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APPUNTI DI INFORMATICA GIURIDICA - E. GIANNANTONIO - "MANUALE DI DIRITTO DELL'INFORMATICA"

giurisprudenza



A P P U N T I D I I N F O R M A T I C A G I U R I D I C A .



E. GIANNANTONIO - "MANUALE DI DIRITTO DELL'INFORMATICA"-1994 CEDAM - Padova



INTRODUZIONE


DIRITTO DELL' INFORMATICA = COMPLESSO DI NORME LEGISLATIVE, DELLE DECISIONI GIURISPRUDENZIALI, DELLA LETTERATURA GIURIDICA IN MATERIA INFORMATICA.



IL DIRITTO DELL'INFORMATICA HA PER OGGETTO LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLE ATTIVITÀ ALGORITMIZZATE


L'INFORMATICA GIURIDICA È UNA SCIENZA GIUR. DI CARATTERE GENERALE IN QUANTO HA PER OGGETTO NON LE SINGOLE APPLICAZIONI DELL'AUTOMAZIONE NEL DIRITTO, MA LO STUDIO DEL METODO DELL' ALGORITMO GIURIDICO.


L'INFORMATICA GIURIDICA È UNA SCIENZA CHE, ATTRAVERSO UN APPROCCIO DI TIPO INTERDISCIPLINARE, SI OCCUPA DI ASPETTI TEORETICI E METODOLOGICI LEGATI ALL'USO DELLE TECNOLOGIE DELL' INFORMAZIONE NEL DIRITTO E ALLE RELATIVE IMPLICAZIONI GIURIDICHE.


L' I. G. NON È UNA DISCIPLINA INFORMATICA, MA GIURIDICA; DESTINATA AD ESSERE STUDIATA E APPLICATA PIÙ DAI GIURISTI CHE DAI TECNICI DELL' INFORMATICA.


OGGETTO dell' I.G. (e anche suo limite) è il metodo dell' ALGORITMO GIURIDICO, ossia la traduzione di una procedura giuridica in istruzioni, in una operazione di calcolo: LA TRASFORMAZIONE DEGLI ISTITUTI GIURIDICI IN ALGORITMI.

MOMENTO ALGORITMICO= momento meccanico contrapposto al momento creativo.


L' INFORMATICA GIURIDICA è divisa in 3 specie:

1) informatica delle fonti (elaboraz. di dati delle fonti del diritto memorizzati su grandi banche)

2) informatica dei fatti giuridici (memorizz. e ricerca dei fatti giur. di magg. rilevanza econ. e sociale formanti oggetto di pubblicità legale)

3) informatica giudiziaria (automazione degli uffici interessati all' amm. della giustizia)


Alla fine degli anni 60 entrarono in linea la prime banche dati giuridici


Disciplina delle raccolte dati personali = Tutela del diritto alla riservatezza

Tutela dei programmi per elaboratore = Tutela delle opere dell'ingegno tutelata con il diritto d'autore

Contratti informatici e telematici = Forma atipica di autonomia privata disciplinata dalle norme comuni in tema di contratto la cui qualifica è limitata ai soli contratti in cui l'oggetto, l'adempimento o la conclusione stessa del contratto sono costituiti da prestazioni informatiche, ossia da attività automatizzate.


L'art. 21 Cost. prevede il diritto di informare, non già quello di essere informati di conseguenza quest'ultimo è stato a lungo disconosciuto o considerato mero risultato di fatto della libertà di pensiero.

La libertà informatica discende direttamente dalla libertà di informazione.


LIBERTÀ' INFORMATICA.


LIMITI ALLA LIBERTÀ' INFORMATICA: Diritti della personalità (di carattere privato) Normativa penale in tema di reati contro l'onore e dei reati di opinione; norme in tema di ordine pubblico, buon costume, segreto (di ordine pubblico).


SINDROME DEL PESCE ROSSO: Atteggiamento del cittadino nei confronti dell'elaboratore il quale distrugge la sua sfera di riservatezza.




Le prime leggi sulle banche dati sono state emanate negli U.S.A. alla fine degli anni 60 (1966)


GENNAIO 1981 Il Consiglio d'Europa emana una "Convenzione (di Strasburgo) per la protezione delle persona in relazione all'elaborazione automatica dei dati personali".


LUGLIO 1981 La Commissione delle Comunità Europee emana la "Raccomandazione per la firma e la ratifica della Convenzione di Strasburgo del Consiglio d'Europa


SETTEMBRE 1990 La Proposta di Direttiva del Consiglio d'Europa concernente il trattamento dei dati personali per predisporre una ugual protezione in tutti gli stati membri.


L'Italia nel 1989 con la L. 98 ha ratificato la convenzione senza però emanare alcuna regolamentazione interna.

Disegni di legge italiani:

1984 Dis. di legge Martinazzoli (I Commiss. Mirabelli) Chiunque poteva costituire banche dati, salvo l'obbligo di notificazione dell'Ufficio di Controllo.

1988 Dis. di Legge II COMM. Mirabelli (Mirabelli bis) Obbligo di notificazione solo per le banche dati destinate alla comunicazione a terzi.

1992 Dis. di legge Martelli (approv. dalla Camera dei Deputati nel Nov. 93) "Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali". Sostituzione del concetto "uso personale" con "uso privato" estensione della disciplina a tutte le banche. Istituzione del Garante con poteri promozionali e coercitivi. Disciplina penale più ampia.


I DIRITTI SUI BENI INFORMATICI.


Sono CREAZIONI INTELLETTUALI:

1) Opere dell' ingegno (art. 2575 c.c.)

2) Invenzioni, Modelli di utilità, Modelli e Disegni ornamentali (artt. 2585-2592-2593 c.c.)

3) Segni distintivi dell'Impresa (ditta, insegna) e del prodotto (marchio) (artt. 2563-2574 c.c.)


OPERA D'INGEGNO (tutelata dalla legge) è quella che la coscienza sociale di un determinato momento storico, ritiene opera espressiva e originale per cui degna di tutela.

INVENZIONE è quella che secondo il criterio del tecnico medio da luogo a un risultato originale e inatteso.


LA TUTELA DEI PROGRAMMI PER ELABORATORE.


La "Computer software copyright Act" del Dic. 1980 è la prima legge (U.S.A) per la protezione giuridica dei programmi per elaboratore.

L'Italia ha emanato il D.L. 518 del Dic. 1992 in attuazione della Direttiva del Consiglio C.E.E. 91/250 del 14 Maggio 1991 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

La legge tutela i programmi per elaboratore in base al Diritto d'Autore come Opera Letteraria ai sensi della Convenzione di Berna, ratificata con la L. 399 del 1978.

La Direttiva Europea e la Legge italiana si differenziano da tale normativa tutelando e riconoscendo, non la originalità della forma espressiva, bensì "il contenuto dell'opera" per cui , a differenza della legge sul D. d'A., che permette la pubblicazione anche di quelle opere che hanno lo stesso contenuto di opere precedenti purché la forma sia diversa, il programma non può essere riprodotto con nessun mezzo e in nessuna forma; escludendo così ogni possibilità di utilizzazione da parte di altri, se non a seguito di autorizzazione.

Come limite a ciò è previsto il diritto di effettuare copie di riserva, riproduzione e modifiche per ottenere la interoperabilità con altri programmi.

È consentita anche la decompilazione dei programmi (tipo reverse ingeneering sui chips) per osservare e studiare il programma limitatamente alle parti necessarie per conseguirne l'interoperabilità.

Sono tutelabili con il Diritto d'Autore solo quelle opere che presentino carattere di originalità e sono state pubblicate, anche se il requisito della pubblicazione non è previsto dalla legge e dalla direttiva.



La titolarità del D.d'A. sul programma viene riconosciuta non soltanto all'autore, ma anche al datore di lavoro o al committente.

La disciplina non tutela l'aspetto morale del D. d'A., ossia il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e proteggerne l'integrità. Da ciò non sono state inserite, nella Direttiva e nella Legge, norme che prevedevano la titolarità di persone giuridiche, committenti e di programmi creati da altri programmi. È restata la norma in tema di programmi realizzati da lavoratori dipendenti che attribuisce al datore titolarità e diritti, sono inoltre applicabili tutte le altre norme in tema di D, d'A. non espressamente disconosciute (es. tutela per 50 anni dopo la morte dell'Autore).

La commissione tecnica dell'Ufficio Europeo Brevetti ha riconosciuto brevettabile un programma per elaboratore di immagini, motivando che un metodo matematico (algoritmo) è un procedimento astratto se non produce alcun risultato; ma se esso viene utilizzato in un procedimento tecnico su un entità fisica e genera un cambiamento di quell'entità si deve riconoscere la brevettabilità.

In America per distinguere i casi nei quali un invenzione ha per oggetto un principio scientifico o un metodo di calcolo (non brevettabile) o l'applicazione di essi (brevettabile) è stato usato, relativamente ai programmi, il criterio della THE MENTAL STEP DOCTRINE alla quale ha fatto seguito la TWO STEP DOCTRINE che consiste in un duplice accertamento:

First step: Accertare se il brevetto ha per oggetto un algoritmo in senso stretto (non brevettabile) o in senso ampio (brevettabile).

Second step: Se la domanda di brevetto contenga il solo algoritmo o un procedimento industriale in senso ampio basato su un algoritmo che dia luogo a un oggetto, un prodotto o un servizio.

In generale in ogni richiesta di brevetto di software è necessario accertare se esso ha per oggetto l'algoritmo in generale o l'applicazione di esso a un particolare processo.

LA TUTELA DI FATTO è operata con varie tecniche contro la riproduzione abusiva dei programmi: software solido, numerazione delle copie, personalizzazione/numerazione ecc.

LA TUTELA CONTRATTUALE DEL SOFTWARE (inserimento nel contratto di cessione di clausole che limitano l'uso da parte dell'utente), vincola solo i contraenti, non fornendo una protezione nei confronti dei terzi.

LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA SLEALE (art. 2598 Cod.civ.) nella tutela dei programmi è esperibile non già al verificarsi, ma al solo pericolo di danno e il risarcimento è riconosciuto per colpa o dolo anche presunti; per cui copiare un programma altrui è atto di concorrenza sleale solo quando possa determinare una confondibilità dei prodotti; negli altri casi sarà semmai un atto illecito qualora costituisca lesione del diritto sul programma (dir. d'Aut. o di brevetto)come bene immateriale.


TUTELA DELLE BANCHE DATI.


L' originalità può consistere non solo nella creazione ex novo, ma anche nelle elaborazioni di carattere originale e creativo di una precedente opera dell'ingegno ed è così , in alcuni casi, anche nelle raccolte di dati. La tesi dell'applicabilità delle norme sulla concorrenza sleale (2598 Cod.civ.) sulle raccolte di dati è un tentativo poco riuscito per tutelare raccolte prive di una particolare originalità.

Attualmente possono essere oggetto del Dir. d'A. solo quelle raccolte che presentino i requisiti di originalità formale e valore espressivo

La giurisprudenza italiana, in mancanza di espresse norme, ha affermato che le banche dati possono essere qualificate come opere dell'ingegno di carattere creativo, tutelate dalle norme in tema di diritto d'autore.

Tale tutela non può essere assicurata se non a costo di decisioni non coerenti con i tradizionali principi del copyright e del D. d'A., per cui è necessario un intervento legislativo in merito alla loro utilità pratica e al valore economico.


IL 15 MAGGIO 1992 è stata presentata alla Commissione C.E.E. una Proposta di Direttiva per la tutela giuridica delle banche di dati che ha la particolarità di riconoscere al creatore della banca un duplice diritto:

a) Diritto d'Autore sulla forma. b) Diritto d'Autore sul contenuto.

Le banche dati sono definite come "Raccolte di opere o materie disposte, memorizzate e accessibili in forma elettronica". La tutela comprende il sistema di presentazione delle informazioni ma non il complesso dei programmi utilizzati.



Unico criterio per la tutela del Dir.d'A. sulla forma è quello dell'originalità della banca dati, mentre l'ulteriore Dir. d'A. riguarda il contenuto della banca stessa. I due diritti hanno durata differente e possono non necessariamente concorrere (diversa esperibilità).

Titolari dei diritti sono l'autore o gli autori o una persona giuridica, purché cittadini o residenti in uno stato membro. La proposta di Direttiva non disciplina i limiti entro i quali è consentita la riproduzione ad uso personale, rinviando alle normative degli stati membri.

L'utente di una banca dati è sovente costretto a sottoscrivere contratti capestro, predisposti dalle stesse banche; é quindi necessaria una normativa che tuteli gli interessi degli utenti (contraenti deboli) incidendo sul contratto con norme inderogabili dalle parti.

In generale le opere protette da diritto d'autore possono essere inserite nelle Banche dati solo con il consenso dello stesso autore.

L'art. 5 della legge sul D.d'A. esclude l'applicabilità della disciplina ai testi ufficiali dello stato e delle Amm. pubbliche sia italiane che straniere; non è così per le massime di giurisprudenza che sono tutelabili col D.d'A., mentre non lo sono quelle ufficiali della C. di Cass.


DISCIPLINA DELLA TOPOGRAFIE DEI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI (CHIPS)


Il primo elaboratore elettronico è stato realizzato nel 1946.

È degli U.S.A. la prima legge in tema alla tutela delle T.P.S. : la Semiconductor Chip Protection Act del novembre 1984.

Direttiva del Consiglio C.E.E. n° 11200/86 del 1986 in materia di protezione legale delle T.P.S. a seguito le leggi nei seguenti paesi:



Germania ottobre 1987 - Inghilterra agosto 1987 - Francia novembre 1987

ITALIA L. 21 Febbraio 1989 N° 70 "Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori". Tale tutela è legata alla loro utilità e originalità (in tema di modelli industriali), da qui la loro brevettabilità.

Ciò che viene tutelato, mancando la definizione di originalità, non è il vantaggio inatteso, ma la complessità dello sforzo tecnico necessario per realizzare quel risultato: diverso perciò dal concetto dell'originalità tipico dell'invenzione da quello della topografia.

La registrazione del brevetto può essere effettuata sia sul prodotto intermedio sia su quello finito.

La disciplina delle T.P.S. sia nella L. 70 italiana che nella legge statunitense è un "diritto di proprietà su un bene immateriale" analogo ai diritti di autore e di brevetto, ma diverso da entrambi; tale disciplina si avvicina a quella delle invenzioni e dei prodotti di utilità.

I diritti esclusivi sull'invenzione si attuano in forma diversa a secondo si tratti di "prodotto" o di "processo".

Nel primo caso non è possibile porre in commercio un prodotto identico. Nel secondo è possibile commercializzare lo stesso prodotto se ottenuto con un processo diverso.

Il diritto d'esclusiva dell'inventore non impedisce l'uso personale dell'invenzione stessa.

Anche la disciplina riguardante la titolarità dei diritti richiama quella per i modelli di utilità.

I diritti sulle T.P.S. si estinguono dopo 10 anni, o dalla fine dell'anno del primo sfruttamento commerciale delle stesse, o dalla fine dell'anno in cui è stata presentata la regolare domanda di registrazione (mentre la durata dei brevetti di utilità è di 4 anni).

Il decreto prevede la decadenza del brevetto in caso di mancata o insufficiente attuazione entro un anno dalla sua concessione (mentre per i modelli di utilità allo scadere dell'anno può essere concessa licenza obbligatoria a chiunque ne faccia richiesta).

Limite alla protezione è il Reverse Ingeneering; ossia le riproduzioni private compiute a scopo di insegnamento, di analisi, di valutazione della topografia e dei concetti); tale attività non costituisce né contraffazione né violazione del diritto sulla topografia.

La legge subordina la protezione delle topografie alla richiesta di registrazione entro il termine di 2 anni dalla data del primo sfruttamento commerciale ovunque nel mondo. La prevista "menzione di riserva" consiste nel marchio ( una "T" cerchiata; la data di commercializzazione; la sigla del titolare del diritto) impresso sulla topografia.



I CONTRATTI INFORMATICI


I contratti che hanno per oggetto vendita, locazione dell'elaboratore o dei programmi; o quelli di fornitura di servizi informatici o telematici fanno parte dei "Contratti Informatici".

Fino a verso la fine degli anni '60 in U.S.A. vigeva il sistema "Bundling" per il quale grandi imprese di Hardware proponevano contratti unitari per macchinari, software, servizi, assistenza e manutenzione.

Negli anni '70 si ha l'inversione di tendenza e prende campo il sistema "Unbundling" che prevede una pluralità di contratti con fornitori diversi specializzati nei diversi settori informatici.

Visto il notevole squilibrio di forza contrattuale tra società informatiche e il cliente, i contratti informatici appaiono il modo in cui il soggetto più forte vincola quello più debole e il giudice funge da strumento del primo. A mitigare ciò l'art. 1229 cod.civ che giustifica un maggior potere di sindacabilità del giudice nei contratti che escludono dolo o responsabilità.

Serve comunque una legge che tuteli il contraente debole attraverso un controllo giudiziale del contratto di carattere "sostanziale".

In merito una proposta di Direttiva del Consiglio C.E.E. a tutela dei consumatori che afferma il dovere di informazione e il divieto di apposizione di clausole vessatorie.

Il dovere di informazione è tipico dei contratti informatici in base al principio di buona fede e questo è subordinato al dovere di collaborazione da parte dell'utente.

La necessità di stipulare contratti con fornitori diversi crea la possibilità che il cliente possa trovarsi ad avere un sistema con elementi tra loro incompatibili, questo ha indotto la dottrina a considerare i vari contratti unitariamente come se costituissero un unico contratto misto, ovvero una pluralità di contratti autonomi ma collegati funzionalmente fra loro.

Il principio del collegamento negoziale non si applica a tutti i contratti informatici, ma solo a quelli costituenti grossi sistemi di elaborazione personalizzati, per cui non vengono applicati nel caso di elementi standardizzati come nel settore dei personal computer.

La categoria dei contratti informatici ha un valore meramente descrittivo e non sistematico o concettuale.

I contratti informatici in senso stretto sono caratterizzati dal fatto che il loro oggetto è costituito da una "prestazione informatica", cioè dall'attività svolta da una macchina, ove l'attività dell'uomo ha un ruolo marginale o manca del tutto.

La prestazione informatica individua l'oggetto dei contratti informatici in senso stretto, determina il contenuto degli obblighi delle parti e i criteri per valutare l'esatto adempimento o l'inadempimento di tali obbligazioni; valutazione svolta in termini oggettivi e dipendenti dall'idoneità del programma piuttosto che dalla diligenza del debitore: una responsabilità del debitore diversa da quella tradizionale.

L'obbligo del fornitore garantisce non la funzionalità in astratto, ma lo svolgimento in concreto di quella prestazione automatizzata che costituisce l'oggetto del contratto. Normalmente i contratti informatici prevedono per il fornitore la responsabilità per il buon funzionamento escludendo la garanzia del risultato.

I contratti informatici sono divisi in 3 specie:

1) Contratti che hanno per oggetto l'hardware

2) Contratti che hanno per oggetto il software

3) Contratti che hanno per oggetto i servizi informatici e telematici


I PROGRAMMI PER ELABORATORE sono oggetto di diritto d'autore cedibili mediante contratti di edizione (poco usati) o di compravendita.

La capacità di agire per i contratti di compravendita è riconosciuta all'autore al compimento dei 16 anni di età e necessita della forma scritta.

I Programmi Possono Essere Trasferiti Negli Stessi Modi Del Trasferimento Dei Diritti D'autore:

Pubblicarlo, riprodurlo in più esemplari e venderlo a un altro soggetto mediante contratti di edizione o di compravendita del D.d'A. sul programma. Il trasferimento è a titolo definitivo e irrevocabile; si distingue perciò dal contratto di licenza d'uso.

NELLA LICENZA D'USO DI UN PROGRAMMA si dà l'utilizzo di un programma per un certo tempo e per un determinato corrispettivo. La licenza d'uso è in sostanza un contratto di locazione di beni mobili.

Con il contratto di licenza d'uso il licenziatario acquista non la proprietà, ma la facoltà di utilizzazione del programma che può essere limitata nel tempo oppure essere a tempo indeterminato.

Certo le norme del D.d'A. mal tutelano il compratore nel caso di malfunzionamenti del programma; sarebbero senz'altro state più idonee quelle in tema di "responsabilità per i vizi della cosa" in tema di compravendita e nella locazione o nell'appalto; anche se, tali materie possono risultare per certi versi insufficienti, per altri eccessive.

I contratti di servizi informatici rientrano nella categoria dei "Contratti di appalto di servizi" (manutenzione, assist. tecnica, sviluppo del software), loro oggetto è la prestazione di un servizio come risultato di una certa attività. Tali contratti richiederebbero, data la loro natura, l'applicazione delle norme proprie del "contratto d'opera" solitamente ritenute non riguardanti tali appalti.

L'inadeguatezza della disciplina legislativa e il ricorso alla normativa contrattuale pregiudica soprattutto gli interessi della parte più debole: il comune utente.

I CONTRATTI TELEMATICI sono contratti di adesione in cui l'aderente si vincola ad un regolamento predisposto dall'impresa.

La tendenza giuridica nei confronti dei contratti conclusi mediante elaboratore è quella di assimilarsi alle figure giuridiche già conosciute dei negozi conclusi mediante utilizzo di moderni mezzi di trasmissione (fax, telegrammi, telex etc.). In tal modo non si considera la vera natura dell'elaboratore che può trasmettere decisioni proprie come un essere che pensa autonomamente. La volontà di tali decisioni è però sempre imputata all'uomo che le ha preordinate attraverso il programma, anche se manca una vera e propria volontà psicologica, nel senso voluto dal codice, cosciente, personale e attuale.

Interpretando l'art 1173 Cod. Civ. (fonti delle obbligazioni) si determina il carattere elastico di tali fonti che, di conseguenza, possono essere tutti gli atti o i fatti che l'ordinamento giuridico ritiene idonei; aperti cioè alle nuove realtà sociali come i negozi di attuazione e i contratti di fatto.

I regolamenti di interessi posti in essere attraverso procedimenti elettronici sono un nuovo modo di svolgimento dell'autonomia privata e costituiscono fonte di obbligazioni, soggetti alla relativa disciplina del Cod. Civ.

LE VENDITE TELEMATICHE sono contratti che un fornitore di beni e servizi stipula fuori dei locali commerciali regolamentate dal D.L. 50 del gennaio 92 in attuazione della Dirett. C.E.E. 85/577.

L a vendita telematica comprende, in genere, le vendite a distanza in cui la comunicazione della proposta o dell'offerta può essere effettuata in forme tradizionali (cataloghi, posta) o in forme più moderne (telefono, telefax, TV, videotel) ma non necessariamente implica la decisione dell'acquisto ad un elaboratore.

Art. 1 (Oggetto): La legge si applica ai contratti tra un operatore commerciale e un consumatore riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi o stipulati; con esclusione dei contratti di vendita e locazione di immobili, di somministrazione di alimentari, bevande, prodotti di uso domestico, di assicurazione, di valori mobiliari.

Sono esclusi quei contratti dei quali il valore totale non superi le 50.000 lire.

ART. 4 Diritto di recesso indisponibile dal contratto entro 7 giorni dalla data di ricevimento della merce e l'obbligo dell'operatore commerciale di restituire le somme pagate, anche a titolo di caparra, entro 30 giorni dal ricevimento della merce.

LA BORSA TELEMATICA (Contratti automatici di borsa) è stata realizzata con la L. genn. 91 n°1.

L'art. 10 consente agli operatori di installare ulteriori terminali nei propri uffici, fuori dai locali di borsa.




ELABORATORE E CIRCOLAZIONE GIURIDICA


I TRASFERIMENTI ELETTRONICI DI FONDI sono gli ordini di trasferire somme di denaro da una persona all'altra comunicati ed eseguiti mediante sistemi elettronici.

La disciplina giuridica dei T.E.F. è quella dell'Adempimento delle obbligazioni solitamente inserito in un rapporto trilatero: ordinante - ordinatario - ist. di credito incaricato del trasferimento (ordinato).

I sistemi di T.E.F. possono essere on line o off line, essi sono considerati un modo di adempimento delle obbligazioni. I rapporti creati sono, per analogia, quelli della delegazione.

Presupponendo poi un rapporto di C.C. tra le parti, il T.E.F. altro non è che un bancogiro o giroconto, ossia un negozio nel quale un correntista dà incarico alla banca di accreditare una somma nel conto corrente del beneficiario. I rapporti tra le parti sono i seguenti:

Rapporto di provvista: Tra ordinante e ordinato (banca).

Rapporto di valuta: Tra ordinante e ordinatario.

Rapporto diretto: Tra ordinatario e ordinato(banca).

Gli Stati Uniti sono i primi ad emanare una legge per regolamentare i T.E.F. la E.F.T.A. del 1980.

In Italia non esiste una normativa specifica in materia e la disciplina è contenuta nelle convenzioni interbancarie, nei regolamenti bancari, nei contratti banca - cliente; una disciplina quindi di natura privatistica, non equa e completa che regola soltanto i servizi Bancomat e P.O.S. (per bancomat).

L'Italia, in osservanza della direttiva comunitaria, dovrà emanare delle norme che disciplinino:

1) La nozione di esatto adempimento di un ordine di T.E.F.

2) Quando l'inadempimento dipende da caso fortuito o forza maggiore, quindi non imputabile al debitore.

3) Quali siano le conseguenze dell'inadempimento.

L'addebitamento o l'accreditamento elettronico, come tutti gli atti neutri è un atto di attribuzione patrimoniale

La dipendenza causale fa si che, venendo meno la validità del rapporto sottostante, colui che ha accreditato una somma di denaro in base ad un rapporto invalido, può far valere le eccezioni relative ad esso e rifiutare il pagamento o pretendere la restituzione di quanto già pagato.

Il NEW PAYMENT CODE è la normativa che ha sinora maggiormente riconosciuto l'autonomia dell'ordine di trasferimento rispetto al rapporto sottostante, anche se non è divenuta legge dello stato.

In Italia invece non vi è ancora alcuna norma in tale senso.


CARTE DI CREDITO : A) Carte non telematiche e ordinarie (caratteri in rilievo e codici a barre).

B) Carte telematiche (magnetiche - elettroniche - laser card).

Carte magnetiche (con banda magnetica magnetizzabile)

Carte elettroniche (con microcircuiti per la memorizz. e l'elabor. dei dati) che si dividono in carte a memoria e carte intelligenti

Laser card (a memoria ottica con 2 o 4 Mb. di ram è la carta col più economico costo a bit).

Nel 1983 inizia il servizio BANCOMAT gestito dalla S.I.A.

Carta di credito = VISA. Carta di debito = Bancomat. Carta prepagata = Carta telefonica SIP.



Le carte telematiche dalla loro originaria funzione di credito sono sempre più ritenute mezzo di pagamento.

Con il rilascio della carta di credito, l'istituto emittente si impegna non solo ad eseguire gli ordini di pagamento, ma si impegna verso il titolare a garantire il mezzo di pagamento negli esercizi convenzionati (promessa del fatto del terzo art.1381 cod.civ.) e ad indennizzare il contraente se il terzo si rifiuta di obbligarsi ed accettare tale forma di pagamento. Qualora però l'esercente esponga il logos di esercizio convenzionato è esso stesso responsabile verso l'utente per la mancata accettazione (promessa al pubblico).

L'EFTA e la disciplina Comunitaria disciplinano l'uso di emissione al servizio di T.E.F.

Art. 1 Forma scritta del contratto.

Art. 2 Momento di conclusione del contratto.

Art. 3 Lingua in cui deve essere redatto.

Art. 4 Modifiche del contratto.

Non esistendo in Italia una disciplina in materia di trasferimento elettronico di fondi il contratto Bancomat (Redatto dall' Ass.Bancaria Ital.) ha carattere accessorio rispetto al contratto di conto corrente del quale costituisce parte integrante come un contratto a senso unico. In sostanza il contratto Bancomat non impone alcun obbligo contrattuale in capo alla banca e non fa sorgere alcun diritto dell'utente né nei suoi confronti né nei confronti della banca pagatrice.


CHECK TRUNCATION (troncamento degli assegni) è un trasferimento elettronico tra banche per il pagamento di assegni senza l'invio materiale del titolo.


ELABORATORE E INADEMPIMENTO DELL' OBBLIGAZIONE


La figura del buon padre di famiglia può, generalmente, costituire il metro di misura della diligenza dell'adempimento anche quando la prestazione sia eseguita a mezzo di un elaboratore.

La pratica tende a riconoscere al T.E.F. lo stesso valore liberatorio dell'obbligazione che l'ordinamento assegna alla dazione di moneta legale (moneta elettronica) anche se manchi una norma espressa al riguardo.

Dall'inadempimento di un contratto informatico deriva l'obbligo del risarcimento dei danni così distinti:

DANNI DIRETTI: relativi al sistema informatico.

DANNI INDIRETTI: derivanti dal mancato o difettoso funzionamento del sistema stesso questi si distinguono in:

a) costi per la prosecuzione dell'attività

b) danni per l'interruzione dell'esercizio

I danni diretti e i costi per la prosecuzione dell'attività sono facilmente comprovabili e risarcibili, non così certi e prevedibili sono i danni per l'interruzione dell'esercizio.

Nei T.E.F. nel caso di trasferimenti non autorizzati può emergere una doppia responsabilità:

CIVILE (danno ingiusto risarcibile ai sensi dell'art. 2043 cod.civ.)

PENALE ( REATO INFORMATICO)

In mancanza di una legge specifica in tale materia si può anche agire in più modi:

Nei confronti della banca se c'è stata negligenza della stessa; per pagamento d'indebito; per arricchimento senza causa.

Si tratta peraltro di tutele parziali e subordinate alla prova del danno; ex art. 2043 è compreso anche l'intervento doloso del terzo (Hacker).

Nel 1985 è stata emanata la Direttiva C.E.E. n° 374 in materia di responsabilità per danni da prodotti difettosi, on attuazione della quale è stato emanato in Italia il D.P.R. 224 del 1988 sulla Responsabilità per danni da prodotti difettosi di carattere "oggettivo".

Onere della prova a carico del produttore che, in mancanza della stessa, è responsabile nei confronti dell'acquirente e e dei terzi danneggiati, i quali possono agire anche nei confronti del fornitore.

La Direttiva riguarda solo i prodotti difettosi, non anche i servizi.




IL DOCUMENTO INFORMATICO E LA PUBBLICITÀ INFORMATICA


Il documento scritto è "cosa" che fa conoscere un fatto ed è contrapposta al testimone che è la persona che narra e non una cosa che rappresenta.

Il codice civile considera figure di importanza particolare due specie di documenti scritti:

L'ATTO PUBBLICO e LA SCRITTURA PRIVATA e prevede due soli casi di documenti non scritti : taglie e tacche di contrassegno e le riproduzioni meccaniche e le copie fotografiche di scritture.

Manca in Italia una specifica disciplina (sui documenti elettronici) nel cod.civ., né vi sono norme in materia penale.

La giurisprudenza penale ha ammesso tali prove in base al libero convincimento del giudice; quella civile in genere è contraria ad attribuire al documento elettronico il valore della scrittura privata o dell'atto pubblico.

Documenti elettronici in senso stretto sono quelli destinati ad essere letti dall'elaboratore (dischi ,nastri, memorie circuitali ).

Documenti elettronici in senso ampio sono quelli formati dall'elaboratore per essere letti dall'uomo senza l'intervento di macchine traduttrici (tabulati, grafici, disegni).

Al documento elettronico come riproduzione meccanica (art. 2712 cod.civ.) il codice riconosce efficacia probatoria condizionata al mancato disconoscimento di colui contro il quale è prodotto analogamente alla scrittura privata (artt.2702 - 2703 cod.civ.).


La nozione di "scrittura" interpretata in senso ampio finisce per comprendere qualunque dichiarazione incorporata su un supporto materiale destinato a durare nel tempo, da quì anche il documento elettronico in senso stretto può avere valore di documento scritto, mentre un doc. elettr. in senso ampio (tabulato) ha valore di atto pubblico solo se sottoscritto dal soggetto che lo ha emesso o compaiono i suoi dati identificativi.

Non ha valore di atto pubblico il docum. elett. in senso stretto non essendo possibile la sottoscrizione.

La giurisprudenza dà però valore di atto pubblico anche al pubblico documento non sottoscritto ma nel quale sia identificabile l'ente o il pubblico ufficiale che l'ha formato (es. ricevuta di c.c. postale - timbratura del cartellino - biglietto ferroviario).

La legge 241 del 1990 e la legge 80 del 1991 hanno regolamentato tali criteri dando valore a ogni documento emesso in qualsiasi forma dalle pubbliche amm., con il permesso di sostituire la firma autografa con un'identificazione a stampa identificante il soggetto responsabile: tale forma è valida fino a querela di falso.

Anche il D. legisl. n° 39 del 1993 ha sancito che gli atti amministrativi redatti dalle P.A. sono di norma predisposti tramite sistemi informativi automatizzati accompagnati dalle indicazioni per identificare i responsabili dei vari atti.

Un doc. elett. in senso stretto, anche se può essere considerato come documento scritto, non potrà mai avere valore di scrittura privata, mancando il requisito della sottoscrizione (firma ) del dichiarante che non può essere redatta con mezzi meccanici. Ai sensi dell'art. 2724 cod.civ. un documento elettronico può costituire "un principio di prova per iscritto".


I dati biometrici più usati per l'identificazione di chi accede a un sist. elettronico sono: le impronte digitali, delle labbra, la retina, la configurazione dei vasi sanguigni, la voce, la grafia.

LA FATTURA è una dichiarazione di scienza e non un atto di volontà che deve avere forma scritta anche se non deve essere necessariamente sottoscritta, per cui è teoricamente ammissibile una fattura elettronica anche in senso stretto. È anche autorizzata la conservazione delle fatture sotto forma elettronica in materia di imposte indirette (IVA) non invece in materia di imposte dirette ove è previsto l'obbligo della conservazione degli originali.

PROVE ATIPICHE sono tutte quelle la cui fattispecie non è prevista specificamente nel nostro ordinamento (vedi prova morale e prova legale pag. 364-370).

La valutazione delle prove atipiche deve essere conforme alle norme processuali dettate in tema di presunzioni.

Queste possono essere usati solo se "gravi", "precise" e "concordanti".

Un docum. elett. deve essere genuino e sicuro, le cause della mancanza di tali qualità possono riguardare le fasi di memorizzazione, elaborazione o trasmissione, all'uopo vanno adottate le misure atte a prevenire tali alterazioni (doppia battitura, testing del software, controlli di parità, tecniche crittografiche).

Il codice civile stabilisce le forme con le quali vanno tenute le scritture contabili obbligatorie (formalità estrinseche (preventive e successive) e formalità intrinseche.

Ne deriva che le scritture contabili non possono essere tenute sotto forma di documenti elettronici in senso stretto, ma su supporti cartacei (tabulati redatti da elaboratori ma bollati e vidimati). Le scritture contabili, le fatture, documenti, lettere, vanno conservate per 10 anni dalla data della loro ultima registrazione.

I soli documenti di cui si ammette la conservazione mediante microfilmatura sostitutivi dell'archivio cartaceo sono: le fatture, le bollette doganali, le note di credito e di debito.


LA PUBBLICITÀ' INFORMATICA


Pubblicità legale:


1) NOTIFICAZIONE: Portare a conoscenza di un determinato soggetto; Produce: la conoscenza legale.

2) PUBBLICAZIONE: Portare a conoscenza di una pluralità indeterminata; Produce: la notorietà legale.

3) PUBBLICITÀ: Prevedere strumenti stabili per assicurare la conoscenza da parte di tutti; Produce: la conoscibilità legale.

Gli istituti della Pubblicità hanno carattere di permanenza e corrispondono a un interesse illimitato nel tempo dando per effetto la conoscibilità legale. Fatti meritevoli di conoscibilità legale sono: il Registro di stato civile, i Registri immobiliari, Automobilistico, Navale, Aeronautico delle Imprese, Giudiziari.

La legge 52 del 1985 dispone che "i servizi delle Conservatorie immobiliari sono meccanizzati mediante l'uso di elaboratori elettronici" anche se attualmente i tempi di repertorizzazione non sono in tempo reale, ma a volte superiori a quelli della procedura manuale.


IL DOCUMENTO MICROFILMATO


La legge regolamenta soltanto la riproduzione fotografica di quei documenti di cui per legge è prescritta la conservazione e dei quali si intende procedere alla distribuzione; ogni altra riproduzione può' essere fatta liberamente nei modi e nelle forme scelti dall'ente depositario.

Attualmente il negativo del microfilm autenticato può' sostituire gli originali documenti amministrativi e acquistare valore di originale con la contestuale attestazione de pubblico ufficiale che, il certificato, è rilasciato in conformità agli atti medesimi (autenticazione delle copie).

La tecnica attuale permette di controllare l'autenticità di un documento microfilmato in modo pari, a volte superiore, q quella del documento cartaceo originario.




DIRITTO PENALE E INFORMATICA.


Le incertezze della dottrina circa la natura dei beni informatici in genere e il principio di stretta legalità della norma penale, con il divieto del ricorso all'analogia, hanno indotto gran parte degli autori e delle giurisprudenza ad escludere l'applicabilità delle norme comuni di diritto penale in materia di informatica: rendendo così necessario un intervento del legislatore in merito (es. L.518/1993).

La legge 547 del 1993 (L. Conso) "Modificazioni ed integrazioni alle norme del C.P. e del C.P.P. in tema di criminalità informatica" riconduce i nuovi reati alle figure già esistenti che ad essi appaiono più vicine (vedi legge). La legge consta di 13 articoli e integra le già esistenti fattispecie penali in tema di:

1) Esercizio arbitrario di proprie ragioni con violenza sulle cose.

2) Attentato ad impianti di pubblica utilità.

3) Falsità in atti.

4) Violazione di domicilio.

5) Inviolabilità dei segreti.

6) Danneggiamento.

7) Truffa.

8) Intercettazione di comunicazioni.


TUTELA DEI DATI PERSONALI


Attualmente la Legge 121 del 1981 è l'unica legge nella quale si rinvengano norme in tema di tutela dei dati personali ed è istitutiva del Centro Elaborazione Dati del Ministero dell' Interno, stabilendone i limiti oggettivi e soggettivi; le procedure per la raccolta dei dati e l'esercizio del diritto di accesso; i controlli giudiziari e le sanzioni nel caso che un pubblico ufficiale comunichi o faccia uso dei dati al di fuori della legge o dei fini da essa previsti.

Il disegno di legge Martelli del 1992 prevede 5 fattispecie criminose:

1) Omessa o infedele notificazione.

2) Trattamento illecito dei dati personali.

3) Comunicazione o diffusione illecite.

4) Omessa adozione di misure di sicurezza.

5) Inosservanza dei provvedimenti del garante.

È punita con sanzione amministrativa la mancata comunicazione al garante delle informazioni richieste.


IL FURTO INFORMATICO E IL DANNEGGIAMENTO INFORMATICO


Anche i dati elettronici sotto forma di bit sono considerati "res corporales" per cui può ipotizzarsi un furto di documenti elettronici l'impossessamento di dati programmi sotto tale forma anche senza l'appropriazione materiale, ma tramite l'accesso abusivo ad un sistema e trasferendo i dati.



La Legge 547 del 93 (Conso) prevede una nuova formulazione dell'art. 420 C.P. che comprende non solo il danneggiamento degli impianti, ma anche dei dati, dei programmi e delle informazioni in essi contenute.






ACCESSO E UTILIZZAZIONE ABUSIVI DI ELBORATORE E DI ALTRI BENI INFORMATICI


La L. 543 del 93 (Conso) prevede le fattispecie criminali dell'accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, collocandoli tra i reati contro l'inviolabilità del domicilio.

La L. 543 equipara all corrispondenza epistolare, telegrafica, o telefonica quella informatica o telematica, considerando documento, ai fini dell'art. 621 C.P. "qualunque supporto contenente dati, informazioni o programmi.


L' INDUZIONE IN ERRORE DI UN ELABORATORE


TRUFFA è l'induzione in errore mediante artifizi o raggiri (nei confronti di un soggetto umano).

Da ciò l'esclusione del reato di truffa per chi inganna un sistema automatico (ad es. nel T.E. di F.)e non una persona per assicurarsi un ingiusto profitto.

Solo con la L. 547 (Conso) tale fattispecie è prevista come reato in tema di "Frode informatica"

La L. 197 del 1991 prevede la punibilità penale per uso indebito di carte di credito o documenti che abilitano al prelievo di denaro contante senza esserne il titolare. Se è invece lo stesso titolare del documento a prelevare oltre al saldo disponibile dal conto, sussiste soltanto un "illecito contrattuale" non integrando tale attività gli estremi di reato.


IL FALSO INFORMATICO.


Il documento elettronico in senso stretto anche se può essere considerato (e ciò è controverso) documento scritto, non può avere il valore di scrittura privata o di atto pubblico se un'apposita norma non lo preveda espressamente. Ciò non vale per il documento elettronico in denso ampio.

La Corte di Cassazione dice che la memorizzazione su supporti magnetici, in assenza di stampa su supporto cartaceo vidimato e numerato, non può considerarsi adempimento degli obblighi di annotazione, non rendendo ciò i dati assolutamente intangibili.

La configurabilità dei reati di "falso in atto pubblico" è limitata ai documenti elett. in senso ampio.

La legge 547 del 1993 (Conso) amplia la sfera di applicazione delle norme penali sui reati di falso anche ai documenti informatici in senso stretto


LE BANCHE DI DATI CONTRO LA CRIMINALITÀ


La prima banca dati contro la criminalità è istituita nel 1963 presso in Ministero dell'Interno; la Legge 121 del 1981 istituisce il C.E.D. presso lo stesso Ministero stabilendone limiti, procedure, diritto di accesso e sanzioni.

La legge prevede 3 tipi di controlli: Parlamentare, Amministrativo, Giudiziario.


INFORMATICA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.


Nel 1958 il Provveditorato Generale dello Stato, organo di coordinamento atecnico in materia di informatica, ha istituitola "Commissione per la meccanizzazione e l'ammodernamento dei servizi della P.A." .

Il D. legisl. n°39 del 1993 (vedi legge) ha istituito "l'Autorità per l'informatica della P.A." presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Autorità è costituita dal Presidente e da 4 membri nominati dal presidente del consiglio ed ha poteri di coordinamento, promozione, verifica e di composizione dei contrasti.

Esprime pareri obbligatori tecnico-economici sugli acquisti di beni informatici. Formula inoltre un piano triennale annualmente riveduto.

E' emerso in questi anni anche il problema della formazione informatica dei pubblici dipendenti, messo in rilievo dalla circolare Gaspari, onde effettuare un sistema informatico coinvolgente uomini, mezzi e il complesso delle attività necessarie a coinvolgere gli utenti: il cosiddetto "Orgware".

La L. 39 del 1993 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amm. Pubb. a norma dell'art. 2 della L.421 del 1992) attribuisce all'Autorità Informatica per la P.A. il potere di predisporre piani di formazione del personale in materia di informatica e di programmi, per il reclutamento di specialisti, nonché per orientare il personale delle P.A. verso l'utilizzo di tecnologie informatiche.

IL DIRITTO AL DOCUMENTO è il diritto al rilascio di documenti e certificati da parte della P.A.

Nel nostro ordin. giur. nessuna norma affermava espressamente tale diritto, anche se si riteneva che la P.A. avesse un particolare obbligo di documentazione; un dovere di esibizione con l'obbligo del rilascio di copie degli atti pubblici.

La prima legge che stabilisce in linea generale il diritto del cittadino al rilascio dei certificati da parte della P.A. è la legge 241 del 1990 (vedi legge) "che regolamenta il diritto di acceso ai documenti amm. per assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e favorirne lo svolgimento imparziale". La legge prevede anche un regolamento, (da emettersi entro sei mesi dalla sua entrata in vigore) che disciplini le modalità di esercizio e dei casi di esclusione dal diritto di accesso, emanato poi con il D.P.R. 352 del giugno 1992.

Contro i rifiuti accesso è dato ricorso a TAR in 1° grado e al Consiglio di Stato in Appello.

Il diritto è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse e si esercita nei confronti delle amministrazioni dello stato, compresi enti pubblici, aziende autonome e concessionari di pubblici servizi.

La legge istituisce una "Commissione per l'accesso ai docum. ammin. presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vigilanza sull'attuazione della legge e la trasparenza nell'attività della P.A.

IL D.P.R. 322 del 1981 "Regolamento per la concessione dell'utenza del servizio di Informazione Giuridica presso il Centro Elettronico di documentazione della C.S. di Cassazione" estende il servizio di Informatica Giuridica a tutti i cittadini ed è il primo atto giuridico disciplinante, in Italia un servizio telematico pubblico.

Successivamente sono stati emanati altri decreti diretti a disciplinare i servizi telematici: 1982 Videotel (SIP); 1984 Televideo (RAI); 1987 Posta elettronica (P.T.). Tali decreti sono stati redatti in modo da tutelare solo le esigenze dei sistemi e non gli interessi degli utenti: i soggetti più deboli.

IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO ELETTRONICO è un atto amministrativo ove la stessa decisione è opera dell'elaboratore; al riguardo è stata distinta l'attività vincolata da quella discrezionale.

L' attività vincolata può essere automatizzata; l'attività discrezionale non può esserlo per non eliminare il potere discrezionale riservato per legge all pubblica amministrazione.



INFORMATICA E PROCESSO.


L' INFORMATICA GIUDIZIARIA è l'informatica giuridica che ha come oggetto l'attività svolta dagli uffici direttamente interessati all'amministrazione della giustizia (studi legali, uffici giudiziari, studi notarili).

OGGETTO dell'inf. giudiziaria è l'automazione di questi uffici, giustificata dall'insufficienza delle procedure manuali.

Il sistema di ricerca dei documenti giuridici, L'ITALGIURE FIND il Centro Elettronico Di Documentazione Della C. Di Cassazione.(1973) è uno dei più importanti ed avanzati del mondo.

ci sono inoltre i seguenti centri di elaborazione:

Centro Elettronico degli Istituti di pena (1971)

Centro per l'automazione dei casellari giudiziari (1973)

Attualmente la situazione dell'inf. giur. in Italia è questa:

1) Manca un sistema nazionale di I.G., ma vi è una pluralità di sistemi limitati a certi settori (Casellario, Ist. di pena) incompatibili tra loro.

2) Il Ministero di Grazia e Giustizia ha avuto solo la possibilità di fornire ai singoli magistrati P.C. e programmi creati appositamente per formare banche dati giudiziari (es. Il Perseo).

3) L'I.G. ha ormai assunto il carattere di informatizzazione selvaggia in quanto alcuni magistrati hanno provveduto da soli ad informatizzare i propri uffici.

E' anche vero che sono in atto degli interventi che fanno dell I.G. una realtà che fa sperare in esiti positivi.

I CASELLARI GIUDIZIALI LOCALI conservano gli estratti delle sentenze e dei provvedimenti dei nati nei comuni compresi nel circondari giudiziario.

L'UFFICIO DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO CENTRALE conserva gli estratti di tutte le sentenze e i provvedimenti che si iscrivono nei Casellari locali, sui quali ha anche compiti di vigilanza.

Attualmente c'è un Centro Elettronico del casellario centrale e 5 Centri Interregionali, collegati tra essi e con i terminali del casellario di ciascuna Procura.

Il D.P.R. 955 del 1977 è istitutivo del mod. 69 da compilarsi a cura dei notai che debbono allegarlo alla copia dei propri atti completo dei dati utili al fine dell'accertamento dei redditi utili all'Anagrafe Tributaria.

Ci si è chiesti se l'eleboratore non possa sostituire l'attività del Giudice nell'emettere sentenze attraverso una DECISIONE AUTOMATIZZATA o Algoritmizzazione dell'attività decisionale del giudice, risolvendo una o più scelte binarie tutte alternative e previste dalla legge.

Forse in un prossimo futuro sarà fattibile una formazione automatica delle sentenze peraltro già di supporto, in altri paesi, all'attività giudiziale, ma è anche vero che l'attività del giudice è un procedimento intellettuale che non ha sempre la stessa natura, per cui non è sempre trasformabile in un algoritmo; inoltre la sussunzione del fatto alla norma non sempre si risolve in un processo meccanico, ma spesso in un processo di completamento ed adattamento della norma.

Per questo il giurista è l'interprete del proprio tempo e la sua attività è chiamata "ARTE DEL DIRITTO" (e non tecnica del diritto), un processo spirituale e creativo, quindi non riproducibile da un elaboratore o da una macchina.

















LEGGI DA RICORDARSI "AL VOLO"



28 GENNAIO 1981 Convenzione del Consiglio d'Europa in tema di tutela dei dati personali.


LEGGE 121 DEL 1981 istitutiva del C.E.D. c/o il Minist. dell'Interno disciplinante le banche dati contro la criminalità


1984 PROP. DI L. MARTINAZZOLI (Prima commiss. Mirabelli)


PROP. DI L. (Mirabelli Bis)


1992 PROP. DI L. (Martelli) "Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali"


1991 DIRETT. CEE 91/250 TUELA DEI PROGRAMMI PER ELABORATORE


L. 518 del 1992 Attuazione Dir. C.E.E. 91/250 relativa alla tutela giur. dei progr. per elaboratore.


L. 547 del 1993 Modificaz. ed integraz. alle norme del C.P e del C.P.P. in tema di criminalità informatica.


D. LEGISL. n° 39 DEL 1993 Norme in materia di Sistemi informativi automatizz. delle Amm. Pubbl. a norma art. 2 comma 1 L. 421/1992


L. 241 del 1990 "Nuove norme in materia di proc. Amm. e di Dir. di accesso ai documenti amministrativi".

a seguito il D.P.R. 352 del 92 "Regolam. dell'Esercizio e dei casi di esclusione dal Dir. di Accesso.







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