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L'IMPRESA E IL MERCATO
Economia di mercato e libertà di concorrenza.
La libertà economica è il cardine del nostro sistema economico, contrapposto ai
paesi con economie pianificate, dove ogni decisione discrezionale spetta ad
organi centrali.
Invece nel sistema economico libero la decentralizzazione arriva fino ai singoli
consumatori ed i singoli produttori di beni e di servizi.
Motore indispensabile alla realizzazione del mercato perfetto di Jevons è la
concorrenza, che tra l'altro permette l'esclusione dal mercato degli
imprenditori extra-marginali, adoperandosi dunque come elemento selettivo degli
operatori economici, per cui i rimanenti operatori dell'offer 737c28h ta per sopravvivere
devono abbassare il prezzo dell'offerta vicino ai costi di produzione.
Si nota che tuttavia a concorrenza non deve essere considerata quella
dell'articolo 2595 codice civile che è fine ultimo e sacrosanto del sistema,
comunque giustificato dall'epoca di stesura, ma deve essere considerata come
quella del dettame costituzionale 41, che sottomette l'arricchimento individuale
che potrebbe derivare dalla concorrenza non controllata ai più generali principi
del rispetto dell'utilità sociale, per cui lo stato controlla la concorrenza con
leggi ordinari per evitare la discriminazione sia della domanda che dell'offerta
Ancora al comma terzo del 41 c'è a chiave per interpretare il nostro sistema
economico, infatti colla dicitura l'attività economica pubblica e privata può
essere indirizzata e coordinata ai fini sociali si comprende che abbiamo nel
nostro sistema il principio dell'economia mista.
Si lascia sempre in ottemperanza a questa parte della norma, attività
decisionale riguardo l'economia agli organi dello stato, da qui la l. 48/67
costitutrice del C.I.P.E .
Anche se inizialmente paradossale, il culmine della libertà economica si trova
nel vietare in mano a privati alcune imprese di interesse pubblico generale,
infatti l'articolo 43 Cost. che il legislatore ordinario a titolo originario o
derivativo può espropriare dietro indennizzo e destinare allo Stato o altri enti
pubblici, ovvero a imprenditori particolari imprese di pubblico e generale
interesse, fonti di energia e simili.
Il problema ora è però riversato sulle utenze a disposizione del consumatore,
infatti l'articolo 2597 che sancisce e regola il divieto di discriminazione da
parte del monopolista legale niente contiene nella sua norma riguardo le
modalità di esecuzione del servizio, per cui per analogia della ratio ci si rifà
all'articolo 1679 riguardante la concessione di pubblico servizi di linea che
contiene :
l'obbligo a contrarre in funzione strutturale dell'azienda
in caso di esubero di utenti l'adempimento in ordine cronologico
Differente dalla esclusione di attività privata, è la limitazione del proprio
servizio, giustificato dal volere impedire situazioni di vantaggio da parte di
un operatore derivante dalla situazioni in cui esso si trova, la c.d.
concorrenza differenziata.
Le norme che sanciscono e regolano questi aspetti sono :
2557 divieto di concorrenza per l'alienante dell'azienda
2105 obbligo di fedeltà del lavoratore autonomo
2301 divieto di intraprendere attività commerciale per un socio di s.n.c.
1743 esclusiva delle parti nel contratto di agenzia.
Non è possibili limitare l'iniziativa privata di un elemento illimitatamente
nello spazio e nel tempo , proprio per tutelare il principio di libertà
dell'iniziativa economica, a tal fine il legislatore ordinario al 2596 prevede
che il patto limitativo della concorrenza per la cui prova è prevista la forma
scritta, è valido solo se circoscritto ad una ben definita zona e non può durare
oltre il limite massimo di cinque anni.
E' nulla la limitazione se eccede i limiti prestabiliti ed al secondo comma c'è
un automatismo che riduce i termini in caso di eccedenza, ai limiti prefissati
ex lege .
Le legislazioni antimonopolistiche: funzioni e obiettivi
Considerato il monopolio come situazione economica da evitare assolutamente i
legislatori sempre e a vario titolo hanno cercato adeguate regolamentazioni per
attuare forme concorrenziali di mercato.
Il primo legislatore è stato quello statunitense, e da qui ovviamente si sono
ispirati gli altri paesi.
Il primo esempio è lo Sherman act del 1890, che aveva lo scopo di garantire il
libero mercato per evitare concentrazioni economiche, lasciava vista la rigidità
molta discrezione ai giudici che finirono col confondere tra causa ed effetti
del monopolio, portando a condannare anche chi era contrattualmente più forte
proprio per evitare concentrazioni di potere, ad esempio il fixing price.
A causa proprio del dogmatismo dello Sherman act, i giudici nell'applicare la
legge ricorsero al rule of reason, regola della causa, che sopravvisse
all'adeguamento anti - dogmatismo del 1914, Clayton Act, e che ispirò l'art 85
trattato Cee.
Il modello di concorrenza effettiva.
Tra le due guerra si deve ricercare il pensiero economico che porta a
considerare il monopolio limiti a cui non si deve arrivare per la situazione del
mercato, e che sempre deve essere raggiunto e mantenuto l'equilibrio del mercato
di Jevons.
I sostenitori del monopolio tuttavia portano alla pubblica opinioni prove di un
mercato intermedio tra i due, quello della concorrenza monopolistica, il cui
vantaggio è quello di una selezione endogena degli operatori dell'offer 737c28h ta, ed
inoltre si lascia notare che mai si è avuta la concorrenza perfetta oltre che
per motivi egoistici anche a causa di strutture informative inadeguate a tale
obiettivo, ed ancora che il progresso tecnologico che porta al ribasso dei
prezzi necessità ingenti investimenti proprio del monopolista e non del
concorrentista .
I legislatori dunque dovettero interpretare la situazione circostante e
contemperare le scuole di pensiero riconoscendo la validità della tesi
concorrenziale - monopolista, per cui proprio in ragione del fisiologico e
giusto scambio di operatori previsto in questa tesi si diede origine al workable
competition, concorrenza efficace.
Diritto comunitario e diritto della concorrenza: premesse generali.
Alla concorrenza è sempre accompagnata l'idea dell'inadeguatezza dei meccanismi
interni a mantenere un equilibrio tale da definire questo tipo di mercato, per
cui a vario titolo s'emanano leggi d'adeguamento comunque tutte riconducibili
sotto due filoni fondamentale e principali.
Il primo principio, quello dell'abuso o del controllo, considera lecito ogni
provvedimento atto a regolarizzare il mercato, e resta lecito fino a quando
l'autorità competente non lo dichiari contrariamente perché antagonista
all'interesse pubblico.
Il secondo criterio è quello del divieto, utilizzato negli USA, che a priori
dichiara illecito ogni intervento nel mercato, salvo deroga di autorità
amministrativa o giudiziale che dichiari l'intervento ammissibile.
Il sistema antitrust europeo invece è incardinato sul divieto anche se in esso è
contenuto il principio che esclude dal divieto particolari esenzioni per
categorie o individui le cui caratteristiche non rendono applicabile a loro
questo criterio.
Dunque non esistono casi di per se condemnation, ma tutti gli elementi vengono
sottoposti a controllo per vagliare gli effetti positivi che potrebbero avere
sul mercato.
La legge italiana antitrust 287/90 al comma iv articolo 1 direttamente richiama
per la sua interpretazine i principi della regolamentazione europea.
I rapporti fra i due ordinamenti.
La legge italiana antitrust, essendo nata in grembo alla legge comunitaria non
poteva essere che incardinata sulle tre direttive della madre, concentrazioni,
abuso della posizione dominante ed intese.
Proprio per la somiglianza potevano esserci problemi di competenza, anche perché
è la norma italiana in questo senso di natura residuale.
Il sistema di doppio controllo comunque coesiste sulle :
intese e gli abusi di posizione dominante secondo il principio della
competenza territoriale ex articoli 85 e 86 trattato Cee che regolamentano
intese, abusi di posizioni e concentrazioni che cagionino danni al commercio
tra gli stati membri;
concentrazioni, coinvolge la normativa comunitaria quando oltre a favorire
posizioni sinergiche dominanti, vi sia il superamento di una soglia
prestabilita di fatturato.
Il Regime comunitario delle intese (85 Tratt. Cee.)
In quanto incompatibile colla libertà di concorrenza ed il commercio nel Mercato
unico, l'articolo 85 vieta tutti gli accordi tra le imprese, le decisioni di
associazioni di imprese e le pratiche concordate tra queste.
Gli accordi tra le imprese sono sia quelli orizzontali, tra operatori dello
stesso livello, che quelli verticali, a livelli diversi della distribuzione al
consumatore, sia bilaterali come i cartelli che multilaterali quali i consorzi,
sia contenuti in contratti veri e propri, che configurabili come gentlemen's
agreement.
Le decisioni di associazioni di imprese devono intendersi le raccomandazioni
date dalle associazioni di categoria ai loro associati . Pratiche concordate
sono quelle intese tra imprese non accomunate da nessun tipo di rapporto
stabile.
In sintesi sono vietati gli accordi che potrebbero:
fissare pressi e modalità di acquisto e/o vendita
limitare e controllare gli sbocchi del mercato
ripartire i mercati
imporre ai propri contraenti prestazioni avulse da quelle del contratto
principale, c.d. tying clause, ad esempio per bei brevettati l'utilizzo di
materiali di consumo particolare e diverso dagli stessi simili.
sanzioni ed esenzioni.
L'articolo 85 c.2 dispone che gli accordi vietati sono nulli a pieno diritto.
Il comma terzo prevede invece delle esenzioni all'applicabilità dei divieti
previsto nel primo comma, sempre che possa tale deroga permettere migliorie
nella produzione e nella distribuzione dei prodotti , e queste esenzioni possono
essere individuali, la cui competenza spetta alla commissione, e di categorie,
esenzioni queste disciplinate da regolamenti della stessa commissione.
Abuso di posizione dominante nel diritto comunitario.
L'articolo 86 non vieta affatto la posizione di dominio che può aversi per
un'impresa a seguito di normali evoluzioni del mercato concorrenziali, ma
l'abuso di questa posizione che può poratre ad una riduzione della dinamica del
mercato.
Dunque non sono certamente dati oggettivi a giudicare rea un'impresa, ma una
moltitudine di dati scaturenti da analisi ad hoc.
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