Caricare documenti e articoli online 
INFtub.com è un sito progettato per cercare i documenti in vari tipi di file e il caricamento di articoli online.


 
Non ricordi la password?  ››  Iscriviti gratis
 

DEFINIZIONI LGSL E INTEPRETAZIONE DELLA LEGGE

giurisprudenza




DEFINIZIONI LGSL E INTEPRETAZIONE DELLA LEGGE


X definizione lgsl s'intende la definizione di 1 termine (rappresentato da 1 singolo vocabolo, o da 1 espressione) che è posta nel contesto della legge, che ricorre necessariamente nel documento normativo che contiene la definizione, ma nn in tutto il discorso lgsl, sennò sarebbe ridondante. L'utilità delle definizioni lgsl va commisurata capacità di rendere univoci almeno quei vocaboli in essi definiti; cioè il fine del lgsl, xseguito con le sue attività definitori, è quello di rendere meno incerta l'attribuzione di significato alla legge, meno variabili le applicazioni. I limiti delle definizioni sono: limite logico. Nn tutti i vocaboli dell'intero discorso lgsl possono essere definiti nello stesso modo. Le def.lgsl definiscono mediante termini dati x noti (definiens)(da definire)i termini definiti(definiendum); ove tutti i termini contenuti nel definiens di 1 definizione fossero definiti mediante altre definizioni, necessariamente ci sarebbe circolarità, e le definizioni xderebbero in parte la loro utilità. Ciò significa che ci sono spazi sempre + residui aperti alla discrezione dell'interprete e dell'organo di applicazione. Limite semantico. Le def.lgsl si presentano come enunciati lgsl e sono dunque bisognose d'inter.; quindi nn sono norme. Esse riducono il campo della discrezione nell'attribuire significato ad altri enunciati solo dopo essere state interpretate, nella misura in cui i termini contenuti nel definens suscitano meno controversie rispetto ai contenuti del definitum. Limite strutturale. Dipende dalla struttura dell'org.giuridica. In conclusione può dirsi che le def.lgs sono le quelle introdotte dal lgsl nel discorso lgsl x ridurre la discrezionalità degli operatori dell'applicazione; che tale riduzione incontra dei limiti oggettivi di carattere logico, semantico (invincibili) e strutturale.



LE DOTTRINE RELATIVE AL CARATTERE VINCOLANTE E NON DELLE D.LGSL.

Il problema delle def.e classificazioni dei nomi degli istituti e + in generale dei termini che descrivono la materia disciplinata, è il problema se esse fossero vincolanti si pose in ambito privatistico, mentre in quello penale non fu sollevato, giacchè in quel campo le def.lgsl circoscrivono i reati, e disattendere comporta la possibilità la possibilità di violazione del dirittto di analogia(previsto dalla legge). Nella dottrina germanica del XIX sec.vanno considerati innanzitutto i pandettisti, della scuola di Savigny. La scuola pandettistica promuoveva lo svincolo dell'operatore giuridico dalla legge, suggerendo di sovrapporre a quest'ultima i prodotti della scienza, cioè le classificazioni, la terminologia e le definizioni adoperate dai giuristi. Privilegiava l'argomento sistematico e naturalistico. Costoro sostituivano continuamente sempre nuove def.scientifiche a quelle contenute nelle fonti, nn dandogli valore. Il max esponente di ciò fu Eisele, che diceva che "la scienza giuridica nn è vncolata alle def.lgsl, ed elabora il diritto ponendo essa stessa scientificamente i concetti. Le def.sono giudizi con cui è indicato il significato di 1 parola che designa 1 concetto, quindi nn costituisce diritto". 1 2°gruppo di giuristi germanici, cioè coloro che si identificano come gli elaboratori della teoria generale del diritto (Thon, Thol, Rogelsberg), prestano attenzione agli elementi formali della norma. Essi tendono a vedere le de.lgsl come parti della norma giuridica, la quale è progressivamente considerata come struttura formale di 1 precetto completo, quindi vincolanti in quanto integrano gli altri segmenti del discorso lgsl, formando le norme. Si appoggiano alla scuola della libera ricerca del diritto, che promuoveva lo svincolo del'operatore dalla legge, suggerendo che quest'ultima è sempre insufficiente e deve essere integrata da 1 libera ricerca del diritto da parte dell'operatore. Si appoggia sull'argomento naturalistico. 1 3°gruppo di giuristi germanici sono i teorici di diritto pubblico, (Laband, Jellinek). La loro posizione è simile a quella dei pandettisti privati(nn vincolavità). Nella cultura giuridica italiana fu notevole l'influenza di tutte le correnti germaniche. Tra i privatisti ci fu l'influenza della pandettistica. Messina ripredeva Eisele, dicendo che le def.nominali si riducono ad 1 giudizio logico. Caldara invece osserva che qualche volta il lgsl stesso definisce il significato che egli stesso intende attribuire a determinate parole, dispensando in questo caso l'interprete. La nuova codificazione sucitò studi + approfonditi. Grassetti compose in 1 unica dottrina 2 opposte dottrine gemaniche (eisele e i teorici generali), resa possibile dalla distinzione preliminare fra def. vere e proprie(es.436,531,cc) e quelle improprie. Le 1 si dividono poi in nominali, che esprimono 1 giudizio logico su di 1 nome, mentre quelle reali esprimono 1 giudizio logico su di 1 concetto. Con queste il lgsl farebbe opera di dottrina anziché di lgsl e come tali, queste definizioni nn sarebbero vincolanti. Le def.improprie o 2arie sono, 2 il Grassetti, delle vere norme giuridiche integratrici della disciplina del termine definito,necessarie alla lgsl. Pugliatti invece elabora il concetto di norma dichiarativa, attribuendo ad esse il carattere di vere e proprie norme, xciò produttive di precetti 656i82g , vincolanti x gli organi di applicazione. L'autore mette in rilievo che si incontrano nella legge def.in funzioni di scopi lgsl diversi e cioè def.che funzionano: 1) da sintesi logiche con cui il lgsl ricava deduttivamente il concetrto del termine definito dalle norme disciplinatrici dell'istituto di cui il termine definito è nome. 2) da abbreviazioni convenzionali di cui il lgsl, ponendole, s'avvale x evitare ripetizioni. 3) servono al lgsl x porre presupposti x l'applicazione di 1 data regola. Gorla ritiene che tutti i concetti lgsl siano parte integrante e inscindibilie dell'atto normativo, e, come tali, hanno 1 esistenza al di fuori di esso. Ciò significa che le def.gls sono parti integranti e inscindibili della norma e sono similmente vincolanti. Nella cultura giuridica germanica del 900 il tema delle def.lgsl trova sostanziali ripensamenti solo nella giurisprudenza degli interessi, che ebbe il suo max esponente in Philip Heck. Intendendo la legge come parte e valutazione di interessi, compiuta dalla singola o complessa disposizione che decidono su quell'interesse che è, x la decisione, individuato e valutato. X cui la def. serve all'interprete x sviluppare, 2 1 decisione emotiva, quella decisione normativa. Quindi l'enunciato definitorio esprime 1 vera norma ed è vincolante x l'interprete, ma la sua vincolatività nn si estende al di là della valutazione di interessi e della scelta normativa in cui si inserisce. Irti diede 1 nuova classificazione delle def.lgsl. A) def.-descrizione degli elementi della fattispecie, che si suddividono in: 1) semplici, che si limitano a descrivere, con parole della lingua comune, modalità ed elementi della fattispecie, e sono vincolanti.2) composte, che classificando il fenomeno come specie di 1 genere rendono applicabile all'1 la disciplina dell'altra. B) def.-dottrina, riconoscibili xchè nessuna norma può accoglierne il contenuto nella parte ipotetica o dispositiva, e nn sarebbero mai vincolanti. Belvedere vede le def.lgsl vincolanti x l'interprete xchè esse fanno parte del discorso del lgsl, e chi si sente fedele alla legge deve sentire il vincolo di tutto il discorso lgsl. Le def.lgsl sono stipulazioni imperative poste dal lgsl e si pongono sullo stesso piano di tutte le altre parti del discorso lgsl.

EXCURSUS SULLA STORIA DELLA TEORIA DELLA DEFINIZIONE

La def.fu concepita come 1 discorso di carattere descrittivo o assertivo, cioè volto ad asserire e comunicare conoscenza su cose e fatti; nn invece come 1 discorso precettivo, cioè volto a prescrivere attività. Lo studio della def., cioè dell'individuazione dei termini negli enunciati, è nato nell'ambito dello studio logico. 2 Aristotele la def. esprime l'essenza della cosa definita, indicandone il genere e la differenza specifica. Chi definisce ha in mente sia la cosa definita sia il nome della stessa(parola); Già qui inizia la distinzione tra definizioni vertenti sulla cosa e quelle sulla parola, che poi si trasformeranno in def.reali e nominali. In questa distinzione è fondamentale il ruolo della grande logica di Port-Royal(600). In essa la distinzione tra def.della cosa e def.della parola è nettissima e qualitativa. Le definizioni di parole possono essere arbitrarie e e lessicali. Sono arbitrarie quando servono a scienze come la logica, la geometria, la matematica, e sono il miglior mezzo x nn incorrere nella confusione delle nuove parole, mediante il formarsi di 1 nuovo linguaggio. Sono lessicali quelleobbligate a rappresentare la verità dell'uso, e devono giudicar false, quando quest'uso nn è espresso. Le def.di cose(esatte o proprie)riguardano l'essenza e presuppongono 3 cose necessarie x 1 buona def; che sia universale, propria(cioè che convenga esclusivamente al definito) e chiara. Essa è quella che spiega la natura della cosa x i suoi attributi essenziali, 1 comune,il genere, 1 suo proprio differenza. Quelle"- esatte o improprie", cioè le descrizioni, individuazioni della cosa attraverso gli accidenti che le sono propri e che bastevolmente la determinano x darne qualche idea che le distingua dalle altre.(materia, forma, fine). Tutte le classi sono giudizi di fatto, tranne le arbitrarie, presentate come stipulazione di principi. Tuttavia, nel 700, s'inserisce tra le def.reali 1 nuova sottoclasse delle def. 2 la causa, cioè le cd def.genetiche, cioè quella che si definisce attraverso la sua esclusiva origine. Esse sono realmente esplicative, cioè caratterizzanti l'oggetto x mezzo dei suoi modi di generazione. Le def.x postulati, che consiste con il formulare come principi i rapporti fondamentali intercorrenti fra 1 serie di termini, che esauriscono la teoria dei termini stessi.(es.teoria matematica euclidea si definisce in base ad alcuni principi che contengono i termini stessi, punto, segmento, definiti in base all'insieme dei postulati). La def.ostensiva, che 2 Russell è il metodo basilare della comunicazione e dell'apprendimento e consiste nell'indicare l'oggetto definito pronunciandone il nome. Def. lessicale, che consiste nell'individuazione di 1 termine mediante indicazione delle regole d'uso di 1 vocabolo corrispondente. Il discorso definitorio può essere criticato in termini di falsità, di nn corrispondenza all'uso effettivo del linguaggio, ed è xciò 1 discorso descrittivo. La def.esplicativa è invece quella mediante la quale è assunta x ottenere i vantaggi della tecnicizzazione, 1 significato preciso tra quelli diversi del vocabolo. la def.stipulativa è invece quella con cui si conferisce il significato di 1 termine; si pratica quando viene introdotto 1 termine nuovo, e lo si definisce in modo nuovo. I veri problemi cui danno luogo le def.lgsl sono di carattere empirico, relativi alla vincolatività o meno, dei rapporti tra enunciati definitori e altri enunciati, di lessico. Quindi è necessaria 1 classificazione delle def.lgsl. Esse possono essere classificate in base a: 1)caratteristiche formali, cioè quando si distingue tra genere comune e differenza specifica e tutte le altre def, o alla distinzione tra termini quantitativi e qualitativi. A) DEF.X GENERE E DIFFERENZA SPECIFICA. Presupposto dell'impiego di questa def.è che il genere sia noto, o è definito altrove dal lgsl. Es.l'art.1470 definisce la vendita, come contratto che ha x oggetto il trasferimento della proprietà di 1 cosa o il trasferimento di 1 altro diritto verso il corrispettivo di 1 prezzo. Il genere è il contratto, la differenza specifica del definiendum (la vendita) è quel particolare oggetto. Il risultato è rendere applicabile alla specie l'intera disciplina del genere. Altre volte è messa in evidenza 1 parte generale come disciplina del genere rispetto alle parti speciali come disciplina della specie. Es.art.2cod.strada definisce l'autostrada come strada riservata alla circolazione di autoveicoli e motoveicoli. Il genere è la strada, la diff.specifica del definiendum (l'autostrada) è quella particolare riserva agli autoveicoli e motoveicoli. Queste def.lgsl possono atteggiarsi in modo diverso a 2 che nella def. vi sia o - 1 esplicito o implicito rinvio a 1 ulteriore normativa. Ciò nn avviene nel caso della vendita; se 1 concreto contratto sia o meno di vendita, deve essere deciso con riguardo all'oggetto del contratto con riferimento alla def. Quindi, la norma espressa dall'enunciato definitorio della vendita vincola la disciplina della vendita se, in seguito a descrizione del suo oggetto, si riconosce che essa rientra nella definizione. Il rinvio avviene invece nel caso dell'autostrada, in quanto la specifica attività normativa si concreta mediante l'apposizione agli accessi, da parte della p.a., di 1 apposita segnaletica stradale. Nel 2°caso la norma espressa dalla def. di autostrada vincola 1 strada alla disciplina dell'autostrada solo se si verifica la messa in opera di 1 apposita segnaletica. Ciascuna definizione x g.e d. può essere interpretata come 2 precetti, resi ad applicare la disciplina espressa: 1) applicando la disciplina espressa dall'insieme di tutti gli enunciati che si riferiscono alla vendita ai soli contratti che rientrano nella definizione. 2) applicando a tutti quei particolari tipi che hanno x oggetto il trasferimento della proprietà o di 1 altro diritto contro il prezzo. Le def.lgsl di questo tipo sono deboli, xchè sono considerate rimuovibili in caso di conflitto con altre norme, che costituiscono inter.di altri enunciati lgsl. La debolezza si esprime quando la def.lgsl: a)è errata cioè in conflitto con l'insieme degli enunciati che disciplinano la specie (la vendita). O è inadeguata, e consiste nel configuare l'opportunità(scopo lgsl) di attribuire la disciplina anche a fattispecie che nn rientrerebbero nella def. ESTENSIONALI O DENOTATIVE. L'estensione di 1 termine è la somma degli enti cui il termine si riferisce, e sono da esso denotati. Carattere peculiare è che gli enti ascritti come specie al genere definito esauriscono il genere. Quindi il suo presupposto è che tutte le specie ricomprese nel genere siano note. La sua forma è:"A è costituito solo da r.s.t. Il definiens della definizione estensionale è quindi 1 elencazione disgiuntiva tassativa. Es.art.812 definisce estensionali i beni immobili. Sono beni immobili il suolo.X ESCLUSIONE. È quella con cui 1 specie è definita in relazione al genere che la comprende e, x esclusione, in relazione a tutte le altre specie del genere comprensivo. È necessario che sia definito il genere e x lo meno 1 specie appartenente ad esso, 2 la formula"sono x tutti gli A che nn sono p".art.82, che definisce x esclusione i beni mobili. È definito il genere(il bene,810) e la specie (bene immobile), la quale, assieme al definiendum esaurisce il genere.è 1 def. quantitativa, impiegando il quantificatore"tutti". X DESCRIZIONE EMPIRICA DELL'OGGETTO O DELLA SITUAZIONE. Le descrizioni servono a definire nella misura in cui servono ad individuare con il minimo dubbio residuo ciò che è descritto. Ciò xchè il lgsl nn può lasciare che la corrispondenza tra la discipliana e il disciplinato sia interamente affidata alla capacità espressiva del lessico. Possono riguardare tanto 1 oggetto fisico che 1 def. es.d.l.17/1/50 Scale di lusso, o art.5 l.fall, stato di insolvenza. X ORIGINE. Cioè il processo produttivo del definiendum.art.820 definisce frutti naturali tutti quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o meno l'opera dell'uomo. X QUANTIFICAZIONE o quantitative. Sono quelle che concettualizzano con riferimento a 1 misurazione (che il lgsl presuppone nota)del definiendum. Le norme che esse esprimono sono quantitative, cioè comportano il minimo di delegazione d'autorità ad organi diversi da coloro che li producono. Sono considerate norme. Es.art.1 l.5/5/66 definisce il suono breve come quello della durata di circa 1 sec. 2)termine definito. Cioè quando si riferisce alle caratteristiche del termine definito, cioè le distinzioni di elementi di casi disciplinati (es.visibile) e quelli di termini qualificatori (reato flagrante); o le distinzioni di 1 termine qualificatore e def.di 1 nome di istituto(contratto). OPERATIVA, è la sola praticabile allorquando il definiendum è 1 termine che sta x 1 attitudine a comportarsi in 1 certo modo in determinate condizioni.(attitudine di 1 oggetto A a reagire in 1 dato modo r di fronte allo stimolo s). il suo vantaggio principale è quello di evitare che definiens e definiendum siano necessariamente equivalenti, cioè nell'evitare la tautologicità della def). Es.tipico è la def.lgls di visibile in quanto qualificazione normativa di fari di autoveicoli, e applicata allart.1 l.5/5/66 dice:visibile in 1 notte oscura con atmosfera chiara. Quindi si basa su criteri qualitativi. X PARENTETICA. Consite nell'indicare, tra parentesi, il definiendum dopo l'espressione definiente. Questa può essere 1 parola che il lgsl nn definisce xchè l'assume nota all'interprete Es.d.p.r. 12/2/65 n°162 definisce il collo oliva come caratteristica di taluni contenitori di vino. X RUBRICA. È quella in cui 1 lgsl pone 1 vocabolo che costituisce il definiendum come rubrica legis dopo di che procede, senza ripetere quel vocabolo, a descrivere e disciplinare la fattispecie. Se il vocabolo presente nella rubrica legis è ripetuto nell'enunciato siamo xò di fronte ad 1 definizione x genere e diff.(es.art.817.Pertinenze.Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio di 1 altra cosa). Se nn vi è ripetizione allora esso funge da definiendum, mentre la fattispecie descritta da definiens. Il valore della rubrica legis è sovente contestato. X molti vale ancora l'assunto rubrica legis non est lex, soprattutto in campo civilistico, cioè nn vincolerebbe alla stregua della legge. Xò bisogna distinguere 2 tipi di problemi: quello cost, relativo alla provenienza delle rubriche da tutti gli organi lgsl; quello successivo, cioè dei rapporti tra rubrica e enunciati, pertinente all'inter. Così, quando si riconosce la rubrica parte della legge, x lo stesso tipo di formazione della stessa, si è portati a riconoscerla vincolante al pari della legge. 3) settore disciplinare. Cioè def.incluse in sistemi di enunciati che circoscrivono settori disciplinari che hanno l'esigenza di essere caratterizzate. X ENUMERAZIONE DELLE CARATTERISTICHE NECESSARIE DEL DEFINIENDUM. Affinchè l'enunciato costituisca 1 def.lgsl occorre che ponga tutte le caratteristiche necessarie; in caso contrario si tratta di 1 enunciato che fissa caratteristiche, necessarie o eventuali, di 1 termine disciplinandolo senza definirlo. Es.art.447 cpp definisce i requisiti formali della sentenza penale: intestazione in nome del popolo italiano, generalità dell'imputato, enunciazione del fatto e delle circostanze che formano l'imputazione,art.applicati ecc.o art.132,è facile ricavare da altri enunciati inter.ulteriori caratteristiche del definiendum. Possono essere contestati x nullità, inesistenza, annullabilità.

I MODI STILISTICI DELL'INTRODUZIONE DELLE DEFINIZIONI NEL DISCORSO LGS

Vi sono stilemi, nel discorso del lgsl, che ci avvertono che 1 def.sta x essere introdotta. Essa è preceduto da 1 rubrica in cui si legge"Def"(o"Nozione", avvertimento esplicito). Oltre ad essi, vi sono delle spie semantiche di cui possiamo tenere conto: dovere, si reputano, s'intende. Ma i modi stilistici d'introduzione delle def.lgsl assumono rilievo anche in ordine al problema del vincolo x l'interprete. Ci sono 2 considerazioni. 1) innanzitutto, l'introduzione  delle def.ricalcano i modi stilistici del parlare ordinario. Per x s'intende o, nelle def.stipulative"per x prometto intendere". Quindi il lgsl, così facendo, vuole porre norme, quindi, nn ha senso dichiararle"nn vere". 2) le defdel parlare ordinario sono impiegate x discorsi essenzialistici, sulla realtà, oppure nelle def.in base a postulati. Possono essere entrambe contestate xchè nn vere. Le def.essenzialistiche sulla base di altre asserzioni simili. Es.il cigno è un uccello palmipede, p,q,r,s, bianco; il cigno....o bianco o nero.

I TERMINI DEFINITI: A) TERMINI FATTUALI E QUALIFICATORI

1 importante distinzione che si ha in merito al definiendum è quella istituita tra i termini che appartengono al linguaggio ordinario (termini cd nn giuridici) e il linguaggio dei giuristi. Scarpelli include inoltre tra i termini di legge 1 tripartizione, concetti(o termini) a) fattuali, cioè concetti di"cose", proprietà e relazioni di puro fatto, ossia nn qualificate 2 norme e valori. b) qualificatori, cioè quelli che servono a qualificare cose, proprietà e relazioni 2 norme e valori. c) qualificatori a livello metalinguistico, cioè concetti di qualificazione, come dovere, xmesso. Dato che nei discorsi lgsl nn sono mai definiti i termini metagiuridici, divenne 1 bipartizione tra termini fattuali(o giuridici) e qualificatori(nn). Corrisponde ad essa anche la distinzione promossa da Ross, tra termini nn sistematici (colloquiali, ordinari) con quelli sistematici, cioè colleganti presupposti di vita e conseguenze normative(compravendita, proprietà). Egli appoggia la vincolatività delle def.lgsl, in quanto costituiscono delle stipulazioni normative, soprattutto in ambito di termini fattuali. Quindi la questione della vincolatività i pone solo x quel che riguarda i termini qualificatori che adempiono alla funzione sistematica di collegare in modo economico delle serie disgiunte di presupposti normativi ad 1 serie cumulativa di conseguenze normative. I termini qualificatori (proprietà, contratto)possono essere usati come nomi di 1 istituto e come nomi di fattispecie. Es.vendita, se s'intende il nome dell'istituto corrispondente, si deve assumere che ci sia solo quando tutte le norme che disciplinano la fattispecie siano realizzate . ma se 1 delle norme disciplinanti dovesse mancare, la vendita nn sarebbe tale, in quanto la def.lgsl nn è vincolante. Di diversa opinione Belvedere,dice che le def.dei termini qualificatori sono defo, del cui istituto corrispondente il termine è anche nome. Esse stabiliscono 1 fattispecie minima, come situazione necessaria e sufficiente nn alla produzione di norme giuridiche, ma all'applicazione delle norme che costituiscono l'istituto. Infatti, i termini qualificatori significano congiuntamente i presupposti normativi della loro impiegabilità, e la loro conseguente realizzazione.

DEFINIZIONILGSL E IL LORO CONTESTO: IL DOCUMENTO DOV'E'INSERITA

1 distinzione importante è tra le def.lgsl contenute in 1 codice o documento lgsl dotato di carattere sitematico e quelle contenute in 1 legge speciale. I termini astratti e di rilevante portata teorica appartengono al 1°gruppo, laddove quando in 1 testo nn sistematico (come 1 legge speciale che disciplina solo piccole parti di 1 materia) si trova 1 def.lgsl composta da termini generalmente nn appartenenti al linguaggio tecnico giuridico e poco vincolate ad altre def. Ciò è importante xchè gli organi d'applicazione tendono ad attribuire valore, x tutta l'estensione del documento, alle def.lgsl. Il + importante problema interpretativo che riguarda gli elementi contestuali delle def.lgsl è quello relativo alla prassi degli organi d'applicazione, di fronte a def.lgsl che, incluse in 1 documento normativo, siano riferite o riferibili ad 1 altro documento che contenga il termine definito. Ci sono 2 casi: 1) in 2 documenti normativi è definito, diversamente, lo stesso termine. C'è 1 conflitto di norme, risolto in base alla gerarchia delle fonti. Quando si parla di norme dello stesso livello, entrano in gioco i criteri di specialita e temporale. Quest'ultimo presenta 2 sottocasi a) 2 def.lgs.in 2 documenti normativi concomitanti. Es.1 piccolo imprenditore: nel c.c. art.2083 è visto come coltivatore diretto del fondo. Art.1 l.fall., gli esercenti 1 attività commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito 1 capitale nn superiore a L.900.000. di fronte a questo conflitto l'interprete adotterà 1 nozione generale di piccolo imprenditore che le trascende entrambe e sovrappone alle 2 def.1 altra dottrinale, x tendenza a evitare di travolgere le def. Quando la concomitanza riguarda 2 def.lgs. di termini fattuali, allora la tendenza considera le 2 def.come disciplinanti 2 settori diversi (simultaneità b) 1 termine ricorrente in 1 documento normativo, è definito anche in 1 altro. È rilevabile la simultaneità, ma nn dà 1 illimitata forza di espansione delle norme espresse nelle def.lgsl.xchè hanno 1 ruolo importante le partizioni dei settori disciplinari, le cd materie. Le def.lgs.di termini fattuali si espandono al di là della materia solo se inserite in 1 codice, mentre quelle relative ai termini qual.s'espandono x tutto il settore cui appartiene il loro documento. Al di fuori di esso xdono la loro forza normativa, anche se nn in conflitto con enunciati di diverso settore.

CAP.8:L'ARGOMENTAZIONE DELL'INTER.E GLI SCHEMI DI MOTIVAZIONE DELL'ATTRIBUZIONE DI SIGNIFICATO A DOCUMENTI NORMATIVI

Il controllo da parte della società sulle decisioni, motivazioni e proposte in ordine all'inter.di documenti, è 1 controllo attinente ai procedimenti intellettuali che conducono alla decisione sui significati, e si palesano abitualmente nella motivazione. L'inter.avviene in 1 contesto socio-culturale caratterizzato da regole e abitudini interpretative. Le abitudini sono costituite in ordine al valore da attribuirsi alla punteggiatura, enumerazioni, classificazioni, al rinvio a presupposti di fatto inesistenti, e xciò lasciano ampio spazio all'indeterminatezza, entro i quali si formano criteri di valutazione, che si formalizzano come schemi di argomentazione (o argomenti). Difficoltà riguarda l'utilizzazione di schemi argomentativi al di fuori dell'org.giuridica..es.l'arg.sistematico è lo stesso schema usato in filosofia. Innanzitutto occore parlare di 1 classificazione degli argomenti. ARGOMENTO A CONTRARIO. È quell'arg.x cui, essendo data 1 norma che predica 1 qualsiasi qualificazione normativa (1 potere, 1 obbligo, 1 status)di 1 soggetto o classe di soggetti, in mancanza di 1 altra norma espressa si deve escludere che valga (esista) 1 diversa norma la quale predichi quella stessa qualificazione normativa x qualsiasi altro soggetto o classe, cioè esclude l'estensione di quel termine fino a comprendere soggetti o classi nn strettamente inclusi nel termine qualificato nel 1°enunciato normativo. È espresso nel brocardo: ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit.. è l'arg.che serve a motivare, proporre, l'inter letterale o restrittiva. È dotato di notevole forza normativa nelle culture teologico-giuridiche;o quando l'organo di emanazione ha scarsa fiducia in quello d'applicazione, assicurandosi la preminenza su di esso. La sua nascita risale al IV sec. Inizia ad assumere importanza con gli imperatori cristiani, che legiferarono appunto in nome di Dio, È evidente quindi la particolare venerazione x l'uso della lettera, considerata carattere tipico del formalismo inter. Infatti, esso opera in diversa maniera, a 2 che ascriva 1 situazione di vantaggio (che estende l'area degli svantaggi, obblighi, doveri) e viceversa. L'es.in diritto privato si esprime prevalentemente mediante enunciati che ascrivono posizioni favorevoli. Di contro, norme penali si esprimono mediante divieti e l'ascrizione di situazioni giuridiche sfavorevoli, realizzando xò il max delle garanzie formali. è chiaramente 1 utilizzazione dello schema xsuasivo generale: l'arg.a contrario, che rispetta lo schema generale (A è B)=>solo A è B.A. AD SIMILE O ANALOGICO(o analogia legis). è opposto, nel modo di funzionare a quello a contrario. È quell'arg.x cui, essendo data 1 norma che predica 1 qualsiasi qualificazione normativa (potere, obbligo, status)di 1 sogg(o classe), si deve concludere che valga 1 diversa norma la quale predichi quella stessa qualificazione normativa del sogg.(o classe), che abbia con il 1°soggetto o classe 1 analogia(o somiglianza) assunta come rilevante in ordine alla identità della disciplina giuridica. È espresso nel brocardo: lex minus dixit quam voluit. L'arg.a simili funziona come veicolo dell'inter.estensiva, ma è distinto da 1 estensione, x i divieti che incontra in campo penale. Lo schema dell'analogia è basato su 1 serie di 3 membri. Cioè è divenuto 1 arg.x cui, posti 2 termini collegati tra loro da 1 somiglianza rilevante, si deve attribuire anche al 2°termine la disciplina giuridica del 1°. (p è A, anche q è A, con A che è l'elemento che li accomuna); cosicchè se p=Z anche q=Z. naturalmente, tutto il discorso si poggia sulla rilevanza della somiglianza al fine di disciplinarle egualmente, e la forza xsuasiva dell'arg.dipende dalla propensione dell'auditorio ad accettarla. A.A FORTIORI. È l'arg.x cui essendodata 1 norma giuridica che predica 1 obbligo o 1 altra qualificazione normativa di 1 soggetto (o classe), si deve concludere che valga 1 diversa norma che predichi la stessa qualificazione normativa di 1 altro soggetto o classe, che si trovi in situazione tale da meritare, a max ragione del 1°sogg.(o classe), la qualificazione che la norma data attribuisce al 1°sogg.o classe. Nn si fonda sulla somiglianza (diff.con l'analogia) bensì solo sulla ratio della norma, cioè basta che la 1°meriti a maggior ragione la qualificazione normativa riservata alla 2. Dà luogo a 2 schemi diversi: a) arg.a minori ad maius, che nn è altro che l'arg.a fortiori applicato alle qualificazioni svantaggiose (divieti). (se si pensa al divieto di portare nel parco cani sprovvisti di museruola, è logico che si estenda anche a 1 tigre. Infatti, nell'uditorio, si mostrerebbe + meritevole la tigre del cane). Viceversa l'arg.a maiori ad minus (il diritto di prelazione che può esercitare l'affittuario in caso di proposta di vendita del fondo. Il principio è"nel + è compreso il meno"). Le quantificazioni dell'arg.a fortiori nn hanno riguardo x i numeri definiti, riguarda la max ragione e minore ragione. Infatti, in taluni paesi è consentita la vendita ad 1 solo acquirete di 2 bottiglie di liquore. Chi argomentasse(ad maiori) che è possibile anche acquistarne 1 nn podurrebbe i rag.logico,xchè ometterebbe la ratio, cioè lo scoraggiamento dell'acquisto di liquore a chi ha pochi soldi. l'arg.a fortiori, cioè il + compreso nel meno, il meno compreso nel +A.DELLA COMPLETEZZA E DISCIPLINA GIURIDICA. È dotato da 1 lato di notevole efficacia xsuasiva, dall'altro è ancillare e sussidiario. È l'arg.x cui, nn essendo reperibile 1 norma che, x 1 comportamento dato, ascriva 1 qual.norm. a quello stesso comportamento, cionostante vale 1 norma che ascriva al comportamento nn regolato da 1 qualche qual.normativa. È xsuasivo xchè si fonda sulla credenza che il diritto fornisca 1 disciplina concreta della vita associata. È ancillare e sussidiario xchè esso nn basta mai, da solo, a decidere 1 problema di applicazione del diritto, ma deve essere integrato da almeno 1 argomento retorico, o completato attraverso l'assunzione di 1 principio generale produttivo di norme, relativo ai comportamenti nn qualificati, che devono considersi qualificati, ma in 1 particolar modo. Questo carattere è legato alla sua incompletezza. Quindi la forza xsuasiva dell'arg.della completezza riposa sulla larga accettazione, del dogma della completezza del diritto. A.DELLA COERENZA E DELLA DISCIPLINA GIURIDICA. È, come quello della completezza, da 1 lato dotato di notevole forza xsuasiva, xchè si fonda sulla credenza che il diritto fornisca 1 disciplina coerente, priva di antinomie, della vita associata. Il notevole grado di xsuasività dipende dal fatto che questo arg.consente di giustificare, da parte degli organi giudiziari, la conservazione del maggior numero possibile di documenti lgsl. Ciò è possibile mutando rapidamente significati normativi attribuiti ai testi di legge meno recenti, al fine di evitare abrogazioni x criterio temporale, e muterne altri di leggi gerarchicamente superiori, in modo da nn abrogarli x incompatibilità gerarchica. Dall'altra parte come arg.ancillare e sussidiario,(vedi su), ricorrendo ad altri arg.inter., talchè l'arg.della coerenza funzione come criterio di scelta di ulteriori argomenti. Può essere definito come l'arg.x cui, in presenza di 2 norme che rispettivamente predicano 2 qualificazioni normative incompatibili, si deve concludere che almeno 1 delle 2 nn valga, o nn sia applicabile a quel caso particolare. Cioè serve a sbarrare la strada alle inter.di enunciati che potrebbero far sorgere 1 conflitto di norme, cioè impone la ricerca della cd"inter.correttiva". 1 dei settori dov'è maggiormente applicato è quello cost., dacchè la CC ha posto problemi di legittimità cost.in merito nn ai testi ma alle norme, cioè in base al modo di inter.delle leggi. A.PSICOLOGICO(o ricorso alla volontà del lgsl concreto). È l'arg.x cui a ciascun enunciato normativo deve essere attribuito il significato che corrisponde alla volontà del lgsl in concreto (cioè emittente o autore). Il suo fondamento risiede nella dottrina imperativistica della legge, x cui la legge è comando (espresso nel documento), rivolto dal sup.all'inf, tesi propria della dottrina della separazione dei poteri, x cui il giudice nn ricorre alla propria volontà, bensì a quella degli org.lgsl.x assicurare la fedeltà alla legge. Il suo uso è condizionato dall'adesione, da parte di chi lo adopera x motivare, all'ideologia imperativistica. Può essere utilizzato solo e se la volontà normativa dell'autore del documento sussiste effettivamente. Ciò nn avviene qualndo all'iter di formazione del documento partecipano portatori di interessi diversi e confliggenti, che arrivano ad 1 compromesso sull'enunciato. È privilegiato quando si intendono compiere operazioni di scomposizione e ricomposizione degli enunciati lgsl prodotti in settori e tempi diversi, che consentono del complesso lgsl al mutare degli scopi con gli stessi enunciati normativi. È inteso come la creatura va riportata al creatore(capire l'opera d'arte vuol dire capire l'intenzione dell'artista) A.STORICO(o ipotesi del lgsl conservatore). È l'arg. X cui, essendo dato 1 enunciato normativo, in mancanza di espresse indicazioni contrarie, deveattribuire ad esso lo stesso significato normativo che era attribuito al preesistente enunciato che disciplinava la stessa materia nella stessa org.giuridica. qui, il fondamento della xsuasività va ricercata nell'ipotesi che, attraverso il mutare di formulazioni documentali, le norme disciplinatrici 1 materia siano costanti, eventualmente xfezionandone il lessico. È utilizzo del principio d'inerzia A.APAGOGICO (o adsurdo, o ipotesi di lgsl regionale). È l'arg.x cui si deve escludere quell'inter.di 1 enunciato normativo definito assurdo. Il fondamento del carattere xsuasivo risiede nella diffusa credenza che il diritto nn contenga norme assurde; vuoi xchè si ipotizza la ragionevolezza del lgsl, vuoi xchè se fosse assurda nn sarebbe valida. È usato x rinforzare 1 tesi inter., quando 1 2°ipotesi risulterebbe assurda. È xò fragile da 1 lato xchè la nozione assurdo è tradizionalmente relativa e mutevole, e raramente resta considerazione soggettiva. È equivoco xchè la stessa nozione"assurdo"può riguardare l'applicazione di 1 norma al singolo caso o la generalizzazione della sua applicazione. A.TELEOLOGICO (o ipotesi del lgsl provvisto d fini). È quell'arg.x cui a 1 enunciato normativo deve attribuirsi quel significato che corrisponde al fine proprio della legge di cui l'enunciato è documento. Il suo uso è legato alla giurisprudenza degli interessi. Ad li fuori di essa, il suo uso si diffonde soprattutto quando si tratta di decidere l'estensione di 1 enunciato normativo antico a situazioni nuove. In questi casi l'arg.teleologico funziona come opposto all'arg.a contrario, xchè serve a motivare l'estensione di 1 significato, che include 1 situazione nuova e nn prevista; differente con l'arg.analogico(analogia strutturale) xchè esso si basa sulla possibilità di disciplinare allo stesso modo fattispecie anche se diverse.(analogia funzionale). A.ECONOMICO(o ipotesi del lgsl nn ridondante). È quello x cui si esclude 1 inter.già attribuita ad 1 altro enunciato normativo, preesistente al 1°o gerarchimente superiore al 1°; in quanto ci si troverebbe di fronte ad 1 enunciato normativo superfluo. La xsuasività si fonda sulla credenza che il lgsl segua criteri di economicità e nn sia ridondante. A.AUTORITATIVO(o ab exemplo). È l'arg.x cui a 1 enunciato normativo va attribuito quel significato che gli è già stato attribuito da qualcuno; invita quindi ad attenersi a precedenti inter., e consiste nell'inter.dottrinale o ufficiale. Nn ha impiego ovviamente in quei casi in cui l'aderenza al precedente è imposta. La sua accettazione si fonda sul principio d'inerzia, cioè sulla tendenza alla conservazione dei comportamenti. Questo xchè mantiene i valori della certezza e prevedibilità delle future applicazioni del diritto, e quello dell'uguaglianza nel trattamento del caso che si ritiene vadano disciplinate da 1 stesso enunciato normativo. I suoi problemi derivano dalla base nn naturale dell'esempio, dato che possono esserci conflitti interni alla giurisprudenza e alla dottrina. Sotto il 1°aspetto è di facile soluzione, data l'org.gerarchica della giurisprudenza, e le sue decisioni motivate. In caso di indirizzi dottrinali, dove l'autorità è opinabile si manifestano formule di rinvio alla maggior parte o migliore dottrina. Essa dice esplicitamente quale significato intende attribuire agli enunciati normativi che prende in considerazione. La motivazione va individuata nell'inter.degli enunciati normativi in base a cui si decide; cosicchè, quando il precedente è 1 prescrizione positiva si guarda alla decisione, in relazione a cui si ricava l'inter che a essa presiede (ratio decidendi) e si scartano le espressioni nn direttamente ad essa necessarie. (obiter dicta). A.SISTEMATICO(o ip.del diritto ordinato). È quell'arg.x cui a 1 enunciato normativo si deve attribuire il significato prescritto, ovvero nn si deve attribuire il significato impedito dal sistema giuridico. Esso si divide in 3 arg. inter: 1) A.TOPOGRAFICO o della sedes materiae. È la disposizione prescelta dal lgsl degli enunciati normativi.(art., capi, titoli). In questa accezione di sistema, l'arg.sistematico è l'arg.secondo cui agli enunciati si deve dare quell'inter.che è suggerita dalla loro collocazione nel sistema del codice. La sua xsuasività si basa sull'opinione che la disposizione degli enunciati sia espressione della volontà del lgsl. 2) A.DELLA COSTANZA TERMINOLOGICA. Qui x sistema s'intende l'insieme dei concetti che il lgsl adopera. Cioè esiste 1 corrispondenza normativa tra concetti normativi e termini degli enunciati, talchè, quando nell'inter.è ritenuto certo il significato del termine x (possesso, domicilio) in 1 enunciato, x va attribuito anche agli altri enunciati in cui ricorre. A.SISTEMATICO CONCETTUALISTICO O DOGMATICO. In questa 3°accezione x sistema si intende l'insieme organico dei concetti del diritto, i quali si compongono a designare"parti del diritto", "istituti", "rapporti", ciascuna delle quali entità è presieduta da propri principi. Qui agli enunciati normativi devono attribuirsi quei significati che sono suggeriti dal sistema dei concetti e dai principi del diritto. Quest'arg.ha portata debole, xchè elaborazioni concettuali sono molte e talvolta confliggenti, e richiede spesso il supporto di altri arg. A.NATURALISTICO(o ip.del lgsl impotente). Esso si fonda su concezioni del diritto x le quali i rapporti sociali trovano in sé stessi, nella natura loro e dell'uomo, la loro disciplina. È l'arg.proprio del giusnaturalismo, in quella particolare accezione in cui esso designa la credenza che il diritto debba essere ricavato dalla natura; e xciò l'opera del lgsl è apparenza e la legge che volesse far"forza"alla natura nn sarebbe efficace. È utilizzato come inter.xchè tende a motivare e proporre combinazioni di enunciati tali da ravvisare nelle norme elementi di natura (uomo, rapp.disciplinati). La sua alternativa è stata quella del volontarismo giuridico, x cui il diritto è 1 disciplina che proviene da 1 volontà (divina o umana). A.EQUITATIVO. Esso nn serve ad 1 giudizio di equità, bensì di diritto, cioè accreditare, tra le diverse inter.possibili, quella che meno urta contro le idee, che il giudice condivide con la società, sul"buon esito" dell'applicazione del diritto nel caso concreto. Da ciò deriva la sua forza xsuasiva e la sua debolezza. La forza xsuasiva deriva dal fatto che inter."inique"è evitata. La debolezza è nel fatto che la sua xsuasività si basa sull'esistenza di modi di sentire largamente generalizzati in cui siano partecipi tutti. A.A PARTIRE DAI PRINCIPI GENERALI(o analogia iuris). È arg.giuridico produttivo e inter. Produttivo in quanto utilizzato x riempire le lacune del diritto, inter xchè utilizzato x decidere di attribuire, o motivare, o proporre significati agli enunciati normativi. La locuzione analogia iuris fu rintracciata da Bobbio nell'opera di Hopper. Questi distingue dall'ambito della Jurisprudentia universalis vera quella primaria, cioè che attiene alle posizioni della legge, da quella secondaria o dicastica, che attiene alla comprensione e applicazione della legge. A sua volta, nella j.dicastica distingue la intelligentia(o comprensione) dall'executio (o applicazione) del diritto. Distingue poi l'intelligentia in forensis, politica e scolastica e quest'ultima in varie categorie, tra le quali l'analogica, cioè comprensione mediante comparazione. Nella concezione della scuola storica di Savigny fu vista come quel procedimento cui si deve ricorrere quando manca la legge, che completa il diritto positivo. Nn significa altro che ricorso ai principi della Cost.nell'attribuire significato a enunciati normativi infracostituzionali, reso possibile anche dall'accostamento, fatto da Dwoorking, al fianco delle norme, di principi in qualità di elementi fondamentali dell'org.giuridica.




Privacy




Articolo informazione


Hits: 1861
Apprezzato: scheda appunto

Commentare questo articolo:

Non sei registrato
Devi essere registrato per commentare

ISCRIVITI



Copiare il codice

nella pagina web del tuo sito.


Copyright InfTub.com 2024