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Il contratto
In base all'articolo 1321 il contratto viene definito come "l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale".
Il successivo articolo prosegue citando che le parti possono sia determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (contratto tipico), sia concludere contr 616g66g atti sia non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Poi ancora il nostro codice regola anche il caso di contratti misti (art.1323) e i contratti normativi.
I requisiti del contratto in base all'art. 1325 sono:
L'accordo (il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte);
La causa (è la ragione e funzione economico-sociale di ciascun contratto);
L'oggetto (deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile);
La forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge. Questa è la regola generale propostaci dall'articolo 1327, ma ci sono almeno tre eccezioni a questa regola, e sono:
Il contratto per persona da nominare
Il contratto a favore di terzi
La promessa del fatto di un terzo
Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole (art.1362). Quanto detto sembrerebbe in netto contrasto con l'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale; ma approfondendo l'analisi notiamo la diversa ratio delle due interpretazioni, infatti nella prima si ricerca una volontà ricorrendo alle sua varie espressioni e manifestazioni, invece nella seconda si mira a chiarire il senso di un testo.
In base agli articoli del codice distinguiamo due tipi d'interpretazione:
Interpretazione storica soggettiva (art. 1362-1365): è un gruppo di norme che mira ad interpretare e a ricostruire la volontà espressa;
Interpretazione storica oggettiva (art. 1367-1371): è un gruppo di regole dettate per sciogliere ulteriori dubbi;
Il perno portante che unisce questi due gruppi è l'art. 1366 che impone l'obbligo dell'interpretazione secondo la buona fede: "Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede".
Classificazione dei contratti
Tutti i contratti si dividono principalmente in:
Consensuali e reali;
Ad efficacia reale e obbligatori;
Ad esecuzione immediata e ad esecuzione differita;
Istantanei e di durata;
Bilaterali e unilaterali;
Commutativi e aleatori.
Risoluzione dei contratti
La risoluzione si distingue dalle altre figure, perché non tocca l'atto, ma le sue conseguenze, colpisce non il negozio, ma il rapporto. Si divide in:
Volontaria, quando le parti con un nuovo consenso (mutuo dissenso) pongono fine alle conseguenze del rapporto obbligatorio esistente tra di loro;
Legale, prevista, generalmente per i soli contratti a prestazioni corrispettive in tre casi:
Inadempimento della controparte;
Impossibilità sopravvenuta;
Eccessiva onerosità;
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