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IL CONTRATTO - AUTONOMIA CONTRATTUALE

giurisprudenza



IL CONTRATTO


Art. 1321 c.c. "Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro  rapporto giuridico patrimoniale"


La parte del contratto può essere intesa in due modi: 444i81e

1)   in senso sostanziale

parte è il titolare del rapporto contrattuale, ossia il destinatario degli effetti giuridici del contratto

in senso formale

parte è l'autore del contratto cioè chi emette le dichiarazioni costitutive



es. nella rappresentanza il rappresentante è la parte formale, perché concorre alla formazione del contratto con una propria dichiarazione di volontà; il rappresentato è la parte sostanziale in quanto è a quest'ultimo che sono imputati i diritti e gli obblighi scaturenti dal contratto.  


AUTONOMIA CONTRATTUALE

È disciplinata dall'articolo 1322 c.c., in base al quale essa è il potere di un soggetto di autodeterminare i propri rapporti con i terzi mediante contratti tipici e atipici che però devono essere meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico

L'autonomia contrattuale è una specificazione del più generale principio dell'autonomia privata che consente ai privati di autoregolamentare i propri interessi personali e patrimoniali mediante negozi giuridici.

Il nostro ordinamento riconosce valore vincolante ai precetti stabiliti dai privati, purchè siano rispettate le norme imperative, l'ordine pubblico e il buon costume

Si manifesta sotto un duplice aspetto:

Positivo

Le parti possono costituire, regolare o estinguere rapporti patrimoniali, cioè possono disporre dei propri beni e possono obbligarsi ad eseguire prestazioni a favore di altri; ciò significa:

Libertà di scelta  fra i vari tipi contrattuali previsti dalla legge

Libertà di determinare il contenuto del contratto, entro i limiti posti dalla legge

Libertà di concludere contratti atipici

Libertà di concludere contratti atipici per realizzare finalità atipiche


2)   Negativo

 Nessuno può essere spogliato dei propri beni o essere costretto ad eseguire prestazioni a favore di altri o contro la propria volontà. La frase "fra loro" contenuta nell'art. 1321 c.c. significa che il contratto non vincola se non chi ha partecipato all'accordo, che ha espresso il proprio consenso a costituire regolare o estinguere un rapporto giuridico-patrimoniale. 





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