al Consiglio provinciale ad esso collegato (tracciando

un segno sul relativo contrassegno);


- può votare unicamente per un candidato alla carica di Presidente

della Provincia (tracciando un segno sul relativo rettangolo).

Ogni candidato alla carica di Presidente deve operare una

dichiarazione di collegamento con uno dei gruppi di candidati per

l'elezione del Consiglio provinciale. Analoga dichiarazione deve

essere resa dai delegati dei gruppi interessati.

Al primo turno viene eletto il candidato Presidente che abbia

ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In

caso contrario si procede ad un secondo turno elettorale che ha

luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono

ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente

della Provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero

di voti. In caso di parità di voti fra il secondo e il terzo

candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i

gruppi di candidati al Consiglio provinciale dichiarati al primo

turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro

sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento

con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato

effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha

efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai

delegati dei gruppi interessati.

Dopo il secondo turno è proclamato eletto Presidente della Provincia

il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In

caso di parità di voti, è proclamato eletto Presidente della

Provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di

candidati per il Consiglio provinciale che abbiano conseguito la

maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale,

è proclamato eletto il candidato più anziano di età.





. Elezione del Presidente della Regione artt. 121, 126 Cost.; L.

23-2-1995, n. 43

L'art. 122 Cost., come modificato dalla L. cost. 1/99, prevede al

comma 5, che il Presidente della Regione venga eletto a suffragio

universale e diretto, salvo che lo statuto regionale disponga

diversamente. Pertanto, fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti

regionali e delle nuove leggi elettorali, l'elezione del Presidente

della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi

Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle

disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei

Consigli regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il

capolista al Consiglio Regionale che ha ottenuto il maggior numero

di voti validi (elezione diretta a un turno).

Una volta eletto il Presidente nomina i componenti della Giunta, e

può successivamente revocarli.

Qualora il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una

mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della

Giunta regionale, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove

elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede

parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della

Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o

morte del Presidente.

Inoltre, la dizione novellata dell'art. 126 Cost. prevede che con

decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentito il parere

obbligatorio della Commissione parlamentare bicamerale per le

questioni regionali, venga disposta la rimozione del Presidente

della Giunta nei seguenti casi:

- compimento di atti contrari alla Costituzione o di gravi

violazioni di legge;

- presenza di ragioni di sicurezza nazionale.

Alla rimozione del Presidente della Giunta conseguono le dimissioni

della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.





. Elezione del Consiglio comunale artt. 5 e 7 L. 25-3-1993, n. 81;

L. 30-4-1999, n. 120

In questa ipotesi occorre distinguere tra:

- Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. L'elezione dei

consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario

contestualmente all'elezione del Sindaco.

A ciascuna delle liste di candidati alla carica di consigliere si

intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti ottenuti dal

candidato alla carica di Sindaco ad essa collegato. Alla lista

collegata al Sindaco vincente saranno attribuiti i due terzi dei

seggi, il terzo restante viene ripartito fra le altre liste con

sistema proporzionale e i seggi sono assegnati ai candidati eletti

secondo l'ordine stabilito con i voti di preferenza;

- Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In tale ambito

territoriale l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con il

sistema proporzionale "corretto" con il premio di maggioranza

contestualmente all'elezione del Sindaco.

Può innanzitutto accadere che la lista o le liste collegate al

candidato Sindaco raggiungano il 60% dei voti. Diversamente, alla

lista o alle liste collegate al candidato alla carica di Sindaco

eletto al primo turno, che abbiano almeno raggiunto il 51% dei voti,

va di diritto un "premio" che garantirà al partito o ai partiti il

60% dei seggi; per la lista o le liste collegate al candidato alla

carica di Sindaco eletto al secondo turno, va il 60% dei seggi a

condizione che nessuna lista abbia superato, nel primo turno, il 50%

dei voti validi. In caso contrario resta confermato il riparto con

metodo proporzionale.

Se viene applicato il premio di maggioranza il rimanente 40% dei

voti è distribuito col sistema proporzionale tra le liste che hanno

"perso" nella corsa per la nomina del Sindaco.





. Elezione del Sindaco artt. 5 e 6 L. 25-3-1993, n. 81; L.

30-4-1999, n. 120

Anche in questo caso occorre distinguere tra:

- Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. In tale ambito

territoriale, il Sindaco viene eletto a suffragio universale diretto

contestualmente all'elezione del Consiglio che avviene con sistema

maggioritario a un turno.

Ogni candidato alla carica di Sindaco è collegato ad una lista di

candidati alla carica di consigliere.

È eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di

voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di

ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior

numero di suffragi, da effettuarsi la seconda domenica successiva;

- Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In tale ambito

territoriale, il Sindaco è eletto a suffragio universale diretto

contestualmente all'elezione del Consiglio (che avviene con sistema

proporzionale corretto con premio di maggioranza).

Ogni candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all'atto

della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più

liste presentate per l'elezione del Consiglio comunale.

È proclamato Sindaco il candidato che ottiene la maggioranza

assoluta dei voti validi.

Se nessuno dei candidati ottiene tale maggioranza, si va ad un

secondo turno elettorale e vengono ammessi al ballottaggio i due

candidati che al primo turno hanno ottenuto la maggioranza dei

suffragi. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano

d'età.










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