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VIZI DELLA VOLONTA' NEGOZIALE
NON ELIMINANO LA VOLONTA' DI UN DETERMINATO NEGOZIO LA DEVIANO:
ERRORE
OSTATIVO cade sulla dichiarazione NB: classici non distinguono
VIZIO sulla formazione volontà (non la esclude)
NEG.VALIDO NEG. NULLO
Se sulle parti fisse se sulle parti variabili
Si stabilì: a) ERRORE DI DIRITTO NEG.VALIDO
b) ERRORE SU ELEMENTI DI FATTO è RILEVANTE SE è:
SCUSABILE ED ESSENZIALE
(quindi è INVALIDO ossia nullo e pertanto ipso iure improduttivo di effetti)
Emerse in seguito una tipologia di errore negoziale:
Dell'EXEREDATIO=INVALIDO
Nb: COLPA: comportamento negligente.
DOLO NEGOZIALE
Si intende il DOLUS MALUS : INGANNO macchinazione volta a trarre in
inganno
Età arcaica neg. Iure civili il dolo non aveva effetti : negozi restavano validi tenuti in piedi dal
formalismo
cambiamenti dolo invalidante OPE IUDICIS : accordo nullo
su iudicia bonae
fidei
I° metà I sec a.C. introduzione dal pretore EXCEPTIO DOLI MALI per i rapporti non basati su
buona fede.
DOLO PRETERITO DOLO PRESENTE (comportamento iniquo)
(vero dolo negoziale):
EXCEPTIO DOLI PRAETERITI EXCEPTIO DOLI GENERALIS
60/70 a.C. AQUILIO GALLO introduce ACTIO DE DOLO
Da età preclassica in poi il dolo negoziale è sempre rilevante
Successivamente pretore introduce IN INTEGRUM RESTITUTIO PROPTER DOLUM.
IL METUS
Timore generato dall'altrui violenza (vis morale) che induce ad esprimere
una certa volontà negoziale piuttosto che un'altra.
nasce da minaccia:
GRAVE iure civili VALIDO
SERIA iudicia bonae fidei NULLITA' e
INGIUSTA RESTITUZIONE
I° sec. a.C. pretore crea EXCEPTIO METUS non conteneva il nome del minacciante per questo detta " exceptio in rem scripta"
Successivamente ACTIO QUOD METUS CAUSA e poi IN INTEGRUM RESTITUTIO
PROPTER METUM.
CAUSALI se manca causa è nullo
NEGOZI
ASTRATTI la causa è inespressa la struttura esprime l'effetto e non la causa
Es : mancipatio, in iure cessi , stipulatio
In linea di principio sono validi sempre poi col tempo in certi casi si richiese una causa (es per ACCEPTILATIO) e concedendo rimedi per i negozi astratti senza causa:
Non adempiuti a)EXCEPTIO Già adempiuti creazione della CONDICTIO
b) DENEGATIO ACTIONIS per la ripetizione di quanto
prestato.
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Azione per la ripetizione dell'indebi
to Qui chi acquistava la cosa trami
te datio diveniva il proprietario e il
solvente non poteva esperire la rei
vindicatio ma solo al condictio inde
biti.
Nel dir. G. per l'esperibilità need:
a) l'error solventis
b) l'error accipientis
Se invece il pagamento fatto per
Errore era diretto ad estinguere un
Obligatio naturalis eccipiente avrebbe avuto soluti retentio
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