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Le successioni mortis causa

giurisprudenza



Le successioni mortis causa



In generale si ha successione in un rapporto giuridico quando questo pur restando inalterato nei suoi elementi oggettivi, viene trasmesso da un soggetto ad un altro. La successione comporta pertanto il subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di uno o più rapporti giuridici. In particolare, si ha successione mortis causa vale a dire a causa di morte, quando la succes 727g61h sione trova la sua causa nonché il suo presupposto essenziale nella morte del soggetto dante causa. Con la morte del titolare si estinguono, e quindi non si trasmettono, tutti i diritti personalissimi.

Le successioni sono regolate nel codice dal libro II, ed hanno inizio con l'apertura, (avviene al momento della morte del de cuius e nel luogo in cui il defunto aveva l'ultimo domicilio); poi si passa alla vocazione, cioè il metodo per l'assegnazione del patrimonio (che può essere legale o testamentaria); infine c'è la delazione cioè, l'effettiva ripartizione del patrimonio.

I principali requisiti per succedere sono la capacità giuridica e la dignità della persona chiamata.



Successione legittima




I casi di successione legittima sono i casi in cui la legge prevede la vocazione del patrimonio secondo una scala prioritaria:

Discendenti legittimi e naturali, legittimati e adottivi (il coniuge concorre con questi per metà del patrimonio in caso di un figlio, per un terzo in caso di più figli):

Ascendenti, fratelli (in mancanza i loro discendenti in base al diritto di rappresentazione) e il coniuge che concorre per due terzi del patrimonio; i fratelli uterini concorrono per metà del patrimonio rispetto a quelli germani;

Parenti fino al sesto grado (i gradi si contano partendo dal soggetto a salire fino ad arrivare al capostipite comune e poi continuando a scendere dall'altro lato, non contando il capostipite);

Lo Stato come erede necessario (poiché il sistema successorio è completo).



Successione testamentaria


La legge da facoltà al de cuius di disporre del suo patrimonio in maniera differente da quanto previsto dalla legge stessa, attraverso un atto : il testamento. Questo è l'atto con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o parte di esse (art.587).

Il testamento è un atto "mortis causa", è un negozio giuridico unilaterale, è atto personalissimo, è atto unipersonale, è atto formale e principalmente è atto revocabile.

Il minore, l'interdetto e l'incapace di intendere e di volere non possono testare.

La forma dei testamenti può essere:

Ordinaria: testamenti olografi (scritti di proprio pugno, sono validi purché siano autografati, sottoscritti, e datati); testamenti per atto di notaio (pubblici o segreti);

Speciali: riconosciuti soltanto in determinate circostanze (in occasione di malattie contagiose, calamità pubbliche, infortuni, redatti da militari in tempo di guerra); essi perdono efficacia dopo tre mesi dal ritorno della situazione normale;

I testamenti sono pienamente validi ed efficaci sin dalla morte del testatore: la legge richiede la loro eseguibilità, la loro pubblicazione da parte del notaio (il testamento pubblico non ha bisogno di pubblicazione).

Colui che attua in concreto la volontà testamentaria è di solito l'erede, ma il testatore ha facoltà di nominare un esecutore testamentario.

In base all'art. 588 ricaviamo la distinzione tra legato ed erede: "Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legato.

L'istituzione di erede non ammette il termine (come elemento accidentale); tanto l'istituzione d'erede, quanto il legato possono essere sottoposti a condizione sospensiva o risolutiva e a modus.

Il testamento è atto revocabile; la revoca può essere espressa, tacita e presunta.

Diversa dalla revoca è la caducità delle disposizioni testamentarie, i cui effetti non risalgono alla volontà del testatore, ma si producono automaticamente anche qualora il testatore non lo sappia, per effetto di circostanze sopravvenute (es. sopravvenienza di figli o discendenti del testatore).



Successione dei legittimari


La legge prevede, indipendentemente dalla volontà del testatore, che una quota (legittima) del patrimonio vada ad una categoria di soggetti (legittimari).

Il diritto alla legittima è intangibile.

Le quote si riferiscono al patrimonio del de cuius (il relictum dopo essere stato depurato dai debiti + il donatum).

Le categorie dei legittimari sono tre:

Discendenti legittimi, legittimati o naturali, figli adottivi, è riservata la metà del patrimonio se il figlio è uno solo, i due terzi se i figli sono più di uno;

Ascendenti è riservata la terza parte del patrimonio;

Coniuge se unico legittimario, ha diritto alla metà del patrimonio ereditario; inoltre gli sono riservati i diritti di abitazione e di uso sui mobili che la corredano.

Il procedimento per la soddisfazione degli interessi dei legittimari si distingue in tre fasi:

  • FASE I Riunione fittizia: si stabilisce l'ammontare della massa ereditaria e la quota per i vari legittimari;
  • FASE II Azione di riduzione: si cercano i beni per completare la quota, si parte dalle disposizioni testamentarie (eredità e legato), poi se occorre si agisce anche contro i donatari (partendo dal più recente al più remoto), e ancora se non si raggiunge la quota, si può agire contro gli aventi causa dei donatari (salvo non siano passati 10 anni dalla morte del de cuius);
  • FASE III Azione di restituzione: il legittimario può chiedere la restituzione dell'immobile al donatario o al suo avente causa (questo può pagare l'equivalente in denaro); ovviamente la richiesta si prescrive in 10 anni.

Quando colui che è stato chiamato all'eredità non voglia o non possa accettare si avranno una serie di conseguenze, indichiamole in ordine di prelazione:

Sostituzione, può essere solo testamentaria ed è l'indicazione di un soggetto da parte del testatore, qualora avvenga tale circostanza;

Rappresentazione, può essere testamentaria e legittima ed è la facoltà dei discendenti legittimi o naturali di subentrare nel luogo e nel grado del loro ascendente quando sussistano due presupposti:

Che il diretto chiamato sia figlio (legittimo,legittimato, adottivo, naturale) o fratello del de cuius;

Che il chiamato non possa o non voglia accettare, cioè sia premorto, indegno, assente, o rinunzi alla successione.

Accrescimento, venendo a diminuire il numero delle persone che concorrono, le porzioni aumenteranno come conseguenza dell'espansione del diritto dei chiamati, soltanto se accadranno dei presupposti:

Ci deve essere una chiamata congiuntiva, o solidale;

Non deve risultare una diversa volontà del testatore;

Non ci devono essere i presupposti per la rappresentazione;

L'evento che rende inefficace la chiamata deve manifestarsi prima dell'acquisto.

Vocazione legittima, si verificherà in tutti gli altri casi.



Accettazione e Rinunzia


L'accettazione è la dichiarazione di volontà del chiamato diretta all'acquisto dell'eredità; può essere espressa, tacita, presunta o legale; ancora può essere pura o semplice e con beneficio di inventario (in questo caso si evita la confusione tra il patrimonio del de cuius e quello dell'erede, e quindi una damnosa hereditas).

L'accettazione è un negozio puro, è riferito all'eredità in se considerata; è irrevocabile e si prescrive in 10 anni.

La rinunzia è un negozio unilaterale tra vivi, non recettizio con il quale il chiamato all'eredità dichiara di non voler acquistare l'eredità; essa ha effetto retroattivo.



Collazione


Quando concorrono all'eredità i discendenti o questi con il coniuge, hanno l'obbligo di conferire ai coeredi (sono più eredi chiamati pro quota alla stessa eredità) tutto ciò che hanno ricevuto in vita dal de cuius a titolo di liberalità. Si applica solo in caso di comunione ereditaria, salvo dispensa da parte del testatore.

Divisione

A favore di ciascun coerede esiste un diritto di prelazione nell'acquisto della quota o di parte della quota ereditaria che uno di loro voglia alienare a degli estranei.

La legge riconosce a ogni coerede la facoltà di chiedere lo scioglimento della comunione, e nella divisione il coerede ha il diritto di avere una parte proporzionale di tutte le specie di beni che formano l'attivo ereditario. Può essere amichevole o giudiziale.

Donazione

L'art. 769 cita " la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione".

La causa della donazione è l'animus donandi.

Ci sono donazioni dirette e indirette (il donante attua la liberalità ricorrendo a un diverso mezzo giuridico, che solo di riflesso arreca il gratuito beneficio).

Si dividono poi in reali, liberatorie, promissorie.

Può essere oggetto della donazione ogni bene che si trovi nel patrimonio del donante.

Essa è un negozio solenne: deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità.

Per donare è richiesta la piena capacità di disporre.

La donazione non ammette rappresentanza, è un atto irrevocabile, salvo i casi di ingratitudine del donatario e sopravvenienza dei figli.










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