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LA RAPPRESENTANZA

giurisprudenza



LA  RAPPRESENTANZA


Istituto per cui ad un soggetto (rappresentante) viene attribuito il potere di agire in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato) nel compimento di una specifica attività giuridica; gli effetti degli atti posti in essere dal rappresentante andranno ad incidere direttamente nella sfera giuridica del rappresentato. (artt. 1387-1400)

q   &nbs 929e44j p;   &nbs 929e44j p; Fonti della rappresentanza:

-   &nbs 929e44j p;   Volontaria: deriva dall'interessato

-   &nbs 929e44j p;   Legale: deriva dalla legge, per il soggetto incapace;



La rappresentanza può essere:

·   &nbs 929e44j p;   Diretta in cui il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato;

·   &nbs 929e44j p;   Indiretta in cui il rappresentante agisce in nome e per conto proprio, ed acquista in prima persona i diritti che poi, in virtù della rappresentanza a lui conferita, andrà a trasmettere nella sfera giuridica del rappresentato.


La rappresentanza è esclusa nei negozi di diritto familiare, nel testamento, ed è ammessa entro certi limiti nelle donazioni.

Non basta che il rappresentante abbia agito per conto altrui, né tantomeno che l'altro contraente sapesse in via ufficiosa di contrattare con un rappresentante, ma è necessario la spendita del nome (esternazione del potere rappresentativo) della persona per conto della quale si agisce, la cosiddetta contemplatio domini.


Procura (negozio autorizzativi)

La rappresentanza trova la propria fonte in una dichiarazione di volontà del rappresentato: la procura. Essa è un negozio unilaterale (perché si perfeziona con la manifestazione di volontà del suo autore senza il necessario consenso del destinatario) recettizio mediante il quale viene conferito al rappresentante il potere di rappresentanza e riguarda i rapporti tra il rappresentato ed i terzi interessati.

La procura può essere :

1)   &nbs 929e44j p;    speciale se riguarda uno o più affari determinati;

2)   &nbs 929e44j p;    generale se riguarda la totalità degli affari del rappresentato.

·   &nbs 929e44j p;   &nbs 929e44j p; Se non è espressamente indicato nella procura (per analogia con quanto previsto dall'art. 1708 - mandato - ) essa riguarderà solo gli atti di ordinaria amm.ne

·   &nbs 929e44j p;   &nbs 929e44j p; Forma della procura

-   &nbs 929e44j p;   Deve rivestire la stessa forma del contratto o dell'atto giuridico da concludere (art. 1392 c.c.);

-   &nbs 929e44j p;   secondo la giurisprudenza vige il principio generale della libertà delle forme; se la legge non prevede la forma scritta, essa può essere:

*Tacita:

*Presunta: comportamento concludente di rappresentante e rappresentato nei loro rapporti interni verso terzi.



·   &nbs 929e44j p;   &nbs 929e44j p; Estinzione

1)   &nbs 929e44j p;  Rinunzia da parte del rappresentante

2)   &nbs 929e44j p;  Incapacità sopravvenuta o fallimento del rappresentato

3)   &nbs 929e44j p;  Scadenza del termine

4)   &nbs 929e44j p;  Verificarsi della condizione 

5)   &nbs 929e44j p;  Estinzione del rapporto di gestione

6)   &nbs 929e44j p;  Revoca: atto mediante il quale il rappresentato fa cessare gli effetti della procura; anche la revoca è un negozio unilaterale con il quale il revocante portata a conoscenza i terzi interessati; in caso questi non vengano avvisati, i negozi da loro conclusi con il rappresentante, restano comunque validi [art. 1396 codice civile]; può essere anche tacita qualora il rappresentato provveda ad istituire un nuovo rappresentante.


NOTA:

Si può avere il conflitto d'interessi quando l'interesse del rappresentante comporta il sacrificio dell'interesse del rappresentato: in tale fattispecie il contratto concluso in conflitto di interessi è annullabile:

1)   &nbs 929e44j p;    solo su richiesta del rapp.to (prescriz. 5 anni)

2)   &nbs 929e44j p;    prova dell'esistenza di una situazione di conflitto in cui il rapp.nte versava al momento della conclusione del contratto

3)   &nbs 929e44j p;    situazione di conflitto deve essere influente sul contenuto del contratto 

Rappresentanza Senza Potere

Art. 1398: "Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri, o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per aver confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto."

Falsus procurator 1) chi pur avendo ricevuto una procura ecceda i relativi limiti.

2) chi agisce senza procura

§   &nbs 929e44j p;   &nbs 929e44j p; Perché il terzo contraente possa pretendere il risarcimento dei danni dal F.P. deve aver confidato senza negligenza nell'efficacia del contratto, poiché la legge gli addossa l'onere oltre che il diritto di accertarsi dell'esistenza nonché dell'estensione dei poteri rappresentativi di colui con il quale contratta.

§   &nbs 929e44j p;   &nbs 929e44j p; Se si evince che con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto rendersi conto di contrattare con un F.P., il terzo non ha neppure diritto al risarcimento del danno

§   &nbs 929e44j p;   &nbs 929e44j p; Responsabilità del F.P. è precontrattuale; il danno risarcibile sarà commisurato con il criterio dell'interesse contrattuale negativo ossia il danno subito per non aver contrattato (danno emergente e lucro cessante)

§   &nbs 929e44j p;   &nbs 929e44j p; F.P. ha agito in nome altrui:

1)   &nbs 929e44j p;  il contratto non può produrre effetti nella sua sfera giuridica

2)   &nbs 929e44j p;  Il contratto non potrà produrre effetti neanche nella sfera giuridica in nome della quale il f.p. ha agito non essendo investito di una procura.

§   &nbs 929e44j p;   &nbs 929e44j p; Il contratto

Sarà inefficace per difetto di legittimazione del contraente;

l'inefficacia può essere fatta valere dal dominus e dai suoi eredi

Non può essere rilevata d'ufficio dal giudice

La relativa azione è imprescrittibile

§   &nbs 929e44j p;   Ratifica

Ha la funzione di sanare l'originario difetto di potere rappresentativo di chi ha contrattato

È un atto unilaterale recettizio, ossia produce effetti in quanto portato a conoscenza del terzo contraente

Se dichiarata, ha effetto retroattivo, il contratto diventa efficace dalla sua data, come se vi fosse originariamente una procura

§   &nbs 929e44j p; Articolo 1399:

fa salvi i diritti dei terzi

1)   &nbs 929e44j p;  nei cfr. degli aventi causa del dominus che abbiano da questi acquistato diritti in epoca successiva al contratto del F.P. e anteriori alla ratifica

2)   &nbs 929e44j p;  Nei cfr. dei creditori che abbiano compiuto atti di esecuzione sui beni del dominus.



Mandato

q   &nbs 929e44j p; È da sussumere nel più ampio schema della rappresentanza indiretta o di interessi ed indica il potere del soggetto di compiere atti giuridici in nome proprio nell'interesse altrui;

q   &nbs 929e44j p; Contratto con cui una parte si assume l'obbligo di compiere uno o più atti giuridici, per conto del mandante  [art. 1703 codice civile];

q   &nbs 929e44j p; Il mandato riguarda i rapporti interni tra rappresentante e rappresentato.

q   &nbs 929e44j p; Il mandato può essere

con rappresentanza; (ovvero al mandatario è concessa una procura) gli atti compiuti dal mandatario andranno ad incidere direttamente nella sfera giuridica del rappresentato (rappresentanza diretta).

senza rappresentanza: a) il mandatario agisce in nome proprio acquistando i relativi diritti e obblighi derivanti dal negozio; i terzi non hanno rapporto col mandante

b) il mandatario ha sì l'obbligo di trasferire con un negozio successivo il diritto acquistato (in nome proprio) al mandante, ma nell'interesse del mandante


Obblighi del mandatario:

1)   &nbs 929e44j p;  eseguire il contratto con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.)

2)   &nbs 929e44j p;  trasferire i diritti acquistati per conto del mandante in capo a quest'ultimo - in caso contrario art. 2932 c.c.

3)   &nbs 929e44j p;  il mandatario agisce in nome proprio, per conto altrui


Obblighi del mandante:

1)   &nbs 929e44j p;  è tenuto a somministrare i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato

2)   &nbs 929e44j p;  rimborsare le spese sostenute dal mandatario

3)   &nbs 929e44j p;  pagargli un compenso

4)   &nbs 929e44j p;  risarcire al mandatario i danni che ha subito a causa dell'incarico.


q   &nbs 929e44j p;    Estinzione del mandato

1)   &nbs 929e44j p;  Morte -Interdizione - Inabilitazione del mandante o del mandatario, a meno che non si tratti di mandato conferito nell'interesse del mandatario (in rem suam)

2)   &nbs 929e44j p;  Revoca del mandante, tranne se il mandante è conferito nell'interesse del mandatario o di terzi.

3)   &nbs 929e44j p;  Rinunzia del mandatario 


NOTA

In un negozio concluso con un rappresentante si tiene conto degli eventuali vizi della volontà del rappresentante e non del rappresentato. I vizi della volontà del rappresentante divengono rilevanti allorquando vanno ad incidere sulle istruzioni da lui date al rappresentante.





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