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AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA'

giurisprudenza



AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA'


La proprietà come ogni altro diritto viene tutelato in sede civile attribuendo al suo titolare un DIRITTO D'AZIONE consistente nel potere di rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento del proprio diritto e la cessazione delle eventuali molesti 838b17i e o turbative da parte dei terzi:


AZIONE DI RIVENDICAZIONE: è l'azione con la quale il proprietario di una cosa agisce in giudizio per recuperarla da chi ne abbia illegittimamente la materiale disponibilità. È diretta ad ottenere dal giudice l'accertamento del diritto di proprietà sulla cosa e la condanna del possessore o del detentore abusivo a restituirla al legittimo proprietario. L'attore deve provare i fatti che costituiscono i fondamenti della sua pretesa cioè la prova del suo diritto di proprietà . se l'attore non riesce a dimostrare di essere proprietario, la sua domanda dovrà essere rigettata, pertanto il convenuto non ha l'onere di provare che il suo possesso si basa su un titolo illegittimo ma si può limitare ad aspettare che colui che afferma di essere proprietario provi il suo diritto. Quest'azione è imprescrittibile come il diritto che è rivolta a tutelare.




AZIONE NEGATORIA: il proprietario, quando abbia motivo di temerne pregiudizio, agisce nei confronti di chi pretenda di avere diritti sulla cosa di sua proprietà oppure compia atti di turbativa o molestia. L'azione è diretta ad ottenere dal giudice l'accertamento della pienezza della proprietà e dell'inesistenza dei diritti affermati dal terzo nonché, nel caso in cui vi siano molestie o turbative di fatto, l'ordine di cessazione dei comportamenti lesivi, oltre all'eventuale risarcimento dei danni subiti.

L'attore deve provare di essere proprietario in base ad un valido titolo d'acquisto, ma non deve provare anche l'inesistenza dei diritti valutati dai terzi, perché la proprietà si presume libera da pesi o limitazioni: sarà pertanto il terzo che afferma di avere dei diritti sulla cosa altrui a doverne dimostrare il fondamento giuridico.


AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI: è diretta a stabilire l'esatta posizione del confine tra due fondi.


AZIONE DI APPOSIZIONE DI TERMINI: è diretta a rendere visibile la linea di confine tra due fondi vicini.















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