Caricare documenti e articoli online 
INFtub.com è un sito progettato per cercare i documenti in vari tipi di file e il caricamento di articoli online.


 
Non ricordi la password?  ››  Iscriviti gratis
 

LA NAVIGAZIONE - NELLE ACQUE INTERNE

giurisprudenza




LA NAVIGAZIONE



NELLE ACQUE INTERNE

Nelle acque interne la navigazione e il sorvolo sono sottoposte alla piena autorità dello stato costiero.

Diversamente nelle acque arcipelagiche si parla di uno specifico diritt 616c27g o di passaggio arcipelagico, attraverso tuttavia vie di circolazione e rotte aeree designate dallo stato arcipelago.

L'accesso a porti altrui dipende invece dalla stipulazione di appositi trattati, bilaterali o multilaterali (come la convenzione sullo statuto e il regime internazionale dei porti marittimi di Ginevra, 1923).


NEL MARE TERRITORIALE

Notevole che nel mare territoriale una norma consuetudinaria di antiche origini limiti il diritto di sovranità dello stato costiero.



Questo e' infatti obbligato a consentire il passaggio inoffensivo delle navi straniere, ma si osservi che tale diritto non vale invece per gli aeromobili, che hanno invece bisogno di consenso.


Cosa si intende per passaggio ?   

Si intende un attraversamento rapido e continuo, senza soste e ancoraggi che non siano quelli ordinari per la navigazione o eccezionali per stato di necessità o di pericolo. Soprattutto deve essere un passaggio inoffensivo, e a proposito la cnudm ha dettato tutta una serie di comportamenti incompatibili (dalla minaccia all'impiego della forza, manovre o esercitazioni con armi, uso di aeromobili, imbarco e sbarco e quanto in violazione delle norme sulla importazione ed esportazione, doganali e di immigrazione, inquinamento, pesca, ricerche o rilevamenti, perturbazione del funzionamento di ogni sistema di comunicazione, tutte le attività non connesse con il passaggio).


I sottomarini e tutti i veicoli sommergibili devono navigare in superficie  e inalberare la loro bandiera, mentre le navi a propulsione nucleare o trasportanti materie nucleari o pericolose devono prendere le opportune cautele previste da accordi internazionali e possono essere obbligate ad utilizzare solo determinate vie di circolazione.


Le navi che percorrono il mare territoriale devono conformarsi per un'ampia serie di materie al diritto del paese attraversato (ma ovviamente in materia di progettazione, costruzione e armamento valgono solo regole generali internazionali altrimenti la varietà legislativa renderebbe impossibile ogni passaggio).


Nel suo mare territoriale lo stato può sospendere temporaneamente l'utilizzo per la navigazione di determinate zone senza discriminazioni fra stati, per motivi di sicurezza o per esercitazioni armate.

Laddove vi siano pericoli deve darvi pubblicità adeguata ai naviganti.


Riguardo al passaggio delle navi da guerra straniere non tutti gli stati sono concordi.  Per lo più si ritiene che, essendo permesso sempre il passaggio inoffensivo, non sia la natura della nave a determinare tale carattere, bensì il tipo di attivita' svolto.


Le navi da guerra e quelle dello stato utilizzate a fini non commerciali godono della immunità dalla giurisdizione dello stato costiero.

Riguardo alla giurisdizione sulle altre navi la cnudm impone, usando il condizionale determinati obblighi nel mare territoriale:

lo stato costiero non dovrebbe esercitare la sua giurisdizione penale sulle navi straniere che passano sul suo mare territoriale se non nei casi seguenti

1) se le conseguenze dell'infrazione si estendono allo stato costiero;

2) se la infrazione e' di natura tale da turbare la pace o l'ordine nel mare territoriale;

3) se l'assistenza delle autorità costiere e' stata richiesta dal capitano della nave o da un agente diplomatico o funzionario consolare dello stato di bandiera;

4) se tali misure sono necessarie per reprimere il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Ancora lo stato costiero non dovrebbe arrestare o dirottare una nave straniera che passa nel suo mare territoriale per esercitare la sua giurisdizione civile nei confronti di una persona che si trova a bordo.


Insomma per giustificare l'intervento su una nave straniera di passaggio sarebbero necessarie gravi circostanze che collegano lo stato a quella nave (o a quanto trasporta). Se poi la nave ha appena lasciato le acque interne lo stato costiero può, in mare territoriale, applicare il proprio diritto nazionale nel arrestare persone a bordo per illeciti penali o prendere misure esecutive o conservative in materia civile.


NEGLI STRETTI

Il regime degli stretti e' particolarmente importante perché questi costituiscono spesso vie obbligate per le comunicazioni marittime. Esso non costituiscono una zona a sé stante ma rientrano pienamente o nelle acque interne o nel mare territoriale e mettono in comunicazione due porzioni di alto mare o di zone economiche esclusive.

Differenti dagli stretti sono i canali artificiali, per i quali invece non esiste alcun diritto di navigazione, salvo quanto stabilito da convenzioni specifiche di passaggio libero per determinati stati (come per il Canale di Suez e quello si Panama).


La finalità del regime giuridico degli stretti e' proprio quella di favorire il passaggio di tutte le navi ed anche degli aeromobili, senza autorizzazioni, purché ciò avvenga in tempo di pace e in modo inoffensivo.

Ancora a differenza che nel mare territoriale il passaggio non può in alcun modo essere sospeso.

Il transito deve essere continuo e rapido nelle modalità già viste.

I pericoli della navigazione, ed eventuali percorsi per evitarli, devono essere segnalati dallo stato costiero.


Vi sono però dei tipi particolari di stretti sottoposti a diversa regolamentazione:

gli stretti che collegano il mare territoriale di uno stato all'alto mare o alla zona economica esclusiva di un altro stato;

gli stretti formati dal territorio continentale di uno stato e un'isola appartenente a tale stato;

Valgono in questi due casi le norme sul passaggio inoffensivo in mare territoriale con la differenza che il passaggio non può essere in modo alcuno sospeso.


Per finire si noti che per alcuni stretti valgono le disposizioni di trattati in vigore da lunga data (stretto di Magellano, del Bosforo e dei Dardanelli, gli stretti Baltici, lo stretto fra la Finlandia - isole d'Aaland - e la Svezia).


NELLA ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA

Nella zona economica esclusiva tutti gli stati godono della libertà di navigazione e di sorvolo e degli altri utilizzi internazionalmente leciti in armonia con quelli spettanti allo stato costiero (nel caso possono esserci anche criteri di priorità da accertare caso per caso).


Se è chiaro che la libertà di passaggio vale anche per i mezzi militare e' invece controversa la questione se in tale zona possano liberamente esercitarsi attività militare diverse dalla mera navigazione (favorevoli a tale libertà Stati Uniti d'America, Francia e Italia, contrari Capo Verde, Uruguay e Brasile). Una possibile soluzione potrebbe vedersi nella distinzione fra vari tipi di attività militari:

- manovre militari: verificanti la coordinazione delle flotte e che potrebbero essere consentite come modalità di navigazione;

- esercitazioni con armi e bersagli: in tale caso potrebbe trovare applicazione lo art. 59 della cnudm che in caso di conflitto di interessi fra stato costiero e altri stati per il quale la Convenzione non disponga, prevede la risoluzione in base all'equità e con riguardo a tutte le circostanze pertinenti, tenuto conto della importanza che gli interessi in causa presentano per le diverse parti e per la comunità internazionale nel suo insieme. E nel caso specifico il confronto degli interessi in gioco dovrebbe proprio propendere a favore dello stato costiero, in quanto lo stato terzo dovrebbe spiegare perché la esercitazione deve essere condotta proprio in quella zona economica esclusiva e non in alto mare.


IN ALTO MARE

In alto mare ogni stato ha diritto a far circolare liberamente le navi battenti propria bandiera, il che si collega ad alcuni obblighi in materia di sicurezza della navigazione e di protezione per gli equipaggi, propri e degli altri mezzi (equipaggiamenti, condizioni di lavoro, segnalazioni etc.).

Proprio in materia di sicurezza in mare sono applicabili diversi trattati (Convenzione per la sicurezza della vita umana in mare, per la prevenzione delle collisioni, per i criteri di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, convenzione sulla linea di massimo carico, convenzione sul salvataggio).


Poiché tutti gli stati godono della libertà completa in alto mare anche quelli privi di litorale devono, per potere godere di tale libertà, avere anche diritto di accesso al mare e relativa libertà di transito con ogni mezzo di trasporto sul territorio degli stati interposti fra di essi ed il mare.

Le condizioni e le modalità di tale diritto di transito sono stabiliti per mezzo di accordi bilaterali o regionali.




Privacy




Articolo informazione


Hits: 2385
Apprezzato: scheda appunto

Commentare questo articolo:

Non sei registrato
Devi essere registrato per commentare

ISCRIVITI



Copiare il codice

nella pagina web del tuo sito.


Copyright InfTub.com 2024