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"Soggetti del diritto"
Tra gli uomini esistono numerose relazioni, come i rapporti economici, i legami di amicizia, di affetto, culturali, ecc.
Non tutti questi rapporti sono previsti e disciplinati dal diritto, perciò quando un rapporto è giuridicamente rilevante si definisce rapporto giuridico, mentre quando è giuridicamente irrilevante si definisce rapporto di fatto.
Il rapporto giuridico è la relazione tra due o più persone regolata dal diritto.
Ed è costituito dai seguenti elementi:
a) i soggetti (attivo e passivo)
b) gli oggetti
c) il contenuto
Occorre a questo punto anche la definizione precisa di "persona":
Persona fisica: è l'uomo nato vivo, che ha la capacità giuridica e la capacità d'agire.
Persona giuridica: Si tratta di gruppi organizzati titolari di diritti e di doveri che operano tramite le persone fisiche.
1. La persona fisica
Abbiamo già dato la definizione di persona fisica, menzionando la capacità giuridica e di agire, vediamo di cosa si tratta in dettaglio.
Definizione di Capacità giuridica Titolarità di diritti e di doveri e si acquista al momento della nascita e si perde con la morte.
Definizione di Capacità di agire L'idoneità del soggetto ad esercitare quei diritti e quei doveri di cui è titolare grazie alla capacità giuridica. Si acquista col compimento della maggiore età (18 anni), e successivamente si può perdere per determinate cause.
Gli incapaci sono quindi quei soggetti che non hanno la Capacità d'agire e sono:
minori (che ne sono privi perché non hanno compiuto 18 anni)
minori emancipati( si tratta di soggetti che hanno compiuto i 16 anni e che per effetto del matrimonio hanno acquistato parzialmente la capacità d'agire)
interdetti ( sono tali: gli infermi totali di mente e i condannati all'ergastolo o alla pena della reclusione non inferiore a 5 anni)
inabilitati (sono tali: gli infermi parziali di mente e coloro che sono incapaci di intendere e di volere anche solo temporaneamente come i tossicodipendenti, gli alcolizzati, i prodighi).
La sede della persona fisica si definisce come segue:
DIMORA: indica il luogo in cui la persona si trova temporaneamente, senza carattere di stabilità (es. la casa al mare)
DOMICILIO: indica il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi (es. minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia).Si possono avere più domicili.
RESIDENZA: indica il luogo dove la persona ha la dimora abituale. Si può avere una sola residenza e si può trasferire.
2. La persona giuridica
Le persone giuridiche si distinguono in:
organizzazioni private: hanno come scopo il soddisfacimento di interessi privati (es. la Fiat, l'Olivetti, un'associazione sportiva). Godono di ampia libertà: possono organizzarsi secondo propri statuti e scegliere la propria attività, purché non illecita.
organizzazioni pubbliche: hanno come scopo il soddisfacimento di interessi pubblici (es. Regioni, Comuni).Per il raggiungimento di questi interessi che riguardano tutta la collettività, sono dotate di un potere di supremazia nei confronti dei privati e sono sottoposte a un controllo da parte dello Stato. L'ente pubblico è obbligato ad operare per raggiungere i suoi scopi (non può restare inattivo) e la sua azione deve uniformarsi alle apposite norme previste nell'interesse di tutti. Riceve finanziamenti statali e può essere soppresso dallo Stato. Lo Stato è la più importante organizzazione pubblica.
Vediamo quali sono le organizzazioni private. Distinguiamo due tipologie fondamentali:
Le Associazioni si dividono inoltre in: riconosciute e associazioni non riconosciute.
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