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Si possono definire come quel complesso di regole e di procedure che
determinano le modalità con cui gli elettori esprimono il loro voto
nonché il procedimento con cui questi vengono tradotti in seggi.
I sistemi elettorali possono distinguersi in:
- sistemi a maggioranza assoluta : richiedono la
maggioranza assoluta dei suffragi espressi per l'attribuzione del
seggio. Essi operano in collegi uninominali, nei quali, cioè
viene eletto un solo candidato;
- sistemi a maggioranza relativa: anche essi operano in
collegi uninominali e richiedono la maggioranza relativa per
l'assegnazione del seggio. È il sistema in vigore in Gran Bretagna
per l'elezione della Camera dei Comuni e dal 1993 in Italia;
- sistemi proporzionali: queste formule si propongono di assicurare
a ciascun partito un numero di seggi in proporzione alla propria
forza politica e in relazione alla distribuzione effettiva degli
elettori su tutto il territorio nazionale. Essi consentono, inoltre,
una adeguata rappresentanza delle forze politiche minoritarie che,
invece, i sistemi maggioritari tendono a cancellare.
. Elezione della Camera dei Deputati art. 56 Cost.; D.P.R.
30-3-1957, n. 361 modif. dalla L. 4-8-1993, n. 277
Dei 630 deputati della Repubblica, 475 vengono eletti in collegi
uninominali mentre i restanti 155 vengono scelti all'interno delle
liste presentate dai diversi partiti politici.
Per le elezioni alla Camera dei Deputati il territorio nazionale è
suddiviso in 27 circoscrizioni elettorali che in linea di
massima coincidono con i confini delle Regioni: soltanto la Sicilia,
il Piemonte, il Veneto, la Lombardia, la Campania ed il Lazio hanno
più circoscrizioni elettorali. Ogni circoscrizione è a sua volta
suddivisa in tanti collegi uninominali quanti sono i deputati ad
essa assegnati: per la quota proporzionale la ripartizione avviene,
invece, avendo come riferimento l'intera circoscrizione.
Ogni elettore riceve due schede sulle quali deve esprimere due
diversi voti. Sulla prima deve scegliere il candidato, fra quelli
presentatisi nel suo collegio (uninominale), che intende sostenere;
sulla seconda deve indicare il partito prescelto ai fini
dell'assegnazione dei seggi con il sistema proporzionale, senza
esprimere preferenze fra i candidati .
La ripartizione dei 475 seggi da attribuire con il sistema
uninominale è molto semplice: in ogni collegio vince il candidato
che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Se nel corso della legislatura il deputato eletto in un collegio
uninominale muore o si dimette, si dovrà procedere ad una nuova
elezione nel collegio di appartenenza: si tratta delle cd. elezioni
suppletive.
L'assegnazione dei restanti 155 seggi richiede un procedimento
alquanto complesso. Esso si articola nelle seguenti fasi:
- in ogni circoscrizione viene calcolata la cifra elettorale
circoscrizionale, ovvero la somma dei voti validi ottenuti da
ciascuna lista;
- da tale somma va detratto un numero di voti pari a quelli ottenuti
da ciascun candidato di quella medesima lista eletto in collegi
uninominali. Più esattamente bisogna sottrarre un numero di voti
pari a quello del secondo piazzato più uno. La cifra da sottrarre
non può tuttavia essere inferiore al 25% dei voti validamente
espressi in quel collegio. Se il candidato eletto ha ottenuto meno
del 25% dei voti, alla lista sarà sottratto un numero di voti pari a
quelli ottenuti dall'eletto;
- i voti riportati dalle singole liste a livello circoscrizionale
vengono sommati a livello nazionale, ottenendo in tal modo la cifra
elettorale nazionale;
vengono sommati i voti di tutte
le liste: questa somma è poi
suddivisa per il numero dei seggi da assegnare per ottenere il
quoziente elettorale nazionale. I voti ottenuti da ciascuna lista
saranno poi divisi per quest'ultima cifra ottenendo così il numero
dei seggi alla lista stessa spettanti.
Se ad esempio tre liste hanno ottenuto complessivamente 31.000 voti
(lista A = 16.650, lista B = 8.500, lista C = 5.850), bisogna
dividere questa cifra per il numero dei seggi da assegnare (155)
ottenendo il quoziente elettorale nazionale: 31.000 : 155 = 200 =
quoziente elettorale nazionale.
Si procede poi ad assegnare i seggi a ciascuna lista dividendo i
voti che quest'ultima ha riportato per il quoziente elettorale
nazionale.
Lista A = 16.650 : 200 = 83 seggi assegnati: resto voti 50
Lista B = 8.500 : 200 = 42 seggi assegnati: resto voti 100
Lista C = 5.850 : 200 = 29 seggi assegnati: resto voti 50
Il restante seggio non ancora assegnato sarà attribuito alla lista
che ha ottenuto il maggior resto (nel nostro esempio la lista B);
- dopo la ripartizione i seggi vengono distribuiti nelle varie
circoscrizioni con una operazione simile a quella già esaminata a
livello nazionale.
Si ricorda che la legge costituzionale approvata dalla Camera dei
deputati il 18-10-2000 e pubblicata sulla G.U. del 20-10-2000, ai
fini della richiesta di un possibile referendum sospensivo,
ha modificato gli articoli 56 e 57 della Costituzione. In base a
tale revisione 12 deputati e 6 senatori dovranno essere eletti
all'interno della Circoscrizione elettorale estero. Tali
parlamentari non alterano il numero complessivo dei membri delle
Camere; una legge ordinaria dovrà disciplinare le modalità operative
dell'elezione; in ogni caso i 18 parlamentari eletti all'estero
andranno "decurtati" dalla cd. quota proporzionale (155 deputati e
83 senatori).
. Elezione del Senato della Repubblica art. 57 Cost.; D.Lgs.
20-12-1993, n. 533
Anche i 315 senatori sono eletti per il 75% circa (232 seggi) in
collegi uninominali e per il restante 25% (83 seggi) con metodo
proporzionale.
Le circoscrizioni per l'elezione del Senato della Repubblica
coincidono, per dettato costituzionale (art. 57 Cost.), con i
confini delle Regioni: queste ultime sono suddivise in tanti collegi
uninominali quanti sono i senatori da eleggere con questa formula
(fa eccezione la Valle d'Aosta che elegge un solo senatore). A
differenza di quanto avviene per l'elezione della Camera, al Senato
è consegnata all'elettore una sola scheda sulla quale è presente il
contrassegno (non più di uno) di affiliazione politica del candidato
ed il suo nome per esteso: l'elettore può scegliere soltanto un
nominativo tra quelli presenti, votando in questo modo sia per
l'assegnazione del seggio nel proprio collegio uninominale che per
la ripartizione della quota proporzionale.
Così come per la Camera, anche per il Senato 232 candidati sono
eletti in collegi uninominali: in pratica vince chi ha ottenuto
anche soltanto un voto in più del secondo.
Anche in questo caso il decesso o le dimissioni di un senatore
portano ad elezioni suppletive nel suo collegio.
La ripartizione dei seggi con il metodo proporzionale avviene a
livello regionale e non nazionale.
Dalla somma dei voti ottenuti dai diversi candidati di ciascuna
lista vanno sottratti quelli di coloro che sono risultati eletti nel
proprio collegio. Si tratta in questo caso di uno scorporo totale e
non parziale (come abbiamo visto, invece, per la Camera, dove
vengono sottratti i voti del secondo piazzato o, alternativamente,
il 25% dei voti).
La procedura prevede le seguenti fasi:
- vengono sommati (a livello regionale) i voti ottenuti da tutti i
candidati di un partito in ogni collegio uninominale (sia i
candidati eletti che quelli non eletti);
- sono scorporati i voti dei candidati eletti nei propri collegi
uninominali. In questo caso, ripetiamo, si tratta di uno scorporo
totale e non parziale;
- i voti ottenuti da ciascun partito vengono divisi per 1, 2, 3 .
etc. fino a raggiungere il numero dei seggi da assegnare con la
formula proporzionale;
- i seggi sono attribuiti a quei partiti che ottengono i quozienti
più alti;
- all'interno del partito risulteranno eletti quei candidati dei
collegi uninominali che sono stati battuti, ma che in percentuale
hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Immaginiamo che vi siano due liste partecipanti e che, dopo lo
scorporo, abbiano ottenuti i seguenti risultati a livello regionale.
Lista A: 600 voti
Lista B: 450 voti
I seggi da assegnare sono tre per cui i voti di ciascuna lista
vengono così suddivisi:
Lista A Lista B
600 : 1 = 600 450 : 1 = 450
600 : 2 = 300 450 : 2 = 225
600 : 3 = 200 450 : 3 = 150
I tre seggi saranno assegnati alla lista che, in ordine decrescente,
ha ottenuto i quozienti più elevati. Nel nostro esempio la lista A
(primo quoziente 600) la lista B (primo quoziente 450) e ancora la
lista A (secondo quoziente 300).
La prima lista ottiene 2 seggi, la seconda soltanto 1.
Si ricorda che la legge costituzionale approvata dalla Camera dei
deputati il 18-10-2000 e pubblicata sulla G.U. del 20-10-2000, ai
fini della richiesta di un possibile referendum sospensivo,
ha modificato gli articoli 56 e 57 della Costituzione. In base a
tale revisione 12 deputati e 6 senatori dovranno essere eletti
all'interno della Circoscrizione elettorale estero. Tali
parlamentari non alterano il numero complessivo dei membri delle
Camere; una legge ordinaria dovrà disciplinare le modalità operative
dell'elezione: in ogni caso i 18 parlamentari eletti all'estero
andranno "decurtati" dalla cd. quota proporzionale (155 deputati e
83 senatori).
. Elezione del Consiglio regionale art. 122 Cost.; L. 17-2-1968, n.
108; L. 23-2-1995, n. 43
È eletto a suffragio universale con voto (libero e segreto)
attribuito a liste di candidati concorrenti sulla base di
circoscrizioni elettorali provinciali, con utilizzazione dei voti
residui mediante un collegio unico regionale.
Con la L. 43/95 a tale sistema elettorale sono stati apportati
diversi correttivi maggioritari. In particolare tale legge dispone
che: il sistema proporzionale sopravvive per l'elezione dei 4/5 dei
consiglieri (80% dei seggi) sulla base di liste provinciali
concorrenti; il sistema maggioritario è stato introdotto per
l'elezione di 1/5 dei consiglieri (20% dei seggi) che però saranno
assegnati sulla base di liste regionali, e non provinciali.
Il 22 novembre 1999 è stata emanata la legge di revisione
costituzionale n.1 recante disposizioni in materia di elezione
diretta del Presidente della Giunta regionale (oltre che di
autonomia statutaria delle Regioni).
In attesa che entrino in vigore i nuovi statuti regionali e le nuove
leggi elettorali in ossequio alle previsioni del novellato art. 122
Cost., contestualmente al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali
è prevista l'elezione del Presidente della Giunta regionale la quale
si espleterà seguendo le modalità previste dalle disposizioni di
legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli
regionali.
È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale chi fra i
candidati capilista al Consiglio regionale ha conseguito il maggior
numero di voti validi. Il Presidente della Giunta regionale fa parte
del Consiglio regionale.
Sarà invece eletto alla carica di consigliere il candidato alla
carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un
numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del
candidato proclamato eletto Presidente.
. Elezione del Consiglio provinciale art. 9 L. 25-3-1993, n. 81; L.
30-4-1999, n. 120
La L. 81/93 ha provveduto a modificare la L. 8 marzo 1951, n. 122,
mantenendo il sistema proporzionale ma introducendo un premio di
maggioranza in base al quale alla coalizione di liste o alla lista
che ha appoggiato il candidato alla carica di Presidente risultato
eletto, viene attribuito il 60% dei seggi del Consiglio, e il
restante 40% viene attribuito alle altre liste.
Secondo il comma 2 bis dell'art. 9 della L. 81/93, introdotto dalla
L. 120/99, non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di
candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti
validi e che non appartengono a nessuna coalizione di gruppi che
abbia superato tale soglia.
La legge dispone inoltre che qualora il gruppo o i gruppi di
candidati collegati al candidato proclamato eletto Presidente della
Provincia non abbiano conseguito almeno il 60% dei seggi assegnati
al Consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene
assegnato il 60% dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore
qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai
gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50. In caso di
collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto
Presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun
gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai
voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, . sino a concorrenza
del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i
quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni
gruppo di candidati.
Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo
di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di
consigliere i candidati alla carica di Presidente della Provincia
non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che
abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più
gruppi con il candidato alla carica di Presidente della Provincia
non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi
complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.
Compiute le operazioni sopra indicate sono proclamati eletti
consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo
l'ordine delle rispettive cifre individuali.
. Elezione del Presidente della Provincia art. 8 L. 25-3-1993, n.
81; L. 30-4-1999, n. 120
Il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e
diretto contestualmente all'elezione del Consiglio provinciale; la
circoscrizione per l'elezione del Presidente della Provincia
coincide con il territorio provinciale. Per l'elezione del
Presidente vigono le stesse modalità di elezione sancite per il
Sindaco nei Comuni con oltre 15.000 abitanti.
La L. 120/99, sostituendo il comma 5 dell'art. 8 della L. 81/93,
introduce anche per le elezioni provinciali la possibilità del voto
disgiunto. Ciò comporta che l'elettore ha una doppia opportunità:
- può votare sia per un candidato alla carica di Presidente della
Provincia (tracciando un segno sul relativo rettangolo), sia per uno
dei candidati al Consiglio provinciale ad esso collegato (tracciando
un segno sul relativo contrassegno);
- può votare unicamente per un candidato alla carica di Presidente
della Provincia (tracciando un segno sul relativo rettangolo).
Ogni candidato alla carica di Presidente deve operare una
dichiarazione di collegamento con uno dei gruppi di candidati per
l'elezione del Consiglio provinciale. Analoga dichiarazione deve
essere resa dai delegati dei gruppi interessati.
Al primo turno viene eletto il candidato Presidente che abbia
ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In
caso contrario si procede ad un secondo turno elettorale che ha
luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono
ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente
della Provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero
di voti. In caso di parità di voti fra il secondo e il terzo
candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.
I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i
gruppi di candidati al Consiglio provinciale dichiarati al primo
turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro
sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento
con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato
effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha
efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai
delegati dei gruppi interessati.
Dopo il secondo turno è proclamato eletto Presidente della Provincia
il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In
caso di parità di voti, è proclamato eletto Presidente della
Provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di
candidati per il Consiglio provinciale che abbiano conseguito la
maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale,
è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
. Elezione del Presidente della Regione artt. 121, 126 Cost.; L.
23-2-1995, n. 43
L'art. 122 Cost., come modificato dalla L. cost. 1/99, prevede al
comma 5, che il Presidente della Regione venga eletto a suffragio
universale e diretto, salvo che lo statuto regionale disponga
diversamente. Pertanto, fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti
regionali e delle nuove leggi elettorali, l'elezione del Presidente
della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi
Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle
disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei
Consigli regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il
capolista al Consiglio Regionale che ha ottenuto il maggior numero
di voti validi (elezione diretta a un turno).
Una volta eletto il Presidente nomina i componenti della Giunta, e
può successivamente revocarli.
Qualora il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una
mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della
Giunta regionale, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove
elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede
parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della
Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o
morte del Presidente.
Inoltre, la dizione novellata dell'art. 126 Cost. prevede che con
decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentito il parere
obbligatorio della Commissione parlamentare bicamerale per le
questioni regionali, venga disposta la rimozione del Presidente
della Giunta nei seguenti casi:
- compimento di atti contrari alla Costituzione o di gravi
violazioni di legge;
- presenza di ragioni di sicurezza nazionale.
Alla rimozione del Presidente della Giunta conseguono le dimissioni
della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
. Elezione del Consiglio comunale artt. 5 e 7 L. 25-3-1993, n. 81;
L. 30-4-1999, n. 120
In questa ipotesi occorre distinguere tra:
- Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. L'elezione dei
consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario
contestualmente all'elezione del Sindaco.
A ciascuna delle liste di candidati alla carica di consigliere si
intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti ottenuti dal
candidato alla carica di Sindaco ad essa collegato. Alla lista
collegata al Sindaco vincente saranno attribuiti i due terzi dei
seggi, il terzo restante viene ripartito fra le altre liste con
sistema proporzionale e i seggi sono assegnati ai candidati eletti
secondo l'ordine stabilito con i voti di preferenza;
- Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In tale ambito
territoriale l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con il
sistema proporzionale "corretto" con il premio di maggioranza
contestualmente all'elezione del Sindaco.
Può innanzitutto accadere che la lista o le liste collegate al
candidato Sindaco raggiungano il 60% dei voti. Diversamente, alla
lista o alle liste collegate al candidato alla carica di Sindaco
eletto al primo turno, che abbiano almeno raggiunto il 51% dei voti,
va di diritto un "premio" che garantirà al partito o ai partiti il
60% dei seggi; per la lista o le liste collegate al candidato alla
carica di Sindaco eletto al secondo turno, va il 60% dei seggi a
condizione che nessuna lista abbia superato, nel primo turno, il 50%
dei voti validi. In caso contrario resta confermato il riparto con
metodo proporzionale.
Se viene applicato il premio di maggioranza il rimanente 40% dei
voti è distribuito col sistema proporzionale tra le liste che hanno
"perso" nella corsa per la nomina del Sindaco.
. Elezione del Sindaco artt. 5 e 6 L. 25-3-1993, n. 81; L.
30-4-1999, n. 120
Anche in questo caso occorre distinguere tra:
- Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. In tale ambito
territoriale, il Sindaco viene eletto a suffragio universale diretto
contestualmente all'elezione del Consiglio che avviene con sistema
maggioritario a un turno.
Ogni candidato alla carica di Sindaco è collegato ad una lista di
candidati alla carica di consigliere.
È eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di
voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di
ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior
numero di suffragi, da effettuarsi la seconda domenica successiva;
- Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In tale ambito
territoriale, il Sindaco è eletto a suffragio universale diretto
contestualmente all'elezione del Consiglio (che avviene con sistema
proporzionale corretto con premio di maggioranza).
Ogni candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all'atto
della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più
liste presentate per l'elezione del Consiglio comunale.
È proclamato Sindaco il candidato che ottiene la maggioranza
assoluta dei voti validi.
Se nessuno dei candidati ottiene tale maggioranza, si va ad un
secondo turno elettorale e vengono ammessi al ballottaggio i due
candidati che al primo turno hanno ottenuto la maggioranza dei
suffragi. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano
d'età.
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