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Art. 1321 c.c. "Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro rapporto giuridico patrimoniale"
La parte del contratto può essere intesa in due modi: 444i81e
1) in senso sostanziale
parte è il titolare del rapporto contrattuale, ossia il destinatario degli effetti giuridici del contratto
in senso formale
parte è l'autore del contratto cioè chi emette le dichiarazioni costitutive
es. nella rappresentanza il rappresentante è la parte formale, perché concorre alla formazione del contratto con una propria dichiarazione di volontà; il rappresentato è la parte sostanziale in quanto è a quest'ultimo che sono imputati i diritti e gli obblighi scaturenti dal contratto.
È disciplinata dall'articolo 1322 c.c., in base al quale essa è il potere di un soggetto di autodeterminare i propri rapporti con i terzi mediante contratti tipici e atipici che però devono essere meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico
L'autonomia contrattuale è una specificazione del più generale principio dell'autonomia privata che consente ai privati di autoregolamentare i propri interessi personali e patrimoniali mediante negozi giuridici.
Il nostro ordinamento riconosce valore vincolante ai precetti stabiliti dai privati, purchè siano rispettate le norme imperative, l'ordine pubblico e il buon costume
Si manifesta sotto un duplice aspetto:
Positivo
Le parti possono costituire, regolare o estinguere rapporti patrimoniali, cioè possono disporre dei propri beni e possono obbligarsi ad eseguire prestazioni a favore di altri; ciò significa:
Libertà di scelta fra i vari tipi contrattuali previsti dalla legge
Libertà di determinare il contenuto del contratto, entro i limiti posti dalla legge
Libertà di concludere contratti atipici
Libertà di concludere contratti atipici per realizzare finalità atipiche
2) Negativo
Nessuno può essere spogliato dei propri beni o essere costretto ad eseguire prestazioni a favore di altri o contro la propria volontà. La frase "fra loro" contenuta nell'art. 1321 c.c. significa che il contratto non vincola se non chi ha partecipato all'accordo, che ha espresso il proprio consenso a costituire regolare o estinguere un rapporto giuridico-patrimoniale.
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