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IL DIRITTO ROMANO PRECLASSICO: LA RESPUBLICA NAZIONALE ROMANA

giurisprudenza



IL DIRITTO ROMANO PRECLASSICO: LA RESPUBLICA NAZIONALE ROMANA

Verso la metà del sec.IV a.c., esauritasi la civiltà quiritaria, ebbe inizio il periodo della respublica romano-nazionale. Sgretolatosi l'esclusivismo patrizio, la qualifica di civis romanum fu l'espressione giuridica dell'inserimento del cittadino in un amalgama d'interessi sociali, economici e ideali, con un'unica organizzazione politica: la nazione. Ciò anche per portare avanti la nuova politica imperialistica. Res publica significò res populica, res populi, cosa di tutto il popolo, e fu libera perché sottratta alla tirannia dei reges. La plebe lottò oltre un secolo contro l'esclusivismo patrizio ed era riuscita a far riconoscere un nuovo principio, cioè che lo Stato, nei suoi oneri e vantaggi, fosse un bene indivisibile di tutto il populus, senza pregiudizi di stirpe, e che tutti i membri del populus meritassero la qualifica di civis con conseguente capacità di partecipazione al governo dello stato. Con la determinazione di popolo s'intesero tutti i cittadini, anche i patrizi. Civis romanus della respublica fu ritenuto soltanto chi: apparteneva alla specie umana (no gli dei), era vivo (no i defunti), era libero, (no gli schiavi). Per essere considerato soggetto giuridico c'era bisogno di un altro requisito, quello dell'autonomia familiare, cioè indipendenza da ogni soggezione ad altrui potestas. Cittadini per nascita erano solo: i nati da matrimonium iustum, cioè da genitori romani; fuori da matrimonium da cittadino romano ed altro ignoto. Per naturalizzazione erano: i peregrini che avessero beneficiato di un'espressa donatio civitatis e i latini che avessero rinunciato alla propria cittadinanza. Per manomissione erano gli schiavi che erano stati affrancati dai loro padroni, con gli atti solenni della manumissio, vindicta o censu. Per la perdita o variazione dello stato bastava il venir meno di uno di questi requisiti. Il requisito dell'autonomia familiare era irrilevante sia per la qualificazione a civis romanum che all'ammissione alle funzioni di governo della respublica. Erano ammessi a partecipare alle funzioni di governo:



  • I cives in piena capacità o optimo iure, che avevano accesso a tutte le funzioni. Ciò potevano votare alle assemblee e candidarsi alle cariche pubbliche. Ulteriori requisiti per questo scopo furono l'ingenuitàs, cioè essere nati come cittadini, la civitatis donatio ex lege, cioè la concessione, con lege, della capacità. Avevano limiti alle loro funzioni di governo:
  • Cives di capacità limitata, ossia i libertini, cioè gli schiavi liberati (manumissi) in uno dei modi previsti dallo ius civile, privi di ius honorum e del connubium; le muliers

La respublica ebbe anche una buon organizzazione finanziaria, che si basava sull'equilibrio tra le entrate e le uscite. Tra le maggiori spese c'erano la costruzione e il mantenimento degli opera publica, le esigenze militari, le sacra publicum ecc. all'elenco delle entrate mancò, come per lo stato quiritario, il settore delle imposte reali, c 727d32h ioè i tributi da pagarsi in proporzione ai beni mobili e immobili. Quindi le entrate si limitavano: al tributum ex censu (sul patrimonio personale del patres familiarum) ed alcuni tributum speciali. Tutte le entrate erano convogliate nell'aerarium Saturni, custodito dai qauestores. Il  patrimonio dello Stato era costituito dal denaro liquido, dai servi pubblici, dalle cose mobili di proprietà statale e dall'ager publicus, possedimenti terrieri che potevano essere sfruttati dallo stato, destinati alle colonie, fittati ai privati o dati ai creditori dello Stato. Il governo della r.n.fu a struttura aperta, cioè democratica e le cariche più importanti furono rivestite dalla nobiltà, senza preclusione per gli altri cives. Ogni decisione veniva dal popolo.

LA FASE D'ASSESTAMENTO

La fine dello stato quiritario non significò annullamento immediato del predominio dei patrizi. Le vicende politiche interne si svolsero di pari passo con gli avvenimenti internazionali, che vedevano Roma coinvolta in una serie di scontri con popolazioni limitrofe, Sanniti (repressi dopo 3 guerre) e Cartaginesi. Quando strinse un patto d'amicitia con essi, ciò non soddisfò le città latine, che considerarono contrario al foedus aequum una decisione presa solo da Roma e così insorsero, ma Roma puntò al cuore della Campania e vinse a Sinuessa. Da allora, i rapporti tra Roma e le città latine furono regolati su basi di preminenza e non più di parità. Le operazione belliche in cui fu impegnata Roma, ampliò l'esercito che si distaccò completamente dai comitia centuriata. Da queste situazioni, i plebei trassero alcuni frutti. Dopo il mezzo successo delle XII tavole, i plebei avevano ottenuto con la lex Canuleia l'abolizione del divieto di connubium tra patrizi e plebei, rompendo così l'ultima barriera ideologica che separava i plebei dalle alte cariche. Nel 300 i plebei riuscirono addirittura a togliere ai patrizi il monopolio delle cariche religiose, con il plebiscitum Ogulnium, imponendo l'ammissione dei plebei a 2 importanti collegi sacerdotali (pontefici e auguri) che, avendo valore divini, potevano influenzare le scelte politiche della civitas. Restavano in mano ai patrizi quindi la sola auctoritas patrum, cioè il potere di convalidare da parte dei soli membri del senato, le delibere assemblari. Poi, per merito di Publilio Filone, che riuscì ad ottenere, nel 339, il consolato prima, e la dittatura poi ottenne dai comizi centuriati, con 3 leges Philonis favorevoli alla plebe; una (de censore plebeio) stabilì che almeno un censore su due dovesse essere plebeo; un'altra (de patrum auctoritate) dispose che l'auctoritas patrum dovesse intervenire prima delle votazioni, a titolo di conferma delle rogationes predisposte dai magper l'eventuale presentazione ai comitia; una terza (de plebiscitis), riconoscendo implicitamente la cost.dei concilia plebis, equiparò i plebiscita alle rogationes magistratuali, impegnando i magistrati a sottoporre al voto d'accettazione dei c.centuriata tutte le deliberazioni normative dei concilia plebis. Esse avevano valore vincolante per tutto il popolo, come le leges. Ciò attraverso la lex Hortensia de plebiscitis; il plebiscitum Ovinium che trasferì ad 1 dei censori la delicata scelta dei membri del senatus.

FASE DELL'APOGEO

La 1°guerra con Cartagine fu dichiarata nel 264 a.c. e fu molto difficile. Roma ottenne qualche vittoria e conquistò Agrigento, ma il punto chiave era distruggere la potentissima flotta punica, che dominava i mari, per poi passare all'attacco diretto a Cartagine in Africa. La 1°condizione fu realizzata a Milazzo, con la vittoria navale ottenuta da Duilio nel 260. la seconda invece fallì, nel 256, quando le truppe romane furono sconfitte e la guerra riportata in Sicilia. Una 2 vittoria navale, nel 241 fece rinunciare definitivamente Cartagine alla Sicilia. Ripresasi, grazie allo sfruttamento della Sicilia, Roma battagliò con gli Illirici per la Dalmazia, ottenendo il pieno comando dell'Adriatico. Intanto Cartagine aveva riversato le proprie mire sulla Spagna.  Roma fu costretta a dichiarare una seconda guerra agli africani. Annibale, varcati prima i Pirenei, poi le Alpi Occidentali, sorprese i romani al Ticino e alla Trebbia, e puntò decisamente verso l'Italia centrale, ma il suo esercito, provato da 3 anni di lotte era stanco. Così aggirò l'Italia centrale e fissò al sud il campo per l'inverno. Roma cambiò tattica, resasi conto, dopo la sconfitta di Canne, che la guerra fulminea era solo un'illusione. Data la distanza della Spagna e Cartagine, e il conseguente ritardo dei rifornimenti per Annibale, iniziò una guerra di logoramento, evitando scontri frontali. Fece bloccare Filippo I di Macedonia, che accorreva in aiuto dei Cartaginesi, facendo insorgere delle città greche; mandò (212) i fratelli Cneo e Publio Cornelio Scipione in Spagna a tener impegnato l'esercito d'Asdrubale, fratello d'Annibale. Essi morirono nella presa di Sagunto (211), sostituiti da Publio Cornelio Scipione (l'africano) figlio di Publio. Egli, fu eletto proconsole, a Zuma, nel 202 sconfisse Annibale. C.stipulò la pace e la Spagna passò a Roma. Sicura del dominio nel Med. occidentale, Roma passò all'oriente, dove introdusse il sistema delle province.

LA FASE DI CRISI

1) inadeguatezza degl'ord.politici romani al cospetto dell'immane compito d'organizzare un impero così vasto con pochi magistrati che duravano in carica per un numero limitato di anni. 2) Le grandi conquiste determinarono un cambiamento del sistema economico romano. Infatti, le terre annesse con le conquiste venivano a far parte dell'ager publicus, sottratti alla proprietà privata, e lasciati al libero sfruttamento di chiunque. Ciò portò alla rovina dei piccoli proprietari terrieri, i cui fondi furono acquistati a prezzo vile e unificati ad altri terreni di notevoli dimensioni. La crisi economica della r.r.si aggravò con i fratelli Gracchi, e i loro sfortunati tentativi di riforma. Nel 133 a.c.Tiberio Gracco, giovane della nobilitas, ottenne il tribunato della plebe e propose ai concilia plebis, per ottenere l'appoggio dei populares, la lex Sempronia agraria T.Gracchi, in forza della quale l'occupazione dell'ager publicus da parte dei singoli privati non potesse superare il limite max di 500 iugeri, per togliere ai latifondi l'ager esuberante e distribuirlo ai proletari La maggioranza della nobilitas si dimostrò avversa alla riforma, e, attraverso la sua longa manus, stese un velo sulla proposta, con l'aiuto d'Ottavio, rappresentante della plebe. Per questo, mediante un plebiscito, T.Gracco lo fece destituire; ciò servì da prestesto perché, accusato di aspirare nientemeno che al trono, T.Gracco fu ucciso. Nel 23 a.c.Caio, fratello di Tiberio, ottenne il tribunato e propose la l.s.a.C.G.che ritoccò la precedente. Egli segnò la sua rovina proponendo la cittadinanza romana ai latini; per questo, in un tumulto popolare, morì. 3) L'inurbamento della vecchia classe agricola, che accorse nel centro urbano da ogni parte, per cercarvi fortuna. Decaddero, di conseguenza, i comizi, le cui deliberazioni divennero il frutto di corruzione. 4) nacquero 2 partiti politici. Verso la metà del III sec.si era costituita, sul piano sociale, la nobilitas senatoria, cioè la classe delle famiglie (patrizie e plebee), i cui ascendenti avessero rivestito una magistratura curale. Essi raccolsero altre masse di proletari, gli optimates e, parallela ad essa, nacque una potente aristocrazia del denaro, gli equites, ammessi per il fatto di avere un censo quadruplo di quello richiesto per l'appartenenza ai pedites. Poi, sostenuto economicamente dagli equites, nacque il partito politico dei populares, costituito da masse proletarie cittadine. Dopo i Gracchi fu la volta Mario e Silla. Nel 105 a.c. Mario, esponente dei populares, ottenne il consolato e apportò un'importante riforma organica all'esercito; inserì nelle file dell'armata i proletari, e garantì loro una paga sicura. Ma, intorno al 100 a.c. la sua stella si eclissò. Nell'88 a.c.Silla, sostenitore degli optimates, l'uomo che, secondo loro, poteva fronteggiare Mario, ottenne il consolato e l'incarico della guerra contro Mitridate. Costrinse Mario a fuggire in Africa, e nel periodo di crisi, operò il massimo sforzo per arginarla e far ritornare la repubblica in Roma, ma il suo tentativo fallì, perché le cause del decadimento erano troppe. Nel 70 a.c.Cneo Pompeo, orientato verso gli optimates, e continuatore della politica di Silla, si alleò con Caio Licinio Crasso, ricchissimo affarista. Insieme ottennero il consolato nell'anno 70 a.c. Nel 67 a.c.la lex Gabinia de bello piratico conferì a Pompeo un imperium triennale su terra e mare per la guerra contro i pirati, e nel 66 a.c.debellò Mitridate. Ma Pompeo, per assicurarsi un predominio stabile a Roma, aveva bisogno di qualcuno grato ai populares e questi fu, nel 59 a.c., Caio Giulio Cesare, esponente popolare. Il 1°triumvirato, che aveva durata di 5 anni, vedeva concentrati i mezzi e le influenze di tutti e 3 raggiungendo una grande forza. Ma cadde nel 53 a.c., quando il senato, violando il principio cost.della dualità consolare, elesse Pompeo console unico, per mettere fine alle lotte interne fra questi e Cesare, nascoste da un'apparente concordia. Pompeo fu tradito e ucciso dal re d'Egitto, che lo aveva ospitato per salvarlo e Cesare fu vittima di una congiura ordinata dai partigiani della reazione senatoria, che pensava che si accingesse a diventare un monarca assoluto. Dopo Cesare fu la volta d'Antonio e Cesare Ottaviano, erede designato da Cesare (suo prozio). Antonio sottovalutò il giovanissimo rivale, che agì usando la legalità, cioè vendendo i lasciti del prozio, per dare esecuzione alle vistose donazioni previste dal prozio. Ciò lo ingraziò alle masse, ma non il senato, che lo vedeva come una persona inaffidabile per le libertà repubblicane. Per evitare una sanguinosa guerra civile, egli si unì con Antonio e Lepido, costruendo il 2°triumvirato, stavolta mediante legge (lex titia de triumviris 43 a.c.), con poteri illimitati. I primi effetti furono l'eliminazione di tutte le resistenze aristocratiche in Roma, nonché la guerra in Oriente. Con le vittorie i tre si dividevano le terre, ma Ottaviano rimase sempre a Roma, per impedire le reazioni del Senato. Alla scadenza dei 5 anni esso fu rinnovato. In quel decennio, Lepido moriva in Africa e Antonio si perdeva tra i vezzi di Cleopatra e Ottaviano divenne signore incontrastato di Roma. Lo scontro fra i due si risolse in favore di Ottaviano nella battaglia navale di Azio, mentre Antonio si suicidò con Cleopatra. O.dichiarò vendicato Cesare, e con abile manovra politica, annunciò il suo ritiro dalla scena. Dato il suo lavoro, fu pregato, come aveva previsto, di rimanere princeps romanorum, e gli fu conferito dal senato il titolo di augustus (consacrato dagli dei) e un imperium straordinario decennale. Si aprì così un nuovo periodo dello quello della respublica universale romana, formalmente ancora democratica, ma che poi divenne espressione del principato, governo autoritario. Essa vide una sempre più vasta apertura alla cittadinanza.

LE ASSEMBLEE DELLA RESPUBLICA NAZ. ROMANA: A) I COMITIA CURIATA

Elemento fondamentale del governo della respublica furono le assemblee popolari, detti comitia, se comprensivi di tutti i cives, concilia se comprensivi della sola plebs. I comitia curiata si mantennero soltanto per motivi di tradizionalismo, privi di funzioni deliberative e aperti anche alle plebs. Le sue attribuzioni furono di carattere politico (conferire l'imperium ai consoli) e religiose.

B) I COMITIA CENTURIATA

Rappresentano l'evoluzione dell'assemblea del popolo (exercitus centuriatus). Le attribuzioni furono: elezione dei magistrati maggiori e la conferma dei censori; approvazione delle leges publicae; lo iudicium nelle cause che prevedevano la condanna a morte. Affinché essi svolgessero queste attività, era necessaria la convocazione del magistrato proponente. Per 1°, bisognava chiarire al popolo il motivo della convocazione, affiggendo nel Foro un ordine del giorno. Il popolo aveva un lasso di tempo di 3 settimane (trinundium) per prendere visione della rogatio (richiesta). A seguito della discussione, potevano poi decidere se votare o no la legge, senza apportare però emendamenti. La riunione popolare si poteva tenere solo se gli auspicia erano favorevoli, e doveva essere interrotta se sopravvenivano elementi sfavorevoli. L'esercito centuriato aveva una struttura piramidale, ciò sia per un significato militare, sia per uno politico, perché serviva anche per votare. In cima alla piramide ci sono gli equites (cavalieri) che esprimeva 18 centuriae che si dividevano in equites equo publico e equites equo privato. Gli equites equo publico erano quelli tutto sangue patrizio, avevano il cavallo pubblico, fornito dallo stato ed erano mantenuti dallo stato. Gli equites equo privato erano i ricchi, che avevano il cavallo a carico ed una patrimonio quadruplo di quello necessario per entrare nella 1°classe. I primi a votare erano gli equites e, siccome erano numericamente di più, qualora avessero raggiunto la maggioranza la votazione si fermava. Quindi il principio di voto era astrattamente democratico, ma in realtà luttocratico; poi si inserì anche quello gerontocratico, cioè il voto dei seniores, anche se in numero minore, valeva più di quello dei giovani. I principi aristocratico (ricchezza), luttocratico (nobiltà) e gerontocratico (vacchiaia) erano privilegiati nella decisione politica. Chiuso lo scontro con Cartagine (241) la 1°c.perse 10 centurie (70) e le altre parificate a 25, di modo che non bastava più la magg.degli equites, rendendo democratico il sist. di votazione.

C) I CONCILIA PLEBIS

Erano divenuti, intorno al III sec.l'organismo ideale per la legiferazione. Primo perché non avevano bisogno di alcune formalità (convocazione, preavvisi, auspici), poi perché la lex Hortensia del 287 parificò i plebisciti alle leggi, e il voto da essi espressi fu vincolante per tutto il popolo, che lo preferiva per il suo carattere più informale. Essi erano l'assemblea deliberativa della plebe ordinata per tribù, ma dato l'esiguo numero di patrizi di sangue, fu l'assemblea di tutto il popolo. Le attribuzioni furono: elezione dei magistrati plebei; votazione dei plebiscita; iudicium in alcune cause che prevedevano la multa. Si pensò ad un'assemblea unica fra loro e comitia tributa; la differenza fu nei magistrati proponenti, e dal fatto che i com.tributa avevano bisogno degli auspicia.

D) I COMITIA TRIBUTA

Fu l'assemblea deliberativa del popolo, convocata e presieduta da uno dei magistrati maiores di rango patrizio, il quale procedeva a trarre gli auspicia. Essi funzionavano con voto di 2°grado. Ogni tribù esprimeva una voto. Le attribuzioni dei comitia tributa furono: l'elezioni dei magistrati minori; la votazione delle leggi per cui non fosse assolutamente richiesto il voto dei comitia curiata.

IL SENATUS DELLA RESPUBLICA NAZIONALE ROMANA

Il senato perse la sua egemonia, che si esprimeva mediante l'auctoritas patrum, e divenne l'organo moderatore e coordinatore del governo repubblicano, per effetto della lex Publilia Philonis del 339, che abolì ogni differenza fra plebei e patrizi all'interno del senato. Inizialmente la scelta dei senatores spettava ai consoli e magistrati ordinari. Poi, il plebiscitum Ovinium del 318 dispose che potevano essere eletti senatori tutti quelli che nel quinquennio precedente avevano ricoperto, con merito, una magistratura. La convocazione del senato poteva avvenire per editto o bando annunciato all'urbe, e poteva essere fatta dal dictator, interrex, consules, magister equitum ecc. la seduta era presieduta dal magistrato convocante, che sottoponeva le questioni al consesso per ottenere il parere di maggioranza. Dopo che gli interrogati avessero espresso la loro sententia, il presidente scioglieva la seduta e proclamava il risultato della votazione. Le attribuzioni furono: la proditio interregis, cioè la designazione dell'interrex, che si rinnovava ogni 5 giorni, fin quando i comitia centuriata, presieduti dagli interreges, avesse eletto i consules; la patrum auctoritas, che divenne parere preventivo degli atti; il senatus consultum, parere preventivo del senato che divenne obbligatorio per molte materie, sebbene non vincolante. Era richiesto: per affari straordinari, politici e amministrativi interni; affari esteri e di finanza pubblica.

LE MAGISTRATURE DELLA RESPUBLICA NAZIONALE ROMANA

Il sistema di governo della respublica era completato dai magistratus, cioè coloro incaricati ad espletare le varie funzioni di governo. I caratteri generali delle magistrature:

  • Durata limitata della carica (1 anno) e gratuità (honor)
  • Elettività da parte delle ass.popolari, tranne che per il dictator, eletto da un altro magistrato
  • Collegialità dell'ufficio, che implicava la par potestas dei colleghi
  • Responsabilità per gli atti compiuti in danno di pubblici e privati

La carica dei censores durava 18 mesi e quella del dictator 6. La possibilità dell'intercessio reciproca poteva essere eliminata dall'accordo sulle rispettive competenze dei magistrati. I poteri dei magistrati furono: la potestas, che avevano tutti i magistrati, cioè il potere di pubblicare i propri programmi amministrativi (edicta, ius edicendi), convocare assembleee il senato, e di infliggere multe e pignorare beni; l'imperium, che spettò solo ai consules, praetor, dictator, cioè quelle collegate alla funzione di comando dell'exercitus centuriatus; la coercitio per i cittadini recalcitranti. Magistrati ordinari, erano: I consoli, una magistratura maggiore, cum imperio, composta da 2 consules eletti dai comitia centuriata. Essa comportò la suprema potestas e il maius imperium; x questo, i consoli avevano l'alta direzione della politica interna, quello dell'esercito, e il diritto a nominare i tribuni militum. La praetura, fu una magistratura magg, cum im, eletta dai comitia centuriata formata da 16 praetores. Con attribuzioni straordinarie essi potevano sostituire i consules in città. L'aedilitia comprensiva di 2 distinte magistrature: gli aediles plebis furono la cura urbis, e la disciplina dei prezzi e dei mercati; gli 2 aediles curules, sine imperio che avevano, oltre le attribuzioni dei 2 aediles plebis, l'organizzazione dei giuochi pubblici, compiti di polizia, con la facoltà di infliggere mulctae. Il quaestor fu una magistrato minore, sine imperio, eletto dai comitia tributa. I 2 quaestores rimanevano perennemente a Roma a custodire l'aerarium Saturni, provvedendo alla registrazione delle entrate e delle uscite. Il vigintiviratus: 5 collegi mag.elettivi su votazione dei comitia in tributa, le cui funzioni erano di cooperazione con le mag.sup. per la coercizione criminale e per l'amm. finanziaria I censori furono una mag., magg, sine imperio composta da 2 censores eletti dai comitia centuriata, 1 patrizio, l'altro plebeo. Erano dotati della c.d.potestas censoria, cioè del potere in base al quale non erano assoggettati da nessuna forza maggiore di potestà, né alla intercessio dei tribuni della plebe. Le attribuzioni furono: censimento dei cittadini, scelta dei senatori, alcune attribuzioni finanziarie (mettere in gara e aggiudicare gli appalti) e giudicare sulle questioni sorte fra lo stato e i cittadini. I possibili conflitti fra le varie branchie della magistratura furono risolte facendo ricorso a tre principi: la prevalenza dell'imperium sulla potestas, che riconobbe ai magistrati cum imperio di vietare a quelli sine imperio il compimento di atti inerenti alla loro carica il principio della gerarchia delle magistrature e quello della tutela degli interessi della plebs. La candidatura alle cariche magistratuali fu aperta a tutti i cives a capacità piena. Le differenti magistrature davano luogo ad una gerarchia. 1°curales, consoli e praetori; 2°non curales (aedilicii, questori). MAGISTRATURE STRAORDINARIE, istituite quando non fosse possibile l'intervento di quello ordinarie. DICTATOR O MAGISTER POPULI, nominato da uno solo dei consules, senza possibilità di intercessio da parte dell'altro, preferibilmente tra i senatores consulares, per 6 mesi. Le sue attribuzioni variavano: con pieni poteri; potestas pari a quella dei consules, esente da intercessio; con funzioni limitate, nominati sempre dal console, per il compimento di speciali atti politici e religiosi. L'interrex che sostituiva le magistrature in caso d'assenza. Il praefectus urbs che si occupava dell'amministrazione della città in assenza dei consoli. I promagistrati sopperivano alla mancanza dei consoli o dei pretori, e potevano diventarlo sia i magistrati prossimi alla scadenza del loro incarico, sia i cittadini cui era concesso l'imperium.

GLI ENTI PARASTATALI DELLA RESPUBLICA NAZIONALE ROMANA

LE COLONIE ROMANE: costituite per dar sfogo alla popolazione in esubero e fondate su decisione dei comitia curiata. Alla commissione dei coloni erano assegnati un compenso ed un imperium da 3 a 5 anni. Il terreno era dato in sorteggio agli agricoltori.

I MUNICIPIA: a differenza delle coloniae non erano città di nuova fondazione, ma comunità cittadine preesistenti che Roma aveva ritenuto importante legare a sé con la concessione della cittadinanza. 2 tipi: i municipia sine suffragio godevano per i loro membri di una civitas limitata conservando una certa autonomia amm. Quelli cum suffragio et iure honorum, conservavano intatta la loro org., ed erano in completa parità con la civitas, con diritto di elettorato attivo e passivo.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'IMPERIUM ROMANUM

L'espansionismo politico della r.r.si tradusse sul piano organizzativo e cost, nel sistema delle annessioni territoriali, originato da un'occupazione militare e dalla conseguente deditio a Roma, al quale faceva seguito la costituzione formale della provincia, decretata con Lex emessa dal magistrato. Il protettorato internazionale è un accordo con stati esteri che si trovavano in una posizione di subordinazione rispetto a Roma.

IL DIRITTO ROMANO PRECLASSICO

Caratteristiche furono: l'esclusivismo romano-nazionale, la pluralità dei sistemi normativi, la sua eccezionale produttività, per la necessità andare incontro a nuove esigenze della sua vita sociale. Nucleo essenziale della r.n.divenne il ius civile Romanorum, complesso di principi di comportamento uguale per tutti i Romani, risultante delle confluenze tra i.Q., i.l.v. e dell'interpretatio. L'ord. fu costituito con le norme poste con le leges publicae. (ius publicum) Fu creato lo ius novum ad opera del pretore urbano, per regolare i rapporti commerciali tra romani e stranieri, non previsto nello i.c.v. Nella f.di crisi si sentì l'inadeguatezza delle fonti portò alla produzione di nuovo diritto, per il quale si attivarono i praetor urbanus, lo i. honorarium.

IL IUS CIVILE VETUS

Costituì il sistema normativo fondamentale di tutto l'ordinamento giuridico preclassico, e fu il sistema cioè rispetto al quale tutti gli altri sistemi giuridici preclassico successivamente venuti in essere (ius: publicum, civile novum, honorarium) furono considerati complementari. Mise fine al monopolio pontificale dell'interpretatio attraverso l'opera di interpretatio esercitata dai giuristi laici, i quali si aggiunsero, per poi sopraffarla, alla giurisprudenza pontificale.; le sue fonti furono considerati i mores maiorum. Caratteristiche generali dello ius civile vetus si riallacciano tutte ai caratteri dello Ius Quiritium, del quale ne assimilò gli istituti, e sviluppò  altre caratteristiche:

  • l'applicazione esclusivistica alla nazionalità romana in senso ampio. Rappresentò un superamento dell'esclusivismo patrizio del I.Q.per 2 motivi: decadimento della distinzione tra patrizi e plebeii, inserimento del nuovo criterio di nazionalità romana.
  • Limitazione al regolamento dei rapporti privati, cioè quelli dove non interviene lo stato.
  • Il Ius civile rimase nell'ambito del fas. Rispetto al periodo arcaico, caratteristica ulteriore fu la subordinazione alle normative poste dallo ius publicum.
  • L'eternità dei suoi principi fondamentali. Tranne in punti secondari.

Il contenuto dello I.c.riguardò: 1) Soggetti giuridici dei rapporti civilistici erano esclusivamente i cives romani, purché godessero di autonomia familiare, cioè indipendenti da un pater familias vivente, che si acquistava con l'emancipatio, istituto giuridico con il quale il figlio usciva dalla famiglia. Anche le donne erano ormai ammesse alla soggettività giuridica, con alcune rilevanti limitazioni. 2) oggetti di diritto erano gli individui subordinati al pater familias (servi, cose, obligati), vincolati al creditore in virtù di un'obbligazione. 3) la famiglia. Affinché un matrimonio fosse valido giuridicamente necessitava una costante convivenza come coniugi e l'inesistenza di un vincolo di sangue. Si scioglieva con il divorzio e gli averi matrimoniali gestiti dal marito. 4) la successione ereditaria. Quando il soggetto giuridico moriva senza testamento erano chiamati in primo luogo i suoi heredes che acquistavano l'eredità; in mancanza di heredes, era chiamato ad accettarla, tra i collaterali, il più vicino ad essi; in caso che tutti rifiutassero i cespiti ereditari erano dichiarati res nullis. Grande novità dell'intepretatio fu il testamentum, diretto a far sì che il patrimonio di un soggetto giuridico fosse assegnato alle persone più capaci. 5) il dominium ex iure quiritium e i diritti reali. Il dominium e.q. era un diritto assoluto di godimento e disposizione di rilievo economico. Titolari di questo diritto erano i cives romani e i peregrini dotati di ius commercium. Esso si poteva trasferire ad altri sia mortis causa che inter vivos. Il ius civile previde l'usufrutto e l'usus sine fructi. Il primo consisteva di usare la casa e di godere dei frutti di questa prodotti senza mutarne la destinazione economica. Il 2°attribuiva all'usuraio il diritto di usare, temporaneamente, una res infruttifera, che rimaneva nel proprio dominio. 6) diritti reali di garanzia. Consistevano nel trasferimento del diritto di proprietà su un bene dal debitore, a scopo di garanzia, con l'impegno di trasferirlo al creditore in caso di inadempimento. 7) l'obbligazione. L'obligatio si profilava come puro ius vinculum. Le fonti erano raggruppate in 2 grandi categorie: il contractum, comprensivo di un certo numero di atti leciti; il delictum, comprensivo di alcuni atti illeciti. Ogni assunzione di debito in virtù di atto lecito fu chiamato obligatio contracta, cioè vincolo pacificamente assunto. L'obligationes verbis contractae erano quelle scaturenti dalla pronuncia di determinate frasi solenni (certa verba) da una o ambedue le parti, ritenute sufficienti a conferire loro la validità. L'obligationes litteris contractae furono uelle scaturenti da determinate scritturazioni operate dalle parti. Caratteristiche comuni delle obligationes ex delicto furono: la nossalità (da noxa, delitto) implicava che il pater familias fosse responsabile dell'atto illecito commesso da un suo sottoposto, potesse sottrarsi all'actus della vittima cedendo il colpevole a quest'ultima; l'individualità, cioè le azioni a tutela dell'obbligazioni non potevano essere compiute a carico degli eredi; cumulatività, cioè qualora il delitto fosse commesso da più persone, ognuno rispondeva per ; penalità, il reo sottoposto a pagamento di una penale.

IL IUS PUBLICUM

Il riconoscimento dei comitia centuriata come assemblea cost.dette luogo all'inclusione, tra le fonti dell'ordinamento statale romano, delle leges publicae populi romani. Esse erano tutte le deliberazioni comiziali e si mantennero estranee al sistema dello ius civile vetus. Furono denominate ius publicum, cioè regolamento normativo posto da una l.p.distinte in centuriate e tributae. Il progetto di legge era affisso nel Foro. Ciascuna l.p. si divideva in 3 parti. C'era la praescriptio, cioè una parte introduttiva del testo della legge che comprendeva il nome della legge, del magistrato proponente, data di approvazione e l'assemblea che aveva approvato la legge. Si passava poi alla rogatio, cioè al testo della proposta di legge. Infine la sanctio che chiudeva il testo della lex, che era una clausola con la quale si inseriva la nuova legge all'interno dell'ord.giuridico romano regolando i rapporti tra la nuova legge e il precedente diritto pubblico. La differenza con la sanzione e che essa era una conseguenza sfavorevole nei confronti di chi avesse violato il comando della rogatio. Le l.p.avevano un'efficacia temporalmente illimitata. Non esisteva l'istituto dell'abrogazione esplicita ma, qualora sostituite da un'analoga legge, erano sospese a tempo indeterminato. I romani conoscevano 3 tipi di leggi: leges imperfecte, che avevano un comando non accompagnato da sanzioni per eventuali inosservanze. Le leges minus quam perfecte, che avevano una sanzione la quale però non rendeva nullo l'atto effettuato contro il comando normativo. Le leges perfecte erano quelle ideali, perché contenevano sia il comando sia la sanzione sia rendeva inutilizzabile l'atto illecito. Particolari leggi disciplinarono la coercitio, spettante ai magistrati cum imperio, esposta a facili eccessi, subì importanti limitazioni lgsl. Il processo criminale fu diviso in 2 fasi; quella dell'anquisitio (inchiesta) che si svolgeva davanti al popolo e richiedeva almeno 3 udienze, cioè imputazione dell'accusa, difesa dell'imputato e l'esame delle prove. Essa si chiudeva con un decretum di assoluzione o condanna. In quest'ultimo caso era convocata il comitio per la rogatio, per decidere la conferma o no della condanna. Il processo comiziale entrò in crisi, sostituito da un nuovo tipo di processo criminale, le quaestiones. Il senato organizzava queste inchieste straordinarie (quaestio extra ordinem) in ordine ai reclami più insistenti delle comunità provinciali. Esso nominò commissioni di recuperatores presiedute da un magistrato, che giudicavano se i richiedenti avessero diritto a recuperare il maltolto. Questo sistema aprì la strada ad una quaestio regolare e permanente, la c.d. quaestio perpetua, la cui presidenza, rinnovata annualmente, fu affidata al praetor peregrinus coadiuvato da un certo numero di giurati estratti a sorte. Essa fu una tappa fondamentale perché: prefigurò il crimen da perseguire; la sanzione da irrogare (x ora la sola restituzione del maltolto) e fissò con esattezza una certa procedura da seguire, ammettendo qualsiasi cittadino a promuovere una accusatio. Ciò fu regolato da numerose leges, che fissarono i criteri per la scelta dei giudici e determinarono le figure criminose da perseguire. I crimina previsti dalle l.p. e da queste dichiarate perseguibili mediante quaestiones perpetuae furono essenzialmente: crimen: repetundarum, cioè malversazione dei magistrati nei confronti delle province; maiestatis, abuso di potere dei magistrati; vis, uso della violenza fisica per impedire il libero svolgimento delle funzioni statali;. Il processo iniziava da una delatio nominis, cioè una denuncia del presunto reo fatta al presidente della quaestio da un privato che se ne assumesse la responsabilità. La delatio si trasformava poi in accusatio, quando l'accusatore produceva prove documentali e testimoniali e viceversa l'accusato. L'altercatio si concludeva con le arringhe di riepilogo e, se il consilium diceva di avere le idee chiare, si procedeva alla votazione finale (absolvo o condemno).

IL IUS CIVILE NOVUM

La lex Plaetoria del 242, stabilì che uno dei due pretori eletti rimanesse stabilmente in città, x assicurare la continuità dell'amministrazione della giustizia tra i cittadini. Ciò fece sì che romani e peregrini fossero tra loro in contatto commerciale, affidati alla fides, stabilendo che in caso di lite si sarebbe proceduto, di comune accordo, alla nomina di un collegio di arbitri scelti tra i concittadini dei litiganti e presieduta da un arbitro neutro, stabilendo solo chi si fosse discostato dalla fides. Le liti furono frequenti, così i praetores divennero 2. Al praetor urbanus si aggiunse il praetor peregrinus, che amministrò la giustizia in Roma tra romani e stranieri. Ciò determinò un complesso di nuovi istituti giuridici, qualificati come novum ius civile perché accessibile anche agli stranieri. Gli istituti del c.d.ius civile novum furono: La stipulatio iuris gentium accessibile anche ai peregrini. L'obligationes consensu contractae cioè vincoli che nascevano dall'accordo manifestato dalle parti, indipendentemente da ogni formalità. I contratti furono; la compravendita con cui s'intese il contratto tra il venditor ed emptor, in forza del quale nascevano varie obligationes (disponibilità immediata della cosa). Il pericolo di perimento della merce passava dal venditore al compratore. La locazione, contratto tra il locàtor e conductor in forza del quale nascevano alcune obbligazioni (es.restituire l'oggetto dopo averlo utilizzato). La societas, contratto tra due soci, che prevedeva la partecipazione, anche in parti diseguali, di un socio per un singolo e comune affare. Il mandato, contratto tra il mandator e il mandatarius in forza del quale quest'ultimo s'impegna a compiere gli atti commessigli per l'utile di costui o di terzi.

IL IUS HONORARIUM

Il praetor urbanus cominciò ad avvalersi del suo imperium adottando decisioni più giuste e attuali, derogando così allo ius civile, sempre su richiesta delle parti (1°requisito richiesto) e entro l'anno di carica (2°). Queste sue iniziative portarono al progressivo ricorso, da parte sua, ai c.d.iudicia imperio continentia, cioè regole di giudizio con le quali egli indirizzava le liti tra cittadini ad una decisione del giudice facendo ricorso che dovevano contenere l'indicazione del giudice cui era rimessa la decisione sulla controversia. Questo nuovo sistema giuridico si disse ius honorarium, per l'alta carica non retribuita, le cui materie regolavano le stesse materie dello ius civile, secondo criteri diversi. Ebbero molto rilievo gli edicta (perpetua) emanati dai magistrati all'inizio dell'anno in carica, per rendere noto ai cives romani il programma che ciascuno di loro avrebbe attuato e i criteri che avrebbe seguito in merito alle controversie. Il più importante editto fu la Lex Cornelia de edicta praetorum, che pur vietando ai pretori di allontanarsi dal loro editto, non prevedeva alcuna sanzione in caso contrario. La forma più antica di procedimento giurisdizionale furono le legis actiones, per distinguerle dal procedimento in formulas. Il diritto romano ebbe 2 tipi di legis actiones: dichiarativo, (legis actio per sacramentum), in cui il compito del giudice era quello di accertare se la condanna doveva essere accettata o respinta; esecutivo, (l.a.per manus iniectionem), in cui il giudice doveva affrontare i mezzi esecutivi predisposti dal diritto per soddisfare la pretesa dell'avente diritto. Si distinguevano: la fase in iure, dove l'attore conduceva davanti al magistrato il convenuto, anche con la forza e si concludeva con la litiscontatio, con cui si intimava ai testimoni di essere corretti nella deposizione; poi la fase apud iudicem, con cui il giudice emetteva la sentenza dopo aver esaminato anche le prove. Nel procedimento per formulas, l'attore si trovava davanti al convenuto comparso dietro invito, ed esponeva la sua pretesa. Il magistrato, sulla base della discussione, poteva decidere: in favore dell'attore o convenuto, qualora ritenesse fondati gli argomenti dell'uno (pars pro actor) o dell'altro (pars pro reo). Il procedimento apud iudicem, si svolgeva poi davanti al giudice che emetteva la sentenza in senso stretto, che poteva essere di assoluzione o condanna (pecuniaria). Gli elementi essenziali del giudizio erano: l'intentio, cioè la formulazione della pretesa dell'attore, i soggetti del rapporto controverso, l'atto illecito commesso. Clausola accidentale fu la demonstatio, i fatti della questione. L'opera riformatrice dello i.H:, e particolarmente dello ius praetorium, fu: in ordine ai soggetti giuridici, si facilitarono le manomissioni dei servi, che potevano compiere atti giuridici. Le manumissiones valide furono quelle compiute in 3 modi (testamentu, censu, vindicta) e tutelate dal praetor anche se fatte in modo non formale (per epistola o inter amicos); il possesso, depositum e commodatum, cioè diritti di godimento e garanzia (restituzione in buone condizioni, vendita di merce sana).

LA GIURISPRUDENZA (esperienza del diritto), PRECLASSICA

La iurisprudentia non più di competenza dei pontifices, ma di giuristi laici. Le sue caratteristiche furono; il nazionalismo, cioè iurisprudentia aderente ai valori della civiltà romano-nazionale; la democraticità, cioè accessibile a tutti i cittadini; la creatività, cioè essa fu il centro dello sviluppo, sotto forma di interpretatio, del diritto romano nazionale; la gratuità, che essa mantenne sempre, e la tecnicità, dato che essa fu una scienza strettamente tecnica, aderente alla funzione dell'interpretatio iuris. L'attività di giurisprudenza s'incanalò nella triplice funzione; Alla base c'era sempre il respondère, in quanto i iurisconsulti usavano formulare risposte relativamente ai casi degli interroganti, basandosi solo sulle notizie fornite da questi. L'attività del cavere, cioè della collaborazione al compimento di atti negoziali divenne imponente. L'attività dell'àgere trasformò il processo privato, con l'introduzione dell'àgere per concepta verba. Nella fase di crisi, alle attività tradizionali si aggiunsero anche quelle di consulenza ai magistrati, quando veniva costituito il consilium, e l'attività didattica, cioè la creazione di sèguiti di allievi.




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